CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 700/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MU EUGENIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4556/2025 depositato il 28/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Camerota
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406459250001426207 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 275/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo. Resistenti: non costituiti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 17 settembre 2025 al comune di Camerota (d'ora in poi: il Comune) e alla
SO.G.E.T. s.p.a., concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per conto del Comune stesso, nonché depositato presso questa Corte il 28 di quello stesso mese, Ricorrente_1, in qualità di coerede di Nominativo_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n° 406459250001426107, notificatole il 23 giugno 2025 ed avente ad oggetto l'IMU per l'annualità 2020. A detrimento di tale avviso, recante un ammontare dovuto di 304,83 euro, l'odierna ricorrente ha lamentato che nel 2020 il de cuius non possedeva alcun immobile nel territorio comunale;
e che, in particolare, era stato alienato nel 1994 l'immobile contemplato nell'accertamento stesso.
Perciò, sottolineando che proprio per quest'ultima ragione la concessionaria aveva annullato in autotutela un avviso di accertamento per l'annualità 2013, la Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento dell'accertamento impugnato.
2. Senza che si fossero costituiti in giudizio né il Comune né la concessionaria, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'avviso di accertamento impugnato risulta assoggettato a tassazione un immobile contraddistinto in catasto al foglio Dati.Cat_1, avente quale categoria catastale A/2 e rendita catastale 151,84 euro. Mentre l'immobile che, asseritamente, era stato alienato nel 1994 dal Nominativo_1 è contraddistinto, in catasto, anche dal subalterno D.Cat_2; ed altresì ha una rendita catastale di 108,46 euro, in virtù di una consistenza di 2,5 vani catastali.
Perciò appare evidente come si tratti di due immobili diversi: tanto ciò è vero che, proporzionalmente, quello contemplato nell'accertamento risulta avere una consistenza di 3,5 vani catastali. Mentre, anche a voler considerare il riferimento ad una vendita dell'un immobile nella data del 26 gennaio 1994 indicata dalla
Ricorrente_1, è soltanto quest'ultimo che viene richiamato nel provvedimento in autotutela emesso dalla concessionaria per l'annualità 2013.
Quindi, in assenza di deduzioni attoree specificamente riferite all'immobile oggetto dell'accertamento stesso, va confermata la legittimità di quest'ultimo.
4. Nonostante la totale infondatezza del ricorso fin qui evidenziata, l'omessa costituzione delle parti diverse da quella ricorrente esime dal provvedere riguardo alle spese di lite (Cass. n° 13491/2014).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta la domanda proposta da Ricorrente_1;
- dichiara il non luogo a provvedere riguardo alle spese di lite.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.
il giudice monocratico (EU US)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MU EUGENIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4556/2025 depositato il 28/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Camerota
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406459250001426207 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 275/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo. Resistenti: non costituiti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 17 settembre 2025 al comune di Camerota (d'ora in poi: il Comune) e alla
SO.G.E.T. s.p.a., concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per conto del Comune stesso, nonché depositato presso questa Corte il 28 di quello stesso mese, Ricorrente_1, in qualità di coerede di Nominativo_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n° 406459250001426107, notificatole il 23 giugno 2025 ed avente ad oggetto l'IMU per l'annualità 2020. A detrimento di tale avviso, recante un ammontare dovuto di 304,83 euro, l'odierna ricorrente ha lamentato che nel 2020 il de cuius non possedeva alcun immobile nel territorio comunale;
e che, in particolare, era stato alienato nel 1994 l'immobile contemplato nell'accertamento stesso.
Perciò, sottolineando che proprio per quest'ultima ragione la concessionaria aveva annullato in autotutela un avviso di accertamento per l'annualità 2013, la Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento dell'accertamento impugnato.
2. Senza che si fossero costituiti in giudizio né il Comune né la concessionaria, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'avviso di accertamento impugnato risulta assoggettato a tassazione un immobile contraddistinto in catasto al foglio Dati.Cat_1, avente quale categoria catastale A/2 e rendita catastale 151,84 euro. Mentre l'immobile che, asseritamente, era stato alienato nel 1994 dal Nominativo_1 è contraddistinto, in catasto, anche dal subalterno D.Cat_2; ed altresì ha una rendita catastale di 108,46 euro, in virtù di una consistenza di 2,5 vani catastali.
Perciò appare evidente come si tratti di due immobili diversi: tanto ciò è vero che, proporzionalmente, quello contemplato nell'accertamento risulta avere una consistenza di 3,5 vani catastali. Mentre, anche a voler considerare il riferimento ad una vendita dell'un immobile nella data del 26 gennaio 1994 indicata dalla
Ricorrente_1, è soltanto quest'ultimo che viene richiamato nel provvedimento in autotutela emesso dalla concessionaria per l'annualità 2013.
Quindi, in assenza di deduzioni attoree specificamente riferite all'immobile oggetto dell'accertamento stesso, va confermata la legittimità di quest'ultimo.
4. Nonostante la totale infondatezza del ricorso fin qui evidenziata, l'omessa costituzione delle parti diverse da quella ricorrente esime dal provvedere riguardo alle spese di lite (Cass. n° 13491/2014).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta la domanda proposta da Ricorrente_1;
- dichiara il non luogo a provvedere riguardo alle spese di lite.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.
il giudice monocratico (EU US)