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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11577 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4768/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 Sezione Civile Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4768/2022 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione in data 22.7.2025 TRA P. IV , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Ercolano, Piazza Trieste n.4, presso lo studio dell'avvocato Renato Buonajuto, c.f.
, che lo rappresenta e difende come da procura C.F._1 rilasciata su foglio separato da considerare in calce all'atto di citazione;
-attrice E P. IV in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via di Santa Costanza n.39, presso lo studio dell'avvocato Davide Perrotta, c.f. , C.F._2 che la rappresenta e difende come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta
Conclusioni: all'udienza del 26.6.2025, celebrata mediante trattazione scritta, le parti si riportavano a tutti i propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni da ritenere parte integrante della sentenza anche se non ritrascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...] esponeva di essere stata, negli anni 2010 e 2011, Parte_2 titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica con la società
[...]
esercente il servizio di salvaguardia per diverse regioni italiane, tra cui CP_1 la Campania. L'attrice riferiva che la società a partire dal novembre 2010 e sino a CP_1 dicembre 2011, le aveva inviato numerose fatture, circa duemila, recanti, oltre agli importi dovuti per la fornitura di energia elettrica e i servizi di rete, anche somme addebitate a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), del D.L. n. 511/1988, per un ammontare complessivo pari ad €873.352,43. L'attrice evidenziava che la disposizione normativa istitutiva dell'addizionale provinciale, successivamente abrogata, prevedeva un'imposta in favore delle Provincie pari a €9,30 per mille kWh di energia elettrica consumata per usi non domestici, entro il limite massimo di 200.000 kWh al mese. Tuttavia, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva in seguito ritenuto detta disposizione in contrasto con la direttiva 2008/118/CE, stabilendo che l'addizionale provinciale violava il diritto unionale, poiché priva di una specifica finalità diversa da quella meramente di bilancio. Conseguentemente, secondo l'interpretazione vincolante della Corte di Giustizia (sentenze 5.3.2015, causa C-553/13, e 25.7.2018, causa C-103/17), la norma doveva essere disapplicata e i soggetti incisi dal tributo avevano diritto alla ripetizione dell'indebito. Parte Altresì, l' richiamava la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che si era uniformata ai principi espressi dalla Corte di Giustizia, affermando la necessità di disapplicare l'art. 6 del D.L. 511/1988 per incompatibilità con il diritto dell'Unione, non essendo le addizionali provinciali sorrette da una finalità specifica. Osservava, inoltre, che secondo la giurisprudenza unionale e nazionale, il rimborso delle somme indebitamente versate dovesse essere richiesto nei confronti dell'intermediario fiscale, ossia del soggetto che aveva incassato l'imposta, e solo in via subordinata, nel caso di impossibilità di agire contro quest'ultimo, direttamente nei confronti dell'amministrazione finanziaria. L'attrice precisava di aver regolarmente pagato le fatture emesse da CP_1 comprensive delle addizionali provinciali, in data 23.6.2014, e di aver successivamente richiesto la restituzione dell'importo complessivo di
€873.352,43 con istanza del 30.10.2020. Tale richiesta era stata respinta da con nota del 18.6.2021, nella quale la CP_1 società convenuta, pur riconoscendo la dichiarata illegittimità dell'imposta, aveva sostenuto di non poter procedere al rimborso in assenza di un provvedimento dell' o di una pronuncia giudiziale Controparte_2 definitiva, paventando, in caso contrario, un possibile contenzioso con l'amministrazione finanziaria. Parte
reputava tale posizione del tutto illogica e infondata, osservando che il diritto alla ripetizione dell'indebito non poteva dipendere da eventuali rapporti tra e l' CP_1 Controparte_2 Sottolineava, inoltre, che, una volta riconosciuta l'illegittimità del tributo, la società quale intermediario fiscale, avrebbe dovuto attivarsi nei CP_1
