CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 7740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7740 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati:
IA RI IZ Presidente
IA Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in grado di appello iscritta al n. 4186 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa all'esito dell'udienza del 03.12.2025, a seguito di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(CF ), in proprio ed in qualità di Parte_1 C.F._1 legale rappresentante pro tempore della società Parte_2
(CF: ), elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico,
[...] P.IVA_1 presso l'avvocato Giuseppe Ametrano (c.f.: , che lo rappresenta C.F._2
e difende per procura in atti -APPELLANTE -
E
(CF: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Lampiconi Flavia (CF: ), che la rappresenta e C.F._3 difende per procura in atti -APPELLATA–
OGGETTO: appello di , in proprio e n.q., nei confronti della società Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. Parte_3
10202, in data 21.06.2023, resa tra le parti a definizione del giudizio iscritto al n.r.g.
28837/2022, promosso dalla società nei confronti di Parte_3
in proprio e n.q.– risoluzione del contratto di locazione per uso Parte_1 diverso e risarcimento danni-
CONCLUSIONI: come in atti.
r.g. n. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE intima sfratto per morosità e contestualmente cita per la Controparte_1 convalida, conviene in giudizio , in proprio e quale l.r.p.t. della Controparte_2 società rassegnando le seguenti conclusioni. Parte_2
<< (…) 1) Convalidare l'intimato sfratto per morosità con fissazione a breve della data del rilascio e l'ordine al cancelliere di apporre la formula esecutiva in calce al presente atto;
2) in caso di opposizione, emettere ordinanza non impugnabile di rilascio;
3) emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per l'importo allo stato indicato in complessivi euro 101.811,01, di cui euro 96.000,00 a titolo di canoni scaduti ed euro 4.508,00 a titolo di oneri accessori insoluti connessi alle spese condominiali ed euro 1.303,01 a titolo di spese di registrazione del contratto di locazione sostenute da parte locatrice in qualità di responsabile solidale nonché per i canoni a scadere ed eventuali spese ulteriori fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre gli interessi di mora e le spese di procedura.
4) accertare e dichiarare, in ogni caso, la risoluzione del contratto di locazione di cui in premessa per il grave inadempimento perpetrato dal conduttore, con condanna del medesimo al rilascio;
5) con condanna alle spese, competenze ed onorari di causa a distrarsi in favore del difensore antistatario.
Con riserva di ogni altro diritto ed azione. (…)>>
A sostegno delle riportate conclusioni, allega.
- Proprietaria dell'immobile in Roma, Via Cassia 995, piano 1, Foglio 208,
Particella 296, Sub 509, consistente in un locale commerciale di 700mq, di averlo concesso in locazione a , per uso “ Centro Sportivo”, Parte_1 per contratto del 14.09.2016, a fronte del pagamento del canone di locazione annuo di euro 72.000,00, suddiviso in 12 rate mensili, ciascuna di euro
6.000,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con previsione, all'art. 2 del contratto, di un canone agevolato di euro 5000,00 al mese:<< (…) dal 1 settembre 2016 sino al termine della terza annualità, ossia sino al 31 agosto 2019 (…)>>.
- Il conduttore è moroso rispetto ai seguenti pagamenti:
r.g. n. 2 1) euro 90.000,00 (canoni di locazione per i quindici mesi da aprile 2020 a luglio 2021);
2) euro 6.000,00 (differenza canone per euro 1.000,00 per ciascuno dei sei mesi da settembre 2019 a febbraio 2020);
3) euro 4.508,00 (spese condominiali dall'inizio del rapporto contrattuale);
4) euro 1.303,015 (rimborso del 50% dei costi di registrazione del contratto di euro 2.606,03.
- Di essere creditore, pertanto, della complessiva somma di euro 101.811,01.
- Tale inadempimento è rilevante ai sensi dell'art. 1455 cc.
Si costituisce , in proprio e n.q.; resiste alle difese della locatrice e Parte_1 rassegna le seguenti conclusioni.
<< (…):
IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla in quanto estranea al giudizio, Controparte_3 quindi disporne l'estromissione, con conseguente pronuncia sulle spese legali;
NEL MERITO — rigettare l'intimazione di sfratto per morosità notificata il 20/08/2021 sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto e per l'effetto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art 667 c.p.c.; accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665 cpc ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto;
per l'effetto non emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti;
IN VIA RICONVENZIONALE - accertare e dichiarare il locatore inadempiente e obbligare lo stesso all'esecuzione di tutti i lavori necessari da eseguirsi all'interno dell'immobile per renderlo conforme all'uso convenuto, mediante le modalità che verranno accertate in corso di causa, oltre al risarcimento dei danni materiali subiti dal convenuto a causa della negligenza del locatore, da determinarsi in prosieguo di trattazione.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi. (…).>> Par A sostegno delle riportate conclusioni, il , nella duplice qualità, Parte_1 allega.
