Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00164/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01665/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1665 del 2022, proposto da
MA De AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Morcavallo e Giuseppe Chiarello, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 23, e domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bisignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della delibera n. 17 del 9 settembre 2022 di accoglimento, parziale accoglimento e non accoglimento delle osservazioni e proposte pervenute a seguito dell'adozione del Piano Strutturale del Comune di Bisignano (art. 27 comma 7 l.u.r. n. 19/2002), nella parte in cui non accoglie le istanze della ricorrente; nonché di ogni altro atto propedeutico e/o presupposto e/o effettuale e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bisignano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. CO AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 16 dicembre 2022 e depositato in Segreteria il 20 dicembre 2022, la Sig.ra MA De AR ha dedotto che:
- con determinazione n. 59 del 31 agosto 2015 è stato conferito incarico per la redazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Edilizio e Urbanistico (R.E.U.) del Comune di Bisignano;
- in data 12 aprile 2017 è stato trasmesso il relativo documento preliminare e la Giunta Comunale ne ha proposto l’adozione al Consiglio Comunale, che lo ha approvato con delibera n. 25 del 10 maggio 2017;
- la ricorrente ha proposto istanza al fine di ottenere che il proprio terreno, ricadente in parte in zona commerciale ed in parte in zona agricola, venisse incluso nel nuovo PSC quale terreno edificabile, considerando che confinava con la strada provinciale e con altri terreni interessati da attività edificatoria residenziale;
- con deliberazione n. 3 del 19 febbraio 2021, il Consiglio Comunale ha approvato il PSC;
- con deliberazione n. 17 del 9 settembre 2022, il Consiglio Comunale ha dato riscontro alle 122 osservazioni al PSC pervenute a seguito della sua approvazione, in parte accogliendole e in parte respingendole, senza tuttavia pronunciarsi sulle osservazioni della ricorrente.
Tale provvedimento viene impugnato con ricorso affidato a due motivi.
Nel primo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27 L.R. n. 19/2002 nonché l’assenza di istruttoria e di motivazione.
In particolare la ricorrente deduce, che ai sensi della disposizione ora richiamata, a seguito dell’adozione del documento preliminare relativo al PSC questo viene sottoposto alle osservazioni degli interessati che l’amministrazione deve esaminare, il che non è avvenuto nel caso di specie, considerato che la richiesta della ricorrente non risulta fra quelle che l’amministrazione ha scrutinato.
Con il secondo motivo viene dedotto l’eccesso di potere nella misura in cui l’amministrazione ha accolto le osservazioni nn. 41, 42 e 43, “ proprio perché se nell'insieme approvate si "ammaglierebbero" complessivamente alla zona contigua, divenendo nell'insieme accoglibili ” e non ha invece accolto le osservazioni presentate dalla ricorrente, sebbene fondate sulla medesima ratio.
In data 31 dicembre 2025 si è costituito in giudizio il Comune di Bisignano, chiedendo il rigetto del ricorso perché “ illegittimo, inammissibile ed infondato in fatto e diritto”.
All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, è stata rilevata la tardività della memoria del Comune, sicché il difensore presente ha esposto le proprie difese oralmente. Dopodiché la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari proposte dal Comune in udienza pubblica, alla luce della infondatezza nel merito del ricorso.
Con il primo motivo di ricorso la sig.ra De AR deduce l’illegittimità della delibera che ha scrutinato le osservazioni al PSC nella misura in cui non avrebbe scrutinato le osservazioni da essa presentate.
In particolare:
a) la ricorrente aveva presentato osservazioni a seguito della approvazione del documento preliminare al PSC, avvenuto in data 10 maggio 2017;
b) successivamente, precisamente in data 19 febbraio 2021, il Consiglio Comunale ha approvato il PSC;
c) con deliberazione n. 17 del 9 settembre 2022, il Consiglio Comunale ha dato riscontro alle 122 osservazioni al PSC pervenute a seguito della sua approvazione, in parte accogliendole e in parte respingendole, senza tuttavia pronunciarsi sulle osservazioni della ricorrente;
d) ciò costituirebbe una violazione dell’art. 27 L.R. n. 19/2002 il quale imporrebbe all’amministrazione di esaminare le osservazioni prodotte dalle parti a seguito dell’adozione del documento preliminare al PSC.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 27 L.R. n. 19/2002, che disciplina la “ Formazione ed approvazione del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) ”, “ 1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo si applica all’elaborazione ed all’approvazione congiunta del P.S.C. e del R.E.U., nonché alle relative varianti.