- 2 - confronti dell'ente impositore per il recupero delle somme indebitamente riscosse e successivamente riversate. Parte Persistendo l'inadempimento, rinnovava la propria richiesta di rimborso con ulteriore comunicazione del 19.10.2021, rimasta senza esito. Pertanto, l' citava in giudizio la al fine di: Parte_1 CP_1
“a) Accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in fatto, l'illegittima richiesta da parte della all' nelle fatture riepilogate nella tabella di CP_1 Parte_2 cui sopra, che qui si intendono per riportate e trascritte, degli importi a titolo di addizionale provinciale per un totale di € 873.352,43 e il diritto della società attrice al rimborso delle somme indebitamente corrisposte alla convenuta per € 873.352,43 pagato alla convenuta o della diversa somma accertata in corso di giudizio, oltre interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione (30.10.2020) fino alla domanda giudiziale e agli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
b) Per l'effetto del punto “a” condannare la CP_1 al rimborso in favore della dell'importo di € 873.352,43, oppure Parte_2 della diversa somma accertata in corso di giudizio oltre interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione (30.10.2020) fino alla domanda giudiziale e agli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
c) con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali e oneri fiscali da attribuire al procuratore anticipatario”. Si costituiva nel giudizio la società eccependo l'infondatezza in CP_1 fatto e in diritto della domanda attorea, chiedendone il rigetto per i motivi di seguito esposti. Parte La Convenuta, pur confermando di aver fornito energia elettrica all' negli anni 2010 e 2011 e di aver riscosso, tramite le fatture, l'importo complessivo di €873.352,43 a titolo di addizionali provinciali sulle accise, evidenziava di aver agito in qualità di intermediario fiscale. Allegava, infatti, di aver correttamente riversato l'intera somma incassata agli Enti Impositori, e in ottemperanza agli Controparte_3 Controparte_2 obblighi di legge ex art. 6, comma 3, D.L. n. 511/1998 e artt. 53 ss. D.lgs. n. 504/1995, TUA. fondava la propria difesa sul principio di diritto unionale relativo CP_1 all'esclusione dell'efficacia diretta orizzontale delle direttive. Ella assumeva di aver applicato una norma nazionale valida ed efficace all'epoca dei fatti. Pertanto, la rivalsa (l'addebito) del tributo nei confronti del Parte cliente finale ( ) era da ritenersi pienamente legittima ai sensi del solo diritto interno. Altresì, richiamava una ordinanza del Tribunale di Torino del 20.4.2021, che in analoga controversia, stabiliva che in una lite tra soggetti privati (fornitore e utente finale) non fosse consentito al giudice disapplicare la norma interna contrastante con la direttiva (2008/118/CE).
- 3 - Tale disapplicazione, infatti, avrebbe comportato il riconoscimento di un effetto diretto orizzontale non ammesso dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, imponendo un obbligo aggiuntivo di restituzione in capo a un soggetto privato che, in base al diritto nazionale, non avrebbe dovuto restituire. Per tali ragioni, era opinione della convenuta che la domanda di ripetizione Parte dell'indebito promossa da non poteva trovare accoglimento. In via subordinata, sollevava eccezioni relative alla violazione del CP_1 diritto dell'Unione Europea e della Costituzione Italiana da parte della disciplina nazionale del rimborso. In particolare, contestava l'irragionevolezza della normativa nazionale (segnatamente l'art. 14 del D.lgs. n. 504/1995 - TUA) nella parte in cui impone all'intermediario fiscale di anticipare l'onere restitutorio al cliente finale per poi vedersi riconosciuto il diritto al rimborso da parte dell'Erario soltanto all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Tale meccanismo violerebbe i principi di neutralità, effettività e proporzionalità sanciti dalla Corte di Giustizia UE, in quanto il fornitore (mero intermediario) si vedrebbe gravato da un onere finanziario ingente e dai costi di difesa per un tributo non dovuto, compromettendo la propria libertà di impresa. Segnalava, altresì, che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 TUA, in relazione all'Art. 41 della Costituzione (libertà di iniziativa economica), per l'imposizione di oneri finanziari sproporzionati, risultava pendente dinanzi alla Corte Costituzionale, sollevata da un Collegio Arbitrale. Sicché, in forza di quanto dedotto, la concludeva chiedendo al CP_1 Tribunale