Articolo 218 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 211Articolo 211 ter
Versione
6 maggio 1952
Art. 218.
(Cancellazione dal registro)


Alla cancellazione dal registro si procede:
1) per morte;
2) per permanente inabilita' al servizio;
3) per avere il barcaiolo raggiunta l'eta' prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
4) a domanda;
5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai nn. 2, 5 e 6 dell'articolo 216.
L'invalidita' di cui al n. 2 del precedente comma e' accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 156 del presente regolamento.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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