Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00053/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00011/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2025, proposto dal prof. CO HI, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso David, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 204/2024, del 17.06.2024, resa nel giudizio avente numero di R.G. n. 201/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la sentenza n. 119/2025;
Vista l’istanza di esecuzione della sentenza del 9.09.2025;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. UI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con la sentenza n. 119/2025, questo Tribunale ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Campobasso n. 204/2024, provvedendo a mettere a disposizione della parte ricorrente la carta docente (o altro equipollente) per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con attribuzione della somma complessiva di euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione fino all’effettivo soddisfo, nel termine ultimativo di 40 giorni decorrenti dalla comunicazione della sentenza, nominando, per il caso di perdurante inadempimento, quale commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ” per dare esecuzione alla sentenza in luogo dell’Amministrazione, nel termine di ulteriori 40 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione;
- scaduti i termini di cui sopra, la sentenza citata non è stata adempiuta;
- con l’istanza di esecuzione della sentenza del 9.09.2025, la parte ricorrente ha domandato al Tribunale di “ adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario, anche mediante sostituzione del Commissario ad acta nominato, al fine di assicurare l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Campobasso n. 204/2024 … ” (cfr. la citata istanza del 9.09.2025);
Rilevato che alla camera di consiglio del 28.01.2026: - la parte ricorrente ha concluso per la cessazione della materia del contendere rappresentando di essere stata medio tempore integralmente soddisfatta la sua pretesa e insistendo per il solo favore delle spese; - mentre la difesa erariale, convergendo sul punto della cessazione della materia del contendere, ha domandato la compensazione delle spese; -indi l’affare è stato trattenuto in decisione;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod.proc.amm. “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”;
- sull’istanza di esecuzione del 9.09.2025 risulta medio tempore cessata la materia del contendere, stante l’incontestato adempimento, da parte dell’Amministrazione, di tutto quanto prescritto dalla sentenza di ottemperanza in epigrafe;
- vale allora il principio per cui “ Nell'ipotesi di adempimento da parte della pubblica amministrazione del provvedimento ottemperando in pendenza di giudizio, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con spese di giudizio a carico dell'amministrazione ” (Consiglio di Stato sez. V, n. 9906/2023; T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, n. 3297/2023);
Ritenuto, pertanto, che sull’istanza di esecuzione del 9.09.2025 deve essere dichiarata la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod.proc.amm. e che le spese proprie di questa fase vanno poste a carico dell’Amministrazione e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sull’istanza di esecuzione in epigrafe, come in epigrafe proposta, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di fase in favore della parte ricorrente, liquidate in misura complessiva di € 500,00, oltre interessi di legge, somme da distrarsi in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ BE, Presidente
UI LL, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI LL | AZ BE |
IL SEGRETARIO