Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 112
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Richiesta di condanna alle spese di lite

    La Corte ritiene che le doglianze relative alla condanna alle spese di lite non siano fondate, dato il rigetto dell'appello.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione della sentenza di primo grado

    La Corte rileva che la sentenza di primo grado si è soffermata su una costituzione in giudizio erroneamente depositata dall'Ufficio, ma ritiene che ciò non infici la correttezza della decisione finale.

  • Rigettato
    Infondatezza del diritto al rimborso

    La Corte applica il principio secondo cui l'Amministrazione finanziaria può opporre in compensazione crediti erariali maturati dopo l'inizio della procedura concorsuale, anche se il credito IVA è stato ceduto. L'Amministrazione ha fornito la prova dei crediti erariali opposti in compensazione, che sono anteriori alla procedura concorsuale ma sono stati notificati alla società fallita e sono confluiti in una cartella di pagamento. Il debito erariale e il credito IVA sono sorti entrambi durante la procedura concorsuale, rendendo applicabile la compensazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 112
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 112
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo