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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 10377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10377 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
n. 7517/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Diana Rotondaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7517/2020 promossa da:
codice fiscale e partita iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avvocato Alberto Cozzi presso il quale è
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Posillipo n. 314
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) elett.te domiciliata in Napoli alla Via Controparte_1 CodiceFiscale_1
Riviera di Chiaia n. 260, presso lo studio dell'Avv. Francescopaolo IO che la rappresenta e difende
APPELLATA
Oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 8847/2020
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 13 Con sentenza n. 8847/2020 il Giudice di Pace di Napoli, decidendo sulla domanda proposta da nei confronti della in parziale accoglimento della Controparte_1 Parte_1
domanda, dichiarava inadempiente la società convenuta e la condannava al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 2.002,50 nonché della metà delle spese di lite, compensando la restante metà.
Avverso detta sentenza proponeva appello la deducendo l'erroneità della Parte_1
decisione del giudice di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto di non accogliere la preliminare eccezione di incompetenza per valore del giudice adito nonché nella parte in cui aveva ritenuto di liquidare all'attrice gli indennizzi previsti dalla Delibera AGCOM n. 73/2011.
Rilevava, infatti, che i suddetti indennizzi risultavano applicabili unicamente in sede di procedura conciliativa prevista dalla legge 249/1997 innanzi all'Autorità AGCOM e non in sede giudiziaria e che la domanda avversa avrebbe, in ogni caso, dovuto essere rigettata,
non avendo la assolto all'onere di allegazione e di prova del danno. CP_1
L'appellante deduceva altresì che alcuna responsabilità doveva essere ad essa attribuita avendo provato che nel periodo in contestazione i servizi di telefonia ed internet facenti capo all'attrice risultavano perfettamente funzionanti come da fatture prodotte e recanti gli effettivi consumi realizzati, lamentando altresì una errata ed eccessiva quantificazione delle spese legali riconosciute all'attrice.
Chiedeva, pertanto, che, in totale riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarata l'incompetenza per valore del giudice di pace, che fosse dichiarata nulla la sentenza impugnata, con condanna dell'appellata alla restituzione in favore della delle Parte_1
somme pagate da quest'ultima in esecuzione della sentenza impugnata pari ad euro
2.870,10, e nel merito chiedeva che le domande proposte dalla in primo grado CP_1
fossero rigettate, con condanna dell'appellata alla restituzione in favore della Parte_1
pagina 2 di 13 delle somme pagate in esecuzione della sentenza impugnata pari ad euro 2.870,10. Il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva , contestando l'appello proposto, di cui chiedeva il Controparte_1
rigetto.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò posto, preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello in oggetto sollevata dalla odierna parte appellata ex art. 342 cpc, apparendo l'appello proposto adeguatamente motivato alla stregua del nuovo dettato dell'art. 342 c.p.c., contenendo lo stesso motivi specifici di gravame con argomentazioni volte ad incrinare il fondamento logico-
giuridico della sentenza impugnata, come previsto dall'anzidetta norma.
Tanto premesso, si osserva che l'appello proposto è parzialmente fondato ed in tali limiti va accolto.
In particolare l'appello è infondato con riferimento all'eccepita incompetenza per valore del giudice di pace (motivo sub D) dell'atto di appello).
Ed infatti, osserva il Tribunale che la domanda di risoluzione contrattuale è stata proposta dalla in primo grado “in linea ulteriormente subordinata” (cfr. il n. 6 delle CP_1
conclusioni dell'atto di citazione di primo grado) rispetto alla domanda di restituzione del
50% del fatturato in bolletta, a sua volta domanda subordinata rispetto alle domande di risarcimento danni di cui ai punti 1-2 e 3 delle conclusioni anzidette, domande queste ultime che l'attrice ha dichiarato espressamente di voler contenere nei limiti della competenza per valore del giudice di pace.
Orbene, come è noto, “Ai sensi dell'art. 10 c.p.c., richiamato dall'art. 5 d.m. n. 140 del 2012
pagina 3 di 13 "ratione temporis" applicabile, le domande proposte, in via gradata tra loro, verso la stessa
parte non si sommano ai fini della determinazione del valore della causa, con riguardo alla
liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa, dovendo esser utilizzato a tal fine
l'ammontare richiesto nella domanda di valore maggiore. (Nella specie, la S.C. ha escluso
il cumulo delle domande proposte dalla società attrice, in via principale, per ottenere la
residua parte di un contributo concesso originariamente e, in via subordinata all'ipotesi di
rigetto della pretesa svolta in via principale, per trattenere la somma già ricevuta)”. (Cass.
Sentenza n. 22711 del 25/09/2018). Ed ancora: “La proposizione alternativa o subordinata
delle domande non consente il loro cumulo per la determinazione del valore della causa ai
sensi dell'art 10, secondo comma, cod proc civ.” ( Cass. Sentenza n. 135 del 17/01/1974);
“Piu domande, formulate in via alternativa o in via subordinata tra loro non vanno cumulate, ai
sensi dell'art 10 cod proc civ, ai fini della competenza per valore, ma devono tenersi
distintamente presenti per determinare tale Competenza: pertanto la individuazione del
giudice, alla cui cognizione e' devoluta la controversia, deve avvenire con riguardo alla
domanda di maggiore valore “ (Cass. Sentenza n. 306 del 30/01/1973); “Piu domande,
formulate in via alternativa o in via subordinata tra loro, non vanno cumulate, ai sensi
dell'art 10 cod proc civ, ai fini della Competenza per valore, ma devono tenersi distintamente
presenti per determinare tale Competenza;
pertanto la individuazione del giudice, alla cui
cognizione e' devoluta la controversia, deve avvenire con riguardo alla domanda di maggior
valore” (Cass. Sentenza n. 90 del 12/01/1972).
