Art. 19.
Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.