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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 05/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente e Relatore
GIAMMARIA ANTONIA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1916/2019 depositato il 26/03/2019
proposto da
Ag. Dogane E LI Uadm Ricorrente_1 1 - Sede Roma
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - 97629110152
Difeso da
Difensore_1 Difensore_2/o Studio De Difensore_3 - CF_Difensore_1
Difensore_4 - CF_Difensore_2
Difensore_5 - CF_Difensore_3
Difensore_6 Difensore_2/o Studio De Difensore_3 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15155/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 23 e pubblicata il 02/08/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M170000507U GIOCHI-LOTTERIE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
" voglia riformare la sentenza impugnata sulla scorta dei motivi di appello e, in rigetto del ricorso di primo grado, confermare l'avviso di accertamento in causa perché legittimo e fondato nei confronti di
Resistente_1; - condannare la società Resistente_1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio calcolate secondo i criteri e i valori della tabella 24 del D.M. 55/2014, aggiornati dal
D.M. 147/2022, e in applicazione dell'art.15, comma 2-sexies, del d.lgs. 546/92 (da ultimo ordinanza cassazione civile n. 10495 del 2024, depositata il 18.04.2024)".
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 15155/2018, depositata il 2 agosto 2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, - decidendo il ricorso proposta dalla la società Resistente_1 nei confrnti dell'Agenzia delle Dogane e LI , avente ad oggetto l'annullamento dell'avviso di accertamento, Giochi Loetterie anno 2008, per l'importo di €34.650,81 ( oltre sanzioni ed interessi) relativo ad omesso versamento di imposta unica sulle scommesse per l'anno 2008, in qualità di coobbligata solidale della soc. ric 2 con sede in
Roma, operante sul territorio italiano come centro trasmissione dati (CTD) per conto della ricorrente-. accoglieva il ricorso sul rilievo della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. n. 504 del
1998 e dell'art. 1 comma 66 lett b) l. n. 220 del 2010, nella parte in cui prevedono che, anche nelle annualità di imposta precedenti al 2011, soggetti passivi dell'imposta unica sulle scommese siano le ricevitorie operanti per conto dei bookmakers privi di concessione, in ragione dell'impossibilità per i titolari delle ricevitorie di traslare l'imposta per siffatti esercizi;
argomento, questo, non replicabile, invece con riguardo all'applicazione della normativa in esame alle annualità successive al 2011, alla luce della sopravvenuta disciplina interpretativa del 2010. Con la medesima sentenza la Commissione rilevava che il venir meno del presupposto impsitivo per il CTD, determinava il logico corollario che, accertata l'insussistenza dell'obbligazione principale, era venuta meno anche l'obbligazione solidale per il pagamento dell'imposta a carico della Resistente_1, soggetto per conto del quale l'attività di raccolta delle scommesse era esercitata. Con la stessa sentenza era disposta la compensazione delle spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Dogane e LI, che censurata la sentenza, sotto vari profili, ne ha chiesto la riforma, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita la Resistente_1 che ha resistito al gravame..
All'odierna udienza, presenti le parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
-
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La presente controversia trova la sua soluzione alla luce della sentenza della Corte costituzionale che con la sentenza n. 27 del 23/01/2018 che ha dichiarato l'incostituzionalità – solo per il periodo d'imposta anteriore al 2011 e solo per le ricevitorie – della lettera b) dell'art. 1 comma 66 L. n. 220/2010, e non anche della lettera a) del medesimo comma. La lettera a) dell'art. 1 comma 66 L.220/2010 stabilisce che l'articolo
1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero.
Quanto alla posizone della Resistente_1, resta pertanto confermata la sua responsabilità solidale, quale bookmaker estero percettore finale delle scommesse, e ciò a prescindere dal raccoglitone nazionale delle scommesse senza concessione.sulla base dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27/2018
Sul punto si trascrive, per completezza, ai fini che qui interessa ,l'art. 1 comma 66 L. n. 220/2010 ( Legge di Stabilità 2011) il seguente dato normativo :
"Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni".
