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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 432/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
07/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente e Relatore
CUOCO MICHELE, Giudice
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1670/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' A Responsabilita' Limitata I - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 38/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AVELLINO sez. 7 e pubblicata il 10/07/2008
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE1030101397/2007 IRES-ALTRO 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE1030101397/2007 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE1030101397/2007 IRAP 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE1030101398/2007 IRES-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE1030101398/2007 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE1030101398/2007 IRAP 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 38/2008 la (all'epoca) CTP di Avellino ha accolto, con compensazione di spese, i ricorsi proposti dalla Ricorrente_1 S.P.A. (già S.R.L.) e riuniti in corso di causa avverso gli avvisi di accertamento integrativi di cui in epigrafe per IVA, IRPEG ed IRAP, relativi agli anni d'imposta 2003 e
2004.
A fondamento del proprio convincimento, il primo giudice ha ritenuto che i costi sostenuti dalla società, pur se riportati in “fatture soggettivamente fittizie” (cfr. p. 14 sent. cit.), erano relativi ad effettive operazioni non dimostrate come “sottocosto”, nel mentre che non vi sarebbe stato nemmeno “uno straccio di prova” a dimostrazione del coinvolgimento della ricorrente con i “comportamenti illegittimi” delle ditte controparti commerciali “cartiere”.
Tale sentenza è stata impugnata dall'Agenzia delle Entrate, sul rilievo che la documentazione in atti avrebbe confermato l'inesistenza soggettiva delle prestazioni e la connivenza della società con le apparenti controparti commerciali, con richiesta di dichiararsi la legittimità degli accertamenti impugnati.
La società contribuente ha resistito al gravame eccependone l'infondatezza e proponendo appello incidentale quanto alla compensazione delle spese processuali.
La (all'epoca) CTR della CAMPANIA – Sez. St. di SALERNO con sentenza n. 95/2010 ha ritenuto infondato l'appello dell'Agenzia, affermando che la ricorrente aveva “provato contestualmente sia l'esistenza delle società ritenute interposte, con le quali ha intessuto rapporti commerciali e sia la < buona fede>> e la correttezza del proprio comportamento”, essendosi formato perfino “il giudicato interno” sul “dato acquisito che le operazioni contestate si sono realmente svolte”, accogliendo invece l'appello incidentale della contribuente in punto di spese.
A seguito di impugnativa per cassazione dell'ADE, tale sentenza è stata cancellata con rinvio, in considerazione dei rilievi che “la CTR, pur avendo preso in considerazione tutti gli elementi di fatto a sua disposizione, non ha compiutamente valutato il dato della non operatività della Ricorrente_1 + s.r.I., che si evince con chiarezza dalla stessa ricostruzione del quadro probatorio operata nella sentenza impugnata”, laddove “dagli atti emerge, infatti, che: il legale rappresentante di tale società non è stato in grado di dare contezza dell'attività svolta dalla stessa;
la società non effettuato alcun versamento Iva;
la società non aveva alcuna organizzazione commerciale a supporto della movimentazione di merci effettuata;
la società aveva una contabilità pesantemente irregolare;
la società svolgeva la sua attività commerciale, producendo assegni a firma del legale rappresentante, anche nel periodo in cui quest'ultimo era detenuto;
vi è la prova dell'esistenza di merce consegnata direttamente da terzi alla società cessionaria e fatturata dalla Ricorrente_1 + s.r.I., che si era dunque interposta fittiziamente nell'acquisto; vi è prova di rapporti tra tale Nominativo_1, che operava per conto della Ricorrente_1 + s.r.l. e la Ricorrente_1 s.p.a., essendo egli soggetto dipendente e procuratore speciale di tale ultima società” e che “analoghe considerazioni valgono quanto alle altre società pretese cedenti, la cui non operatività emerge con chiarezza dagli accertamenti svolti dall'amministrazione finanziaria, con le modalità e nei termini puntualmente riportati nel ricorso”, sicchè, “a fronte di tali elementi di prova, che evidenziano sia l'inesistenza delle società supposte cedenti, sia un rilevantissimo grado di commistione tra almeno una di tali società e la società pretesa cessionaria, la CTR avrebbe potuto ritenere sussistente la buona fede in capo al legale rappresentante della società cessionaria solo in presenza di rilevanti elementi di segno contrario”, elementi che tuttavia “non possono essere - secondo la richiamata giurisprudenza di questa Corte - la mera regolarità della documentazione contabile e la dimostrazione che la merce sia stata consegnata o il corrispettivo effettivamente pagato, né, tantomeno, la formale esistenza del soggetto cedente”, non emergendo “dal quadro istruttorio, come delineato nella sentenza impugnata e negli atti di parte, ulteriori elementi che avrebbero consentito di giungere alle conclusioni cui è giunta la CTR”, senza potere assegnare rilievo, “a sostegno della ricostruzione operata dalla CTR le affermazioni contenute in altre sentenze della stessa CTR riguardanti la stessa contribuente, trattandosi di affermazioni anch'esse basate su una scorretta ripartizione dell'onere probatorio tra le parti e, comunque, contenute in decisioni oggetto di ricorso per cassazione”.
All'esito del giudizio di rinvio, è stata pronunciata la sentenza n. 6649/2019 con la quale la (all'epoca) CTR CAMPANIA – SEZ. ST. di SALERNO ha ritenuto che il ricorso in riassunzione della Ricorrente_1 dovesse essere respinto in considerazione degli elementi che comprovavano la frode e della inesistenza di elementi tali da ritenere la buona fede di chi amministrava contribuente.
Anche tale decisione è stata impugnata per cassazione, stavolta dalla Ricorrente_1 SRL, ed è stata cassata dalla S.C. con la Sentenza n. 24082/2024. Con tale sentenza sono stati accolti i soli motivi sollevati in ordine alla “detraibilità dell'Iva per le società Multimedia +, Nominativo_2 ed Società 1 di Nominativo_3” ed alla deducibilità dei costi inerenti agli acquisti per operazioni soggettivamente inesistenti con le società Ricorrente_1 +, Nominativo_2, Società_2 ed Società 1 di Nominativo_3”, osservandosi, sotto il primo profilo, che, a seguito della precedente sentenza, “il giudice del rinvio, sulla base degli elementi indiziari esistenti, ha riconosciuto il dato della non operatività della società fornitrice Società_2 ed ha, viceversa, ritenuto che la contribuente non avesse provato adeguatamente la propria buona fede, ai fini della detrazione Iva per le operazioni compiute con tale società” senza tuttavia motivare “in ordine alle diverse società,
Ricorrente_1 + (già valutata nella sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio), Nominativo_2 e Società 1” ed esaminare “gli indizi sulla natura fittizia di tali enti, né i rapporti intrattenuti con la contribuente e l'eventuale prova della buona fede di quest'ultima”, mentre, sotto il secondo profilo, occorreva motivare anche sulla invocata “deduzione dei costi anche nel caso di fatture soggettivamente inesistenti”, laddove e perciò dei costi provenienti da reato, secondo l'ormai consolidato orientamento della stessa Corte, <
1993, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del
2012, l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, non utilizzati direttamente per commettere il reato, anche per l'ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del T.U. delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. n. 917 del 1986, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità>> (Cass. n.11020/2022)”, disposto normativo che si “applica, in luogo di quanto disposto dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4- bis, previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al citato comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi”, sicchè “la disciplina richiamata, dunque, ha una sicura portata retroattiva (Cass. n. 13806/ 14 e n. 8011/13) e, ove rilevante, risulta applicabile anche d'ufficio alle fattispecie sub iudice (Cass. n. 9900/2024, n.7896/2016,
n.27040/2014, n.660/ 14, n. 16642/12 e n. 21382/08)”.