di rigettare integralmente la domanda attorea per infondatezza, stante l'efficacia limitata della Direttiva europea ai rapporti verticali (Stato- cittadino) e l'assenza di un obbligo di restituzione in capo all'intermediario fiscale. In subordine, accertata l'eventuale illegittimità dell'obbligo di rimborso in assenza di meccanismi di recupero immediati ed effettivi da parte dello Stato, dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda. Con ordinanza del 23.6.2022, Il Giudice, rilevato che parte convenuta nella comparsa di risposta aveva proposto istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ritenuto che la predetta richiesta difettasse del requisito della rilevanza, dal momento che pur essendo la norma indicata astrattamente applicabile nel caso in esame, la stessa ricorra nei rapporti tra il fornitore di energia elettrica e l'amministrazione finanziaria (che non è però parte in causa), a nulla rilevando invece nei rapporti tra il fornitore e il cliente;
altresì, rilevato che la convenuta, nella propria comparsa di risposta, ha richiesto sospensione pregiudiziale rispetto alla questione di legittimità costituzionale già sollevata con ordinanza del Collegio arbitrale Vicenza, dalla cui pronuncia dipenderebbe anche l'esito del presente giudizio;
considerato che
sulla questione si è pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite n.3783 del 1983, esponendo un principio di diritto ormai consolidato, ed in particolare ritenendo che “l'incidente di legittimità costituzionale determina la
- 4 - sospensione del solo processo nel quale è sollevato (art. 23 secondo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87), e, pertanto, non può essere invocato quale ragione di sospensione di altro processo”; disattendeva le richieste e concedeva alle parti i termini ex art 183 co 6, nn.1, 2 e 3 cpc. Con le memorie secondo termine ex art.183 cpc, le parti non articolavano mezzi istruttori. All'udienza del 7.12.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Tanto premesso si osserva quanto segue. La domanda proposta dalla società Parte_2 volta a ottenere la restituzione della somma di €873.352,43, indebitamente versata alla convenuta a titolo di addizionale provinciale all'accisa CP_1 sull'energia elettrica negli anni 2010 e 2011, in virtù dell'art. 6, comma 1, lett. c), del D.L. n. 511/1988, è fondata e merita accoglimento. Ed invero, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con le sentenze 5.3.2015 causa C-553/13, e 25.7.2018 causa C-103/17, ha stabilito che la norma nazionale istitutiva dell'addizionale violava l'art.1 par.2 della Direttiva 2008/118/CE in quanto il tributo era privo di una finalità specifica diversa da quella meramente di bilancio. In particolare, si osserva che la questione principale oggetto della controversia tra le parti concerne gli effetti della Direttiva n. 2008/118/CE sul diritto interno e la questione se essa, in virtù del suo effetto diretto ovvero della sua interpretazione ad opera della giurisprudenza unionale, sia idonea a determinare la disapplicazione del diritto nazionale nell'ambito di un rapporto tra privati. Invero, la contrarietà al diritto unionale dell'addizionale sull'energia elettrica istituita ai sensi dell'art. 6 co. 3 D.L. n. 511 del 1988 è stata accertata dalla stessa Commissione Europea per assenza del requisito di “finalità specifica” richiesto dall'art. 1 p.2 della direttiva 2008/118/CE. La Commissione, infatti, ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia, che ha portato alla successiva abrogazione di tale addizionale con D.L. 2.3.2012, n. 16. La suddetta direttiva, però, sebbene vincolante sin dall'1.1.2010, è stata disattesa negli anni 2010 e 2011. Ne deriva che occorre interrogarsi sulla posizione di coloro che hanno versato allo Stato tale addizionale illegittima nei due anni precedenti alla sua abrogazione. È stato giustamente osservato in precedenti giudicati in materia di questa Sezione, ai quali questo giudice intende uniformarsi, che è vero che le direttive non sono direttamente applicabili, necessitando di un intervento di attuazione da parte degli Stati Membri, unici destinatari formali, tuttavia, nel caso di specie, la disapplicazione del diritto nazionale, in particolare dell'art. 6 co.2 D.L. n. 511 del 1988, non deriverebbe dalla sua contrarietà alla Direttiva, ma piuttosto dalla contrarietà di esso alla interpretazione della Direttiva fornita dalla Corte di Giustizia. Per il principio di primazia del diritto comunitario, sussiste per il giudice nazionale un vero e proprio obbligo
