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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
ER IT RO, Relatore
NISI ITALO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 804/2023 depositato il 29/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo - Via Petrarca 52 52100 Arezzo AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 25/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AREZZO sez. 1 e pubblicata il 24/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D030200232 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D030200232 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D030200232 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2019 la Guardia di Finanza di Arezzo ha svolto un'attività di polizia giudiziaria, su delega della Procura della Repubblica di Arezzo, nell'ambito del procedimento penale Numero_1, a carico dei Sigg. Nominativo_1 e Nominativo_2, in qualità di presidente e vicepresidente del Consiglio di amministrazione della società Società_1 s.r.l. in liquidazione, per i delitti di cui all'articolo 640 c.p. ed agli articoli 2 e 8 del d. lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).
Dalle indagini è risultato il coinvolgimento nella frode di alcune società, tra cui Ricorrente_1 s.r.l., svolgente l'attività di “noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri”, con sede in Arezzo (dal 7 luglio 2023 detta società ha cambiato denominazione in Società_8 s.r.l. in liquidazione, con sede in Catanzaro, di cui è rappresentante legale e liquidatore il Sig. Rappresentante_1).
In particolare, è emerso che la Società_1 s.r.l. in liquidazione acquistava indebitamente, in qualità di esportatore abituale, vari autoveicoli (pur avendo un plafond in tutto o in parte inesistente) per poi rivenderli ad altre società del gruppo, assoggettandoli ad Iva.
Con questo sistema le società coinvolte maturavano crediti Iva e la Società_1 s.r.l. ometteva il versamento all'erario dell'imposta dovuta.
Per l'anno 2017 sono risultate irregolarità nelle seguenti fatture relative all'acquisto di quattro trattori Nom4:
fattura n. 1 del 17/05/2017 – fornitore Soc5 s.r.l. - trattore Nom4 mod. 4655, € 84.000,00, di cui a titolo di
Iva € 18.480,00; fattura n. 2 del 18/05/2017 - fornitore Soc5 s.r.l. - trattore Nom4 mod. 4655, € 84.000,00, di cui a titolo di Iva € 18.480,00; fattura n. 4 del 18/5/2017 – fornitore Società_4 s.r.l. - trattore Nom4 mod. 4655, € 63.000,00, di cui a titolo di Iva € 13.860,00; fattura n. 8 del 28/08/2017 – fornitore Società_4 s.r. l. - trattore Nom4 mod. 4655, € 152.600,00, di cui a titolo di Iva € 33.572,00.
Altre irregolarità sono state riscontrate nelle seguenti fatture relative alla vendita di quattro trattori Nom4:
fattura n. 236 del 22/05/2017 a Società_1 s.r.l. per € 91.200,00, Iva non imponibile;
fattura n. 237 del 22/05/2017 a Società_1 s.r.l. per € 91.200,00, Iva non imponibile;
fattura n. 238 del 22/05/2017 a Società_1 s.r.l. di € 67.920,00, Iva non imponibile;
fattura n. 316 del 07/09/2017 a Società_1 s.r.l. di € 155.400,00, Iva non imponibile.
Dette operazioni sono state considerate inesistenti dalla Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Arezzo, ha condiviso tale interpretazione dei dati contabili emersi dalla verifica fiscale.
Per quanto riguarda l'Iva per l'anno 2017, i militari hanno accertato che la società Ricorrente_1 s.r.l. ha effettuato operazioni non imponibili per € 130.752,95, pur avendo un plafond disponibile di € 129.564,00 e, quindi, in misura superiore di € 1.188,95.
In considerazione degli esiti investigativi sopra illustrati, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Arezzo, relativamente all'anno d'imposta 2017, in data 18 agosto 2021, ha notificato alla società Ricorrente_1 s.r.l. l'avviso di accertamento n. T8D030200232, contestando varie irregolarità, tra cui un'imposta di
€ 84.764,00, derivante per € 84.502,00 da fatturazioni passive soggettivamente e oggettivamente inesistenti
(precisamente, € 110,00 per il trasporto dei trattori ad opera della Società_5 s.r.l.; € 36.960,00 per le fatturazioni della Società_5 s.r.l.; € 47.432,00 per le fatturazioni della Società_4 s.r.l., oltre ad € 262,00 per violazione del plafond disponibile).