- Il difetto di legittimazione passiva della società Parte_2 essendo, il contratto di locazione, stipulato fra la ed il
[...] Pt_3 Parte_1 personalmente.
r.g. n.
3 - La mancata consegna delle dichiarazioni di conformità degli impianti, come da impegno assunto con la sottoscrizione del contratto che all'art. 16 prevede: <il
Locatore dichiara che il locale concesso in locazione è in regola con le norme edilizie e urbanistiche avendo ottenuto le concessioni di edificazione e tutte le altre licenze necessarie all'uso a cui è destinato e si impegna a fornirle al conduttore al momento della conclusione dei lavori>> e la responsabilità della locatrice per la ipotesi in cui il conduttore non abbia potuto svolgere l'attività nell'immobile locato
- La mancata esecuzione dell'accordo raggiunto in sede di mediazione.
- L'immobile locato, adibito a palestra, non consente l'apertura al pubblico, in quanto privo di uscita di sicurezza, come da relazione di parte in data
02.09.2019, a firma del perito industriale , dal quale risulta che Testimone_1
l'immobile locato è dotato di una unica uscita di sicurezza e dunque non è conforme alle norme di sicurezza.
- L'ultimo canone di locazione è stato pagato nel mese di febbraio 2020.
In seguito si è verificata la prima chiusura dovuta all'emergenza pandemica da
Covid-19 da marzo 2020 sino al 25 maggio 2020, cui ha fatto seguito una seconda chiusura dal 26 ottobre 2020 al 7 giugno 2021, con la conseguente impossibilità per il di adempiere tempestivamente al versamento Parte_1 degli ulteriori oneri locatizi.
L'ordinanza di rilascio in data 10.03.2022 ordina al conduttore, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società di rilasciare Controparte_3
l'immobile alla locatrice;
fissa la data per il rilascio nel 16.06.2022 e disponendo per la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio con assegnazione dei termini ex art. 447 bis.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia.
<< (…): 1) dichiara la risoluzione del contratto stipulato in data 16.9.2016 tra
[...]
e avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, via Controparte_1 Parte_1
Cassia, n. 995, Piano S 1, per grave inadempimento della parte conduttrice;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di euro 231.655,33, oltre agli interessi dalle singole mensilità al saldo;
r.g. n. 4 3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 4.500, oltre al 15% per spese generali, IVA, e CPA.>>
Queste, le ragioni a sostegno della decisione.
- Non ha pregio la eccezione di difetto di legittimazione passiva della società
” , in quanto, sebbene il contratto di Parte_2 Pt_2 locazione sia stato stipulato tra la e il la società, di cui il Pt_3 Parte_1
è legale rappresentante, è subentrata, di fatto, nel godimento Parte_1 dell'immobile locato quale parte conduttrice e ha introdotto, il 27.02.2020, il procedimento di mediazione.
- La morosità non è oggetto di contestazione quanto al mancato pagamento degli oneri condominiali per euro 7.927,87, mai corrisposti sin dall'origine del contratto;
al mancato rimborso della quota relativa all'imposta di registro sul contratto, pari ad euro 1.303,01 (integralmente pagata per ogni annualità da
[...]
); al parziale pagamento del canone di locazione dal settembre 2019 CP_1 al febbraio 2020 per euro 6.000 e tale morosità in parte risale all'origine del rapporto contrattuale.
- La consegna delle certificazioni di conformità degli impianti è avvenuta con pec del 16.09.2021; la certificazione era stata già consegnata alla precedente conduttrice che ha ottenuto parere igienico sanitario di idoneità dalla ASL competente, poi volturato dal;
l'attività si è svolta per effetto di Parte_1 autorizzazioni già precedentemente concesse alla precedente locataria.
- L'apertura della uscita di sicurezza non è un obbligo a carico della locatrice, che tuttavia ha sempre manifestato la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori, essendone impedita dall'ingiustificato rifiuto del conduttore all'accesso ai locali ai professionisti incaricati dalla , come da corrispondenza intervenuta tra le Pt_3 parti ( la locatrice conferma, il 10.05.2021 a mezzo pec la data di inizio dei lavori per la realizzazione delle uscite di sicurezza (<<17 maggio 2021 a partire dalle ore 8.00>>); la locatrice rappresenta di non essere riuscita ad accedere all'immobile a causa del rifiuto del conduttore, che con la comunicazione del
19.05.2021, sostanzialmente conferma la circostanza pur rappresentando i motivi del suddetto diniego), in ciò contravvenendo alla obbligazioni assunte in sede di mediazione.
r.g. n.