Con ricorso depositato telematicamente in data 1.3.2025 la Ricorrente_1 S.R.L., a seguito del rinvio come sopra disposto dalla S.C., ha riassunto il procedimento di appello. Riepilogate le vicende di causa e le coordinate normative e giurisprudenziali in tema di riparto dell'onere della prova, la parte ricorrente in riassunzione ha dedotto, in particolare:
- che non era stata dimostrata “la natura di cartiera della Ricorrente_1 +” e che “nessun accertamento concreto è stato effettuato dai verbalizzanti che quella merce alienata alla Ricorrente_1 da Ricorrente_1 + provenisse in tutto o in parte, da forniture intracomunitarie e non potesse essere, invece, proveniente da forniture nazionali”, laddove “la società Ricorrente_1 + all'epoca delle forniture aveva una propria sede, che non era un mero indirizzo di comodo o fittizio;
questo dato è contenuto nel PVC”,
“dunque, esisteva la sede della società ed era ubicata in Indirizzo_1, Indirizzo_2 ove si occupavano locali della superficie di circa 100 mq”, “era inoltre intestataria di una linea telefonica e di una linea fax contraddistinte al numero Telefono_1, dell'utenza elettrica, dell'allacciamento idrico”,
“aveva personale dipendente e collaboratori vari, aveva rapporti con aziende di trasporto che curavano la logistica (vedi DDT della Roma Speed), aveva rapporti commerciali con i principali operatori campani del settore, intratteneva rapporti con primari istituti di credito (Banca_1)”, nel mentre che “il sig. Nominativo_5 legale rappresentante della Ricorrente_1 + srl aveva …risposto “non ricordo” a tutte le domande postegli”, sicchè “non è dunque affatto vero che egli non fosse stato in grado di dare contezza dell'attività svolta, mentre è più che lecito ritenere che egli non avesse VOLUTO dare indicazioni sull'attività svolta”;
“neanche l'illazione che il Nominativo_5 fosse stato detenuto in un certo periodo può avere rilievo: infatti si trattava di una società, e neanche a socio unico, non di una ditta individuale (come accertato dall'indagine condotta dalla CTR acquisendo i camerali della stessa), e ben avrebbe potuto la stessa agire con dei delegati, procuratori, institori anche nell'assenza del legale rappresentante: insomma non è davvero plausibile o logico attribuire a tale assenza l'inferenza dimostrativa dell'estraneità del Nominativo_5 alla gestione della società o peggio la natura ci cartiera alla società”;
- che per quanto concerne “alcuni acquisti effettuati dalla Ricorrente_1+ srl presso il fornitore estero Nominativo_4”, “gli acquisti effettuati presso questo fornitore estero da parte di Ricorrente_1 + nel 2002 furono per un importo di € 470.024,00 con 18 fatture emesse dal luglio al dicembre;
solo per due di queste, quelle del 26.7.2002, la Ricorrente_1 +, dopo avere venduto la merce a Ricorrente_1, aveva ordinato al suo corriere Roma Speed di consegnare direttamente la merce al soggetto a cui l'aveva già venduta, ossia la Ricorrente_1 (documenti già presenti nelle produzioni ma vengono allegati al fascicolo in questa sede per facilità di lettura)”, sicchè “resta dunque un episodio isolato che ben può essere ricondotto ad una prassi diffusissima, ossia che il grossista acquisti merce e chieda al fornitore di consegnarla direttamente ad un suo cliente”; “la Ricorrente_1 +, avendo una sede, una struttura, un legale rappresentante, un'operatività autonoma, non operava esternamente come una cartiera”, sicchè “essa si comportò come un soggetto evasore delle imposte, acquistando anche merce all'estero e rivendendola in
Italia, e non versando l'IVA, ma siccome aveva una sua struttura ed organizzazione, tali comportamenti non erano invece preordinati alla commissione di una frode in cui fosse coinvolta la Ricorrente_1”, ed inoltre “non è stato provato che il valore delle merci acquistate fosse inferiore al valore di mercato”
- che “non è stata provata l'esistenza di rapporti particolari svelanti l'accordo trilaterale tra le parti”;
- che “la fornitura a monte da Società_3 non era inerente a vendite che poi da Ricorrente_1 + confluirono a Ricorrente_1” e, “pure a volere sorvolare che la fornitura riguardò un'annualità diversa da quella in accertamento (il 2002 e non il 2003 o il 2004), questo rappresenterebbe l'unico atto di gestione che avrebbe riguardato la Ricorrente_1 +, concernente una fornitura di importo davvero esiguo (€ 2.151,00!) a fronte di decine e decine di forniture”;
- che “la partecipazione al solo atto di gestione non può legittimare, come da concorde giurisprudenza in materia, la conclusione di una gestione di fatto in capo al Nominativo_1, essendo invece necessaria una continuativa partecipazione ad atti qualificabili come veri e propri atti gestori. Al limite si può ritenere che il Nominativo_1 ebbe un ruolo in un unico atto di gestione della Ricorrente_1 +, concorrendo con il Nominativo_5 nella gestione di quella transazione”;
che “alla luce dello scrutinio degli elementi di fatto raccolti nei due gradi di giudizio, si deve concludere che l'Difensore_2 non abbia offerto la prova, attraverso indizi certi, gravi, precisi e concordanti di forniture soggettivamente inesistenti, in particolare di alcuno degli elementi sintomatici alla presenza dei quali si può ritenere assolto l'onere della prova posto a suo carico”, e “difatti: - Non vi è prova che le merci provenissero da forniture extracomunitarie
- Non vi è prova che la Ricorrente_1 + srl fosse carente di una sede e di un'organizzazione e operasse come una cartiera
- Non è stato provato che il valore delle merci acquistate fosse inferiore al valore di mercato
-Non vi è prova dei rapporti trilaterali”;
- che ”non è stato affatto dimostrato, ma vi sono ampie evidenze contrarie, che la società Ricorrente_1 +, pur essendo soggetto evasore e inadempiente agli obblighi fiscali, non era soggetto sprovvisto di struttura ed organizzazione, né effettuò vendite sottocosto alla Ricorrente_1”;
- che, quanto alle “forniture provenienti da Società 1 di Nominativo_3 e Nominativo_2”, “appare evidente l'assenza di prova dei presupposti indicati dalla Suprema Corte, primo fra tutti quello indefettibile della sussistenza della frode carosello triangolare, ossia l'acquisto della merce, da parte delle due società da fornitori intracomunitari”, laddove “non è stato affatto dimostrato, ma vi sono ampie evidenze contrarie, che le due società non era(no) né soggetti evasori e inadempienti agli obblighi fiscali, né erano soggetti sprovvisti di strutture ed organizzazioni e né effettuarono vendite sottocosto alla Ricorrente_1”;
- che “in sede di redazione del PVC l'amministratrice rese una dichiarazione di parte con la quale chiariva tutti i rapporti avuti con la controparte, di avere adottato una serie di cautele sulla esistenza del soggetto, quali reperire il certificato di iscrizione camerale, la carta di identità, il tesserino di codice fiscale, il certificato di attribuzione della Partita Iva, e di avere agito sempre senza potersi avvedere, da dati esteriori, che le società potessero agire, in ipotesi, come cartiere;
- che, quanto alla “deducibilità dei costi” la prima questione riguarda gli acquisti dalle società Ricorrente_1
+, Nominativo_2 ed Società 1 di Nominativo_3”, laddove “: non solo …sussisterebbe il diritto alla detraibilità del costo ma, in ogni caso ed a prescindere dall'accoglimento della riferita ragione di gravame, esisterebbe il diritto alla deduzione dei costi che fonda su presupposti del tutto differenti”;
- che “sussisteva dunque, anche per le fatture soggettivamente inesistenti, in ogni caso, il diritto alla deduzione dei costi, non risultando corrette le riprese in termini di imponibili e di imposte sui redditi, oltre che per le correlative sanzioni”.
