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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
DE MASELLIS RI, LA
FIMMANO' FRANCESCO, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2590/2023 depositato il 15/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 Consoni - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12382/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
15 e pubblicata il 09/11/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti sono presenti e si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in persona del Procuratore Speciale, ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 12382/22, depositata il 9.11.2022, che ha rigettato il suo ricorso (con condanna alle spese) contro il diniego di rimborso del credito IVA di € 48.124,00, originariamente vantato da « Società_1 in Fallimento» e poi ceduto nelle forme di legge a Ricorrente_1..
L'appellante censura la sentenza impugnata per:
1. Vizio di motivazione. La motivazione che ha condotto al rigetto del ricorso è fondata esclusivamente sui documenti depositati per errore dall'Ufficio, pertinenti ad altra controversia differente per oggetto e petitum.
2. Infondatezza del diritto al rimborso. L'odierna appellante adempì ad ogni richiesta dell'Ufficio presentando in data 16 ottobre 2015 tutte le fatture e i registri IVA relativi agli anni di formazione del credito (cfr. all. n. 2 al ricorso); la procedura maturò un credito di imposta pari ad
€ 48.124,00, mai contestato nell'an e nel quantum della pretesa creditoria né con riferimento alla documentazione presentata. L'Agenzia ha opposto carichi erariali per imposte iscritte a ruolo relative all'annualità 2005 che asseritamente deriverebbero dall'Avviso di liquidazione n.2005/003/ SC/000025854/0/001, notificato alla Società_1. in data 22.09.2008, senza alcuna allegazione al fine di dimostrare i fatti posti a fondamento dell'eccezione di compensazione. L'appellante rammenta che, in ambito fallimentare, così come stabilito dall'art. 56 L. fall. e dall'art. 1241 c.c., sussiste compensabilità solamente per debiti/crediti maturati entrambi prima o dopo la declaratoria di fallimento. Nel caso concreto, in mancanza della prova della genesi endo-fallimentare del controcredito opposto dall'Ufficio, la compensazione non può legittimamente operare.
3. Richiesta di condanna alle spese di lite legata al comportamento palesemente inadempiente della parte avversaria.
L'appellata Agenzia delle Entrate DP 3 si è costituita in giudizio ed ha depositato controdeduzioni con cui eccepisce che la motivazione della sentenza non si palesa grossolanamente errata né viziata nell'iter logico- giuridico seguito dal giudice;
la decisione, infatti, non è affatto solo ed esclusivamente fondata su documenti, pertinenti ad altra controversia, erroneamente depositati dall'Ufficio, ma ha perfettamente inquadrato la res controversa rilevando nella parte fattuale e motivazionale che il thema decidendum riguardava il diniego tacito di un rimborso Iva da parte dell'Amministrazione Finanziaria in considerazione dell'esistenza di debiti erariali elevati in capo alla società cedente il credito, debiti opponibili anche al cessionario del credito.
L'appellato Ufficio evidenzia trattarsi di errore materiale della sentenza nella parte in cui parla de “La tesi attorea non si reputa condivisibile, nel senso della piena efficacia probatoria dell'estratto di ruolo…..”, suscettibile di correzione, ma di certo la stessa non va riformata poiché viziata nell'iter logico-giuridico seguito dai primi giudici. L'Ufficio precisa di aver depositato, in relazione all'originario ricorso proposto dalla parte, in data 19.03.2021, la prima costituzione in giudizio con allegati, ove venivano esplicitate le eccezioni rispondenti ai motivi di ricorso esposti dalla società ricorrente in relazione alla res controversa, successivamente e per mero errore materiale - in data 07.06.2021 - la D.P.III depositava sempre in relazione al medesimo numero di RGR un'altra costituzione in giudizio, comprensiva di allegati, riferita però ad altro contenzioso tributario, generando per mero errore un duplice deposito nello stesso processo tributario. In ogni caso, nella prima costituzione depositata, aveva correttamente rilevato e