5 - Non si ravvisa impossibilità di svolgere l'attività all'interno dell'immobile locato per la carenza delle certificazioni dei quadri elettrici e delle uscite di sicurezza, poiché l'attività si è svolta sin dall'origine del rapporto contrattuale
(ad eccezione dei soli mesi di sospensione dovuta all'emergenza pandemica), come dimostrato dalle prove documentali allegate agli atti del ricorso per sequestro conservativo.
- La morosità rispetto al pagamento di 34 canoni mensili di locazione (da aprile
2020 alla riconsegna dell'immobile, avvenuta il 09.05.2023); al pagamento di oneri condominiali, dell'imposta di registro e della differenza di canoni di locazione per sei mensilità determinano un debito del conduttore che ammonta ad euro 231.655,33 e costituiscono inadempimento di non scarsa rilevanza in grado di consentire l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore.
- La locatrice ha assolto ai propri oneri probatori, producendo in giudizio il contratto di locazione ed allegando l'inadempimento del conduttore, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, onere non assolto dal convenuto, limitatosi a contestare la funzionalità del bene locato per mezzo di deduzione che, tuttavia, non hanno trovato alcun riscontro.
- Spese regolate secondo soccombenza.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere il presente appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza (…) accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “IN VIA
PRELIMINARE, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla in quanto estranea al giudizio, quindi Controparte_3 disporne l'estromissione, con conseguente pronuncia sulle spese legali;
- NEL MERITO
— rigettare l'intimazione di sfratto per morosità notificata il 20/08/2021 sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto e per l'effetto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art 667 c.p.c.; - accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665 cpc ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto;
per l'effetto non emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti;
- IN VIA
RICONVENZIONALE - accertare e dichiarare il locatore inadempiente e obbligare lo stesso all'esecuzione di tutti i lavori necessari da eseguirsi all'interno dell'immobile
r.g. n. 6 per renderlo conforme all'uso convenuto, mediante le modalità che verranno accertate in corso di causa, oltre al risarcimento dei danni materiali subiti dal convenuto a causa della negligenza del locatore, da determinarsi in prosieguo di trattazione. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione della istanze istruttorie avanzate nel ricorso introduttivo l'odierno giudizio nonché nelle memorie integrative non ammesse
e/o rigettate in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, che qui si intendono integralmente trascritte.>> resiste alle censure e rassegna le seguenti conclusioni. Controparte_1
<< (…): - accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig.
[...]
in proprio ed in qualità di legale rappresentante del Parte_1 [...] per tutti i motivi ex ante rappresentati;
- rigettare nel merito Controparte_3
l'appello in quanto infondato in fatto e diritto anche in accoglimento delle conclusioni rassegnate agli atti del primo grado da e, per l'effetto, Controparte_1 confermare la sentenza n. 10202/2023 del Tribunale di Roma;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del difensore antistatario.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie formulate da
[...] non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni Controparte_1 suesposte. (…).>>
A sostegno delle riportate conclusioni, l'appellante articola quattro motivi di appello.
4.1) Rubricato: “Erronea valutazione delle risultanze documentali, percezione erronea della realtà fattuale e assoluta mancanza di prove relativamente al rigetto dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva della società . Vi si ripropone la eccezione Controparte_3 di difetto di legittimazione passiva della società Parte_2
che l'appellante allega essere priva di qualsiasi
[...] responsabilità nella vicenda. A tal fine, l'appellante sostiene che l'accertamento contenuto in ordine al subentro della società nel godimento r.g. n. 7 dell'immobile locato è privo di riscontro, laddove è pacifico che il contratto
è sottoscritto dal personalmente e non n.q. Parte_1
4.2) Rubricato: “Omessa pronuncia su punti essenziali della causa: omessa decisione sulla eccezione di inadempimento e sulla domanda riconvenzionale formulata dagli odierni appellanti”.
4.3) Rubricato: “Erronea valutazione delle risultanze documentali, percezione erronea della realtà fattuale e assoluta mancanza di prove e riscontri degli inadempimenti dell'appellata”.