Al riguardo questa Corte ritiene di dare continuità all'orientamento recente dei giudici di legittimità che hanno affermato il principio di diritto secondo cui "In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, mancando una disciplina degli effetti transitori ed attesa la sua natura interpretativa, come riconosciuto dalla sentenza della Corte cost. n. 27 del 2018 che ne ha dichiarato la parziale illegittimità, si applica anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, cosicché, per i periodi di imposta antecedenti al 2011, i soggetti passivi non sono le ricevitorie, ma i soli bookmaker, con o senza concessione, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale".( cfr. Ord. Cass.n. 3622/2024).
Ciò detto, rimarcato che la sentenza della Corte costituzionale citata ha dichiarato l'incostituzionalità solo per il periodo d'imposta anteriore al 2011 e solo per le ricevitorie- della lett b) dell'art. 1 comma 66 L. n.
220/2010, la sentenza impugnata va riformata permanendo il presupposto impositivo dell'imposta unica sulle scommesse con riferimento al bookmaker estero.
Invero Il bookmaker partecipa comunque direttamente ed imprescindibilmente nella realizzazione del presupposto d'imposta, non essendo l'attività del ricevitore la fonte esclusiva della sua obbligazione tributaria nei confronti dell'Erario: se così fosse, infatti, ritenuto il ricevitore non più soggetto d'imposta per gli anni precedenti al 2011, cadrebbe anche l'obbligazione solidale del bookmaker che sussiste per le finalità di rendere più efficaci ed efficienti l'azione pubblica per il contrasto per la tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico e le infiltrazioni della criminalità organizzata..
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello delll'Ufficio e, per l'effetto, conferma l'avviso di accertamento impugnato..
La controvertibilità delle questioni di diritto trattate anche con riferimento al diritto unionale, suggerisce la compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria del Lazio accoglie l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, conferma l'avviso di accertamento impugnato. Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025
Il Presidenter est.
Pannullo
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente e Relatore
GIAMMARIA ANTONIA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1916/2019 depositato il 26/03/2019
proposto da
Ag. Dogane E LI Uadm Ricorrente_1 1 - Sede Roma
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - 97629110152
Difeso da
Difensore_1 Difensore_2/o Studio De Difensore_3 - CF_Difensore_1
Difensore_4 - CF_Difensore_2
Difensore_5 - CF_Difensore_3
Difensore_6 Difensore_2/o Studio De Difensore_3 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15155/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 23 e pubblicata il 02/08/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M170000507U GIOCHI-LOTTERIE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
" voglia riformare la sentenza impugnata sulla scorta dei motivi di appello e, in rigetto del ricorso di primo grado, confermare l'avviso di accertamento in causa perché legittimo e fondato nei confronti di
Resistente_1; - condannare la società Resistente_1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio calcolate secondo i criteri e i valori della tabella 24 del D.M. 55/2014, aggiornati dal
D.M. 147/2022, e in applicazione dell'art.15, comma 2-sexies, del d.lgs. 546/92 (da ultimo ordinanza cassazione civile n. 10495 del 2024, depositata il 18.04.2024)".
