Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Sentenza 3 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 03/04/2026, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02237/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03738/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3738 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Ianniello e Filomena Communara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del provvedimento Fasc.6287/2023/6D/Area 1 Bis notificato in data 20.05.2024 con cui gli è stato fatto divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa AO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, titolare di porto d’armi, ha impugnato il provvedimento con il quale il Prefetto di Caserta gli ha vietato di detenere armi, munizioni e materie prime esplodenti su segnalazione del Comando dei Carabinieri di Aversa; in particolare, con nota del 16 aprile 2024 i Carabinieri hanno comunicato di essere intervenuti in data 5 settembre 2023 presso l’abitazione del ricorrente per sedare un litigio familiare per il quale il ricorrente (insieme al figlio) sono stati iscritti nel registro degli indagati per il reato di maltrattamenti in concorso nei confronti dell’altro figlio (con procedimento penale ancora pendente al momento dell’adozione dell’atto).
Da tale episodio l’amministrazione ha inferito l’inaffidabilità dell’interessato nella detenzione delle armi.
Premette il ricorrente, di essere stato proprio lui (al momento dei fatti non in casa e raggiunto telefonicamente dalla moglie) ad allertare il 112 per una discussione concitata tra i due figli ma di essersi poi reso conto che si trattava di una banale lite familiare; a tale lite è poi seguita la riconciliazione tra i familiari tanto che poi il figlio, che inizialmente si era allontanato da casa, sarebbe ritornato in famiglia.
A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito per resistere il Ministero intimato.
La domanda di tutela cautelare è stata respinta con l’ordinanza n. 1618 del 5 settembre 2024.
Con successiva memoria parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame evidenziando che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha, successivamente, su richiesta della Procura, disposto l’archiviazione del procedimento instaurato nei suoi confronti.
Alla pubblica udienza del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Oggetto della presente controversia è il provvedimento prefettizio di divieto di detenere armi nei confronti del ricorrente sul presupposto dell’assenza dei requisiti di affidabilità richiesti dal R.D. n. 773/1931.
Prima di esaminare i motivi di ricorso è necessario richiamare le coordinate ermeneutiche, da tempo delineate dalla giurisprudenza amministrativa, avuto riguardo alle disposizioni normative in materia di uso delle armi di cui agli artt. 11 e 43 R.D. n. 775/31 (cd. T.U.LP.S.) e detenzione delle stesse (art. 39 citato R.D.).
In proposito, è ormai granitico l'orientamento secondo cui l'autorizzazione alla detenzione ed al porto d'armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (sul punto, Cons. Stato, sez. III, 31 ottobre 2014, n. 5398).
Il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d'armi non richiedono un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente che, secondo una valutazione non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne (sul punto, vedasi Cons. Stato, sez. III, 14 settembre 2015, n. 4270).
Pertanto, salvo il limite dell'onere motivazionale, la valutazione cui è chiamata l'Amministrazione, titolare del potere in materia di pubblica sicurezza, può essere contestata nel merito solo per illogicità e travisamento dei fatti, sfuggendo invece al sindacato di legittimità l'apprezzamento amministrativo relativo alla prognosi di non abuso delle armi da parte del soggetto che ne sia possessore.
In particolare, l'Amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto ritenuto ostativo nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dall'esito del giudizio penale eventualmente instaurato in seguito allo stesso (sul punto, tra le tante, T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 2 marzo 2016, n. 1139).
In tema di licenza di porto d'armi ad uso caccia, in particolare, la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ribadito come la stessa possa "essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l'Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all'uso delle stesse" (così Consiglio di Stato, sez. III, 12/04/2022, n. 2756).
Più in generale, nessuno può vantare l'incondizionata pretesa ad essere abilitato a tale uso, potendo solo l'Amministrazione concedere, in via eccezionale e derogatoria, specifiche autorizzazioni, strettamente personali, per limitati e ben disciplinati impieghi delle armi.
Tali autorizzazioni sono subordinate dalla preventiva verifica, da parte della p.a., che le condizioni dell'interessato consentano di escludere che il loro rilascio - ovvero il mantenimento delle stesse - non esponga anche soltanto a pericolo valori costituzionali di rango primario quali l'incolumità pubblica e privata e la sicurezza (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 18/11/2021, n. 7722; T.A.R. Umbria, 12/07/2021, n. 547).
Da tanto discende l'esigenza di accertare l'insussistenza di condizioni, oggettive e soggettive, che, complessivamente considerate, siano reputate sintomatiche, secondo un giudizio prognostico sorretto dal criterio c.d. del "più probabile che non", anche solo della possibilità che l'interessato possa abusare delle armi (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 27/04/2022, n. 400).
Il divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi, così come il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d'armi, non richiedono, pertanto, un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente - secondo una valutazione prognostica sindacabile, come tutte le valutazioni discrezionali, nei limiti della palese illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o motivazionale - che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, alla luce di considerazioni inerenti alla sua persona e/o al contesto familiare e sociale in cui è stabilmente inserito (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 27/04/2022, n. 3331; 28/03/2022, n. 2229).
Sul punto, è stato più volte ribadito che la funzione dei provvedimenti in materia di licenze e di autorizzazioni di pubblica sicurezza non è quella di accertare responsabilità né tanto meno di sanzionare illeciti, bensì di porre rimedio, con ampia discrezionalità, a situazioni che, complessivamente e non già atomisticamente considerate, risultino ragionevolmente sintomatiche di un pericolo per l'incolumità pubblica e privata, per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica.