Sostanzialmente a sostegno dei motivi di appello contrassegnati, nel riquadro nominato “indice” come 4.2 e 4.3, l'appellante lamenta la mancata considerazione degli impegni assunti dalla locatrice al punto 16 del contratto
; dell' avvenuta consegna della certificazione dell'impianto elettrico solo in epoca successiva alla introduzione del procedimento di mediazione e della presenza di una unica uscita di sicurezza, caratteristiche dell'immobile locato che avrebbero comportato che la palestra “ non poteva e non può aprire al pubblico”, tanto da indurre il a chiudere “ la palestra rivelatasi Parte_1 inidonea allo scopo per cui è stata locata”.
4.4.) Rubricato: “Sul rigetto della domanda di sequestro”. L'appellante lamenta la omessa pronuncia sulle spese del procedimento cautelare introdotto dalla locatrice, che la vede soccombente.
L'appello è infondato.
Conclusioni istruttorie dell'appellante.
Sono inammissibili.
In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado operato, di fatto, dall'appellante (Cass. n. 16420 del 09/06/2023)
Motivo sub 4.1)
Non ha pregio.
La società è legittimata, avendo introdotto il Parte_2
27.02.2020 (dunque in epoca antecedente alla redazione della intimazione di sfratto per morosità che origina il presente giudizio) il procedimento di mediazione proprio con riguardo agli obblighi scaturiti dal contratto di locazione oggetto del presente giudizio,
r.g. n. 8 alla mancata consegna della documentazione di conformità degli impianti e alla mancanza della uscita di sicurezza nei locali oggetto del presente giudizio, procedimento di mediazione conclusosi con l'accordo opposto, in questa sede, da
, con ciò confermando l'interesse della locatrice alla partecipazione Parte_1 al giudizio della s.r.l.s. e la legittimazione passiva di quest'ultima (seppure non è stata destinataria di capi di decisione). Giova precisare che dinanzi al mediatore, il
22.07.2020, da verbale conclusivo, risulta presente in proprio e n.q. Parte_1
Motivo sub 4.2) e motivo sub 4.3).
Attengono entrambi alla eccezione di inadempimento sollevata dal conduttore;
vengono esaminati congiuntamente e non inficiano la decisione.
Il giudice, a sostegno dell'accertato inadempimento del conduttore, nel rapportare le reciproche difese delle parti, svolte premesse, incontestate in questa sede, in punto di distribuzione dell'onere della prova, accerta la mancata contestazione della esposizione debitoria del conduttore quanto al pagamento degli oneri condominiali, al rimborso della quota di spettanza degli oneri di registrazione del contratto di locazione sostenuti integralmente dalla locatrice e al mancato integrale pagamento dei canoni di locazione maturati per i sei mesi che intercorrono tra settembre 2019 e febbraio 2020, punto di motivazione non oggetto di specifiche censure in questa sede , e la mancata prova del pagamento di canoni di locazione per ben 34 mesi, anche questo punto di motivazione non oggetto di specifiche censure in questa sede.
L'appellante insiste sull'avvenuta trasmissione della certificazione di conformità degli impianti solo dopo la introduzione del procedimento di mediazione, ma non articola censure specifiche sull'accertamento, pur contenuto in sentenza, per il quale tale documentazione era già nella disponibilità materiale del conduttore, in quanto ottenuta dal precedente conduttore dell'immobile “Cassia Fitness & Wellness” e sull'accertamento in ordine al fatto che la palestra, nei locali in oggetto, è stata attiva sin dall'inizio della locazione, in ragione delle autorizzazioni già ottenute da Cassia Fitness
& Wellness, anche questo non oggetto di specifiche censure da parte dell'appellante che si limita ad allegare, genericamente, di aver “ chiuso” in non meglio precisata data ,
l'attività, assertivamente riconducendo alla mancanza dei requisiti dell'immobile la volontà di chiudere l'attività (in assenza di un provvedimento amministrativo in tal senso).
L'articolo 16 del contratto di locazione richiamato dall'appellante, inoltre, non appare pertinente in quanto disciplina una situazione ininfluente ai fini del decidere (l'articolo r.g. n. 9 16 prevede che:” il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli dal fatto od omissione di altri inquilini dello stabile o di terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inavvertenza del portiere. Il conduttore inoltre è responsabile direttamente verso il locatore i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acqua, fughe di gas, nonché di ogni abuso e trascuratezza nell'uso della cosa locata”).
Quanto alla mancanza di una seconda uscita di sicurezza.
Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, con la conseguenza che, ove egli non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato, sicché la destinazione particolare dell'immobile
(tale da richiedere che lo stesso sia dotato di precise caratteristiche e che attenga specifiche licenze amministrative) diviene rilevante - quale condizione di efficacia, elemento presupposto o, infine, contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto - solo se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, in contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento dell'idoneità dell'immobile da parte del conduttore ( Cass. n. 14067 del 22/05/2023).