dedotto che l'esposizione del credito Iva a rimborso nel Modello Iva 2012 di dichiarazione integrativa non comportava in automatico l'effettiva spettanza dello stesso. L'erogazione del rimborso in esame non poteva avvenire a causa dell'esistenza a carico della società cessionaria di debiti erariali pendenti, superiori alla somma richiesta a rimborso, pari ad Euro 102.991,86 oltre interessi, debiti maturati in capo alla cedente, giuridicamente opponibili anche al cessionario del credito, specificando che detti debiti afferivano all'Avviso di liquidazione num. 2005/003/SC/000025854/0/001, già notificato in data 22.09.2008 alla Società_1 in fallimento dalla D.P. II di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 2, e mai opposto né tantomeno assolto (interrogazione al S.I. dell'Agenzia delle Entrate). Si evidenzia – a tal proposito - che nella cessione del credito, effettuata ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del c.c., il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente e si sostituisce a quest'ultimo nella medesima posizione. In particolare, il soggetto pubblico debitore ceduto (nella specie l'Amministrazione Finanziaria) può opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario cedente. Si rappresenta che ai sensi dell'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare "I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento." Pertanto, nel caso di specie in cui la procedura concorsuale si è aperta in data 2 febbraio 1995 ed il credito dell'Amministrazione
Finanziaria derivante dall'Avviso di liquidazione num. 2005/003/SC/000025854/0/001 è stato notificato in data 22.09.2008 (con la notifica alla “Società_1 in fallimento”) risulta applicabile – per il credito in contenzioso
- l'istituto della compensazione predetto poiché il debito della Società_1 in fallimento verso l'IO ed il credito della stessa verso l' IO ( nato nelle more della procedura concorsuale e ceduto il 5 novembre 2010 ) – odiernamente reclamato - si sono formati ambedue durante la procedura concorsuale. In merito ai carichi erariali si precisa che detti ruoli afferiscono alla Società_1 in fallimento cedente il credito per cui è causa e che gli stessi sono stati tutti perfettamente notificati alla parte e non risultano impugnati dalla società destinataria. Stando così le cose nessun rimborso risulta dovuto alla parte ricorrente. In ordine a quanto esplicitato dall'appellante sulle spese di lite – liquidate dai giudici nel primo giudizio in ossequio all'art. 15 del Dlgs 546/92 – l'appellato evidenzia che nessuna responsabilità in relazione all'operato del contribuente può essere ascritta all'Ufficio erariale.
Parte appellante ha depositato memorie.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Si osserva in premessa che la sentenza impugnata richiama correttamente il thema decidendum concernente il diniego tacito di un rimborso Iva da parte dell'Amministrazione Finanziaria, il suo corretto ammontare e il rifiuto opposto dall'Ufficio al rimborso, in considerazione dell'esistenza di debiti erariali elevati in capo alla società cedente, debiti opponibili anche al cessionario del credito. Tuttavia in motivazione il Giudice si sofferma sulla seconda costituzione in giudizio, depositata per mero errore dall'Ufficio in relazione al medesimo numero di RGR, ma riferita ad altro contenzioso tributario.
Ciononostante l'appello del contribuente è destituito di fondamento.
Trova applicazione nel caso di specie il principio affermato dalla Corte di legittimità (Sez. 5 - , Sentenza n.
11464 del 29/04/2024 (Rv. 671063 - 01), secondo cui l'Amministrazione finanziaria, cui è presentata istanza di rimborso di un credito IVA maturato nel corso di una procedura concorsuale e successivamente ceduto, può legittimamente opporre in compensazione al cessionario istante crediti erariali “omogenei”, ovvero maturati anch'essi dopo l'inizio della procedura concorsuale, non ostando alla compensazione gli effetti esdebitatori riconnessi alla chiusura della procedura medesima. In tal caso, peraltro, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di fornire in giudizio la prova dell'esistenza dei crediti erariali opposti in compensazione, non essendo sufficiente la produzione di semplici estratti di ruolo».