Ha pertanto concluso chiedendo “che l'On. le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Campania– sezione staccata di Salerno – voglia decidere nel merito la controversia e confermare, in tutto o in parte, la sentenza della CTP di Avellino e rigettare l'atto di appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Avellino sui punti specifici della detraibilità dell'IVA per gli acquisti dalle società Ricorrente_1 +, Nominativo_2 ed Società 1 di Nominativo_3 per gli anni 2003 e 2004, oltre che, in ogni caso, confermare il diritto alla deducibilità dei costi per tutte le fatture ritenute soggettivamente inesistenti per le annualità in questione, ivi comprese quelle ricevute da Società_2, annullando definitivamente per la parte di competenza, gli avvisi di accertamento. Condannarsi altresì l'Agenzia delle Entrate di Avellino alle spese del doppio grado di giudizio oltre che di quello in cassazione e di rinvio”, previa sospensione dell'esecuzione.
La controparte ha depositato atto di controdeduzioni in data 24.4.2025 rilevando, in particolare, dopo avere a sua volta ripercorso le pregresse vicende processuali:
- che, sotto il profilo della “delimitazione della materia del contendere”, “i rilievi sottoposti alla cognizione del giudice del rinvio attengono, in primis, alla corretta valutazione delle prove, di natura indiziaria, offerte
-da una parte- dall'AF al fine di dimostrare la natura fittizia delle società cedenti Ricorrente_1 +, Nominativo_2
e Società 1 – dall'altra- dalla società MI ai fini della dimostrazione della sua eventuale buona fede”; - che “la Corte di Cassazione, sin dalla prima sentenza, n. 9678/2018, si è pronunciata in senso favorevole all'ufficio, accogliendo i primi due motivi di ricorso che attengono entrambi alla valutazione della natura di cartiere delle società cedenti e alla conseguente insussistenza del diritto del contribuente cessionario a portare in detrazione l'Iva pagata sulle fatture emesse da dette società”, sicchè “la Suprema
Corte non ha conferito alla CTR, nel caso di specie, il potere di riesaminare e valutare nuovamente la mancanza e insufficienza della prova sulla falsità ed inesistenza soggettiva delle prestazioni, come ritenuto dalla parte, avendo piuttosto affermato che non emergono dal quadro probatorio, come delineato nella sentenza impugnata e negli atti di parte, quegli elementi di segno contrario che la parte doveva fornire”, e “in linea di assoluta continuità con quanto sopra evidenziato si pone la seconda sentenza della
Corte di Cassazione, n. 24082/2024”, sicchè “il giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., dovrà unicamente applicare al caso concreto i principi impartiti dalla Suprema Corte, nel senso di valutare la eventuale prova della buona fede di MI rispetto agli indizi forniti dall'ufficio per dimostrare la natura fittizia di tali enti”;
- che la controparte, “disattendendo quanto affermato dal giudice di legittimità, si è limitata ad insistere sul fatto che non sia stata fornita la prova, da parte dell'Ufficio, dell'utilizzo di fatture per prestazioni soggettivamente inesistenti, della provenienza intracomunitaria della merce, del sottocosto, della natura di cartiere delle società cedenti, dimentica del fatto che la Suprema Corte ha già reputato idonei ed esaustivi i fatti rappresentati dall'ufficio e sopra richiamati”, laddove “non a caso la Corte fa riferimento ad elementi di prova atti ad evidenziare non solo l'inesistenza delle società cedenti ma anche un rilevantissimo grado di commistione tra tali società e la pretesa cessionaria inesistenza” e, “in particolare, per Ricorrente_1 + viene tratteggiata la struttura della società cartiera, quale soggetto inesistente in quanto privo del tutto di struttura organizzativa (sede, personale dotazioni materiali), di beni da destinare alla rivendita ed inosservante degli obblighi fiscali (versamenti di imposte mai effettuati;
la società svolgeva la sua attività commerciale, producendo assegni a firma del legale rappresentante, anche nel periodo in cui quest'ultimo era detenuto;
vi è la prova dell'esistenza di merce consegnata direttamente da terzi alla società cessionaria e fatturata dalla Ricorrente_1 + s.r.I., che si era dunque interposta fittiziamente nell'acquisto; vi è prova di rapporti tra tale Nominativo_1, che operava per conto della Ricorrente_1 +s.r.l. e la Ricorrente_1 s.p.a., essendo egli soggetto dipendente e procuratore speciale di tale ultima società”, nel mentre che “analoghe considerazioni valgono quanto alle altre società pretese cedenti, la cui non operatività emerge con chiarezza dagli accertamenti svolti dall'amministrazione finanziaria, con le modalità e nei termini puntualmente riportati nel ricorso”;
- che, “di contro, la parte nulla adduce, contravvenendo alla regola per cui ad essa spettava di dover provare (ipotesi poco verosimile, ma in assoluto da non potersi escludere) di non essere stata a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri”, senza spiegare “come sia possibile non effettuare neanche controlli minimali sui propri cedenti, riguardanti quantomeno la sede della società (Ricorrente_1 +, infatti, non ha sede, struttura operativa, né dipendenti;
lo stesso dicasi per Società_2, Nominativo_2 e Società 1, anch'esse totalmente sprovviste di strutture operative e incontestabilmente coinvolte in un sistema fraudolento realizzato attraverso la emissione di fatture a fronte di operazioni inesistenti”, sicchè, “conclusivamente, Ricorrente_1 non si è comportato come un imprenditore minimamente accorto e non ha dimostrato in alcun modo che non sapeva o non poteva sapere di partecipare ad una frode”;
- che, “quanto alla valutazione della deducibilità dei costi afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti, occorre rilevare che, per pacifico orientamento del giudice di legittimità, richiamato anche dalla sentenza n. 24082, i costi per operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili solo se il contribuente prova inerenza, effettività e competenza”.
Ha pertanto concluso chiedendo di “respingere il ricorso e, per l'effetto, confermare la integrale legittimità degli avvisi di accertamento impugnati”, “con condanna delle controparti alla rifusione delle spese di lite del grado di Cassazione come da allegata nota spese”. Essendo quindi intervenuta la procedura di liquidazione giudiziale della Ricorrente_1, con Ordinanza in data 10.9.2025 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
Riassunto il giudizio, all'esito dell'odierna udienza la causa è stata infine decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che, nel giudizio di rinvio, ex art. 394, co. 2 c.p.c., “le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata” e, pertanto, nella specie la ricorrente in riassunzione Ricorrente_1 quella di appellata - appellante in via incidentale e la resistente AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO quella di appellante in via principale.
Va poi soggiunto che il giudizio di rinvio non si può estendere a questioni che formano oggetto di giudicato implicito ed interno e che sono quindi ormai intangibili (cfr. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7656 del 04/04/2011; cfr. anche Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 11144 del 16/08/2001), sicchè devono ormai ritenersi essere state già correttamente e definitivamente decise, con passaggio in giudicato, tutte le questioni non tempestivamente proposte con i ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado riuniti o comunque già decise senza rilievi da parte della S.C., diverse da quelle per le quali è stato da ultimo disposto il rinvio.