Conseguentemente, la domanda subordinata di risoluzione contrattuale di cui al n. 6 delle conclusioni dell'atto di citazione di primo grado non può cumularsi ex art. 10, 2^ comma cpc con le precedenti domande , come invece sostenuto dalla , trattandosi di Parte_1
domanda subordinata, sicchè, alla luce dei principi sopra esposti, l' individuazione del giudice competente per valore deve avvenire con riguardo alla domanda di maggiore valore, che nel pagina 4 di 13 caso in esame è la domanda di risarcimento danni di cui ai punti 1-2 e 3 delle conclusioni anzidette, che, si ripete, è stata contenuta espressamente dalla nei limiti della CP_1
competenza per valore del giudice di pace, laddove ex art. 12 cpc “Il valore delle cause
relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si
determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione” e dunque, nel caso in esame, il valore della domanda di risoluzione contrattuale è pari a euro 303,49, tenuto conto della parte del rapporto de quo in contestazione (marzo 2017/novembre 2017) e delle fatture in atti relative a detto periodo (cfr. in produzione ). CP_1
Conseguentemente sussiste la competenza per valore del giudice di pace, con conseguente conferma sul punto della sentenza impugnata, benché con diversa motivazione.
L'appello proposto va altresì rigettato quanto alla assunta insussistenza della responsabilità
dell'appellata (motivo di gravame sub C) dell'atto di appello).
Ed invero, giova evidenziare che , con l'atto di citazione in primo Controparte_1
grado, ha dedotto di essere titolare del contratto “Internet + Telefono” (inclusivo di internet senza limiti sino ad 100 Mbp/s, Modem FASTGate gratuito, telefonate senza limiti verso tutti i fissi nazionali) stipulato con la Società e che a partire dall'inizio del mese di Parte_1
marzo 2017 si era verificato un malfunzionamento di tutti i servizi anzidetti sulla linea dell'attrice protrattosi fino al novembre 2017 allorquando, a seguito della ennesima richiesta di intervento tecnico, vi fu la sostituzione dell'apparecchio modem “Fastgate”, individuato come causa del problema. Parte attrice ha dedotto, altresì, che tali malfunzionamenti si erano verificati a partire dall'8 marzo 2017 fino al 28 ottobre 2017, di cui 30 giorni in cui la linea era risultata totalmente assente e che, quando la linea internet riprendeva a funzionare, operava con uno standard inferiore a quello contrattualmente concordato che era di 100Mbps, con garanzia di velocità minima garantita in download pari a 60Mbps, operando pagina 5 di 13 invece con uno standard compreso tra i 22 ed 40 Mbps in download, e pertanto in maniera assolutamente inferiore e difforme rispetto a quanto contrattualmente fissato.
La , deducendo di aver subito, per effetto della condotta inadempiente della CP_1
danni patrimoniali e non patrimoniali, ha chiesto- per quel che qui interessa- Parte_1
che, previo accertamento degli inadempimenti suddetti, quest'ultima fosse condannata al pagamento ex art. 4 , comma 1^ Delibera AGCOM n. 73/11 CONS della somma di euro
150,00 per interruzione del servizio Internet ed euro 150,00 per interruzione del servizio telefonia, nonché ex art. 4 comma 2 Delibera AGCOM n. 73/11 CONS, euro 515,00 per irregolare/discontinua erogazione del sevizio internet nonché euro 515,00 per irregolare/discontinua erogazione del sevizio di telefonia, oltre accessori di legge , nonché
euro 902,52 per danno patrimoniale (euro 100,00 per telefonate, mail ed sms di reclamo inoltrate alla ed euro 802,52 per spese sostenute per l'espletamento del Parte_1
tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del procuratore di fiducia) o di altra somma ritenuta di giustizia, sempre nei limiti della competenza per valore del Giudice adito.
Parte convenuta, dal suo canto, costituendosi nel giudizio di primo grado, a fronte della domanda attorea, ha opposto in primo luogo che la linea della è stata sempre CP_1
perfettamente funzionante ed ha dedotto di aver ricevuto solo tre reclami di disservizio, in date 22.7.2017, 14.9.2017 e 24.10.2017 e di averli risolti il giorno stesso o in 72 ore. Quanto
poi al lamentato malfunzionamento consistito nel funzionamento della linea internet con uno standard inferiore a quello contrattualmente concordato (ossia con uno standard compreso tra i 22 ed 40 Mbps in download, anziché allo standard concordato di 100Mbps, con garanzia di velocità minima garantita in download pari a 60Mbps) ha opposto di aver sempre fornito la linea internet nel pieno rispetto degli standard qualitativi garantiti e che la qualità
del segnale internet può dipendere anche da fattori esterni e indipendenti dalla rete pagina 6 di 13 , come la qualità dell'infrastruttura trasmissiva di proprietà di Telecom, o da fattori Pt_1
imputabili ad altri gestori.
Orbene, osserva il Tribunale che , a prescindere da ogni considerazione in ordine alla lamentata interruzione dei servizi , sussiste la responsabilità dell'odierna appellante Pt_1
quanto al lamentato funzionamento della linea internet con uno standard inferiore a quello contrattualmente concordato (ossia con uno standard compreso tra i 22 ed 40 Mbps in download, anziché allo standard concordato di 100Mbps, con garanzia di velocità minima garantita in download pari a 60Mbps).