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 15155/2018, depositata il 2 agosto 2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, - decidendo il ricorso proposta dalla la società Resistente_1 nei confrnti dell'Agenzia delle Dogane e LI , avente ad oggetto l'annullamento dell'avviso di accertamento, Giochi Loetterie anno 2008, per l'importo di €34.650,81 ( oltre sanzioni ed interessi) relativo ad omesso versamento di imposta unica sulle scommesse per l'anno 2008, in qualità di coobbligata solidale della soc. ric 2 con sede in
Roma, operante sul territorio italiano come centro trasmissione dati (CTD) per conto della ricorrente-. accoglieva il ricorso sul rilievo della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. n. 504 del
1998 e dell'art. 1 comma 66 lett b) l. n. 220 del 2010, nella parte in cui prevedono che, anche nelle annualità di imposta precedenti al 2011, soggetti passivi dell'imposta unica sulle scommese siano le ricevitorie operanti per conto dei bookmakers privi di concessione, in ragione dell'impossibilità per i titolari delle ricevitorie di traslare l'imposta per siffatti esercizi;
argomento, questo, non replicabile, invece con riguardo all'applicazione della normativa in esame alle annualità successive al 2011, alla luce della sopravvenuta disciplina interpretativa del 2010. Con la medesima sentenza la Commissione rilevava che il venir meno del presupposto impsitivo per il CTD, determinava il logico corollario che, accertata l'insussistenza dell'obbligazione principale, era venuta meno anche l'obbligazione solidale per il pagamento dell'imposta a carico della Resistente_1, soggetto per conto del quale l'attività di raccolta delle scommesse era esercitata. Con la stessa sentenza era disposta la compensazione delle spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Dogane e LI, che censurata la sentenza, sotto vari profili, ne ha chiesto la riforma, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita la Resistente_1 che ha resistito al gravame..
All'odierna udienza, presenti le parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
-
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La presente controversia trova la sua soluzione alla luce della sentenza della Corte costituzionale che con la sentenza n. 27 del 23/01/2018 che ha dichiarato l'incostituzionalità – solo per il periodo d'imposta anteriore al 2011 e solo per le ricevitorie – della lettera b) dell'art. 1 comma 66 L. n. 220/2010, e non anche della lettera a) del medesimo comma. La lettera a) dell'art. 1 comma 66 L.220/2010 stabilisce che l'articolo
1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero.
Quanto alla posizone della Resistente_1, resta pertanto confermata la sua responsabilità solidale, quale bookmaker estero percettore finale delle scommesse, e ciò a prescindere dal raccoglitone nazionale delle scommesse senza concessione.sulla base dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27/2018
Sul punto si trascrive, per completezza, ai fini che qui interessa ,l'art. 1 comma 66 L. n. 220/2010 ( Legge di Stabilità 2011) il seguente dato normativo :
"Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni".
Al riguardo questa Corte ritiene di dare continuità all'orientamento recente dei giudici di legittimità che hanno affermato il principio di diritto secondo cui "In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, mancando una disciplina degli effetti transitori ed attesa la sua natura interpretativa, come riconosciuto dalla sentenza della Corte cost. n. 27 del 2018 che ne ha dichiarato la parziale illegittimità, si applica anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, cosicché, per i periodi di imposta antecedenti al 2011, i soggetti passivi non sono le ricevitorie, ma i soli bookmaker, con o senza concessione, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale".( cfr. Ord. Cass.n. 3622/2024).
Ciò detto, rimarcato che la sentenza della Corte costituzionale citata ha dichiarato l'incostituzionalità solo per il periodo d'imposta anteriore al 2011 e solo per le ricevitorie- della lett b) dell'art. 1 comma 66 L. n.
220/2010, la sentenza impugnata va riformata permanendo il presupposto impositivo dell'imposta unica sulle scommesse con riferimento al bookmaker estero.
Invero Il bookmaker partecipa comunque direttamente ed imprescindibilmente nella realizzazione del presupposto d'imposta, non essendo l'attività del ricevitore la fonte esclusiva della sua obbligazione tributaria nei confronti dell'Erario: se così fosse, infatti, ritenuto il ricevitore non più soggetto d'imposta per gli anni precedenti al 2011, cadrebbe anche l'obbligazione solidale del bookmaker che sussiste per le finalità di rendere più efficaci ed efficienti l'azione pubblica per il contrasto per la tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico e le infiltrazioni della criminalità organizzata..
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello delll'Ufficio e, per l'effetto, conferma l'avviso di accertamento impugnato..
La controvertibilità delle questioni di diritto trattate anche con riferimento al diritto unionale, suggerisce la compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria del Lazio accoglie l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, conferma l'avviso di accertamento impugnato. Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025
Il Presidenter est.
Pannullo