Tanto premesso, devesi osservare che non può dubitarsi della fondatezza degli accertamenti impugnati circa le questioni delle quali ancora si discute, atteso:
- che, con i ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado, la società non aveva minimamente contestato la provenienza estera della merce;
- che già la Sentenza di primo grado aveva, oltre a disattendere le eccezioni procedurali e relative alla motivazione degli atti impugnati, in sostanza avallato la prospettazione di “inesistenza soggettiva della fatturazione”, affermando che la Ricorrente_1 “ha annotato fatture soggettivamente fittizie”, limitandosi ad escludere il dolo, e tale Sentenza è stata impugnata dalla Ricorrente_1 solo sotto il profilo della lamentata compensazione delle spese;
- che già la prima Sentenza di rinvio della S.C., muovendosi ormai solo in tale più ristretto ambito, aveva rilevato che gli elementi di prova avevano evidenziato “sia l'inesistenza delle società supposte cedenti, sia un rilevantissimo grado di commistione tra almeno una di tali società (n.d.r.: la Ricorrente_1 + S.R.L.) e la società pretesa cessionaria” (laddove “dagli atti emerge, infatti, che: il legale rappresentante di tale società non è stato in grado di dare contezza dell'attività svolta dalla stessa;
la società non effettuato alcun versamento Iva;
la società non aveva alcuna organizzazione commerciale a supporto della movimentazione di merci effettuata;
la società aveva una contabilità pesantemente irregolare;
la società svolgeva la sua attività commerciale, producendo assegni a firma del legale rappresentante, anche nel periodo in cui quest'ultimo era detenuto;
vi è la prova dell'esistenza di merce consegnata direttamente da terzi alla società cessionaria e fatturata dalla Ricorrente_1 + s.r.I., che si era dunque interposta fittiziamente nell'acquisto; vi è prova di rapporti tra tale Nominativo_1, che operava per conto della Ricorrente_1 + s.r.l. e la Ricorrente_1 s.p.a., essendo egli soggetto dipendente e procuratore speciale di tale ultima società”), nonché che, anche “quanto alle altre società pretese cedenti”, la “non operatività” delle stesse analogamente “emerge con chiarezza dagli accertamenti svolti dall'amministrazione finanziaria, con le modalità e nei termini puntualmente riportati nel ricorso”, sicchè sarebbe stato possibile “ritenere sussistente la buona fede in capo al legale rappresentante della società cessionaria solo in presenza di rilevanti elementi di segno contrario”;
- che, difatti, dagli accertamenti della G.D.F. documentati in atti emerge, in particolare, e senza che la ricorrente abbia addotto convincente prova contraria:
---- che la Ricorrente_1 +, fornitrice per elevatissimi importi della Ricorrente_1 nonché cliente, non aveva una “idonea organizzazione commerciale a supporto dell'ingente movimentazione di merce effettuata” nel mentre che l'amministratore Nominativo_5 era stato detenuto dal 21.3.2003 al giugno 2004 con merce acquistata presso fornitore estero e “scaricata direttamente presso la Ricorrente_1 SRL”, con riferimenti anche epistolari informatici a Nominativo_1 marito di Nominativo_6 amministratrice della ricevente;
---- che la Società_2, pure fornitrice e contemporaneamente cliente della Ricorrente_1 per elevati importi faceva riferimento a pregiudicato, peraltro detenuto dal 27 giugno al 17 luglio 2003 e dal
12 gennaio al 29 marzo 2004, che per l'ottenimento della relativa partita IVA aveva utilizzato documenti
“attestanti false generalità” e non disponeva di effettiva struttura commerciale, facendo figurare anche l'esecuzione di trasporti benchè priva dei relativi mezzi;
---- che la Società 1 DI Nominativo_3 aveva effettuato acquisti di provenienza estera (presso l'austriaca Società 4, a sua volta cessionaria della verificata) “pur non essendo mai stata operativa”, con trasporti talora a cura della stessa Ricorrente_1;
---- che la Nominativo_2 S.R.L. aveva fatturato nei confronti della Ricorrente_1 SRL in relazione ad una “commercializzazione meramente cartolare di materiale informativo”;
---- che, con riferimento agli accertamenti principali per le medesime annualità, con la Sentenza n.
6646/2019 questa Corte (all'epoca C.T.R.) ha già affermato che “l'Ufficio, mediante gli accertamenti compiuti dalla GG.FF. ha dimostrato la fittizietà (delle operazioni) tra la società ricorrente ed i fornitori intervenuti Ricorrente_1 +SRL, Ricorrente_1 SRL, Nominativo_2 ed alcuni operatori UE e ciò in ragione di elementi fattuali e convergenti quali: non contezza, da parte del legale rappresentante della Ricorrente_1+ S.R.L, dell'attività svolta dalla stessa;
gli omessi versamenti dell'IVA nonché le irregolarità nella contabilità; mancanza di organizzazione commerciale;
emissione di assegni e svolgimento dell'attività pur in presenza di detenzione dello stesso legale rappresentante senza procedere ad una nuova nomina;
prova di merci consegnate dalla Ricorrente_1+ SRL, commistioni di ruoli del Sig. Nominativo_1 che pur essendo dipendente della Ricorrente_1 SPA operava per conto della Ricorrente_1 +SRL; assenza di dichiarazioni di intenti nonché irregolarità contabili nei pagamenti, nei DDT e nella consegna delle merci etc.”, elementi non superati da prova contraria tali da dimostrare la buona fede della ricorrente, laddove tale decisione è stata cassata con la Sentenza della Associazione_2 23921/2024 solo sotto il profilo della omessa motivazione “in ordine alla deducibilità dei costi”, di tal che sulle predette circostanze fattuali si è ormai finanche formato il giudicato.
Quanto invece alla deducibilità dei costi, la stessa va riconosciuta, atteso:
- che, in diritto, è stato già come sopra condivisibilmente chiarito dalla Corte remittente che risulta applicabile nella presente fattispecie l'”art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012”;
- che, in fatto, l'effettività oggettiva delle operazioni in questioni emerge dagli stessi accertamenti della GG.FF. come accertato dal primo giudice (nonché dalla richiamata sentenza n. n. 6646/2019), nel mentre che non solo le stesse appaiono presumibilmente dotate dei caratteri della inerenza e della competenza in relazione all'attività della Ricorrente_1, ma, a ben vedere, tali tratti non erano stati nemmeno inizialmente contestati e lo sono ora solo genericamente.
Per le suesposte - ed assorbenti – considerazioni, l'appello principale proposto dall'ADE va pertanto accolto solo parzialmente nei sensi di cui in epigrafe, con rigetto, in parziale riforma della gravata decisone, dei ricorsi attorei tranne che per la deducibilità dei costi che va invece confermata.
In considerazione della complessità e controvertibilità delle questioni trattate, difatti con alterno esito decisorio, nonché dell'accoglimento solo parziale del ricorso attoreo all'esito globale del giudizio (cfr.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17523 del 23/08/2011), si compensano per intero tra le parti le spese processuali dei procedimenti sia di merito che di cassazione, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale sulle spese.