- 5 - di disapplicazione della disposizione interna contraria non solo ai regolamenti e alle direttive self-executing, ma anche alle pronunce della Corte di Giustizia che costituiscono fonte del diritto unionale. In tal senso, è principio consolidato quello per cui “l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa” (cfr., ex multis, Cass. n. 21248 del 08/11/2004; Cass. n. 22067 del 22/10/2007; Cass. n. 25701 del 09/12/2009; Cass. S.U. n. 3674 del 17/02/2010; Cass. n. 11641 del 15/05/2013; Cass. n. 25278 del 16/12/2015; Cass. n. 16923 del 10/08/2016; Cass. n. 27822 del 31/10/2018; Cass. n. 27101 del 23/10/2019). E la Corte di giustizia dell'UE, con le sentenze 5.3.2015 in causa C-553/13, e 25.7.2018, in causa C-103/17, ha interpretato l'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE nel senso che le imposte addizionali devono avere una finalità specifica intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio e che in carenza di tale finalità l'addizionale è incompatibile con il diritto unionale”. Conseguentemente, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Trib. n. 27099 del 23.10.2019, e successive conformi) si è uniformata a tale principio, imponendo al giudice nazionale di disapplicare la disposizione italiana contrastante con il diritto dell'Unione, indipendentemente dalla natura self- executing della direttiva. Tale disapplicazione comporta la caducazione ex Parte tunc della causa giustificatrice del prelievo nei rapporti tra solvens ( ) e accipiens ( , rendendo le somme versate ab origine indebite. CP_1 Sicché, la tesi difensiva della convenuta circa la mancanza di CP_1 effetto diretto orizzontale della direttiva e la necessità di attendere l'azione del fornitore verso l'Erario, non può trovare accoglimento. Ciò è confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità più recente, che ha affermato che “In tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall'art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della
- 6 - causa giustificatrice della prestazione.” (Cassazione civile sez. III, 22.5.2025, n.13740). Pertanto, è il soggetto legittimato ad agire, in quanto solvens nei Parte_2 confronti della intermediario fiscale. che ha CP_1 CP_1 incassato l'indebito e lo ha riversato all'Erario, è il soggetto legittimato passivo nell'azione civile di ripetizione di indebito. I rapporti tra e l'Amministrazione Finanziaria per il recupero delle CP_1 Parte somme sono autonomi e successivi rispetto all'azione di . Come statuito dalla Suprema Corte, il diritto di al rimborso ex art. 14, CP_1 comma 4, D.Lgs. n. 504/1995 (TUA) sorge solo come posterius della condanna civile: il fornitore avrà novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna alla restituzione in favore del consumatore per far valere il proprio diritto al rimborso nei confronti dell'Erario. Le eccezioni sollevate da circa l'onere finanziario insostenibile e la CP_1 violazione dei principi di neutralità, effettività e proporzionalità, nonché l'asserita incostituzionalità dell'art. 14 TUA, pur rilevando un potenziale disallineamento della disciplina nazionale, tuttavia, non costituiscono un Parte impedimento all'accoglimento della domanda di . Tali questioni attengono al rapporto tra e l'Erario e alla validità del CP_1 meccanismo di rimborso a livello normativo (oggetto di giudizi autonomi o di valutazioni della Corte Costituzionale), ma non possono paralizzare il diritto all'azione di ripetizione del consumatore finale leso, come ribadito dalla Cassazione. Sulla base delle suesposte considerazioni, la domanda di parte attrice va accolta con conseguente condanna di al rimborso dell'importo di CP_1
€873.352,43, oltre interessi al tasso legale dalla prima richiesta di ripetizione dell'indebito. Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.4768/2022 R.G.A.C., pendente tra
[...] e ogni contraria istanza Parte_1 CP_1 disattesa e questione assorbita, così provvede: 1)Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la società convenuta al rimborso, a favore dell' Parte_1
di € 873.352,43, oltre interessi al tasso legale dalla prima richiesta di
[...] ripetizione dell'indebito; 2)Condanna al pagamento delle spese di lite, a favore CP_1 dell che liquida in €14.598,00 per Parte_1 compensi e € 1.713,00 per spese, nonché spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A.
