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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/11/2025, n. 8137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8137 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
Dott.ssa M. FONTANA quale giudice del lavoro letto l'art. 127 ter c.p.c., letto le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 9035/'25 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Parte_1
EL EL e dall'avv. Alessandro Di Genova, presso il ci studio in Pozzuoli (NA), alla via Dicearchia n. 1., elett.te domicilia
E
, in persona del suo Controparte_1 presidente pro-tempore, rappto e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto del notar dall'avv. A. Di Stefano, con la quale elett.te domicilia in Napoli, alla Per_1 via De Gasperi n. 55
Ragioni di fatto e di diritto
Il ricorrente in epigrafe esponeva: che con comunicazione del 27 febbraio 2025 l' CP_2 aveva rilevato l'indebita percezione di somme titolo di pensione di inabilità civile per il mese di marzo 2025, per l'importo di euro 739,84; di aver proposto ricorso amministrativo in data 10.3.2025; che il ricorso era stato respinto in data 11.3.2025. Tanto premesso, contestando di aver ricevuto convocazione a visita di revisione, rassegnava le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare, per le causa esposte, la non ripetibilità della somma di € 739,84, reclamata in restituzione dall' a titolo di CP_2 pensione di inabilità civile, per il mese di marzo 2025; - condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori”. Si costituiva l , deducendo: che era titolare di CP_2 Parte_1 pensione di inabilità civile totale (100%) n. 07864349, con decorrenza 07/2021 e visita di revisione al 06/2023; di aver convocato il ricorrente a visita di revisione per novembre 2024; di aver provveduto alla comunicazione di sospensione della prestazione per assenza a visita in data 18.2.2025; che in data 26.2.2025 il ricorrente aveva inoltrato nuova domanda amministrativa di prestazione;
Il ricorso merita accoglimento.
Al fine di individuare il regime che governa l'indebito nella presente controversia, devono richiamarsi alcuni principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, va considerato quanto si legge nella sentenza di cui a Cass. civ., Sez. lav., 23/01/2008, n. 1446, ove sono espressi i passaggi chiave della materia in esame.
Le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme.
Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass. civ., Sez. Un., 8/4/1975, n, 1261).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. civ., Sez. lav., 10/01/2001, n. 256).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonchè del diritto alla previdenza per i lavoratori.
In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto. A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (si veda il disposto del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, comma 1, circa la rettificabilità degli errori commessi dall' nell'attribuzione di prestazione entro il termine massimo di dieci anni). CP_3
Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione.
Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali.
Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale.
La disciplina dell'indebito va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili.
In particolare, la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 e della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate.
Orbene, per ciò che maggiormente interessa nella presente sede e per quanto innanzi detto, a conferma della legittimità della pretesa dell'ente convenuto, va menzionato quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Si è, infatti, affermato (Cass. civ., Sez. lav. 29/10/2003, n. 16260; Cass. civ., Sez. lav. 26/4/2002, n. 6091; Cass. civ., Sez. lav., 19/09/2013, n. 21453) che "con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) .. deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta".
Tutte le disposizioni che si sono avvicendate nel tempo, infatti, sono chiare nel prescrivere che la revoca "produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti", che non può che coincidere con la data della visita medica e non già dal momento della comunicazione, giacchè la norma non prescrive che il provvedimento di revoca debba essere comunicato, attenendo la comunicazione al provvedimento di sospensione dei pagamenti. A tale logica non sfugge neppure l'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998 che, nel reintrodurre l'obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca "a decorrere dalla data della visita di verifica" (Cass. civ. Sez. lav., 17/02/2017, n. 4279).
L'art 80 comma 3. Del DL 112/'08 dispone: “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora CP_2
l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata gia' disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' provvede alla revoca della provvidenza a CP_2 decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verra' comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potra' sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali e' stata determinata una invalidita' pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidita' necessari per il godimento dei benefici economici”.
Nella specie l' assume di aver provveduto alla rituale comunicazione dell'invito CP_1 con l'invio di comunicazione all' indirizzo di VIA PALIZZI,19 QUARTO NA, coincidente con l'indirizzo di residenza indicato nello stesso atto introduttivo, ma non fornisce prova dell'assunto, difettando agli atti documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto inoltro della convocazione.
