Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24063/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 14 gennaio
2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 24063/2023 del ruolo generale
T R A
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. Avv. Andrea Lippi e dal Prat. Avv.
Gianluigi Rega ed elettivamente domiciliato in Roma alla via A. Baiamonti n. 4 presso lo studio del primo
RICORRENTE
E
(C.F. , in persona del , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli presso la quale domicilia in Napoli alla via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20.12.2023, il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di
Napoli affinché fosse accertato e dichiarato il proprio status di vittima del dovere secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 243/2006 con conseguente condanna del Controparte_1
a riconoscere e liquidare in suo favore i seguenti benefici: la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 e 5 della Legge 206/2004, l'assegno vitalizio di cui alla Legge 407/1998, l'assegno vitalizio di cui all'art. 5 commi 3 e 4 della Legge 206/2004. Il tutto con corresponsione degli interessi legali e vittoria di spese di giudizio.
A sostegno della sua pretesa, il ricorrente, premettendo di essere Capo Parte_2
Scelto in servizio presso l'Esercito Italiano, esponeva che in data 21.12.2018 alle ore 17.00,
CRC/FOM-D condotto dal presso la Base Nato di Camp Novo Selo, Persona_1
veniva in contatto con le forze antagoniste, procurandosi una lussazione della spalla destra con dislocazione anteriore, patologia che veniva giudicata dipendente da causa di servizio con
MOD. C n. 374/2018.
Il ricorrente esponeva, altresì, che, avendo formulato richiesta di concessione del beneficio dell'equo indennizzo per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, con decreto n. 1299 del 04/06/2020 il , sulla base del processo verbale della Controparte_1
commissione medica di controllo del 22.1.2020, liquidava tale beneficio una tantum richiesto in €. 1249, 91.
Da ultimo, il ricorrente deduceva che con domanda del 25.11.2019 aveva richiesto il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei relativi benefici, ma che su tale domanda il era rimasto inerte donde l'instaurazione del presente Controparte_1
giudizio.
Si costituiva in giudizio il , contestando tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_1
ed eccepito e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Non veniva svolta istruttoria ed alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Con legge n. 66/2005 il legislatore ha disposto l'estensione dei benefici già previsti a favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 564 della medesima legge.
In particolare, l'art. 1, comma 563 della legge n. 66/2005 stabilisce che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.”
Il comma 564 del medesimo art. 1 della legge n. 266/2005, prevede poi che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Con successivo d.P.R. n. 243/2006, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 565 della legge n. 266/2005, all'art. 1, è stato previsto che: per benefici e provvidenze si intendono le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206 (art 1, lett.
a); per missioni di qualunque natura si intendono le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente (art. 1 lett. b); per particolari condizioni ambientali od operative si intendono le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (art. 1, lett. c).
Con riferimento a tale quadro normativo, costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui i commi 563 e 564 dell'art. 1 legge n.
266/2005 abbiano una diversa portata precettiva.
In particolare, si ritiene che nel comma 563 il legislatore abbia individuato talune attività che già nella valutazione legislativa sono qualificate come pericolose e che, qualora nel loro espletamento siano conseguiti eventi lesivi nei termini normativamente individuati (non richiedendosi la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali), possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere.
Al contrario, nel comma 564, il legislatore fa riferimento, riconoscendo la spettanza dei benefici in questione, ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che abbiano riportato le lesioni o la morte non in una delle attività di cui al comma 563 (ritenute dal legislatore per loro natura pericolose), ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma mediante la formulazione di una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
Se è vero, quindi, che il legislatore adotta una nozione lata del concetto di missione (potendo riguardare la stessa tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari), altrettanto vero è che, ai fini dell'applicazione del comma 564, non è sufficiente che il soggetto abbia contratto un'infermità dipendente da causa di servizio, essendo invece necessario che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", costituente una connotazione aggiuntiva e specifica, chiarita dal suddetto art. 1, lett c) del D.P.R n. 243/2006
( cfr. ex multis Cass. civ., sez. lav., n. 16851/2024; Cass. civ., sez. lav., n. 17433/2022;
Cassazione civile, sez. un., n. 6214/2022).
In applicazione dei principi innanzi esposti, deve innanzitutto escludersi che la fattispecie oggetto di giudizio possa essere sussunta nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 563 della legge n. 266/2005.
Il ricorrente assume che, essendosi procurato una lesione durante un addestramento svoltosi nel corso di una missione internazionale, lesione ritenuta dipendente da causa di servizio con
MOD. C n. 374/2018, dovrebbe essergli riconosciuta la qualità di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563, lett. f) della legge n. 266/2005.
L'assunto è infondato.
Come suesposto, il comma 563 fa riferimento ad attività che già nella valutazione legislativa sono ritenute pericolose.
Da tale valutazione legislativa di pericolosità non può, pertanto, prescindersi nel perimetrare l'ambito applicativo della norma.
In questa prospettiva, deve senz'altro escludersi che la mera attività di addestramento, di per sé priva di un'ontologica pericolosità, possa essere sussunta in una delle attività indicate nel comma 563 e, in particolare, in quella di cui alla lett. f).
Tale ultima disposizione fa riferimento ad “azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità””.
Nel caso di specie il ricorrente era impegnato in un addestramento, regolarmente pianificato, nel corso del quale, indietreggiando, perdeva l'equilibrio, rovinando accidentalmente verso il suolo (cfr. MOD. C n. 374/2018 in atti in cui è lo stesso ricorrente ad esprimersi in tal senso dichiarando: “nell'indietreggiare venendo a contatto con il partito contrapposto, perdevo
l'equilibrio e cadendo urtavo fortemente la spalla destra sul terreno”).
Si è trattato, pertanto, di un infortunio accidentale in cui alcuna azione è stata da taluno recata nei confronti del ricorrente con conseguente irrilevanza della circostanza che il fatto si sia verificato in un contesto internazionale, circostanza che di per sé sola non è sufficiente ad integrare la fattispecie in esame.
Deve, pertanto, escludersi l'applicazione dell'art. 1, comma 563 della legge n. 266/2005.
Parimenti deve escludersi che alla fattispecie oggetto di giudizio possa applicarsi il comma
564 del medesimo articolo 1. Senza dubbio nella nozione di “missione di qualunque natura” evocata dalla norma, così come interpretata dalla suesposta giurisprudenza di legittimità, rientra anche l'attività di addestramento.
Tuttavia, nel caso di specie, difetta l'ulteriore requisito legislativamente richiesto e cioè la necessità non solo che il soggetto abbia contratto un'infermità dipendente da causa di servizio, ma anche che tale dipendenza da causa di servizio sia legata a “particolari condizioni ambientali e operative” cioè, ex art 1. Lett. c) d.P.R. n. 243/2006, a condizioni implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Il ricorrente, infatti, nulla ha dedotto o allegato con riferimento alle circostanze eccezionali, originarie o sopravvenute, che avrebbero reso pericolosa l'attività di addestramento, esponendolo eventualmente ad un rischio specifico ulteriore e diverso rispetto a quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le peculiarità della questione trattata e il carattere talvolta oscillante della giurisprudenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Napoli, …
Il Giudice
Dott. Paolo Scognamiglio
La bozza del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Teresa Barile, magistrato ordinario in tirocinio