P.Q.M.
accoglie parzialmente per quanto di ragione nei sensi di cui in motivazione l'appello principale proposto dall'ADE e compensa per intero tra le parti le spese dei procedimenti sia di merito che di cassazione, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
07/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente e Relatore
CUOCO MICHELE, Giudice
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1670/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' A Responsabilita' Limitata I - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 38/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AVELLINO sez. 7 e pubblicata il 10/07/2008
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE1030101397/2007 IRES-ALTRO 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE1030101397/2007 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE1030101397/2007 IRAP 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE1030101398/2007 IRES-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE1030101398/2007 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE1030101398/2007 IRAP 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 38/2008 la (all'epoca) CTP di Avellino ha accolto, con compensazione di spese, i ricorsi proposti dalla Ricorrente_1 S.P.A. (già S.R.L.) e riuniti in corso di causa avverso gli avvisi di accertamento integrativi di cui in epigrafe per IVA, IRPEG ed IRAP, relativi agli anni d'imposta 2003 e
2004.
A fondamento del proprio convincimento, il primo giudice ha ritenuto che i costi sostenuti dalla società, pur se riportati in “fatture soggettivamente fittizie” (cfr. p. 14 sent. cit.), erano relativi ad effettive operazioni non dimostrate come “sottocosto”, nel mentre che non vi sarebbe stato nemmeno “uno straccio di prova” a dimostrazione del coinvolgimento della ricorrente con i “comportamenti illegittimi” delle ditte controparti commerciali “cartiere”.
Tale sentenza è stata impugnata dall'Agenzia delle Entrate, sul rilievo che la documentazione in atti avrebbe confermato l'inesistenza soggettiva delle prestazioni e la connivenza della società con le apparenti controparti commerciali, con richiesta di dichiararsi la legittimità degli accertamenti impugnati.
La società contribuente ha resistito al gravame eccependone l'infondatezza e proponendo appello incidentale quanto alla compensazione delle spese processuali.
La (all'epoca) CTR della CAMPANIA – Sez. St. di SALERNO con sentenza n. 95/2010 ha ritenuto infondato l'appello dell'Agenzia, affermando che la ricorrente aveva “provato contestualmente sia l'esistenza delle società ritenute interposte, con le quali ha intessuto rapporti commerciali e sia la < buona fede>> e la correttezza del proprio comportamento”, essendosi formato perfino “il giudicato interno” sul “dato acquisito che le operazioni contestate si sono realmente svolte”, accogliendo invece l'appello incidentale della contribuente in punto di spese.
A seguito di impugnativa per cassazione dell'ADE, tale sentenza è stata cancellata con rinvio, in considerazione dei rilievi che “la CTR, pur avendo preso in considerazione tutti gli elementi di fatto a sua disposizione, non ha compiutamente valutato il dato della non operatività della Ricorrente_1 + s.r.I., che si evince con chiarezza dalla stessa ricostruzione del quadro probatorio operata nella sentenza impugnata”, laddove “dagli atti emerge, infatti, che: il legale rappresentante di tale società non è stato in grado di dare contezza dell'attività svolta dalla stessa;
la società non effettuato alcun versamento Iva;
la società non aveva alcuna organizzazione commerciale a supporto della movimentazione di merci effettuata;
la società aveva una contabilità pesantemente irregolare;
la società svolgeva la sua attività commerciale, producendo assegni a firma del legale rappresentante, anche nel periodo in cui quest'ultimo era detenuto;
vi è la prova dell'esistenza di merce consegnata direttamente da terzi alla società cessionaria e fatturata dalla Ricorrente_1 + s.r.I., che si era dunque interposta fittiziamente nell'acquisto; vi è prova di rapporti tra tale Nominativo_1, che operava per conto della Ricorrente_1 + s.r.l. e la Ricorrente_1 s.p.a., essendo egli soggetto dipendente e procuratore speciale di tale ultima società” e che “analoghe considerazioni valgono quanto alle altre società pretese cedenti, la cui non operatività emerge con chiarezza dagli accertamenti svolti dall'amministrazione finanziaria, con le modalità e nei termini puntualmente riportati nel ricorso”, sicchè, “a fronte di tali elementi di prova, che evidenziano sia l'inesistenza delle società supposte cedenti, sia un rilevantissimo grado di commistione tra almeno una di tali società e la società pretesa cessionaria, la CTR avrebbe potuto ritenere sussistente la buona fede in capo al legale rappresentante della società cessionaria solo in presenza di rilevanti elementi di segno contrario”, elementi che tuttavia “non possono essere - secondo la richiamata giurisprudenza di questa Corte - la mera regolarità della documentazione contabile e la dimostrazione che la merce sia stata consegnata o il corrispettivo effettivamente pagato, né, tantomeno, la formale esistenza del soggetto cedente”, non emergendo “dal quadro istruttorio, come delineato nella sentenza impugnata e negli atti di parte, ulteriori elementi che avrebbero consentito di giungere alle conclusioni cui è giunta la CTR”, senza potere assegnare rilievo, “a sostegno della ricostruzione operata dalla CTR le affermazioni contenute in altre sentenze della stessa CTR riguardanti la stessa contribuente, trattandosi di affermazioni anch'esse basate su una scorretta ripartizione dell'onere probatorio tra le parti e, comunque, contenute in decisioni oggetto di ricorso per cassazione”.
All'esito del giudizio di rinvio, è stata pronunciata la sentenza n. 6649/2019 con la quale la (all'epoca) CTR CAMPANIA – SEZ. ST. di SALERNO ha ritenuto che il ricorso in riassunzione della Ricorrente_1 dovesse essere respinto in considerazione degli elementi che comprovavano la frode e della inesistenza di elementi tali da ritenere la buona fede di chi amministrava contribuente.
Anche tale decisione è stata impugnata per cassazione, stavolta dalla Ricorrente_1 SRL, ed è stata cassata dalla S.C. con la Sentenza n. 24082/2024. Con tale sentenza sono stati accolti i soli motivi sollevati in ordine alla “detraibilità dell'Iva per le società Multimedia +, Nominativo_2 ed Società 1 di Nominativo_3” ed alla deducibilità dei costi inerenti agli acquisti per operazioni soggettivamente inesistenti con le società Ricorrente_1 +, Nominativo_2, Società_2 ed Società 1 di Nominativo_3”, osservandosi, sotto il primo profilo, che, a seguito della precedente sentenza, “il giudice del rinvio, sulla base degli elementi indiziari esistenti, ha riconosciuto il dato della non operatività della società fornitrice Società_2 ed ha, viceversa, ritenuto che la contribuente non avesse provato adeguatamente la propria buona fede, ai fini della detrazione Iva per le operazioni compiute con tale società” senza tuttavia motivare “in ordine alle diverse società,
Ricorrente_1 + (già valutata nella sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio), Nominativo_2 e Società 1” ed esaminare “gli indizi sulla natura fittizia di tali enti, né i rapporti intrattenuti con la contribuente e l'eventuale prova della buona fede di quest'ultima”, mentre, sotto il secondo profilo, occorreva motivare anche sulla invocata “deduzione dei costi anche nel caso di fatture soggettivamente inesistenti”, laddove e perciò dei costi provenienti da reato, secondo l'ormai consolidato orientamento della stessa Corte, <
1993, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del
2012, l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, non utilizzati direttamente per commettere il reato, anche per l'ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del T.U. delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. n. 917 del 1986, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità>> (Cass. n.11020/2022)”, disposto normativo che si “applica, in luogo di quanto disposto dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4- bis, previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al citato comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi”, sicchè “la disciplina richiamata, dunque, ha una sicura portata retroattiva (Cass. n. 13806/ 14 e n. 8011/13) e, ove rilevante, risulta applicabile anche d'ufficio alle fattispecie sub iudice (Cass. n. 9900/2024, n.7896/2016,
n.27040/2014, n.660/ 14, n. 16642/12 e n. 21382/08)”.