- 7 - se dovuta, con attribuzione all'avvocato Renato Buonajuto, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 10.12.2025 Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chiara Rotunno.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 Sezione Civile Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4768/2022 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione in data 22.7.2025 TRA P. IV , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Ercolano, Piazza Trieste n.4, presso lo studio dell'avvocato Renato Buonajuto, c.f.
, che lo rappresenta e difende come da procura C.F._1 rilasciata su foglio separato da considerare in calce all'atto di citazione;
-attrice E P. IV in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via di Santa Costanza n.39, presso lo studio dell'avvocato Davide Perrotta, c.f. , C.F._2 che la rappresenta e difende come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta
Conclusioni: all'udienza del 26.6.2025, celebrata mediante trattazione scritta, le parti si riportavano a tutti i propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni da ritenere parte integrante della sentenza anche se non ritrascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...] esponeva di essere stata, negli anni 2010 e 2011, Parte_2 titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica con la società
[...]
esercente il servizio di salvaguardia per diverse regioni italiane, tra cui CP_1 la Campania. L'attrice riferiva che la società a partire dal novembre 2010 e sino a CP_1 dicembre 2011, le aveva inviato numerose fatture, circa duemila, recanti, oltre agli importi dovuti per la fornitura di energia elettrica e i servizi di rete, anche somme addebitate a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), del D.L. n. 511/1988, per un ammontare complessivo pari ad €873.352,43. L'attrice evidenziava che la disposizione normativa istitutiva dell'addizionale provinciale, successivamente abrogata, prevedeva un'imposta in favore delle Provincie pari a €9,30 per mille kWh di energia elettrica consumata per usi non domestici, entro il limite massimo di 200.000 kWh al mese. Tuttavia, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva in seguito ritenuto detta disposizione in contrasto con la direttiva 2008/118/CE, stabilendo che l'addizionale provinciale violava il diritto unionale, poiché priva di una specifica finalità diversa da quella meramente di bilancio. Conseguentemente, secondo l'interpretazione vincolante della Corte di Giustizia (sentenze 5.3.2015, causa C-553/13, e 25.7.2018, causa C-103/17), la norma doveva essere disapplicata e i soggetti incisi dal tributo avevano diritto alla ripetizione dell'indebito. Parte Altresì, l' richiamava la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che si era uniformata ai principi espressi dalla Corte di Giustizia, affermando la necessità di disapplicare l'art. 6 del D.L. 511/1988 per incompatibilità con il diritto dell'Unione, non essendo le addizionali provinciali sorrette da una finalità specifica. Osservava, inoltre, che secondo la giurisprudenza unionale e nazionale, il rimborso delle somme indebitamente versate dovesse essere richiesto nei confronti dell'intermediario fiscale, ossia del soggetto che aveva incassato l'imposta, e solo in via subordinata, nel caso di impossibilità di agire contro quest'ultimo, direttamente nei confronti dell'amministrazione finanziaria. L'attrice precisava di aver regolarmente pagato le fatture emesse da CP_1 comprensive delle addizionali provinciali, in data 23.6.2014, e di aver successivamente richiesto la restituzione dell'importo complessivo di
€873.352,43 con istanza del 30.10.2020. Tale richiesta era stata respinta da con nota del 18.6.2021, nella quale la CP_1 società convenuta, pur riconoscendo la dichiarata illegittimità dell'imposta, aveva sostenuto di non poter procedere al rimborso in assenza di un provvedimento dell' o di una pronuncia giudiziale Controparte_2 definitiva, paventando, in caso contrario, un possibile contenzioso con l'amministrazione finanziaria. Parte
reputava tale posizione del tutto illogica e infondata, osservando che il diritto alla ripetizione dell'indebito non poteva dipendere da eventuali rapporti tra e l' CP_1 Controparte_2 Sottolineava, inoltre, che, una volta riconosciuta l'illegittimità del tributo, la società quale intermediario fiscale, avrebbe dovuto attivarsi nei CP_1
- 2 - confronti dell'ente impositore per il recupero delle somme indebitamente riscosse e successivamente riversate. Parte Persistendo l'inadempimento, rinnovava la propria richiesta di rimborso con ulteriore comunicazione del 19.10.2021, rimasta senza esito. Pertanto, l' citava in giudizio la al fine di: Parte_1 CP_1
“a) Accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in fatto, l'illegittima richiesta da parte della all' nelle fatture riepilogate nella tabella di CP_1 Parte_2 cui sopra, che qui si intendono per riportate e trascritte, degli importi a titolo di addizionale provinciale per un totale di € 873.352,43 e il diritto della società attrice al rimborso delle somme indebitamente corrisposte alla convenuta per € 873.352,43 pagato alla convenuta o della diversa somma accertata in corso di giudizio, oltre interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione (30.10.2020) fino alla domanda giudiziale e agli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
b) Per l'effetto del punto “a” condannare la CP_1 al rimborso in favore della dell'importo di € 873.352,43, oppure Parte_2 della diversa somma accertata in corso di giudizio oltre interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione (30.10.2020) fino alla domanda giudiziale e agli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
c) con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali e oneri fiscali da attribuire al procuratore anticipatario”. Si costituiva nel giudizio la società eccependo l'infondatezza in CP_1 fatto e in diritto della domanda attorea, chiedendone il rigetto per i motivi di seguito esposti. Parte La Convenuta, pur confermando di aver fornito energia elettrica all' negli anni 2010 e 2011 e di aver riscosso, tramite le fatture, l'importo complessivo di €873.352,43 a titolo di addizionali provinciali sulle accise, evidenziava di aver agito in qualità di intermediario fiscale. Allegava, infatti, di aver correttamente riversato l'intera somma incassata agli Enti Impositori, e in ottemperanza agli Controparte_3 Controparte_2 obblighi di legge ex art. 6, comma 3, D.L. n. 511/1998 e artt. 53 ss. D.lgs. n. 504/1995, TUA. fondava la propria difesa sul principio di diritto unionale relativo CP_1 all'esclusione dell'efficacia diretta orizzontale delle direttive. Ella assumeva di aver applicato una norma nazionale valida ed efficace all'epoca dei fatti. Pertanto, la rivalsa (l'addebito) del tributo nei confronti del Parte cliente finale ( ) era da ritenersi pienamente legittima ai sensi del solo diritto interno. Altresì, richiamava una ordinanza del Tribunale di Torino del 20.4.2021, che in analoga controversia, stabiliva che in una lite tra soggetti privati (fornitore e utente finale) non fosse consentito al giudice disapplicare la norma interna contrastante con la direttiva (2008/118/CE).
- 3 - Tale disapplicazione, infatti, avrebbe comportato il riconoscimento di un effetto diretto orizzontale non ammesso dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, imponendo un obbligo aggiuntivo di restituzione in capo a un soggetto privato che, in base al diritto nazionale, non avrebbe dovuto restituire. Per tali ragioni, era opinione della convenuta che la domanda di ripetizione Parte dell'indebito promossa da non poteva trovare accoglimento. In via subordinata, sollevava eccezioni relative alla violazione del CP_1 diritto dell'Unione Europea e della Costituzione Italiana da parte della disciplina nazionale del rimborso. In particolare, contestava l'irragionevolezza della normativa nazionale (segnatamente l'art. 14 del D.lgs. n. 504/1995 - TUA) nella parte in cui impone all'intermediario fiscale di anticipare l'onere restitutorio al cliente finale per poi vedersi riconosciuto il diritto al rimborso da parte dell'Erario soltanto all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Tale meccanismo violerebbe i principi di neutralità, effettività e proporzionalità sanciti dalla Corte di Giustizia UE, in quanto il fornitore (mero intermediario) si vedrebbe gravato da un onere finanziario ingente e dai costi di difesa per un tributo non dovuto, compromettendo la propria libertà di impresa. Segnalava, altresì, che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 TUA, in relazione all'Art. 41 della Costituzione (libertà di iniziativa economica), per l'imposizione di oneri finanziari sproporzionati, risultava pendente dinanzi alla Corte Costituzionale, sollevata da un Collegio Arbitrale. Sicché, in forza di quanto dedotto, la concludeva chiedendo al CP_1 Tribunale di rigettare integralmente la domanda attorea per infondatezza, stante l'efficacia limitata della Direttiva europea ai rapporti verticali (Stato- cittadino) e l'assenza di un obbligo di restituzione in capo all'intermediario fiscale. In subordine, accertata l'eventuale illegittimità dell'obbligo di rimborso in assenza di meccanismi di recupero immediati ed effettivi da parte dello Stato, dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda. Con ordinanza del 23.6.2022, Il Giudice, rilevato che parte convenuta nella comparsa di risposta aveva proposto istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ritenuto che la predetta richiesta difettasse del requisito della rilevanza, dal momento che pur essendo la norma indicata astrattamente applicabile nel caso in esame, la stessa ricorra nei rapporti tra il fornitore di energia elettrica e l'amministrazione finanziaria (che non è però parte in causa), a nulla rilevando invece nei rapporti tra il fornitore e il cliente;
altresì, rilevato che la convenuta, nella propria comparsa di risposta, ha richiesto sospensione pregiudiziale rispetto alla questione di legittimità costituzionale già sollevata con ordinanza del Collegio arbitrale Vicenza, dalla cui pronuncia dipenderebbe anche l'esito del presente giudizio;
considerato che
sulla questione si è pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite n.3783 del 1983, esponendo un principio di diritto ormai consolidato, ed in particolare ritenendo che “l'incidente di legittimità costituzionale determina la
- 4 - sospensione del solo processo nel quale è sollevato (art. 23 secondo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87), e, pertanto, non può essere invocato quale ragione di sospensione di altro processo”; disattendeva le richieste e concedeva alle parti i termini ex art 183 co 6, nn.1, 2 e 3 cpc. Con le memorie secondo termine ex art.183 cpc, le parti non articolavano mezzi istruttori. All'udienza del 7.12.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Tanto premesso si osserva quanto segue. La domanda proposta dalla società Parte_2 volta a ottenere la restituzione della somma di €873.352,43, indebitamente versata alla convenuta a titolo di addizionale provinciale all'accisa CP_1 sull'energia elettrica negli anni 2010 e 2011, in virtù dell'art. 6, comma 1, lett. c), del D.L. n. 511/1988, è fondata e merita accoglimento. Ed invero, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con le sentenze 5.3.2015 causa C-553/13, e 25.7.2018 causa C-103/17, ha stabilito che la norma nazionale istitutiva dell'addizionale violava l'art.1 par.2 della Direttiva 2008/118/CE in quanto il tributo era privo di una finalità specifica diversa da quella meramente di bilancio. In particolare, si osserva che la questione principale oggetto della controversia tra le parti concerne gli effetti della Direttiva n. 2008/118/CE sul diritto interno e la questione se essa, in virtù del suo effetto diretto ovvero della sua interpretazione ad opera della giurisprudenza unionale, sia idonea a determinare la disapplicazione del diritto nazionale nell'ambito di un rapporto tra privati. Invero, la contrarietà al diritto unionale dell'addizionale sull'energia elettrica istituita ai sensi dell'art. 6 co. 3 D.L. n. 511 del 1988 è stata accertata dalla stessa Commissione Europea per assenza del requisito di “finalità specifica” richiesto dall'art. 1 p.2 della direttiva 2008/118/CE. La Commissione, infatti, ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia, che ha portato alla successiva abrogazione di tale addizionale con D.L. 2.3.2012, n. 16. La suddetta direttiva, però, sebbene vincolante sin dall'1.1.2010, è stata disattesa negli anni 2010 e 2011. Ne deriva che occorre interrogarsi sulla posizione di coloro che hanno versato allo Stato tale addizionale illegittima nei due anni precedenti alla sua abrogazione. È stato giustamente osservato in precedenti giudicati in materia di questa Sezione, ai quali questo giudice intende uniformarsi, che è vero che le direttive non sono direttamente applicabili, necessitando di un intervento di attuazione da parte degli Stati Membri, unici destinatari formali, tuttavia, nel caso di specie, la disapplicazione del diritto nazionale, in particolare dell'art. 6 co.2 D.L. n. 511 del 1988, non deriverebbe dalla sua contrarietà alla Direttiva, ma piuttosto dalla contrarietà di esso alla interpretazione della Direttiva fornita dalla Corte di Giustizia. Per il principio di primazia del diritto comunitario, sussiste per il giudice nazionale un vero e proprio obbligo
