Art. 2.
Le modalita' di esecuzione da applicare nei casi previsti dal precedente art. 1 saranno stabilite dal Ministro per il tesoro d'intesa con la Corte dei conti.
Le modalita' di esecuzione da applicare nei casi previsti dal precedente art. 1 saranno stabilite dal Ministro per il tesoro d'intesa con la Corte dei conti.