Ed invero , va in primo luogo evidenziato che è incontestato in causa il concordato funzionamento del servizio internet allo standard di 100Mbps, con garanzia di velocità
minima garantita in download pari a 60Mbps, atteso che detta circostanza, dedotta dalla nell'atto di citazione di primo grado, non è stata specificamente contestata dalla CP_1
nella comparsa di risposta di primo grado. Pt_1
Ciò posto, va evidenziato che , come è noto, in base al principio delineato dalla Cassazione
a Sez. Unite n.13533/2001, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto,
costituito dall'avvenuto adempimento.
Conseguentemente, a fronte dell'inesatto inadempimento contestato dalla alla CP_1
(funzionamento del servizio internet con uno standard compreso tra i 22 ed 40 Mbps Pt_1
in download, anziché allo standard concordato di 100Mbps, con garanzia di velocità minima garantita in download pari a 60Mbps) sarebbe stato onere di quest'ultima provare il funzionamento del suddetto servizio allo standard concordato, il che non è avvenuto, non pagina 7 di 13 avendo quest'ultima provato o offerto di provare detta circostanza, che difatti non risulta provata né documentalmente (nessuna documentazione sul punto è stata depositata dalla
) né con prove orali (nessuna istanza istruttoria è stata articolata sul punto dalla Pt_1
convenuta). Né l'odierna appellante ha provato o offerto di provare, come era suo onere ex art. 2697 cc, che il funzionamento del suddetto servizio ad uno standard inferiore a quello contrattualmente pattuito sia dipeso da fattori esterni e indipendenti dalla rete , Pt_1
imputabili ad altri gestori, come genericamente dalla stessa dedotto. Ed infatti nessuna prova documentale o orale sul punto è stata fornita o offerta dall'odierna appellante.
Conseguentemente sul punto l'appello proposto va rigettato.
L'appello in esame invece è fondato e va accolto con riguardo al primo motivo di gravame
(erronea applicazione degli indennizzi di cui alla Delibera AGCOM n. 73/11 CONS , sub A)
dell'atto di appello).
Ed invero, la domanda della di condanna della convenuta al pagamento degli CP_1
indennizzi ex artt. 4 della Delibera AGCOM 73/11/CONS va dichiarata inammissibile.
Ed infatti, va in primo luogo osservato che la L. 14.11.1995 n. 481, rubricata “Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità”. Istituzione delle Autorità di
regolazione dei servizi di pubblica utilità”, istituisce le Autorità indipendenti e ne determina i compiti, tra cui, alla lettera g), quello di stabilire indennizzi automatici in caso di discostamento dal servizio di standard di qualità prefissati: dunque la legge non istituisce di per sé direttamente degli indennizzi.
Va, poi, aggiunto che la possibilità di riconoscere un “indennizzo” all'utente di servizi telefonici, è stata prevista, in adeguamento alla direttiva comunitaria 22/2002/CE, dall'art. 84
d. lgs 259/2003, Codice delle comunicazioni, rubricato “Risoluzione extragiudiziale delle
controversie”, del seguente testuale tenore: “1. L'Autorità, ai sensi dell'art. 1, co. 11, 12 e 13 pagina 8 di 13 L. 31.07.1997 n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per
l'esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, relative alle
disposizioni di cui al presente capo , tali da consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle
stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso e di indennizzo”.
L'AGCOM ha, all'uopo, adottato con la delibera 173/2007/CONS, artt. 14 e ss, un meccanismo per la definizione extragiudiziale avanti a sé delle controversie (sempre facendo salva la facoltà dell'utente di adire il Giudice per il riconoscimento del maggiore danno),
meccanismo da attivarsi su istanza congiunta delle parti o anche del solo utente, altresì
imponendo agli operatori l'adozione di carte dei servizi adeguate agli standard di qualità
minimi previsti dall'Autorità stessa, con previsione di indennizzi automatici, in caso di mancato rispetto dello standard di qualità garantito.
E' poi emersa l'esigenza di regolamentare compiutamente la materia degli indennizzi, vista la disomogeneità della relativa disciplina tra i diversi operatori, di tal che il 16.2.2011 l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato, con delibera n. 73/11/CONS, il
Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 15.3.2011.
Dunque, l'indennizzo automatico in parola va richiesto -secondo la procedura prevista dagli artt. 14 e ss della delibera 173/2007/CONS- avanti all'AGCOM e non al Giudice ordinario,
trattandosi di meccanismi, aventi chiaro scopo deflattivo, diretti al riconoscimento
“automatico” di somme contenute determinate pro die per ogni giorno di disservizio, a prescindere dall'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi tipici della domanda di risarcimento del danno, con conseguente inammissibilità della pretesa di indennizzo in via giudiziale, ove si può unicamente chiedere, in base al codice civile, il risarcimento del danno.
Ed infatti, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione , che questo giudice pagina 9 di 13 condivide, “Gli indennizzi sono previsti nella delibera AGCOM e nel d.m. citati in funzione
deflattiva, per prevenire ed evitare il contenzioso inducendo il cliente a ricorrere agli organismi
di composizione delle controversie. Essi non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi
stesso del danno, e non possono quindi supplire alla mancata prova, come nel caso di
specie, dello stesso verificarsi del danno. Non possono quindi essere direttamente utilizzati,
qualora si arrivi alla introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata
sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva
dell'an , oltre che del quantum, del danno” (Cass. n. 15349/2017). Ed ancora : “Nel contratto
di utenza telefonica, in caso di malfunzionamento del servizio di connessione analogica, il
riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla carta dei servizi non solleva l'utente che abbia
proposto domanda risarcitoria dall'onere di provare il danno, giacché dall'esistenza e
dall'entità del disservizio, rilevanti ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo, non può trarsi in via
presuntiva la dimostrazione dell'effettivo verificarsi di un pregiudizio risarcibile” (Cass. n.
27609 del 29/10/2019).
Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, la domanda della di CP_1
condanna della convenuta al pagamento degli indennizzi ex artt. 4 della Delibera AGCOM
73/11/CONS va dichiarata inammissibile.
Né le somme in questione possono essere attribuite alla , come invece dalla CP_1
stessa sostenuto nel presente grado di appello, a titolo di indennizzi previsti dal contratto intercorso tra le parti e richiamati nella Carta dei servizi della , atteso che, a Pt_1
prescindere da ogni altra considerazione, tratterebbesi di domanda avente diversa causa petendi, quindi nuova e conseguentemente inammissibile.
L'appello proposto, infine, va rigettato con riferimento al motivo di gravame relativo all'importo liquidato dal giudice di pace a titolo di compenso di avvocato (motivo sub B)
pagina 10 di 13 dell'atto di appello).
Ed invero, osserva il Tribunale che la somma liquidata dal giudice di pace a titolo di compenso di avvocato per il giudizio di primo grado appare equa.
Ed infatti va rilevato che il giudice di pace ha compensato per metà le spese di primo grado ed ha condannato l'odierna appellante al pagamento in favore della della CP_1
restante metà delle predette spese, metà che ha liquidato nella somma complessiva di euro
750,00, di cui euro 150,00 per spese, sicchè ha liquidato la somma di euro 600,00 per compensi di avvocato.
Orbene, va in primo luogo osservato che la liquidazione degli onorari, come è noto, va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine e dunque nel caso in esame in base al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 37/2018, tenuto conto che il giudizio di primo grado è stato definito con sentenza depositata in data 12.2.2020.
Ciò posto, tenuto conto del valore della presente controversia - contenuto dalla nei limiti della competenza per valore del giudice di pace, e dunque all'epoca in CP_1
euro 5.000,00- nonché della quantità e qualità dell'opera prestata nel predetto giudizio dal procuratore dell'attrice (che comunque ha redatto due atti difensivi in maniera articolata ed è
comparso a tre udienze, svolgendo le relative attività difensive), il Tribunale ritiene equa la liquidazione dei compensi dell'avv. IO operata dal giudice di primo grado in base ai parametri medi dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda proposta
(da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00).
Ed infatti, tenuto conto dei suddetti parametri , la somma per intero dei compensi liquidabili in base ai valori medi dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda proposta di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 37/2018, sarebbe pari pagina 11 di 13 complessivamente ad euro 1.205,00 (FASE DI STUDIO EURO 225,00, FASE
INTRODUTTIVA EURO 240,00, FASE DI TRATTAZIONE EURO 335,00, FASE
DECISIONALE EURO 405,00), sicchè la metà sarebbe pari ad euro 602,50 , di guisa che la somma di euro 600,00 liquidata dal giudice di primo grado a titolo di compensi dell'avv.
IO - pari alla metà dei compensi per intero, liquidati sostanzialmente nei valori tariffari medi - appare equa e non certamente sproporzionata, come invece dedotto dall'odierna appellante, sicchè sul punto la sentenza appellata va confermata.
In conclusione, l'appello proposto, accolto nei limiti sopra indicati, va nel resto rigettato e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata – che nel resto va confermata, benchè
con diversa motivazione -,va dichiarata inammissibile la domanda della di CP_1
condanna della al pagamento della somma di euro 1.200,00 (come liquidata dal Pt_1
giudice di pace) a titolo di indennizzi ex art. 4 della Delibera AGCOM 73/11/CONS.
Conseguentemente la avrebbe dovuto corrispondere alla la sola Pt_1 CP_1
somma di euro 802,50 a titolo di risarcimento dei danni per il compenso corrisposto dall'attrice al suo legale per l'attività stragiudiziale dallo stesso svolta (statuizione della sentenza su cui non è stato proposto specifico appello), oltre le spese di primo grado come liquidate nella sentenza impugnata.
L'esito del gravame poi induce a compensare tra le parti le spese di appello per la metà ed a porre la restante metà delle stesse, metà liquidate come in dispositivo, a carico della
. Parte_1
In ultimo, tenuto conto dell'esito del gravame, va accolta la domanda dell'appellante di condanna della alla restituzione delle somme di cui alla sentenza appellata, CP_1
corrisposte da in esecuzione della sentenza anzidetta e risultate non dovute Parte_1
all'esito della presente sentenza di appello, che ha parzialmente riformato la sentenza pagina 12 di 13 impugnata.
Ed infatti, considerato che la , come è incontestato tra le parti, in esecuzione Parte_1
della sentenza impugnata, ha corrisposto alla la somma di euro 2.870,10 per CP_1
sorta capitale e spese di lite e che invece, all'esito del presente gravame, è stato accertata come non dovuta la somma di euro 1.200,00, come sopra indicato, la va CP_1
condannata a restituire a la predetta somma di euro 1.200,00. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così provvede:
A) in parziale accoglimento dell'appello proposto e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda della di condanna CP_1
della convenuta al pagamento degli indennizzi ex artt. 4 della Delibera AGCOM
73/11/CONS;
B) rigetta nel resto l'appello;
C) conferma nel resto la sentenza impugnata;
D) in parziale accoglimento della domanda di restituzione proposta dall'appellante, condanna a restituire a la somma di euro 1.200,00; Controparte_1 Parte_1
E) dichiara compensate per metà le spese di appello tra le parti e condanna Parte_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di della restante
[...] Controparte_1
metà delle predette spese, metà che liquida in euro 650,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 8.11.2025 Il Giudice
Dott. Diana Rotondaro
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Diana Rotondaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7517/2020 promossa da:
codice fiscale e partita iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avvocato Alberto Cozzi presso il quale è
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Posillipo n. 314
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) elett.te domiciliata in Napoli alla Via Controparte_1 CodiceFiscale_1
Riviera di Chiaia n. 260, presso lo studio dell'Avv. Francescopaolo IO che la rappresenta e difende
APPELLATA
Oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 8847/2020
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 13 Con sentenza n. 8847/2020 il Giudice di Pace di Napoli, decidendo sulla domanda proposta da nei confronti della in parziale accoglimento della Controparte_1 Parte_1
domanda, dichiarava inadempiente la società convenuta e la condannava al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 2.002,50 nonché della metà delle spese di lite, compensando la restante metà.