Con ricorso depositato telematicamente in data 1.3.2025 la Ricorrente_1 S.R.L., a seguito del rinvio come sopra disposto dalla S.C., ha riassunto il procedimento di appello. Riepilogate le vicende di causa e le coordinate normative e giurisprudenziali in tema di riparto dell'onere della prova, la parte ricorrente in riassunzione ha dedotto, in particolare:
- che non era stata dimostrata “la natura di cartiera della Ricorrente_1 +” e che “nessun accertamento concreto è stato effettuato dai verbalizzanti che quella merce alienata alla Ricorrente_1 da Ricorrente_1 + provenisse in tutto o in parte, da forniture intracomunitarie e non potesse essere, invece, proveniente da forniture nazionali”, laddove “la società Ricorrente_1 + all'epoca delle forniture aveva una propria sede, che non era un mero indirizzo di comodo o fittizio;
questo dato è contenuto nel PVC”,
“dunque, esisteva la sede della società ed era ubicata in Indirizzo_1, Indirizzo_2 ove si occupavano locali della superficie di circa 100 mq”, “era inoltre intestataria di una linea telefonica e di una linea fax contraddistinte al numero Telefono_1, dell'utenza elettrica, dell'allacciamento idrico”,
“aveva personale dipendente e collaboratori vari, aveva rapporti con aziende di trasporto che curavano la logistica (vedi DDT della Roma Speed), aveva rapporti commerciali con i principali operatori campani del settore, intratteneva rapporti con primari istituti di credito (Banca_1)”, nel mentre che “il sig. Nominativo_5 legale rappresentante della Ricorrente_1 + srl aveva …risposto “non ricordo” a tutte le domande postegli”, sicchè “non è dunque affatto vero che egli non fosse stato in grado di dare contezza dell'attività svolta, mentre è più che lecito ritenere che egli non avesse VOLUTO dare indicazioni sull'attività svolta”;
“neanche l'illazione che il Nominativo_5 fosse stato detenuto in un certo periodo può avere rilievo: infatti si trattava di una società, e neanche a socio unico, non di una ditta individuale (come accertato dall'indagine condotta dalla CTR acquisendo i camerali della stessa), e ben avrebbe potuto la stessa agire con dei delegati, procuratori, institori anche nell'assenza del legale rappresentante: insomma non è davvero plausibile o logico attribuire a tale assenza l'inferenza dimostrativa dell'estraneità del Nominativo_5 alla gestione della società o peggio la natura ci cartiera alla società”;
- che per quanto concerne “alcuni acquisti effettuati dalla Ricorrente_1+ srl presso il fornitore estero Nominativo_4”, “gli acquisti effettuati presso questo fornitore estero da parte di Ricorrente_1 + nel 2002 furono per un importo di € 470.024,00 con 18 fatture emesse dal luglio al dicembre;
solo per due di queste, quelle del 26.7.2002, la Ricorrente_1 +, dopo avere venduto la merce a Ricorrente_1, aveva ordinato al suo corriere Roma Speed di consegnare direttamente la merce al soggetto a cui l'aveva già venduta, ossia la Ricorrente_1 (documenti già presenti nelle produzioni ma vengono allegati al fascicolo in questa sede per facilità di lettura)”, sicchè “resta dunque un episodio isolato che ben può essere ricondotto ad una prassi diffusissima, ossia che il grossista acquisti merce e chieda al fornitore di consegnarla direttamente ad un suo cliente”; “la Ricorrente_1 +, avendo una sede, una struttura, un legale rappresentante, un'operatività autonoma, non operava esternamente come una cartiera”, sicchè “essa si comportò come un soggetto evasore delle imposte, acquistando anche merce all'estero e rivendendola in
Italia, e non versando l'IVA, ma siccome aveva una sua struttura ed organizzazione, tali comportamenti non erano invece preordinati alla commissione di una frode in cui fosse coinvolta la Ricorrente_1”, ed inoltre “non è stato provato che il valore delle merci acquistate fosse inferiore al valore di mercato”
- che “non è stata provata l'esistenza di rapporti particolari svelanti l'accordo trilaterale tra le parti”;
- che “la fornitura a monte da Società_3 non era inerente a vendite che poi da Ricorrente_1 + confluirono a Ricorrente_1” e, “pure a volere sorvolare che la fornitura riguardò un'annualità diversa da quella in accertamento (il 2002 e non il 2003 o il 2004), questo rappresenterebbe l'unico atto di gestione che avrebbe riguardato la Ricorrente_1 +, concernente una fornitura di importo davvero esiguo (€ 2.151,00!) a fronte di decine e decine di forniture”;
- che “la partecipazione al solo atto di gestione non può legittimare, come da concorde giurisprudenza in materia, la conclusione di una gestione di fatto in capo al Nominativo_1, essendo invece necessaria una continuativa partecipazione ad atti qualificabili come veri e propri atti gestori. Al limite si può ritenere che il Nominativo_1 ebbe un ruolo in un unico atto di gestione della Ricorrente_1 +, concorrendo con il Nominativo_5 nella gestione di quella transazione”;
che “alla luce dello scrutinio degli elementi di fatto raccolti nei due gradi di giudizio, si deve concludere che l'Difensore_2 non abbia offerto la prova, attraverso indizi certi, gravi, precisi e concordanti di forniture soggettivamente inesistenti, in particolare di alcuno degli elementi sintomatici alla presenza dei quali si può ritenere assolto l'onere della prova posto a suo carico”, e “difatti: - Non vi è prova che le merci provenissero da forniture extracomunitarie
- Non vi è prova che la Ricorrente_1 + srl fosse carente di una sede e di un'organizzazione e operasse come una cartiera
- Non è stato provato che il valore delle merci acquistate fosse inferiore al valore di mercato
-Non vi è prova dei rapporti trilaterali”;
- che ”non è stato affatto dimostrato, ma vi sono ampie evidenze contrarie, che la società Ricorrente_1 +, pur essendo soggetto evasore e inadempiente agli obblighi fiscali, non era soggetto sprovvisto di struttura ed organizzazione, né effettuò vendite sottocosto alla Ricorrente_1”;
- che, quanto alle “forniture provenienti da Società 1 di Nominativo_3 e Nominativo_2”, “appare evidente l'assenza di prova dei presupposti indicati dalla Suprema Corte, primo fra tutti quello indefettibile della sussistenza della frode carosello triangolare, ossia l'acquisto della merce, da parte delle due società da fornitori intracomunitari”, laddove “non è stato affatto dimostrato, ma vi sono ampie evidenze contrarie, che le due società non era(no) né soggetti evasori e inadempienti agli obblighi fiscali, né erano soggetti sprovvisti di strutture ed organizzazioni e né effettuarono vendite sottocosto alla Ricorrente_1”;
- che “in sede di redazione del PVC l'amministratrice rese una dichiarazione di parte con la quale chiariva tutti i rapporti avuti con la controparte, di avere adottato una serie di cautele sulla esistenza del soggetto, quali reperire il certificato di iscrizione camerale, la carta di identità, il tesserino di codice fiscale, il certificato di attribuzione della Partita Iva, e di avere agito sempre senza potersi avvedere, da dati esteriori, che le società potessero agire, in ipotesi, come cartiere;
- che, quanto alla “deducibilità dei costi” la prima questione riguarda gli acquisti dalle società Ricorrente_1
+, Nominativo_2 ed Società 1 di Nominativo_3”, laddove “: non solo …sussisterebbe il diritto alla detraibilità del costo ma, in ogni caso ed a prescindere dall'accoglimento della riferita ragione di gravame, esisterebbe il diritto alla deduzione dei costi che fonda su presupposti del tutto differenti”;
- che “sussisteva dunque, anche per le fatture soggettivamente inesistenti, in ogni caso, il diritto alla deduzione dei costi, non risultando corrette le riprese in termini di imponibili e di imposte sui redditi, oltre che per le correlative sanzioni”.