Nel caso di specie i crediti opposti in compensazione, si riferiscono ad imposte iscritte a ruolo per l'annualità
2005, di ammontare superiore all'importo del rimborso. Detti debiti afferiscono all'Avviso di liquidazione n. 2005/003/SC/000025854/0/001, notificato in data 22.09.2008 alla Società_1 in fallimento dalla D.P.II di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 2, non opposto né tantomeno assolto, e successivamente confluito nella cartella di pagamento la n. 09720170243857970, per un totale di Euro 147.823,62 come da documentazione allegata in atti. Pertanto il diniego di rimborso trova la sua giustificazione nell'entità dei debiti erariali pendenti - pari ad Euro 102.991,86 oltre interessi - di gran lunga superiori alla somma reclamata a rimborso - pari ad Euro
48.124,00 - debiti opponibili anche al cessionario del credito. Si evidenzia – a tal proposito - che nella cessione del credito, effettuata ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del c.c., il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente e si sostituisce a quest'ultimo nella medesima posizione. In particolare, il soggetto pubblico debitore ceduto (nella specie l'Amministrazione Finanziaria) può opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario cedente. In merito alla compensabilità del credito tributario maturato successivamente alla domanda di apertura della procedura concorsuale, con debiti tributari sorti anch'essi successivamente, pur in presenza di altri debiti tributari maturati antecedentemente alla presentazione della domanda medesima, trova applicazione il seguente principio affermato in sede di legittimità: "nel caso in cui, in materia di concordato preventivo, l'imprenditore concordante o suoi aventi causa chiedano il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l'amministrazione finanziaria può opporre in compensazione crediti che siano sorti successivamente all'apertura della procedura medesima, mentre al contrario - non può opporre in compensazione crediti formatisi in epoca precedente l'apertura della procedura, stante il principio richiamato dalla L. Fall., artt. 56, 169, applicabile anche ai crediti erariali." (Cass., Sez. V, 2 luglio 2020, n. 13467). Nel caso di specie la procedura concorsuale si è aperta in data 2 febbraio 1995 ed il credito dell'Amministrazione
Finanziaria derivante dall'Avviso di liquidazione num. 2005/003/SC/000025854/0/001 è stato notificato in data 22.09.2008 (con la notifica alla “Società_1 in fallimento”); risulta applicabile l'istituto della compensazione poiché il debito della Società_1 in fallimento verso l'IO ed il credito della stessa verso l' IO (nato nelle more della procedura concorsuale e ceduto il 5 novembre 2010) si sono formati ambedue durante la procedura concorsuale.
Alla luce delle considerazioni che precedono le doglianze dell'appellante relative alla condanna alle spese intervenuta in primo grado non risultano fondate.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Le specificità delle questioni sollevate costituisce adeguata ragione per compensare le spese.
P.Q.M.
a) Respinge l'appello;
b) spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
DE MASELLIS RI, LA
FIMMANO' FRANCESCO, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2590/2023 depositato il 15/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 Consoni - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12382/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
15 e pubblicata il 09/11/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti sono presenti e si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in persona del Procuratore Speciale, ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 12382/22, depositata il 9.11.2022, che ha rigettato il suo ricorso (con condanna alle spese) contro il diniego di rimborso del credito IVA di € 48.124,00, originariamente vantato da « Società_1 in Fallimento» e poi ceduto nelle forme di legge a Ricorrente_1..
L'appellante censura la sentenza impugnata per:
1. Vizio di motivazione. La motivazione che ha condotto al rigetto del ricorso è fondata esclusivamente sui documenti depositati per errore dall'Ufficio, pertinenti ad altra controversia differente per oggetto e petitum.
2. Infondatezza del diritto al rimborso. L'odierna appellante adempì ad ogni richiesta dell'Ufficio presentando in data 16 ottobre 2015 tutte le fatture e i registri IVA relativi agli anni di formazione del credito (cfr. all. n. 2 al ricorso); la procedura maturò un credito di imposta pari ad
€ 48.124,00, mai contestato nell'an e nel quantum della pretesa creditoria né con riferimento alla documentazione presentata. L'Agenzia ha opposto carichi erariali per imposte iscritte a ruolo relative all'annualità 2005 che asseritamente deriverebbero dall'Avviso di liquidazione n.2005/003/ SC/000025854/0/001, notificato alla Società_1. in data 22.09.2008, senza alcuna allegazione al fine di dimostrare i fatti posti a fondamento dell'eccezione di compensazione. L'appellante rammenta che, in ambito fallimentare, così come stabilito dall'art. 56 L. fall. e dall'art. 1241 c.c., sussiste compensabilità solamente per debiti/crediti maturati entrambi prima o dopo la declaratoria di fallimento. Nel caso concreto, in mancanza della prova della genesi endo-fallimentare del controcredito opposto dall'Ufficio, la compensazione non può legittimamente operare.