Avverso detta sentenza proponeva appello la deducendo l'erroneità della Parte_1
decisione del giudice di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto di non accogliere la preliminare eccezione di incompetenza per valore del giudice adito nonché nella parte in cui aveva ritenuto di liquidare all'attrice gli indennizzi previsti dalla Delibera AGCOM n. 73/2011.
Rilevava, infatti, che i suddetti indennizzi risultavano applicabili unicamente in sede di procedura conciliativa prevista dalla legge 249/1997 innanzi all'Autorità AGCOM e non in sede giudiziaria e che la domanda avversa avrebbe, in ogni caso, dovuto essere rigettata,
non avendo la assolto all'onere di allegazione e di prova del danno. CP_1
L'appellante deduceva altresì che alcuna responsabilità doveva essere ad essa attribuita avendo provato che nel periodo in contestazione i servizi di telefonia ed internet facenti capo all'attrice risultavano perfettamente funzionanti come da fatture prodotte e recanti gli effettivi consumi realizzati, lamentando altresì una errata ed eccessiva quantificazione delle spese legali riconosciute all'attrice.
Chiedeva, pertanto, che, in totale riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarata l'incompetenza per valore del giudice di pace, che fosse dichiarata nulla la sentenza impugnata, con condanna dell'appellata alla restituzione in favore della delle Parte_1
somme pagate da quest'ultima in esecuzione della sentenza impugnata pari ad euro
2.870,10, e nel merito chiedeva che le domande proposte dalla in primo grado CP_1
fossero rigettate, con condanna dell'appellata alla restituzione in favore della Parte_1
pagina 2 di 13 delle somme pagate in esecuzione della sentenza impugnata pari ad euro 2.870,10. Il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva , contestando l'appello proposto, di cui chiedeva il Controparte_1
rigetto.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò posto, preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello in oggetto sollevata dalla odierna parte appellata ex art. 342 cpc, apparendo l'appello proposto adeguatamente motivato alla stregua del nuovo dettato dell'art. 342 c.p.c., contenendo lo stesso motivi specifici di gravame con argomentazioni volte ad incrinare il fondamento logico-
giuridico della sentenza impugnata, come previsto dall'anzidetta norma.
Tanto premesso, si osserva che l'appello proposto è parzialmente fondato ed in tali limiti va accolto.
In particolare l'appello è infondato con riferimento all'eccepita incompetenza per valore del giudice di pace (motivo sub D) dell'atto di appello).
Ed infatti, osserva il Tribunale che la domanda di risoluzione contrattuale è stata proposta dalla in primo grado “in linea ulteriormente subordinata” (cfr. il n. 6 delle CP_1
conclusioni dell'atto di citazione di primo grado) rispetto alla domanda di restituzione del
50% del fatturato in bolletta, a sua volta domanda subordinata rispetto alle domande di risarcimento danni di cui ai punti 1-2 e 3 delle conclusioni anzidette, domande queste ultime che l'attrice ha dichiarato espressamente di voler contenere nei limiti della competenza per valore del giudice di pace.
Orbene, come è noto, “Ai sensi dell'art. 10 c.p.c., richiamato dall'art. 5 d.m. n. 140 del 2012
pagina 3 di 13 "ratione temporis" applicabile, le domande proposte, in via gradata tra loro, verso la stessa
parte non si sommano ai fini della determinazione del valore della causa, con riguardo alla
liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa, dovendo esser utilizzato a tal fine
l'ammontare richiesto nella domanda di valore maggiore. (Nella specie, la S.C. ha escluso
il cumulo delle domande proposte dalla società attrice, in via principale, per ottenere la
residua parte di un contributo concesso originariamente e, in via subordinata all'ipotesi di
rigetto della pretesa svolta in via principale, per trattenere la somma già ricevuta)”. (Cass.
Sentenza n. 22711 del 25/09/2018). Ed ancora: “La proposizione alternativa o subordinata
delle domande non consente il loro cumulo per la determinazione del valore della causa ai
sensi dell'art 10, secondo comma, cod proc civ.” ( Cass. Sentenza n. 135 del 17/01/1974);
“Piu domande, formulate in via alternativa o in via subordinata tra loro non vanno cumulate, ai
sensi dell'art 10 cod proc civ, ai fini della competenza per valore, ma devono tenersi
distintamente presenti per determinare tale Competenza: pertanto la individuazione del
giudice, alla cui cognizione e' devoluta la controversia, deve avvenire con riguardo alla
domanda di maggiore valore “ (Cass. Sentenza n. 306 del 30/01/1973); “Piu domande,
formulate in via alternativa o in via subordinata tra loro, non vanno cumulate, ai sensi
dell'art 10 cod proc civ, ai fini della Competenza per valore, ma devono tenersi distintamente
presenti per determinare tale Competenza;
pertanto la individuazione del giudice, alla cui
cognizione e' devoluta la controversia, deve avvenire con riguardo alla domanda di maggior
valore” (Cass. Sentenza n. 90 del 12/01/1972).
