Articolo 4 della Legge 13 maggio 1980, n. 190
Articolo 3
Versione
5 giugno 1980
Art. 4.

All'onere di lire 685 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con i propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 5 giugno 1980