Art. 26.
Nel caso in cui il risultato del referendum sia sfavorevole all'approvazione della legge, il Ministro per la grazia e la giustizia, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio centrale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato medesimo nella Gazzetta Ufficiale.
Nel caso in cui il risultato del referendum sia sfavorevole all'approvazione della legge, il Ministro per la grazia e la giustizia, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio centrale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato medesimo nella Gazzetta Ufficiale.