3. Richiesta di condanna alle spese di lite legata al comportamento palesemente inadempiente della parte avversaria.
L'appellata Agenzia delle Entrate DP 3 si è costituita in giudizio ed ha depositato controdeduzioni con cui eccepisce che la motivazione della sentenza non si palesa grossolanamente errata né viziata nell'iter logico- giuridico seguito dal giudice;
la decisione, infatti, non è affatto solo ed esclusivamente fondata su documenti, pertinenti ad altra controversia, erroneamente depositati dall'Ufficio, ma ha perfettamente inquadrato la res controversa rilevando nella parte fattuale e motivazionale che il thema decidendum riguardava il diniego tacito di un rimborso Iva da parte dell'Amministrazione Finanziaria in considerazione dell'esistenza di debiti erariali elevati in capo alla società cedente il credito, debiti opponibili anche al cessionario del credito.
L'appellato Ufficio evidenzia trattarsi di errore materiale della sentenza nella parte in cui parla de “La tesi attorea non si reputa condivisibile, nel senso della piena efficacia probatoria dell'estratto di ruolo…..”, suscettibile di correzione, ma di certo la stessa non va riformata poiché viziata nell'iter logico-giuridico seguito dai primi giudici. L'Ufficio precisa di aver depositato, in relazione all'originario ricorso proposto dalla parte, in data 19.03.2021, la prima costituzione in giudizio con allegati, ove venivano esplicitate le eccezioni rispondenti ai motivi di ricorso esposti dalla società ricorrente in relazione alla res controversa, successivamente e per mero errore materiale - in data 07.06.2021 - la D.P.III depositava sempre in relazione al medesimo numero di RGR un'altra costituzione in giudizio, comprensiva di allegati, riferita però ad altro contenzioso tributario, generando per mero errore un duplice deposito nello stesso processo tributario. In ogni caso, nella prima costituzione depositata, aveva correttamente rilevato e dedotto che l'esposizione del credito Iva a rimborso nel Modello Iva 2012 di dichiarazione integrativa non comportava in automatico l'effettiva spettanza dello stesso. L'erogazione del rimborso in esame non poteva avvenire a causa dell'esistenza a carico della società cessionaria di debiti erariali pendenti, superiori alla somma richiesta a rimborso, pari ad Euro 102.991,86 oltre interessi, debiti maturati in capo alla cedente, giuridicamente opponibili anche al cessionario del credito, specificando che detti debiti afferivano all'Avviso di liquidazione num. 2005/003/SC/000025854/0/001, già notificato in data 22.09.2008 alla Società_1 in fallimento dalla D.P. II di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 2, e mai opposto né tantomeno assolto (interrogazione al S.I. dell'Agenzia delle Entrate). Si evidenzia – a tal proposito - che nella cessione del credito, effettuata ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del c.c., il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente e si sostituisce a quest'ultimo nella medesima posizione. In particolare, il soggetto pubblico debitore ceduto (nella specie l'Amministrazione Finanziaria) può opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario cedente. Si rappresenta che ai sensi dell'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare "I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento." Pertanto, nel caso di specie in cui la procedura concorsuale si è aperta in data 2 febbraio 1995 ed il credito dell'Amministrazione
Finanziaria derivante dall'Avviso di liquidazione num. 2005/003/SC/000025854/0/001 è stato notificato in data 22.09.2008 (con la notifica alla “Società_1 in fallimento”) risulta applicabile – per il credito in contenzioso
- l'istituto della compensazione predetto poiché il debito della Società_1 in fallimento verso l'IO ed il credito della stessa verso l' IO ( nato nelle more della procedura concorsuale e ceduto il 5 novembre 2010 ) – odiernamente reclamato - si sono formati ambedue durante la procedura concorsuale. In merito ai carichi erariali si precisa che detti ruoli afferiscono alla Società_1 in fallimento cedente il credito per cui è causa e che gli stessi sono stati tutti perfettamente notificati alla parte e non risultano impugnati dalla società destinataria. Stando così le cose nessun rimborso risulta dovuto alla parte ricorrente. In ordine a quanto esplicitato dall'appellante sulle spese di lite – liquidate dai giudici nel primo giudizio in ossequio all'art. 15 del Dlgs 546/92 – l'appellato evidenzia che nessuna responsabilità in relazione all'operato del contribuente può essere ascritta all'Ufficio erariale.