Non essendosi quindi perfezionata la comunicazione della data di convocazione a visita, il provvedimento di sospensione dell'erogazione della provvidenza economica è illegittimo. Deve dunque dichiararsi l'inesistenza dell'indebito contestato con riferimento al marzo 2025 per l'importo di euro € 739,84.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) dichiara l'inesistenza dell'indebito rilevato, con riferimento al marzo 2025, per l'importo di euro 739,84;
b) condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 350,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Napoli, 8.11.2025
Il GIUDICE
(dott.ssa M. Fontana)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
Dott.ssa M. FONTANA quale giudice del lavoro letto l'art. 127 ter c.p.c., letto le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 9035/'25 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Parte_1
EL EL e dall'avv. Alessandro Di Genova, presso il ci studio in Pozzuoli (NA), alla via Dicearchia n. 1., elett.te domicilia
E
, in persona del suo Controparte_1 presidente pro-tempore, rappto e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto del notar dall'avv. A. Di Stefano, con la quale elett.te domicilia in Napoli, alla Per_1 via De Gasperi n. 55
Ragioni di fatto e di diritto
Il ricorrente in epigrafe esponeva: che con comunicazione del 27 febbraio 2025 l' CP_2 aveva rilevato l'indebita percezione di somme titolo di pensione di inabilità civile per il mese di marzo 2025, per l'importo di euro 739,84; di aver proposto ricorso amministrativo in data 10.3.2025; che il ricorso era stato respinto in data 11.3.2025. Tanto premesso, contestando di aver ricevuto convocazione a visita di revisione, rassegnava le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare, per le causa esposte, la non ripetibilità della somma di € 739,84, reclamata in restituzione dall' a titolo di CP_2 pensione di inabilità civile, per il mese di marzo 2025; - condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori”. Si costituiva l , deducendo: che era titolare di CP_2 Parte_1 pensione di inabilità civile totale (100%) n. 07864349, con decorrenza 07/2021 e visita di revisione al 06/2023; di aver convocato il ricorrente a visita di revisione per novembre 2024; di aver provveduto alla comunicazione di sospensione della prestazione per assenza a visita in data 18.2.2025; che in data 26.2.2025 il ricorrente aveva inoltrato nuova domanda amministrativa di prestazione;
Il ricorso merita accoglimento.
Al fine di individuare il regime che governa l'indebito nella presente controversia, devono richiamarsi alcuni principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, va considerato quanto si legge nella sentenza di cui a Cass. civ., Sez. lav., 23/01/2008, n. 1446, ove sono espressi i passaggi chiave della materia in esame.
Le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme.
Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass. civ., Sez. Un., 8/4/1975, n, 1261).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. civ., Sez. lav., 10/01/2001, n. 256).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonchè del diritto alla previdenza per i lavoratori.
In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto. A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (si veda il disposto del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, comma 1, circa la rettificabilità degli errori commessi dall' nell'attribuzione di prestazione entro il termine massimo di dieci anni). CP_3
Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione.
Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali.
Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale.
La disciplina dell'indebito va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili.
In particolare, la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 e della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate.
Orbene, per ciò che maggiormente interessa nella presente sede e per quanto innanzi detto, a conferma della legittimità della pretesa dell'ente convenuto, va menzionato quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Si è, infatti, affermato (Cass. civ., Sez. lav. 29/10/2003, n. 16260; Cass. civ., Sez. lav. 26/4/2002, n. 6091; Cass. civ., Sez. lav., 19/09/2013, n. 21453) che "con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) .. deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta".
Tutte le disposizioni che si sono avvicendate nel tempo, infatti, sono chiare nel prescrivere che la revoca "produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti", che non può che coincidere con la data della visita medica e non già dal momento della comunicazione, giacchè la norma non prescrive che il provvedimento di revoca debba essere comunicato, attenendo la comunicazione al provvedimento di sospensione dei pagamenti. A tale logica non sfugge neppure l'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998 che, nel reintrodurre l'obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca "a decorrere dalla data della visita di verifica" (Cass. civ. Sez. lav., 17/02/2017, n. 4279).
L'art 80 comma 3. Del DL 112/'08 dispone: “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora CP_2
l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata gia' disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' provvede alla revoca della provvidenza a CP_2 decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verra' comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potra' sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali e' stata determinata una invalidita' pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidita' necessari per il godimento dei benefici economici”.
Nella specie l' assume di aver provveduto alla rituale comunicazione dell'invito CP_1 con l'invio di comunicazione all' indirizzo di VIA PALIZZI,19 QUARTO NA, coincidente con l'indirizzo di residenza indicato nello stesso atto introduttivo, ma non fornisce prova dell'assunto, difettando agli atti documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto inoltro della convocazione.
Non essendosi quindi perfezionata la comunicazione della data di convocazione a visita, il provvedimento di sospensione dell'erogazione della provvidenza economica è illegittimo. Deve dunque dichiararsi l'inesistenza dell'indebito contestato con riferimento al marzo 2025 per l'importo di euro € 739,84.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) dichiara l'inesistenza dell'indebito rilevato, con riferimento al marzo 2025, per l'importo di euro 739,84;
b) condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 350,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Napoli, 8.11.2025
Il GIUDICE
(dott.ssa M. Fontana)