- 5 - di disapplicazione della disposizione interna contraria non solo ai regolamenti e alle direttive self-executing, ma anche alle pronunce della Corte di Giustizia che costituiscono fonte del diritto unionale. In tal senso, è principio consolidato quello per cui “l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa” (cfr., ex multis, Cass. n. 21248 del 08/11/2004; Cass. n. 22067 del 22/10/2007; Cass. n. 25701 del 09/12/2009; Cass. S.U. n. 3674 del 17/02/2010; Cass. n. 11641 del 15/05/2013; Cass. n. 25278 del 16/12/2015; Cass. n. 16923 del 10/08/2016; Cass. n. 27822 del 31/10/2018; Cass. n. 27101 del 23/10/2019). E la Corte di giustizia dell'UE, con le sentenze 5.3.2015 in causa C-553/13, e 25.7.2018, in causa C-103/17, ha interpretato l'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE nel senso che le imposte addizionali devono avere una finalità specifica intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio e che in carenza di tale finalità l'addizionale è incompatibile con il diritto unionale”. Conseguentemente, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Trib. n. 27099 del 23.10.2019, e successive conformi) si è uniformata a tale principio, imponendo al giudice nazionale di disapplicare la disposizione italiana contrastante con il diritto dell'Unione, indipendentemente dalla natura self- executing della direttiva. Tale disapplicazione comporta la caducazione ex Parte tunc della causa giustificatrice del prelievo nei rapporti tra solvens ( ) e accipiens ( , rendendo le somme versate ab origine indebite. CP_1 Sicché, la tesi difensiva della convenuta circa la mancanza di CP_1 effetto diretto orizzontale della direttiva e la necessità di attendere l'azione del fornitore verso l'Erario, non può trovare accoglimento. Ciò è confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità più recente, che ha affermato che “In tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall'art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della
- 6 - causa giustificatrice della prestazione.” (Cassazione civile sez. III, 22.5.2025, n.13740). Pertanto, è il soggetto legittimato ad agire, in quanto solvens nei Parte_2 confronti della intermediario fiscale. che ha CP_1 CP_1 incassato l'indebito e lo ha riversato all'Erario, è il soggetto legittimato passivo nell'azione civile di ripetizione di indebito. I rapporti tra e l'Amministrazione Finanziaria per il recupero delle CP_1 Parte somme sono autonomi e successivi rispetto all'azione di . Come statuito dalla Suprema Corte, il diritto di al rimborso ex art. 14, CP_1 comma 4, D.Lgs. n. 504/1995 (TUA) sorge solo come posterius della condanna civile: il fornitore avrà novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna alla restituzione in favore del consumatore per far valere il proprio diritto al rimborso nei confronti dell'Erario. Le eccezioni sollevate da circa l'onere finanziario insostenibile e la CP_1 violazione dei principi di neutralità, effettività e proporzionalità, nonché l'asserita incostituzionalità dell'art. 14 TUA, pur rilevando un potenziale disallineamento della disciplina nazionale, tuttavia, non costituiscono un Parte impedimento all'accoglimento della domanda di . Tali questioni attengono al rapporto tra e l'Erario e alla validità del CP_1 meccanismo di rimborso a livello normativo (oggetto di giudizi autonomi o di valutazioni della Corte Costituzionale), ma non possono paralizzare il diritto all'azione di ripetizione del consumatore finale leso, come ribadito dalla Cassazione. Sulla base delle suesposte considerazioni, la domanda di parte attrice va accolta con conseguente condanna di al rimborso dell'importo di CP_1
€873.352,43, oltre interessi al tasso legale dalla prima richiesta di ripetizione dell'indebito. Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.4768/2022 R.G.A.C., pendente tra
[...] e ogni contraria istanza Parte_1 CP_1 disattesa e questione assorbita, così provvede: 1)Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la società convenuta al rimborso, a favore dell' Parte_1
di € 873.352,43, oltre interessi al tasso legale dalla prima richiesta di
[...] ripetizione dell'indebito; 2)Condanna al pagamento delle spese di lite, a favore CP_1 dell che liquida in €14.598,00 per Parte_1 compensi e € 1.713,00 per spese, nonché spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A.
- 7 - se dovuta, con attribuzione all'avvocato Renato Buonajuto, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 10.12.2025 Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chiara Rotunno.
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