In data 25 febbraio 2022, la società contribuente ha impugnato il predetto avviso davanti alla C.T.P. di Arezzo, sollevando varie censure, tra cui l'illegittimità dell'accertamento per difetto di motivazione, la mancata dimostrazione del ruolo di società cartiera della Società_5 s.r.l. e l'erronea effettuazione dei conteggi fatti dall'Agenzia.
La Corte adita, con sentenza n. 25 del 2023, ha respinto il ricorso, ritenendo provata nel caso di specie l'esistenza di una “frode carosello” e la natura di società “cartiera” dell'apparente soggetto cedente, che ha emesso la fatturazione falsa.
Il 29 giugno 2023 la società Ricorrente_1 s.r.l. ha appellato la pronuncia n. 25/2023 della C.T.P. di Arezzo, chiedendone la riforma, principalmente sulla base del seguente motivo: il coinvolgimento della società
Ricorrente_1 s.r.l. nel procedimento penale relativo alla “frode carosello” di cui si discute e su cui l'Agenzia ha basato integralmente la propria contestazione, è avvenuto solo all'inizio del processo, ma successivamente la posizione della società appellante è stata stralciata e, comunque, le fatture in questione non sono basate su operazioni inesistenti in quanto la società ritiene di aver fornito la prova dell'avvenuto acquisto, vendita e trasporto dei trattori Landini da Arezzo a Milano-Segrate, in regime di non imponibilità Iva perché destinati all'esportazione; sul punto la società contribuente ha richiesto alla Corte l'ammissione di prova testimoniale, ex art. 7, comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Con memoria del 10 agosto 2023 si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Arezzo, ed ha confutato i motivi di appello esposti dalla controparte, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Nell'odierna udienza del 7 novembre 2025, assente la società contribuente, l'Agenzia appellata ha esposto le proprie posizioni e la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata merita di essere confermata e l'appello deve essere respinto.
In primis, come evidenziato dall'Agenzia nelle memorie di costituzione, si rileva che la società non ha contestato il recupero dell'Iva, derivante da fatturazioni passive soggettivamente e oggettivamente inesistenti, riguardanti le fatture della Società_5 s.r.l. per € 36.960,00 e della Società_4 s.r. l. per € 47.432,00, ma si è limitata a ribadire l'acquisto, il trasporto e la vendita di due trattori Nom4, in regime di non imponibilità Iva (perché destinati all'esportazione), cercando di dimostrare che il trasporto dei due trattori da Arezzo a Milano-Segrate è realmente avvenuto, oltre a contestare la violazione del plafond disponibile.
Considerato che la principale argomentazione difensiva attiene alla tesi secondo cui lo stralcio della posizione della società Ricorrente_1 s.r.l. nel processo penale, relativo alla “frode carosello” di cui si discute, farebbe decadere, anche sul piano tributario, la fondatezza della pretesa, è utile ricostruire la vicenda penale. Dal procedimento penale originario è derivato il procedimento Numero_2 del 2020, cui ha fatto seguito l'iscrizione del Numero_3 e successivamente quella del Numero_4, con cui, in data 21 luglio 2022, le posizioni dei Sig.ri Nom_2 e Nom_1 sono state stralciate e definite con la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Arezzo Numero_5 del 20 ottobre 2022, emessa ex art. 444 del c.p.p..
I capi di imputazione oggetto della pronuncia patteggiata, a carico di Nominativo_1 (rappresentante legale della società Ricorrente_1 s.r.l.) e Nominativo_2, attengono ai seguenti reati: Capo N) - “delitto ex art. 81, 110 c.p. e art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, poiché in concorso tra loro, con più violazioni della stessa disposizione di legge, al fine di consentire l'evasione dell'Iva all'Ricorrente_1 s.r.l. e alla Società_4 s.r.l., entrambe co- amministrate dal Nom_1 e dal Nominativo_2, emettevano negli anni 2016 e 2017 cinque fatture per operazioni oggettivamente inesistenti”;
Capo I) - “delitto ex art. 81, 110 c.p. e art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, perché, agendo in concorso tra loro, con più violazioni della stessa disposizione di legge, al fine di consentire l'evasione dell'Iva alle imprese Società_1 s.r.l. e Ricorrente_1 s.r.l. (entrambe co-amministrate dal Nominativo_1 e dal Nominativo_2 ) emettevano fatture per operazioni soggettivamente inesistenti”.
Considerato che la predetta sentenza di patteggiamento è stata adottata in quanto dagli atti di causa sono risultati elementi concreti di responsabilità, tali da non consentire l'adozione di una sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., il coinvolgimento della società Ricorrente_1 s.r.l. risulta evidente, in quanto, come si legge nella citata sentenza Numero_5 “le condotte (degli imputati) appaiono poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, che si ricava dal fatto che gli imputati hanno agito nell'ambito dell'amministrazione delle medesime compagini sociali, e sostanzialmente, dunque, perseguendo un fine e un progetto unitario, rappresentato dall'ottenimento di un guadagno, sotto forma di indebito risparmio di imposta”.
Per quanto attiene alla dimostrazione dell'effettivo acquisto, trasporto e vendita dei trattori Nom4 in questione ed alla esistenza o meno delle operazioni connesse a tali attività, si ritiene che gli elementi forniti dalla società contribuente non siano sufficienti a provare l'esistenza dei fatti suddetti, in quanto, come emerso dall'attività investigativa della Guardia di Finanza, non risulta dimostrato che i trattori in questione si trovassero a bordo del mezzo della Soc5 s.r.l., quando lo stesso ha percorso il tratto autostradale Arezzo-Parma; i documenti di trasporto della Soc5 s.r.l. e della Ricorrente_1 s.r.l. presentano degli aspetti critici circa il mezzo utilizzato per il trasporto, la firma del soggetto che avrebbe materialmente caricato i trattori, la sigla del vettore, l'indirizzo del soggetto destinatario;
il Sig. Nominativo_3, indicato come vettore, ha dichiarato di aver effettuato un viaggio autostradale da Arezzo verso il Nord, ma di non ricordare il luogo di destinazione né il tragitto di rientro;
dal controllo dei transiti Telepass e Viacard di tutti i mezzi intestati alla Soc5 s.r.l., effettuati il 28 e il 29 dicembre 2016, è emerso che nessun mezzo di detta società ha utilizzato l'autostrada al di fuori della Regione Toscana e l'apparato telepass associato all'autocarro Targa_1 (indicato come mezzo di trasporto dei trattori), nelle date in questione, non ha percorso nessuna tratta autostradale;
le informazioni acquisite dalle società Società_6 S.p.A. e Società_7 s.n.c., indicate quali soggetti che avevano effettuato le pratiche di esportazione dei due trattori in Iran, attraverso la dogana di Fernetti-Trieste, non hanno consentito di accertare né l'autocarro e né l'autista che avrebbe effettuato la consegna dei beni presso il magazzino della Società_6 S.p.A..
Oltre alle predette circostanze, contribuiscono a corroborare la fondatezza della pretesa fiscale gli ulteriori elementi evidenziati dai Giudici di prime cure: “tutte le operazioni sono infragruppo, creando in tal modo crediti I.V.A. alle società acquirenti senza che le stesse (Società_4 e Ricorrente_1) adempissero agli obblighi di versamento;
la non certezza del transito da Arezzo a Milano dei mezzi, così come il dubbio dell'effettiva esportazione in triangolazione;
il breve ciclo di attività della Soc5 s.r.l.; la sede sociale della stessa priva di contratto di locazione e mancanza di utenze;
la vendita dei beni a prezzi fuori mercato”.
Pertanto, in considerazione degli atti e dei fatti sopra descritti, questa Corte ritiene che l'appello vada respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Toscana rigetta l'appello e condanna la società appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Firenze
L'Estensore Il Presidente
TA ER GO De AR
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
ER IT RO, Relatore
NISI ITALO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 804/2023 depositato il 29/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo - Via Petrarca 52 52100 Arezzo AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 25/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AREZZO sez. 1 e pubblicata il 24/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D030200232 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D030200232 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D030200232 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2019 la Guardia di Finanza di Arezzo ha svolto un'attività di polizia giudiziaria, su delega della Procura della Repubblica di Arezzo, nell'ambito del procedimento penale Numero_1, a carico dei Sigg. Nominativo_1 e Nominativo_2, in qualità di presidente e vicepresidente del Consiglio di amministrazione della società Società_1 s.r.l. in liquidazione, per i delitti di cui all'articolo 640 c.p. ed agli articoli 2 e 8 del d. lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).
Dalle indagini è risultato il coinvolgimento nella frode di alcune società, tra cui Ricorrente_1 s.r.l., svolgente l'attività di “noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri”, con sede in Arezzo (dal 7 luglio 2023 detta società ha cambiato denominazione in Società_8 s.r.l. in liquidazione, con sede in Catanzaro, di cui è rappresentante legale e liquidatore il Sig. Rappresentante_1).
In particolare, è emerso che la Società_1 s.r.l. in liquidazione acquistava indebitamente, in qualità di esportatore abituale, vari autoveicoli (pur avendo un plafond in tutto o in parte inesistente) per poi rivenderli ad altre società del gruppo, assoggettandoli ad Iva.
Con questo sistema le società coinvolte maturavano crediti Iva e la Società_1 s.r.l. ometteva il versamento all'erario dell'imposta dovuta.
Per l'anno 2017 sono risultate irregolarità nelle seguenti fatture relative all'acquisto di quattro trattori Nom4:
fattura n. 1 del 17/05/2017 – fornitore Soc5 s.r.l. - trattore Nom4 mod. 4655, € 84.000,00, di cui a titolo di
Iva € 18.480,00; fattura n. 2 del 18/05/2017 - fornitore Soc5 s.r.l. - trattore Nom4 mod. 4655, € 84.000,00, di cui a titolo di Iva € 18.480,00; fattura n. 4 del 18/5/2017 – fornitore Società_4 s.r.l. - trattore Nom4 mod. 4655, € 63.000,00, di cui a titolo di Iva € 13.860,00; fattura n. 8 del 28/08/2017 – fornitore Società_4 s.r. l. - trattore Nom4 mod. 4655, € 152.600,00, di cui a titolo di Iva € 33.572,00.
Altre irregolarità sono state riscontrate nelle seguenti fatture relative alla vendita di quattro trattori Nom4:
fattura n. 236 del 22/05/2017 a Società_1 s.r.l. per € 91.200,00, Iva non imponibile;
fattura n. 237 del 22/05/2017 a Società_1 s.r.l. per € 91.200,00, Iva non imponibile;
fattura n. 238 del 22/05/2017 a Società_1 s.r.l. di € 67.920,00, Iva non imponibile;
fattura n. 316 del 07/09/2017 a Società_1 s.r.l. di € 155.400,00, Iva non imponibile.
Dette operazioni sono state considerate inesistenti dalla Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Arezzo, ha condiviso tale interpretazione dei dati contabili emersi dalla verifica fiscale.
Per quanto riguarda l'Iva per l'anno 2017, i militari hanno accertato che la società Ricorrente_1 s.r.l. ha effettuato operazioni non imponibili per € 130.752,95, pur avendo un plafond disponibile di € 129.564,00 e, quindi, in misura superiore di € 1.188,95.
In considerazione degli esiti investigativi sopra illustrati, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Arezzo, relativamente all'anno d'imposta 2017, in data 18 agosto 2021, ha notificato alla società Ricorrente_1 s.r.l. l'avviso di accertamento n. T8D030200232, contestando varie irregolarità, tra cui un'imposta di
€ 84.764,00, derivante per € 84.502,00 da fatturazioni passive soggettivamente e oggettivamente inesistenti
(precisamente, € 110,00 per il trasporto dei trattori ad opera della Società_5 s.r.l.; € 36.960,00 per le fatturazioni della Società_5 s.r.l.; € 47.432,00 per le fatturazioni della Società_4 s.r.l., oltre ad € 262,00 per violazione del plafond disponibile).