Ha pertanto concluso chiedendo “che l'On. le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Campania– sezione staccata di Salerno – voglia decidere nel merito la controversia e confermare, in tutto o in parte, la sentenza della CTP di Avellino e rigettare l'atto di appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Avellino sui punti specifici della detraibilità dell'IVA per gli acquisti dalle società Ricorrente_1 +, Nominativo_2 ed Società 1 di Nominativo_3 per gli anni 2003 e 2004, oltre che, in ogni caso, confermare il diritto alla deducibilità dei costi per tutte le fatture ritenute soggettivamente inesistenti per le annualità in questione, ivi comprese quelle ricevute da Società_2, annullando definitivamente per la parte di competenza, gli avvisi di accertamento. Condannarsi altresì l'Agenzia delle Entrate di Avellino alle spese del doppio grado di giudizio oltre che di quello in cassazione e di rinvio”, previa sospensione dell'esecuzione.
La controparte ha depositato atto di controdeduzioni in data 24.4.2025 rilevando, in particolare, dopo avere a sua volta ripercorso le pregresse vicende processuali:
- che, sotto il profilo della “delimitazione della materia del contendere”, “i rilievi sottoposti alla cognizione del giudice del rinvio attengono, in primis, alla corretta valutazione delle prove, di natura indiziaria, offerte
-da una parte- dall'AF al fine di dimostrare la natura fittizia delle società cedenti Ricorrente_1 +, Nominativo_2
e Società 1 – dall'altra- dalla società MI ai fini della dimostrazione della sua eventuale buona fede”; - che “la Corte di Cassazione, sin dalla prima sentenza, n. 9678/2018, si è pronunciata in senso favorevole all'ufficio, accogliendo i primi due motivi di ricorso che attengono entrambi alla valutazione della natura di cartiere delle società cedenti e alla conseguente insussistenza del diritto del contribuente cessionario a portare in detrazione l'Iva pagata sulle fatture emesse da dette società”, sicchè “la Suprema
Corte non ha conferito alla CTR, nel caso di specie, il potere di riesaminare e valutare nuovamente la mancanza e insufficienza della prova sulla falsità ed inesistenza soggettiva delle prestazioni, come ritenuto dalla parte, avendo piuttosto affermato che non emergono dal quadro probatorio, come delineato nella sentenza impugnata e negli atti di parte, quegli elementi di segno contrario che la parte doveva fornire”, e “in linea di assoluta continuità con quanto sopra evidenziato si pone la seconda sentenza della
Corte di Cassazione, n. 24082/2024”, sicchè “il giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., dovrà unicamente applicare al caso concreto i principi impartiti dalla Suprema Corte, nel senso di valutare la eventuale prova della buona fede di MI rispetto agli indizi forniti dall'ufficio per dimostrare la natura fittizia di tali enti”;
- che la controparte, “disattendendo quanto affermato dal giudice di legittimità, si è limitata ad insistere sul fatto che non sia stata fornita la prova, da parte dell'Ufficio, dell'utilizzo di fatture per prestazioni soggettivamente inesistenti, della provenienza intracomunitaria della merce, del sottocosto, della natura di cartiere delle società cedenti, dimentica del fatto che la Suprema Corte ha già reputato idonei ed esaustivi i fatti rappresentati dall'ufficio e sopra richiamati”, laddove “non a caso la Corte fa riferimento ad elementi di prova atti ad evidenziare non solo l'inesistenza delle società cedenti ma anche un rilevantissimo grado di commistione tra tali società e la pretesa cessionaria inesistenza” e, “in particolare, per Ricorrente_1 + viene tratteggiata la struttura della società cartiera, quale soggetto inesistente in quanto privo del tutto di struttura organizzativa (sede, personale dotazioni materiali), di beni da destinare alla rivendita ed inosservante degli obblighi fiscali (versamenti di imposte mai effettuati;
la società svolgeva la sua attività commerciale, producendo assegni a firma del legale rappresentante, anche nel periodo in cui quest'ultimo era detenuto;
vi è la prova dell'esistenza di merce consegnata direttamente da terzi alla società cessionaria e fatturata dalla Ricorrente_1 + s.r.I., che si era dunque interposta fittiziamente nell'acquisto; vi è prova di rapporti tra tale Nominativo_1, che operava per conto della Ricorrente_1 +s.r.l. e la Ricorrente_1 s.p.a., essendo egli soggetto dipendente e procuratore speciale di tale ultima società”, nel mentre che “analoghe considerazioni valgono quanto alle altre società pretese cedenti, la cui non operatività emerge con chiarezza dagli accertamenti svolti dall'amministrazione finanziaria, con le modalità e nei termini puntualmente riportati nel ricorso”;
- che, “di contro, la parte nulla adduce, contravvenendo alla regola per cui ad essa spettava di dover provare (ipotesi poco verosimile, ma in assoluto da non potersi escludere) di non essere stata a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri”, senza spiegare “come sia possibile non effettuare neanche controlli minimali sui propri cedenti, riguardanti quantomeno la sede della società (Ricorrente_1 +, infatti, non ha sede, struttura operativa, né dipendenti;
lo stesso dicasi per Società_2, Nominativo_2 e Società 1, anch'esse totalmente sprovviste di strutture operative e incontestabilmente coinvolte in un sistema fraudolento realizzato attraverso la emissione di fatture a fronte di operazioni inesistenti”, sicchè, “conclusivamente, Ricorrente_1 non si è comportato come un imprenditore minimamente accorto e non ha dimostrato in alcun modo che non sapeva o non poteva sapere di partecipare ad una frode”;
- che, “quanto alla valutazione della deducibilità dei costi afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti, occorre rilevare che, per pacifico orientamento del giudice di legittimità, richiamato anche dalla sentenza n. 24082, i costi per operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili solo se il contribuente prova inerenza, effettività e competenza”.
Ha pertanto concluso chiedendo di “respingere il ricorso e, per l'effetto, confermare la integrale legittimità degli avvisi di accertamento impugnati”, “con condanna delle controparti alla rifusione delle spese di lite del grado di Cassazione come da allegata nota spese”. Essendo quindi intervenuta la procedura di liquidazione giudiziale della Ricorrente_1, con Ordinanza in data 10.9.2025 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
Riassunto il giudizio, all'esito dell'odierna udienza la causa è stata infine decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che, nel giudizio di rinvio, ex art. 394, co. 2 c.p.c., “le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata” e, pertanto, nella specie la ricorrente in riassunzione Ricorrente_1 quella di appellata - appellante in via incidentale e la resistente AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO quella di appellante in via principale.
Va poi soggiunto che il giudizio di rinvio non si può estendere a questioni che formano oggetto di giudicato implicito ed interno e che sono quindi ormai intangibili (cfr. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7656 del 04/04/2011; cfr. anche Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 11144 del 16/08/2001), sicchè devono ormai ritenersi essere state già correttamente e definitivamente decise, con passaggio in giudicato, tutte le questioni non tempestivamente proposte con i ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado riuniti o comunque già decise senza rilievi da parte della S.C., diverse da quelle per le quali è stato da ultimo disposto il rinvio.