2. Il Consiglio Comunale elabora il documento preliminare del piano e del regolamento, sulla base degli atti regionali e provinciali di programmazione e pianificazione in vigore. Il sindaco, convoca la Conferenza di pianificazione ai sensi dell’articolo 13 per l’esame congiunto del documento preliminare invitando la Provincia; i Comuni contermini e quelli eventualmente individuati dal P.T.C.P. ai sensi del comma 3 dell’articolo 13; la Comunità Montana e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette territorialmente interessati; le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione.
3. La Conferenza si conclude entro il termine di dieci giorni dalla sua convocazione e, nei dieci giorni successivi, gli Enti ed i soggetti intervenuti possono presentare proposte e memorie scritte, anche su supporto magnetico, che il Comune valuta in sede di adozione del P.S.C., ove risultino pertinenti all’oggetto del procedimento. Degli esiti della Conferenza il Comune redige apposito verbale.
4. Successivamente, il Consiglio comunale adotta il P.S.C. che, in copia, viene trasmesso alla giunta provinciale ed agli Enti di cui al comma 2. Il P.S.C. adottato viene depositato presso la sede del consiglio comunale per sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. dell’avviso dell’avvenuta adozione. L’avviso deve contenere l’indicazione della sede presso la quale è depositato il P.S.C. e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell’avvenuta adozione del P.S.C. è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla giunta comunale.
5. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al precedente comma possono formulare osservazioni e proposte:
a) gli Enti e Organismi pubblici o di interesse pubblico;
b) le forze economiche, sociali e professionali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi;
c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.
6. Il competente ufficio provinciale, entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del P.S.C. è tenuta a dare riscontro formulando osservazioni ovvero individuando eventuali difformità del piano rispetto ai contenuti prescrittivi del P.T.C.P. e degli altri strumenti della pianificazione provinciale. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo capoverso il Consiglio comunale predispone il P.S.C. nella sua veste definitiva rimettendolo al consiglio per la prescritta approvazione.
7. L’eventuale adeguamento del P.S.C. alle prescrizioni della Provincia, ovvero l’accoglimento delle osservazioni, non comporta una nuova pubblicazione del P.S.C. medesimo ”.
Come risulta in modo chiaro e ineludibile dalla norma, la possibilità di presentare osservazioni da parte dei “ soggetti nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti ” è prevista entro il termine di deposito del PSC adottato dal Consiglio Comunale.
Dunque la fase di presentazione delle osservazioni e del loro esame si apre successivamente alla approvazione del PSC, con la conseguenza che l’amministrazione non è tenuta ad esaminare eventuali osservazioni che siano state presentate precedentemente.
Nel caso di specie l’istanza della quale la ricorrente censura il mancato esame è stata presentata il 10 luglio 2017, dunque in data ampiamente antecedente rispetto all’approvazione del PSC.
Il motivo è pertanto infondato.
Con il secondo motivo la ricorrente censura l’eccesso di potere per irragionevolezza nella misura in cui sarebbero state accolte alcune osservazioni aventi i medesimi presupposti fattuali di quella presentata dalla ricorrente, che invece non è stata esaminata.
Anche il motivo in esame è infondato.
Come infatti esposto rispetto al precedente motivo, il Comune non era tenuto a scrutinare le osservazioni proposte dalla ricorrente. Per queste ragioni, non può farsi questione di una pretesa disparità di trattamento o irragionevolezza, tra delle istanze presentate in modo regolare ed una istanza che il Comune non era tenuto ad esaminare.
Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Bisignano, da liquidarsi al procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida in € 4.000,00, oltre oneri e spese come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO RR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
CO AF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AF | VO RR |
IL SEGRETARIO