Parte appellante ha depositato memorie.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Si osserva in premessa che la sentenza impugnata richiama correttamente il thema decidendum concernente il diniego tacito di un rimborso Iva da parte dell'Amministrazione Finanziaria, il suo corretto ammontare e il rifiuto opposto dall'Ufficio al rimborso, in considerazione dell'esistenza di debiti erariali elevati in capo alla società cedente, debiti opponibili anche al cessionario del credito. Tuttavia in motivazione il Giudice si sofferma sulla seconda costituzione in giudizio, depositata per mero errore dall'Ufficio in relazione al medesimo numero di RGR, ma riferita ad altro contenzioso tributario.
Ciononostante l'appello del contribuente è destituito di fondamento.
Trova applicazione nel caso di specie il principio affermato dalla Corte di legittimità (Sez. 5 - , Sentenza n.
11464 del 29/04/2024 (Rv. 671063 - 01), secondo cui l'Amministrazione finanziaria, cui è presentata istanza di rimborso di un credito IVA maturato nel corso di una procedura concorsuale e successivamente ceduto, può legittimamente opporre in compensazione al cessionario istante crediti erariali “omogenei”, ovvero maturati anch'essi dopo l'inizio della procedura concorsuale, non ostando alla compensazione gli effetti esdebitatori riconnessi alla chiusura della procedura medesima. In tal caso, peraltro, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di fornire in giudizio la prova dell'esistenza dei crediti erariali opposti in compensazione, non essendo sufficiente la produzione di semplici estratti di ruolo».
Nel caso di specie i crediti opposti in compensazione, si riferiscono ad imposte iscritte a ruolo per l'annualità
2005, di ammontare superiore all'importo del rimborso. Detti debiti afferiscono all'Avviso di liquidazione n. 2005/003/SC/000025854/0/001, notificato in data 22.09.2008 alla Società_1 in fallimento dalla D.P.II di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 2, non opposto né tantomeno assolto, e successivamente confluito nella cartella di pagamento la n. 09720170243857970, per un totale di Euro 147.823,62 come da documentazione allegata in atti. Pertanto il diniego di rimborso trova la sua giustificazione nell'entità dei debiti erariali pendenti - pari ad Euro 102.991,86 oltre interessi - di gran lunga superiori alla somma reclamata a rimborso - pari ad Euro
48.124,00 - debiti opponibili anche al cessionario del credito. Si evidenzia – a tal proposito - che nella cessione del credito, effettuata ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del c.c., il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente e si sostituisce a quest'ultimo nella medesima posizione. In particolare, il soggetto pubblico debitore ceduto (nella specie l'Amministrazione Finanziaria) può opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario cedente. In merito alla compensabilità del credito tributario maturato successivamente alla domanda di apertura della procedura concorsuale, con debiti tributari sorti anch'essi successivamente, pur in presenza di altri debiti tributari maturati antecedentemente alla presentazione della domanda medesima, trova applicazione il seguente principio affermato in sede di legittimità: "nel caso in cui, in materia di concordato preventivo, l'imprenditore concordante o suoi aventi causa chiedano il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l'amministrazione finanziaria può opporre in compensazione crediti che siano sorti successivamente all'apertura della procedura medesima, mentre al contrario - non può opporre in compensazione crediti formatisi in epoca precedente l'apertura della procedura, stante il principio richiamato dalla L. Fall., artt. 56, 169, applicabile anche ai crediti erariali." (Cass., Sez. V, 2 luglio 2020, n. 13467). Nel caso di specie la procedura concorsuale si è aperta in data 2 febbraio 1995 ed il credito dell'Amministrazione
Finanziaria derivante dall'Avviso di liquidazione num. 2005/003/SC/000025854/0/001 è stato notificato in data 22.09.2008 (con la notifica alla “Società_1 in fallimento”); risulta applicabile l'istituto della compensazione poiché il debito della Società_1 in fallimento verso l'IO ed il credito della stessa verso l' IO (nato nelle more della procedura concorsuale e ceduto il 5 novembre 2010) si sono formati ambedue durante la procedura concorsuale.
Alla luce delle considerazioni che precedono le doglianze dell'appellante relative alla condanna alle spese intervenuta in primo grado non risultano fondate.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Le specificità delle questioni sollevate costituisce adeguata ragione per compensare le spese.
P.Q.M.
a) Respinge l'appello;
b) spese compensate.