Sentenza 11 aprile 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/04/2018, n. 16080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16080 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: DI PA, nato in [...] il [...], contro l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 28.9.2017; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Francesco Anelli, in sostituzione dell'Avv. Vincenzo Vigliante, in difesa del ricorrente, che ha concluso riportandosi ai motivi e per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con provvedimento del 28.9.2017 il Tribunale di Salerno respingeva l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'odierno ricorrente contro il decreto di convalida del sequestro emesso dal Pubblico Ministero in data 17.7.2017 relativo alla apprensione di 34 paia di calzature sportive e di 894 supporti audiovisivi privi del marchio SIAE di cui al verbale della GdF di Salerno del 16.7.2017 e motivato con la necessità di svolgere accertamenti tecnici sui beni stessi, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 171ter della legge 633 del 1941; richiamati i termini dell'apprezzamento in punto di fumus consentito in questa fase, osservava che il provvedimento risultava coerente con le esigenze di natura probatoria legate alla necessità di verificare l'origine della merce di cui l'indagato non aveva saputo dare contezza;
2. ricorre per Cassazione, tramite il difensore, DI PA, lamentando inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato;
rileva, in proposito, che il Tribunale ha ritenuto legittima la motivazione del provvedimento del PM che, lungi dal dar conto delle specifiche esigenze investigative in grado di giustificare la adozione della misura, si è di fatto limitato a richiamare la formula contenuta nel testo normativo con un riferimento stereotipo slegato dalla concreta realtà processuale tanto che nel fascicolo processuale risulta già contenuta e compiutamente predisposta la comunicazione di cui all'art. 415bis cod. proc. pen. e nessuna traccia di accertamenti di natura tecnica o meno;
di qui, aggiunge, la funzione sostanzialmente preventiva del sequestro che, tuttavia, è stato adottata al di fuori della ordinaria e legittima sequenza procedimentale.
3. Il ricorso è inammissibile. Con provvedimento del 17.7.2017, il PM presso il Tribunale di Salerno aveva convalidato il sequestro eseguito da personale della GdF a carico di DI PA in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. e 171ter lett. c) della legge 633 del 1941, ed avente ad oggetto la merce contraffatta descritta nel relativo verbale. A tal fine, l'organo inquirente aveva evocato la indispensabilità della apprensione del predetto materiale (34 paia di calzature sportive e di 894 supporti audiovisivi privi del marchio SIAE) al fine di acquisire la prova dei reati ipotizzati e contestati anche mediante la verifica della effettiva sua contraffazione. Nel far questo, il PM aveva qualificato il materiala appreso dagli operanti quale "corpo del reato", qualificazione ribadita dal Tribunale del Riesame e sulla quale, invero, nessuna censura è stata articolata dall'odierno ricorrente né in quella e nemmeno in questa sede. È orientamento consolidato di questa Sezione quello per cui il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è in "re ipsa", a differenza del sequestro delle cose pertinenti al reato che necessita di specifica motivazione su quest'ultimo specifico aspetto (cfr., Cass. Pen., 2, 28.10.2016 n. 52.259, Esposito;
Cass. Pen., 2, 9.2.2016 n. 6.149, Ciurlino;
Cass. Pen., 2, 25.11.2015 n. 50.175, Scarafile;
Cass. Pen., 2, 25.3.2015 n. 15.801, Bellante;
Cass. Pen., 2, 3.7.2013 n. 31.950, Fazzari). Nella consapevolezza del fatto che, della questione dell'onere di motivazione del decreto di convalida del sequestro probatorio sono state investite le SS.UU., va detto che, nel caso di specie il PM non ha affatto omesso di motivare, sia pure in forma sintetica ma del tutto esaustiva, circa le finalità probatorie tali da giustificare il provvedimento di sequestro risultando del tutto irrilevante che, in sede di indagini preliminari, e sino al momento della redazione del ricorso per cassazione, alcun accertamento sia stato in concreto eseguito;
nulla esclude, infatti, che ciò possa avvenire prima ancora della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, comunque, che una siffatta iniziativa possa essere sollecitata anche in sede dibattimentale dove, per l'appunto, la materiale disponibilità del materiale sequestrato sarebbe comunque indispensabile per effettuare un accertamento di natura peritale sulla sua qualità e provenienza.
4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 marzo 2018 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere estensore I