Conseguentemente, la domanda subordinata di risoluzione contrattuale di cui al n. 6 delle conclusioni dell'atto di citazione di primo grado non può cumularsi ex art. 10, 2^ comma cpc con le precedenti domande , come invece sostenuto dalla , trattandosi di Parte_1
domanda subordinata, sicchè, alla luce dei principi sopra esposti, l' individuazione del giudice competente per valore deve avvenire con riguardo alla domanda di maggiore valore, che nel pagina 4 di 13 caso in esame è la domanda di risarcimento danni di cui ai punti 1-2 e 3 delle conclusioni anzidette, che, si ripete, è stata contenuta espressamente dalla nei limiti della CP_1
competenza per valore del giudice di pace, laddove ex art. 12 cpc “Il valore delle cause
relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si
determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione” e dunque, nel caso in esame, il valore della domanda di risoluzione contrattuale è pari a euro 303,49, tenuto conto della parte del rapporto de quo in contestazione (marzo 2017/novembre 2017) e delle fatture in atti relative a detto periodo (cfr. in produzione ). CP_1
Conseguentemente sussiste la competenza per valore del giudice di pace, con conseguente conferma sul punto della sentenza impugnata, benché con diversa motivazione.
L'appello proposto va altresì rigettato quanto alla assunta insussistenza della responsabilità
dell'appellata (motivo di gravame sub C) dell'atto di appello).
Ed invero, giova evidenziare che , con l'atto di citazione in primo Controparte_1
grado, ha dedotto di essere titolare del contratto “Internet + Telefono” (inclusivo di internet senza limiti sino ad 100 Mbp/s, Modem FASTGate gratuito, telefonate senza limiti verso tutti i fissi nazionali) stipulato con la Società e che a partire dall'inizio del mese di Parte_1
marzo 2017 si era verificato un malfunzionamento di tutti i servizi anzidetti sulla linea dell'attrice protrattosi fino al novembre 2017 allorquando, a seguito della ennesima richiesta di intervento tecnico, vi fu la sostituzione dell'apparecchio modem “Fastgate”, individuato come causa del problema. Parte attrice ha dedotto, altresì, che tali malfunzionamenti si erano verificati a partire dall'8 marzo 2017 fino al 28 ottobre 2017, di cui 30 giorni in cui la linea era risultata totalmente assente e che, quando la linea internet riprendeva a funzionare, operava con uno standard inferiore a quello contrattualmente concordato che era di 100Mbps, con garanzia di velocità minima garantita in download pari a 60Mbps, operando pagina 5 di 13 invece con uno standard compreso tra i 22 ed 40 Mbps in download, e pertanto in maniera assolutamente inferiore e difforme rispetto a quanto contrattualmente fissato.
La , deducendo di aver subito, per effetto della condotta inadempiente della CP_1
danni patrimoniali e non patrimoniali, ha chiesto- per quel che qui interessa- Parte_1
che, previo accertamento degli inadempimenti suddetti, quest'ultima fosse condannata al pagamento ex art. 4 , comma 1^ Delibera AGCOM n. 73/11 CONS della somma di euro
150,00 per interruzione del servizio Internet ed euro 150,00 per interruzione del servizio telefonia, nonché ex art. 4 comma 2 Delibera AGCOM n. 73/11 CONS, euro 515,00 per irregolare/discontinua erogazione del sevizio internet nonché euro 515,00 per irregolare/discontinua erogazione del sevizio di telefonia, oltre accessori di legge , nonché
euro 902,52 per danno patrimoniale (euro 100,00 per telefonate, mail ed sms di reclamo inoltrate alla ed euro 802,52 per spese sostenute per l'espletamento del Parte_1
tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del procuratore di fiducia) o di altra somma ritenuta di giustizia, sempre nei limiti della competenza per valore del Giudice adito.
Parte convenuta, dal suo canto, costituendosi nel giudizio di primo grado, a fronte della domanda attorea, ha opposto in primo luogo che la linea della è stata sempre CP_1
perfettamente funzionante ed ha dedotto di aver ricevuto solo tre reclami di disservizio, in date 22.7.2017, 14.9.2017 e 24.10.2017 e di averli risolti il giorno stesso o in 72 ore. Quanto
poi al lamentato malfunzionamento consistito nel funzionamento della linea internet con uno standard inferiore a quello contrattualmente concordato (ossia con uno standard compreso tra i 22 ed 40 Mbps in download, anziché allo standard concordato di 100Mbps, con garanzia di velocità minima garantita in download pari a 60Mbps) ha opposto di aver sempre fornito la linea internet nel pieno rispetto degli standard qualitativi garantiti e che la qualità
del segnale internet può dipendere anche da fattori esterni e indipendenti dalla rete pagina 6 di 13 , come la qualità dell'infrastruttura trasmissiva di proprietà di Telecom, o da fattori Pt_1
imputabili ad altri gestori.
Orbene, osserva il Tribunale che , a prescindere da ogni considerazione in ordine alla lamentata interruzione dei servizi , sussiste la responsabilità dell'odierna appellante Pt_1
quanto al lamentato funzionamento della linea internet con uno standard inferiore a quello contrattualmente concordato (ossia con uno standard compreso tra i 22 ed 40 Mbps in download, anziché allo standard concordato di 100Mbps, con garanzia di velocità minima garantita in download pari a 60Mbps).
