Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 15/04/2026, n. 6828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6828 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06828/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13873/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13873 del 2025, proposto da
MI Liguori, rappresentato e difeso dagli avvocati MI Liguori, Vincenzo Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Ricorso per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio depositata in data 25/2/2021 n. 2354
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. LL TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, agisce per l’ottemperanza della sentenza 2354/2021 notificata dal ricorrente in copia informatica al Ministero della Giustizia, sia presso la sede che presso l’Avvocatura generale dello Stato ove è domiciliato ex lege, con modalità telematiche il 13/4/2021.
Tale sentenza ha accolto il ricorso per ottemperanza nel quale l’odierno ricorrente difendeva la parte privata e, per quanto qui di rilievo, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore, in quanto difensore antistatario in quella sede, dell’importo di € 350,00 oltre accessori di legge (spese generali, C.A. e I.V.A.).
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto e documentato che la sentenza è stata ritualmente notificata al Ministero della Giustizia, che essa è divenuta irrevocabile, come risulta dal certificato di mancata proposizione di gravame depositato in atti, e che il Ministero debitore, tuttavia, non ha provveduto al pagamento del dovuto, né ha dato esecuzione spontaneamente al giudicato.
Lo stesso ha dunque chiesto al Tribunale di ordinare al Ministero della Giustizia la piena e completa della indicata sentenza (per l’importo liquidato per compensi, con le maggiorazioni di legge sui compensi del 15% per spese generali, del 4% per C.A., del 22% per I.V.A. e gli interessi sui compensi liquidati e sulle spese generali) e di nominare, altresì, un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento; lo stesso ha anche chiesto la refusione delle spese del presente giudizio.
Il Ministero della giustizia si è costituito con memoria di stile.
All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto, sussistendone i requisiti di legge, in quanto la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza è stata notificata il 13 aprile 2021 presso la sede reale della Amministrazione tenuta ad eseguirla (pertanto, il ricorso è senz’altro procedibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 comma 1 DL n. 669\1996) e – sulla base della documentazione agli atti, non contrastata ex adverso – non risulta essere stata adempiuta.
La domanda deve dunque essere accolta, ordinando al Ministero della Giustizia di dare piena e completa ottemperanza – entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – alla sentenza di questo Tribunale n. 13004/2020, per la parte relativa alla liquidazione delle spese di lite in favore degli odierni ricorrenti, comprensive di spese generali, IVA e CPA, oltre interessi legali dalla data di deposito al saldo.
Come richiesto, inoltre, il Collegio nomina, fin da ora, un commissario ad acta, individuato in dispositivo, che provvederà – una volta decorso il sopra indicato termine – alla liquidazione delle spese del giudizio liquidate nella ottemperanda sentenza, secondo i criteri ricordati.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto del fatto che il ricorrente si difende anche in proprio e, comunque, del ridotto grado di complessità dell’attività difensiva svolta, trattandosi della esecuzione di sentenza per la sola parte in cui sono state liquidate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
-ordina al Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, di dare piena e integrale esecuzione alla decisione di cui in epigrafe, provvedendo a quanto nella stessa indicato, come precisato in parte motiva;
- dispone che, ove l’Amministrazione non ottemperi a quanto sopra entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta, un funzionario del Ministero della giustizia, da individuarsi a cura del Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero, il quale provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi novanta giorni;
-compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
LL TR, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL TR | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO