Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/02/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.7037.2023 R.A.C.L., promossa da:
Elio Romano
Con il proc. avv. Mariano
Contro
CP
avvocatura
Parte ricorrente ha adito, in data 22.6.23, questo Tribunale chiedendo dichiararsi la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia (ernia discale lombare) sofferta e quindi condannarsi parte avversa, considerati i postumi invalidanti preesistenti, al pagamento di quanto dovuto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come abbia lavorato dal 1966 al 2015 inizialmente (sino al 1973) come operaio edile e quindi quale autista di mezzi pesanti, partecipando agli scavi delle cantine e dei plinti dei pilastri, al carico\scarico dei blocchi di cemento con il muletto, sempre esposto a vibrazioni trasmesse da detti mezzi pesanti e dal muletto;
di avere invano denunziato la malattia professionale.
Giova fissare le coordinate normative cui orientare la definizione della lite.
Recita l'art. 104 D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 [Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali] :
“L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell CP_2, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.
Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria.
Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102 decorra senza che l'Istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione del comma precedente".
I successivi
-art.111 recita: "Il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal presente titolo per la liquidazione amministrativa delle indennità.
La prescrizione prevista dall'art. 112 del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità.
Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita nel termine di centocinquanta giorni, per il procedimento previsto dall'art. 104, e di duecentodieci, per quello indicato nell'art. 83. Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre l'azione giudiziaria”. {Ebbene, il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
tale termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell CP 2 e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell'assicurato [Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 11/10/2022, n. 29532]. Inoltre, con il decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dall'art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83 dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata [Cass. civ. Sez. Unite, 07/05/2019, n. 11928]}. -art.112 recita: “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.
L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.
Le azioni spettanti all'Istituto assicuratore, in forza del presente titolo, verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi previsti negli artt. 10 e 11.
La prescrizione dell'azione di cui al primo comma è interrotta quando gli aventi diritto all'indennità ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme.
Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. l'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile."
Ebbene, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 104 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per l'impugnazione preliminare in via amministrativa delle deliberazioni con cui 1 CP 1 provvede circa la corresponsione delle prestazioni assicurative di propria competenza, assistito dalla preclusione dell'azione giudiziaria in caso di inosservanza, è di "decadenza" mentre il termine di tre anni per la proposizione dell'azione giudiziaria è di "prescrizione", e non è quindi comparabile col primo [Corte cost., 17/07/1974, n. 234].
Ciò detto, si deve osservare come (considerato il ricorso del 22.10.19 ed il provvedimento di rigetto del 10.1.20) parte ricorrente abbia adito il Tribunale in data 22.6.23 sicchè appare fondata, in difetto di prova rigorosa della interruzione della prescrizione, l'eccezione sollevata da
Spese irripetibili.
Pqm
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, dichiara la prescrizione del diritto azionato.
Spese irripetibili.
Lecce, 04/02/2025
Lorenzo Bellanova