Tanto premesso, devesi osservare che non può dubitarsi della fondatezza degli accertamenti impugnati circa le questioni delle quali ancora si discute, atteso:
- che, con i ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado, la società non aveva minimamente contestato la provenienza estera della merce;
- che già la Sentenza di primo grado aveva, oltre a disattendere le eccezioni procedurali e relative alla motivazione degli atti impugnati, in sostanza avallato la prospettazione di “inesistenza soggettiva della fatturazione”, affermando che la Ricorrente_1 “ha annotato fatture soggettivamente fittizie”, limitandosi ad escludere il dolo, e tale Sentenza è stata impugnata dalla Ricorrente_1 solo sotto il profilo della lamentata compensazione delle spese;
- che già la prima Sentenza di rinvio della S.C., muovendosi ormai solo in tale più ristretto ambito, aveva rilevato che gli elementi di prova avevano evidenziato “sia l'inesistenza delle società supposte cedenti, sia un rilevantissimo grado di commistione tra almeno una di tali società (n.d.r.: la Ricorrente_1 + S.R.L.) e la società pretesa cessionaria” (laddove “dagli atti emerge, infatti, che: il legale rappresentante di tale società non è stato in grado di dare contezza dell'attività svolta dalla stessa;
la società non effettuato alcun versamento Iva;
la società non aveva alcuna organizzazione commerciale a supporto della movimentazione di merci effettuata;
la società aveva una contabilità pesantemente irregolare;
la società svolgeva la sua attività commerciale, producendo assegni a firma del legale rappresentante, anche nel periodo in cui quest'ultimo era detenuto;
vi è la prova dell'esistenza di merce consegnata direttamente da terzi alla società cessionaria e fatturata dalla Ricorrente_1 + s.r.I., che si era dunque interposta fittiziamente nell'acquisto; vi è prova di rapporti tra tale Nominativo_1, che operava per conto della Ricorrente_1 + s.r.l. e la Ricorrente_1 s.p.a., essendo egli soggetto dipendente e procuratore speciale di tale ultima società”), nonché che, anche “quanto alle altre società pretese cedenti”, la “non operatività” delle stesse analogamente “emerge con chiarezza dagli accertamenti svolti dall'amministrazione finanziaria, con le modalità e nei termini puntualmente riportati nel ricorso”, sicchè sarebbe stato possibile “ritenere sussistente la buona fede in capo al legale rappresentante della società cessionaria solo in presenza di rilevanti elementi di segno contrario”;
- che, difatti, dagli accertamenti della G.D.F. documentati in atti emerge, in particolare, e senza che la ricorrente abbia addotto convincente prova contraria:
---- che la Ricorrente_1 +, fornitrice per elevatissimi importi della Ricorrente_1 nonché cliente, non aveva una “idonea organizzazione commerciale a supporto dell'ingente movimentazione di merce effettuata” nel mentre che l'amministratore Nominativo_5 era stato detenuto dal 21.3.2003 al giugno 2004 con merce acquistata presso fornitore estero e “scaricata direttamente presso la Ricorrente_1 SRL”, con riferimenti anche epistolari informatici a Nominativo_1 marito di Nominativo_6 amministratrice della ricevente;
---- che la Società_2, pure fornitrice e contemporaneamente cliente della Ricorrente_1 per elevati importi faceva riferimento a pregiudicato, peraltro detenuto dal 27 giugno al 17 luglio 2003 e dal
12 gennaio al 29 marzo 2004, che per l'ottenimento della relativa partita IVA aveva utilizzato documenti
“attestanti false generalità” e non disponeva di effettiva struttura commerciale, facendo figurare anche l'esecuzione di trasporti benchè priva dei relativi mezzi;
---- che la Società 1 DI Nominativo_3 aveva effettuato acquisti di provenienza estera (presso l'austriaca Società 4, a sua volta cessionaria della verificata) “pur non essendo mai stata operativa”, con trasporti talora a cura della stessa Ricorrente_1;
---- che la Nominativo_2 S.R.L. aveva fatturato nei confronti della Ricorrente_1 SRL in relazione ad una “commercializzazione meramente cartolare di materiale informativo”;
---- che, con riferimento agli accertamenti principali per le medesime annualità, con la Sentenza n.
6646/2019 questa Corte (all'epoca C.T.R.) ha già affermato che “l'Ufficio, mediante gli accertamenti compiuti dalla GG.FF. ha dimostrato la fittizietà (delle operazioni) tra la società ricorrente ed i fornitori intervenuti Ricorrente_1 +SRL, Ricorrente_1 SRL, Nominativo_2 ed alcuni operatori UE e ciò in ragione di elementi fattuali e convergenti quali: non contezza, da parte del legale rappresentante della Ricorrente_1+ S.R.L, dell'attività svolta dalla stessa;
gli omessi versamenti dell'IVA nonché le irregolarità nella contabilità; mancanza di organizzazione commerciale;
emissione di assegni e svolgimento dell'attività pur in presenza di detenzione dello stesso legale rappresentante senza procedere ad una nuova nomina;
prova di merci consegnate dalla Ricorrente_1+ SRL, commistioni di ruoli del Sig. Nominativo_1 che pur essendo dipendente della Ricorrente_1 SPA operava per conto della Ricorrente_1 +SRL; assenza di dichiarazioni di intenti nonché irregolarità contabili nei pagamenti, nei DDT e nella consegna delle merci etc.”, elementi non superati da prova contraria tali da dimostrare la buona fede della ricorrente, laddove tale decisione è stata cassata con la Sentenza della Associazione_2 23921/2024 solo sotto il profilo della omessa motivazione “in ordine alla deducibilità dei costi”, di tal che sulle predette circostanze fattuali si è ormai finanche formato il giudicato.
Quanto invece alla deducibilità dei costi, la stessa va riconosciuta, atteso:
- che, in diritto, è stato già come sopra condivisibilmente chiarito dalla Corte remittente che risulta applicabile nella presente fattispecie l'”art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012”;
- che, in fatto, l'effettività oggettiva delle operazioni in questioni emerge dagli stessi accertamenti della GG.FF. come accertato dal primo giudice (nonché dalla richiamata sentenza n. n. 6646/2019), nel mentre che non solo le stesse appaiono presumibilmente dotate dei caratteri della inerenza e della competenza in relazione all'attività della Ricorrente_1, ma, a ben vedere, tali tratti non erano stati nemmeno inizialmente contestati e lo sono ora solo genericamente.
Per le suesposte - ed assorbenti – considerazioni, l'appello principale proposto dall'ADE va pertanto accolto solo parzialmente nei sensi di cui in epigrafe, con rigetto, in parziale riforma della gravata decisone, dei ricorsi attorei tranne che per la deducibilità dei costi che va invece confermata.
In considerazione della complessità e controvertibilità delle questioni trattate, difatti con alterno esito decisorio, nonché dell'accoglimento solo parziale del ricorso attoreo all'esito globale del giudizio (cfr.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17523 del 23/08/2011), si compensano per intero tra le parti le spese processuali dei procedimenti sia di merito che di cassazione, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale sulle spese.
P.Q.M.
accoglie parzialmente per quanto di ragione nei sensi di cui in motivazione l'appello principale proposto dall'ADE e compensa per intero tra le parti le spese dei procedimenti sia di merito che di cassazione, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale.