Ordinanza collegiale 18 marzo 2026
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00180/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00069/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 69 del 2026, proposto da L’Ancora Sociale scs, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosella Ferrara, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ortona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina D'Orsogna, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
nei confronti
ON scs, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Herbert Simone, Chiara Tozzoli, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
ER UD cs, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’atto del 13 febbraio 2026, di oscuramento delle offerte tecniche, a fronte dell’istanza di accesso, ex art.36, comma 3 del D.Lgs. n.36 del 2023, con richiesta di esibizione di tutta la documentazione richiesta, in relazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica, per anni 3.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ortona;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ON scs;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 il dott. VI ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’Ancora Sociale scs partecipava alla gara indetta dal Comune di Ortona per l’affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica, conclusasi con la seguente graduatoria, nelle prime posizioni: 1. ON scs punti 86,48 (aggiudicataria), 2. ER sud scs punti 78,46, 3. L’Ancora Sociale scs punti 72,45.
Detta concorrente presentava istanza di accesso agli atti della procedura e contestualmente impugnava l’atto del 13 febbraio 2026 col quale la stazione appaltante, ai sensi dell’art.36, comma 3 del D.Lgs. n.36 del 2023, disponeva tra l’altro la pubblicazione dell’offerta tecnica di ON scs, con alcune parti oscurate, su espressa e motivata richiesta della predetta aggiudicataria, deducendo la violazione del predetto art.36 del D.Lgs. n. 36 del 2023, dei principi di trasparenza e leale collaborazione nonché l’eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che mancava l’ostensione degli atti relativi alla prima classificata; che non era poi motivato l’accoglimento della domanda di oscuramento della relativa offerta tecnica.
Con decreto n.22 del 2026 veniva respinta la richiesta di adozione di una misura cautelare provvisoria.
Il Comune di Ortona si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, relazionando con successiva memoria in fatto di aver pubblicato l’offerta tecnica dell’aggiudicataria con le parti oscurate, illustrando poi in rito l’improcedibilità dell’impugnativa per sopravvenuta carenza di interesse, nel merito l’infondatezza della medesima.
Con ordinanza n.145 del 2026 il Tribunale, rilevato il contrasto in fatto emerso tra le parti circa i documenti resi disponibili a seguito dell’istanza di accesso, circostanza dichiarata come avvenuta per l’Amministrazione e invece confutata dalla ricorrente, ordinava al Comune di Ortona, quale stazione appaltante, il deposito di copia delle offerte tecniche di ON scs e di ER UD sc, nella loro versione oscurata.
L'Amministrazione forniva riscontro a detta ordinanza istruttoria, depositando l’offerta tecnica di ON scs, aggiudicataria, con le parti oscurate, e di ER sud sc, 2^ classificata, non oscurata, che in effetti non aveva richiesto oscuramenti di sorta.
ON scs si costituiva del pari in giudizio per il rigetto del ricorso, deducendo con successiva memoria l’infondatezza nel merito del medesimo.
Nella camera di consiglio del 27 marzo 2026 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso appare destituito di fondamento e quindi da respingere.
Invero è necessario rilevare al riguardo che L’Ancora Sociale scs, 3^ classificata, non risulta aver evidenziato un interesse strumentale all’accesso agli atti richiesti e denegati dalla stazione appaltante, ovvero alla visione delle parti oscurate dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, non ha in sostanza esplicato le ragioni per le quali tali atti sarebbero di utilità ai fini difensivi, anche a fronte del consistente divario di punteggio intercorrente con l’aggiudicataria medesima, indipendentemente dall’esito di un giudizio di merito sulla gara.
Orbene occorreva invece addurre prove a sostegno della strumentalità e indispensabilità della documentazione richiesta ai fini della possibile difesa in giudizio, quale onere gravante sulla richiedente (cfr. in termini, in ultimo Cons. Stato,V, n.9573 del 2025), da confrontare poi in ogni caso con i contrapposti interessi dell’aggiudicataria alla tutela delle informazioni riservate per motivi tecnici o commerciali (cfr. Corte di Giustizia UE, IX, ord. 10 giugno 2025, C-686/24).
Ne consegue che l’atto impugnato si sottrae alle censure dedotte.
Sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.69/2026 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL ON, Presidente
VI ZI, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI ZI | OL ON |
IL SEGRETARIO