Art. 4.
La nomina degli operai permanenti e, successivamente, qualsiasi variazione dell'inquadramento professionale con l'attribuzione del salario o della paga agli operai stessi, nonche' la cessazione dal servizio, sono disposte con decreto Ministeriale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.
La nomina degli operai permanenti e, successivamente, qualsiasi variazione dell'inquadramento professionale con l'attribuzione del salario o della paga agli operai stessi, nonche' la cessazione dal servizio, sono disposte con decreto Ministeriale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.