Ne discende che il sindacato del G.A. deve arrestarsi innanzi alla verifica che le complessive valutazioni discrezionali operate dalla p.a. non siano ictu oculi illogiche, irragionevoli ovvero viziate da travisamento dei fatti e carenza dei presupposti (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 04/04/2022, n. 258; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 09/10/2021, n. 448; Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678; in termini id., 10 luglio 2019, n. 4868).
Tornando a caso che occupa e facendo applicazione di suesposti principi elaborati dalla giurisprudenza il provvedimento impugnato risulta congruamente motivato e non manifestamente irragionevole o sproporzionato.
I Carabinieri di Aversa sono intervenuti in quanto allertati dallo stesso ricorrente per un litigio familiare; in quella sede hanno raccolto le dichiarazioni del figlio (che comunque non ha voluto sporgere denuncia) che ha riferito di essere stato vittima di aggressioni e di minacce da parte del padre (odierno ricorrente) e del fratello dopo aver rivelato il proprio orientamento sessuale.
Ne è scaturito un procedimento penale per maltrattamenti, ancora pendente al momento dell’adozione dell’atto, poi conclusosi con il provvedimento di archiviazione del GIP del Tribunale di Napoli del 27 maggio 2024.
La Prefettura ha, quindi, ritenuto che tale conclamata conflittualità familiare fosse ostativa alla detenzione di armi.
Si tratta, a giudizio del Collegio, di una circostanza idonea a supportare, secondo i canoni della logicità e della ragionevolezza, la valutazione prognostica di inaffidabilità posta a base del contestato divieto prefettizio di detenzione di armi, oggetto di causa.
Ciò a prescindere dagli esiti del procedimento penale in parola, peraltro confermativi della detta grave conflittualità familiare (in quella sede, la persona offesa ha riferito di aver subito ingiurie e percosse da parte dei genitori con “condotte maltrattanti nel 2018 e, in seguito, dal 2022 in poi”), conclusisi con la disposta archiviazione, poiché, come sopra evidenziato, la valutazione prognostica circa la possibilità che l'utilizzo delle armi possa esporre a pericolo l'incolumità, pubblica e privata, nonché la sicurezza, tenuto conto della ratio legis alla stessa sottesa - consistente nell'esigenza di prevenire anche soltanto il rischio di un abuso delle armi in parola - prescinde dall'accertamento di responsabilità penali ovvero dalla sussistenza, in capo al destinatario del provvedimento amministrativo, di gravi indizi di colpevolezza in relazione a fatti di reato, presupponendo esclusivamente la sussistenza di atipiche circostanze di fatto, oggettive e soggettive, ragionevolmente e logicamente sintomatiche della mancata affidabilità del ricorrente, tra cui l'accertata situazione di conflittualità familiare.
Valga ribadire che l’art. 39 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) attribuisce al Prefetto un potere ampiamente discrezionale volto a tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico, attraverso l’adozione di misure di natura tipicamente preventiva e non sanzionatoria, potendosi basare anche su fatti non penalmente rilevanti, purché significativi in ordine alla personalità del soggetto (Cons. Stato, sez. III, 21 ottobre 2019, n. 7134; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 20 aprile 2020, n. 4156).
Il potere in esame non presuppone necessariamente l'accertamento giudiziario di responsabilità, bensì si fonda su un giudizio prognostico di pericolosità sociale, espresso con riferimento all’affidabilità del soggetto in relazione all’uso di armi.
Andando più nel merito delle censure dedotte parte ricorrente lamenta che l’amministrazione non avrebbe considerato la sua personalità e la circostanza che si è trattato di un singolo banale episodio poi rientrato; in particolare, non si sarebbe tenuto conto che, tra l’avvio dell’istruttoria e l’emissione del provvedimento, il figlio sarebbe rientrato a casa e i rapporti familiari si sarebbero completamente rasserenati (tanto da passare, nel febbraio 2024, un breve periodo di vacanza insieme).
Sul punto va ancora una volta richiamata la giurisprudenza di questa Sezione (4694/2021) che ha affermato che il principio, pur condiviso in linea generale, secondo il quale il divieto di detenzione del porto d'armi dovrebbe fondarsi su un giudizio valutativo basato sulla complessiva condotta di vita del soggetto, deve trovare eccezione allorché l'interessato si sia reso protagonista anche di una singola condotta che sia tale da far dubitare, già di per sé stessa, dell'affidabilità del suo autore. Il provvedimento è dunque congruamente motivato anche quando è fondato su un unico episodio che risulti idoneo ad incidere, sebbene su un piano soltanto sintomatico, sul grado di affidabilità del ricorrente (TAR Campania, Napoli, n.2065/2022).
Nella fattispecie, l’episodio riferito dall’amministrazione è sintomatico di una grave conflittualità familiare e sicuramente sufficiente a supportare l’esercizio del potere altamente discrezionale dell’amministrazione in materia.
Del resto, come detto, anche dal provvedimento di archiviazione del GIP emerge la ricorrenza dei litigi tra i familiari, confermata anche da terze persone.
L’intervenuta archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente, peraltro sconosciuta al momento dell’emanazione dell’atto, non esime il Prefetto dall’effettuare una autonoma e discrezionale valutazione del fatto storico accaduto, come espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, sez. III, 16 maggio 2023, n. 4830; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 27 ottobre 2021, n. 2310); valutazione che la Prefettura ha effettuato con un apprezzamento ragionevole e non sproporzionato rispetto a quanto emerso dall’istruttoria.
In conclusione, il provvedimento prefettizio si rileva immune dalle censure dedotte e nulla esclude una rivalutazione nel tempo della situazione del ricorrente alla luce di eventuali sopravvenienze.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero resistente delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA ZZ, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
AO AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO AR | MA ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.