In data 25 febbraio 2022, la società contribuente ha impugnato il predetto avviso davanti alla C.T.P. di Arezzo, sollevando varie censure, tra cui l'illegittimità dell'accertamento per difetto di motivazione, la mancata dimostrazione del ruolo di società cartiera della Società_5 s.r.l. e l'erronea effettuazione dei conteggi fatti dall'Agenzia.
La Corte adita, con sentenza n. 25 del 2023, ha respinto il ricorso, ritenendo provata nel caso di specie l'esistenza di una “frode carosello” e la natura di società “cartiera” dell'apparente soggetto cedente, che ha emesso la fatturazione falsa.
Il 29 giugno 2023 la società Ricorrente_1 s.r.l. ha appellato la pronuncia n. 25/2023 della C.T.P. di Arezzo, chiedendone la riforma, principalmente sulla base del seguente motivo: il coinvolgimento della società
Ricorrente_1 s.r.l. nel procedimento penale relativo alla “frode carosello” di cui si discute e su cui l'Agenzia ha basato integralmente la propria contestazione, è avvenuto solo all'inizio del processo, ma successivamente la posizione della società appellante è stata stralciata e, comunque, le fatture in questione non sono basate su operazioni inesistenti in quanto la società ritiene di aver fornito la prova dell'avvenuto acquisto, vendita e trasporto dei trattori Landini da Arezzo a Milano-Segrate, in regime di non imponibilità Iva perché destinati all'esportazione; sul punto la società contribuente ha richiesto alla Corte l'ammissione di prova testimoniale, ex art. 7, comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Con memoria del 10 agosto 2023 si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Arezzo, ed ha confutato i motivi di appello esposti dalla controparte, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Nell'odierna udienza del 7 novembre 2025, assente la società contribuente, l'Agenzia appellata ha esposto le proprie posizioni e la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata merita di essere confermata e l'appello deve essere respinto.
In primis, come evidenziato dall'Agenzia nelle memorie di costituzione, si rileva che la società non ha contestato il recupero dell'Iva, derivante da fatturazioni passive soggettivamente e oggettivamente inesistenti, riguardanti le fatture della Società_5 s.r.l. per € 36.960,00 e della Società_4 s.r. l. per € 47.432,00, ma si è limitata a ribadire l'acquisto, il trasporto e la vendita di due trattori Nom4, in regime di non imponibilità Iva (perché destinati all'esportazione), cercando di dimostrare che il trasporto dei due trattori da Arezzo a Milano-Segrate è realmente avvenuto, oltre a contestare la violazione del plafond disponibile.
Considerato che la principale argomentazione difensiva attiene alla tesi secondo cui lo stralcio della posizione della società Ricorrente_1 s.r.l. nel processo penale, relativo alla “frode carosello” di cui si discute, farebbe decadere, anche sul piano tributario, la fondatezza della pretesa, è utile ricostruire la vicenda penale. Dal procedimento penale originario è derivato il procedimento Numero_2 del 2020, cui ha fatto seguito l'iscrizione del Numero_3 e successivamente quella del Numero_4, con cui, in data 21 luglio 2022, le posizioni dei Sig.ri Nom_2 e Nom_1 sono state stralciate e definite con la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Arezzo Numero_5 del 20 ottobre 2022, emessa ex art. 444 del c.p.p..
I capi di imputazione oggetto della pronuncia patteggiata, a carico di Nominativo_1 (rappresentante legale della società Ricorrente_1 s.r.l.) e Nominativo_2, attengono ai seguenti reati: Capo N) - “delitto ex art. 81, 110 c.p. e art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, poiché in concorso tra loro, con più violazioni della stessa disposizione di legge, al fine di consentire l'evasione dell'Iva all'Ricorrente_1 s.r.l. e alla Società_4 s.r.l., entrambe co- amministrate dal Nom_1 e dal Nominativo_2, emettevano negli anni 2016 e 2017 cinque fatture per operazioni oggettivamente inesistenti”;
Capo I) - “delitto ex art. 81, 110 c.p. e art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, perché, agendo in concorso tra loro, con più violazioni della stessa disposizione di legge, al fine di consentire l'evasione dell'Iva alle imprese Società_1 s.r.l. e Ricorrente_1 s.r.l. (entrambe co-amministrate dal Nominativo_1 e dal Nominativo_2 ) emettevano fatture per operazioni soggettivamente inesistenti”.
Considerato che la predetta sentenza di patteggiamento è stata adottata in quanto dagli atti di causa sono risultati elementi concreti di responsabilità, tali da non consentire l'adozione di una sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., il coinvolgimento della società Ricorrente_1 s.r.l. risulta evidente, in quanto, come si legge nella citata sentenza Numero_5 “le condotte (degli imputati) appaiono poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, che si ricava dal fatto che gli imputati hanno agito nell'ambito dell'amministrazione delle medesime compagini sociali, e sostanzialmente, dunque, perseguendo un fine e un progetto unitario, rappresentato dall'ottenimento di un guadagno, sotto forma di indebito risparmio di imposta”.
Per quanto attiene alla dimostrazione dell'effettivo acquisto, trasporto e vendita dei trattori Nom4 in questione ed alla esistenza o meno delle operazioni connesse a tali attività, si ritiene che gli elementi forniti dalla società contribuente non siano sufficienti a provare l'esistenza dei fatti suddetti, in quanto, come emerso dall'attività investigativa della Guardia di Finanza, non risulta dimostrato che i trattori in questione si trovassero a bordo del mezzo della Soc5 s.r.l., quando lo stesso ha percorso il tratto autostradale Arezzo-Parma; i documenti di trasporto della Soc5 s.r.l. e della Ricorrente_1 s.r.l. presentano degli aspetti critici circa il mezzo utilizzato per il trasporto, la firma del soggetto che avrebbe materialmente caricato i trattori, la sigla del vettore, l'indirizzo del soggetto destinatario;
il Sig. Nominativo_3, indicato come vettore, ha dichiarato di aver effettuato un viaggio autostradale da Arezzo verso il Nord, ma di non ricordare il luogo di destinazione né il tragitto di rientro;
dal controllo dei transiti Telepass e Viacard di tutti i mezzi intestati alla Soc5 s.r.l., effettuati il 28 e il 29 dicembre 2016, è emerso che nessun mezzo di detta società ha utilizzato l'autostrada al di fuori della Regione Toscana e l'apparato telepass associato all'autocarro Targa_1 (indicato come mezzo di trasporto dei trattori), nelle date in questione, non ha percorso nessuna tratta autostradale;
le informazioni acquisite dalle società Società_6 S.p.A. e Società_7 s.n.c., indicate quali soggetti che avevano effettuato le pratiche di esportazione dei due trattori in Iran, attraverso la dogana di Fernetti-Trieste, non hanno consentito di accertare né l'autocarro e né l'autista che avrebbe effettuato la consegna dei beni presso il magazzino della Società_6 S.p.A..
Oltre alle predette circostanze, contribuiscono a corroborare la fondatezza della pretesa fiscale gli ulteriori elementi evidenziati dai Giudici di prime cure: “tutte le operazioni sono infragruppo, creando in tal modo crediti I.V.A. alle società acquirenti senza che le stesse (Società_4 e Ricorrente_1) adempissero agli obblighi di versamento;
la non certezza del transito da Arezzo a Milano dei mezzi, così come il dubbio dell'effettiva esportazione in triangolazione;
il breve ciclo di attività della Soc5 s.r.l.; la sede sociale della stessa priva di contratto di locazione e mancanza di utenze;
la vendita dei beni a prezzi fuori mercato”.
Pertanto, in considerazione degli atti e dei fatti sopra descritti, questa Corte ritiene che l'appello vada respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Toscana rigetta l'appello e condanna la società appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Firenze
L'Estensore Il Presidente
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