Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 05/01/2026, n. 66
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Accolto
    Responsabilità solidale del bookmaker estero

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27/2018, ha dichiarato l'incostituzionalità della lett. b) dell'art. 1, comma 66, L. 220/2010 solo per il periodo d'imposta anteriore al 2011 e solo per le ricevitorie. La lett. a) dello stesso comma, che stabilisce la debenza dell'imposta anche in assenza o inefficacia della concessione, rimane valida. Pertanto, il bookmaker estero, quale percettore finale delle scommesse, resta responsabile in solido per il pagamento dell'imposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 05/01/2026, n. 66
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 66
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo