Art. 2.
Le seguenti merci sono ammesse alla importazione temporanea per gli scopi e limitatamente al periodo controindicati:
Qualita' delle merci Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea Quantita' minima ammessa all'imp. temp. Termine massimo per la riesportazione 1.Legname Per la costruzione di case prefabbricate (per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge) kg. 500 6 mesi 2. Malto Per la fabbricazione della birra (fino al 31 dicembre 1956) kg. 100 1 anno 3.Paraffina solida Per la fabbricazione di fiammiferi (per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge) kg. 100 6 mesi
Le seguenti merci sono ammesse alla importazione temporanea per gli scopi e limitatamente al periodo controindicati:
Qualita' delle merci Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea Quantita' minima ammessa all'imp. temp. Termine massimo per la riesportazione 1.Legname Per la costruzione di case prefabbricate (per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge) kg. 500 6 mesi 2. Malto Per la fabbricazione della birra (fino al 31 dicembre 1956) kg. 100 1 anno 3.Paraffina solida Per la fabbricazione di fiammiferi (per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge) kg. 100 6 mesi