Ed invero , va in primo luogo evidenziato che è incontestato in causa il concordato funzionamento del servizio internet allo standard di 100Mbps, con garanzia di velocità
minima garantita in download pari a 60Mbps, atteso che detta circostanza, dedotta dalla nell'atto di citazione di primo grado, non è stata specificamente contestata dalla CP_1
nella comparsa di risposta di primo grado. Pt_1
Ciò posto, va evidenziato che , come è noto, in base al principio delineato dalla Cassazione
a Sez. Unite n.13533/2001, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto,
costituito dall'avvenuto adempimento.
Conseguentemente, a fronte dell'inesatto inadempimento contestato dalla alla CP_1
(funzionamento del servizio internet con uno standard compreso tra i 22 ed 40 Mbps Pt_1
in download, anziché allo standard concordato di 100Mbps, con garanzia di velocità minima garantita in download pari a 60Mbps) sarebbe stato onere di quest'ultima provare il funzionamento del suddetto servizio allo standard concordato, il che non è avvenuto, non pagina 7 di 13 avendo quest'ultima provato o offerto di provare detta circostanza, che difatti non risulta provata né documentalmente (nessuna documentazione sul punto è stata depositata dalla
) né con prove orali (nessuna istanza istruttoria è stata articolata sul punto dalla Pt_1
convenuta). Né l'odierna appellante ha provato o offerto di provare, come era suo onere ex art. 2697 cc, che il funzionamento del suddetto servizio ad uno standard inferiore a quello contrattualmente pattuito sia dipeso da fattori esterni e indipendenti dalla rete , Pt_1
imputabili ad altri gestori, come genericamente dalla stessa dedotto. Ed infatti nessuna prova documentale o orale sul punto è stata fornita o offerta dall'odierna appellante.
Conseguentemente sul punto l'appello proposto va rigettato.
L'appello in esame invece è fondato e va accolto con riguardo al primo motivo di gravame
(erronea applicazione degli indennizzi di cui alla Delibera AGCOM n. 73/11 CONS , sub A)
dell'atto di appello).
Ed invero, la domanda della di condanna della convenuta al pagamento degli CP_1
indennizzi ex artt. 4 della Delibera AGCOM 73/11/CONS va dichiarata inammissibile.
Ed infatti, va in primo luogo osservato che la L. 14.11.1995 n. 481, rubricata “Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità”. Istituzione delle Autorità di
regolazione dei servizi di pubblica utilità”, istituisce le Autorità indipendenti e ne determina i compiti, tra cui, alla lettera g), quello di stabilire indennizzi automatici in caso di discostamento dal servizio di standard di qualità prefissati: dunque la legge non istituisce di per sé direttamente degli indennizzi.
Va, poi, aggiunto che la possibilità di riconoscere un “indennizzo” all'utente di servizi telefonici, è stata prevista, in adeguamento alla direttiva comunitaria 22/2002/CE, dall'art. 84
d. lgs 259/2003, Codice delle comunicazioni, rubricato “Risoluzione extragiudiziale delle
controversie”, del seguente testuale tenore: “1. L'Autorità, ai sensi dell'art. 1, co. 11, 12 e 13 pagina 8 di 13 L. 31.07.1997 n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per
l'esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, relative alle
disposizioni di cui al presente capo , tali da consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle
stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso e di indennizzo”.
L'AGCOM ha, all'uopo, adottato con la delibera 173/2007/CONS, artt. 14 e ss, un meccanismo per la definizione extragiudiziale avanti a sé delle controversie (sempre facendo salva la facoltà dell'utente di adire il Giudice per il riconoscimento del maggiore danno),
meccanismo da attivarsi su istanza congiunta delle parti o anche del solo utente, altresì
imponendo agli operatori l'adozione di carte dei servizi adeguate agli standard di qualità
minimi previsti dall'Autorità stessa, con previsione di indennizzi automatici, in caso di mancato rispetto dello standard di qualità garantito.
E' poi emersa l'esigenza di regolamentare compiutamente la materia degli indennizzi, vista la disomogeneità della relativa disciplina tra i diversi operatori, di tal che il 16.2.2011 l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato, con delibera n. 73/11/CONS, il
Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 15.3.2011.
Dunque, l'indennizzo automatico in parola va richiesto -secondo la procedura prevista dagli artt. 14 e ss della delibera 173/2007/CONS- avanti all'AGCOM e non al Giudice ordinario,
trattandosi di meccanismi, aventi chiaro scopo deflattivo, diretti al riconoscimento
“automatico” di somme contenute determinate pro die per ogni giorno di disservizio, a prescindere dall'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi tipici della domanda di risarcimento del danno, con conseguente inammissibilità della pretesa di indennizzo in via giudiziale, ove si può unicamente chiedere, in base al codice civile, il risarcimento del danno.
Ed infatti, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione , che questo giudice pagina 9 di 13 condivide, “Gli indennizzi sono previsti nella delibera AGCOM e nel d.m. citati in funzione
deflattiva, per prevenire ed evitare il contenzioso inducendo il cliente a ricorrere agli organismi
di composizione delle controversie. Essi non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi
stesso del danno, e non possono quindi supplire alla mancata prova, come nel caso di
specie, dello stesso verificarsi del danno. Non possono quindi essere direttamente utilizzati,
qualora si arrivi alla introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata
sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva
dell'an , oltre che del quantum, del danno” (Cass. n. 15349/2017). Ed ancora : “Nel contratto
di utenza telefonica, in caso di malfunzionamento del servizio di connessione analogica, il
riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla carta dei servizi non solleva l'utente che abbia
proposto domanda risarcitoria dall'onere di provare il danno, giacché dall'esistenza e
dall'entità del disservizio, rilevanti ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo, non può trarsi in via
presuntiva la dimostrazione dell'effettivo verificarsi di un pregiudizio risarcibile” (Cass. n.