Per l'articolo 8 del contratto:” il conduttore dichiara di aver visitato i locali affittati e di averne approvato la natura”.
L'accertamento in punto di mancanza di un impegno, in contratto, per la locatrice, rispetto alla presenza di tale seconda uscita di sicurezza o alla realizzazione di tale uscita di sicurezza, non è censurato in questa sede.
Certo l'appellante ha introdotto, con la domanda riconvenzionale, anche la questione dell'inadempimento della locatrice rispetto agli accordi assunti all'esito della procedura di mediazione.
La sentenza esamina tale difesa e accerta la violazione, da parte del conduttore, degli obblighi di collaborazione assunti con la sottoscrizione del verbale di accordo in mediazione in ordine alla realizzazione della seconda porta di sicurezza oggetto di impegno della locatrice.
r.g. n. 10 A tal fine, rimanda al tenore della pec in data 10.05.2021 inviata dalla locatrice per anticipare l'accesso delle proprie maestranze sui luoghi di causa al fine di realizzare tale secondo accesso e alla lettera inviata per conto del conduttore alla locatrice, con la quale si spiegano le ragione del diniego di accesso ai luoghi, di cui nella sostanza si dà atto.
La ricostruzione contenuta in sentenza non è oggetto di specifiche censure e trova puntuale riscontro nello scambio di comunicazioni intervenuto tra le parti dalle quali emerge appunto la disponibilità della locatrice ad eseguire i lavori come da impegno assunto in sede di mediazione e la indisponibilità del conduttore motivata con la interferenza con l'attività della palestra e della piscina (evidentemente in corso).
Dunque, diversamente da quanto sostenuto confusamente dall'appellante in questa sede,
i profili di inadempimento opposti dal conduttore sono stati esaminati e ritenuti non fondati.
Per altro verso, le censure mosse in questa sede difettano di specificità e non inficiano la diffusa motivazione posta a sostegno dell'accertamento in punto di inadempimento, rimanendo accertato per un verso, che non vi è alcun obbligo del locatore contrattualmente assunto rispetto alla presenza di tale ulteriore porta di sicurezza e, per altro verso, che l'accordo per la realizzazione di tale porta intervenuto in esito al procedimento di mediazione non ha avuto seguito per la impossibilità rappresentata dalla condotta ostativa del conduttore, inadempiente rispetto all'obbligo di consentire alla locatrice la esecuzione dei lavori.
Motivo sub 4.4)
L'appellante lamenta la mancata regolamentazione delle spese di difesa nel procedimento cautelare introdotto dalla locatrice in corso di causa.
Non vi sono altre censure.
La decisione sul punto è conforme ai principi della soccombenza.
Nel regime successivo alla novella introdotta con la l. n. 80 del 2005, infatti, l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso di causa non deve contenere un'autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite.
Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate, dunque, contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si r.g. n. 11 fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole (Cass. n. 9785 del 25/03/2022)
Nel concreto l'esito complessivo vede la locatrice vittoriosa e favorita delle spese di lite.
Domanda dell'appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Non è meritevole di accoglimento.
La favorevole valutazione della domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., con riguardo alla quale pure deve darsi atto del fatto che reca in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della "direzione" dei supposti danni che nel concreto difetta in mancanza di una adeguata indicazione di profili di danno che non possano ritenersi adeguatamente compensati dalla regolamentazione delle spese di lite.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, che pure non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, impone il necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza).
Nel concreto, la pur ritenuta manifesta infondatezza della domanda, per sé non è sufficiente all'accoglimento della domanda in esame non configurando, tout- court, prova della pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria.
Spese di lite
Il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura una ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può
r.g. n. 12 giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017; Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022).
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: da euro 52.001,00 a euro 260.000,00; compensi medi;
inclusa la fase di trattazione della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata).
Ulteriore pagamento
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da , in proprio e n.q., nei confronti della società “ Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 10202, in Parte_3 data 21.06.2023, resa tra le parti a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 28837/2022, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
- Respinge l'appello.
- Condanna parte appellante a rifondere, a parte appellata, le spese di lite che liquida, in euro 14.317,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA
e CPA come per legge e distrae in favore dell'avv. Lampiconi Flavia, difensore dichiaratosi antistatario.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del
DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 17.12.2025
Il Consigliere relatore
IA Speranza Ferrara Il Presidente
IA RI IZ
r.g. n. 13