27609 del 29/10/2019).
Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, la domanda della di CP_1
condanna della convenuta al pagamento degli indennizzi ex artt. 4 della Delibera AGCOM
73/11/CONS va dichiarata inammissibile.
Né le somme in questione possono essere attribuite alla , come invece dalla CP_1
stessa sostenuto nel presente grado di appello, a titolo di indennizzi previsti dal contratto intercorso tra le parti e richiamati nella Carta dei servizi della , atteso che, a Pt_1
prescindere da ogni altra considerazione, tratterebbesi di domanda avente diversa causa petendi, quindi nuova e conseguentemente inammissibile.
L'appello proposto, infine, va rigettato con riferimento al motivo di gravame relativo all'importo liquidato dal giudice di pace a titolo di compenso di avvocato (motivo sub B)
pagina 10 di 13 dell'atto di appello).
Ed invero, osserva il Tribunale che la somma liquidata dal giudice di pace a titolo di compenso di avvocato per il giudizio di primo grado appare equa.
Ed infatti va rilevato che il giudice di pace ha compensato per metà le spese di primo grado ed ha condannato l'odierna appellante al pagamento in favore della della CP_1
restante metà delle predette spese, metà che ha liquidato nella somma complessiva di euro
750,00, di cui euro 150,00 per spese, sicchè ha liquidato la somma di euro 600,00 per compensi di avvocato.
Orbene, va in primo luogo osservato che la liquidazione degli onorari, come è noto, va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine e dunque nel caso in esame in base al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 37/2018, tenuto conto che il giudizio di primo grado è stato definito con sentenza depositata in data 12.2.2020.
Ciò posto, tenuto conto del valore della presente controversia - contenuto dalla nei limiti della competenza per valore del giudice di pace, e dunque all'epoca in CP_1
euro 5.000,00- nonché della quantità e qualità dell'opera prestata nel predetto giudizio dal procuratore dell'attrice (che comunque ha redatto due atti difensivi in maniera articolata ed è
comparso a tre udienze, svolgendo le relative attività difensive), il Tribunale ritiene equa la liquidazione dei compensi dell'avv. IO operata dal giudice di primo grado in base ai parametri medi dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda proposta
(da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00).
Ed infatti, tenuto conto dei suddetti parametri , la somma per intero dei compensi liquidabili in base ai valori medi dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda proposta di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 37/2018, sarebbe pari pagina 11 di 13 complessivamente ad euro 1.205,00 (FASE DI STUDIO EURO 225,00, FASE
INTRODUTTIVA EURO 240,00, FASE DI TRATTAZIONE EURO 335,00, FASE
DECISIONALE EURO 405,00), sicchè la metà sarebbe pari ad euro 602,50 , di guisa che la somma di euro 600,00 liquidata dal giudice di primo grado a titolo di compensi dell'avv.
IO - pari alla metà dei compensi per intero, liquidati sostanzialmente nei valori tariffari medi - appare equa e non certamente sproporzionata, come invece dedotto dall'odierna appellante, sicchè sul punto la sentenza appellata va confermata.
In conclusione, l'appello proposto, accolto nei limiti sopra indicati, va nel resto rigettato e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata – che nel resto va confermata, benchè
con diversa motivazione -,va dichiarata inammissibile la domanda della di CP_1
condanna della al pagamento della somma di euro 1.200,00 (come liquidata dal Pt_1
giudice di pace) a titolo di indennizzi ex art. 4 della Delibera AGCOM 73/11/CONS.
Conseguentemente la avrebbe dovuto corrispondere alla la sola Pt_1 CP_1
somma di euro 802,50 a titolo di risarcimento dei danni per il compenso corrisposto dall'attrice al suo legale per l'attività stragiudiziale dallo stesso svolta (statuizione della sentenza su cui non è stato proposto specifico appello), oltre le spese di primo grado come liquidate nella sentenza impugnata.
L'esito del gravame poi induce a compensare tra le parti le spese di appello per la metà ed a porre la restante metà delle stesse, metà liquidate come in dispositivo, a carico della
. Parte_1
In ultimo, tenuto conto dell'esito del gravame, va accolta la domanda dell'appellante di condanna della alla restituzione delle somme di cui alla sentenza appellata, CP_1
corrisposte da in esecuzione della sentenza anzidetta e risultate non dovute Parte_1
all'esito della presente sentenza di appello, che ha parzialmente riformato la sentenza pagina 12 di 13 impugnata.
Ed infatti, considerato che la , come è incontestato tra le parti, in esecuzione Parte_1
della sentenza impugnata, ha corrisposto alla la somma di euro 2.870,10 per CP_1
sorta capitale e spese di lite e che invece, all'esito del presente gravame, è stato accertata come non dovuta la somma di euro 1.200,00, come sopra indicato, la va CP_1
condannata a restituire a la predetta somma di euro 1.200,00. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così provvede:
A) in parziale accoglimento dell'appello proposto e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda della di condanna CP_1
della convenuta al pagamento degli indennizzi ex artt. 4 della Delibera AGCOM
73/11/CONS;
B) rigetta nel resto l'appello;
C) conferma nel resto la sentenza impugnata;
D) in parziale accoglimento della domanda di restituzione proposta dall'appellante, condanna a restituire a la somma di euro 1.200,00; Controparte_1 Parte_1
E) dichiara compensate per metà le spese di appello tra le parti e condanna Parte_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di della restante
[...] Controparte_1
metà delle predette spese, metà che liquida in euro 650,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 8.11.2025 Il Giudice
Dott. Diana Rotondaro
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