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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1458/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PATSCOT OB, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12500/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Delle Calabrie 242 84122 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020249002797102 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'intimazione di pagamento n° 10020249002797102000 relativa al mancato pagamento del bollo auto per gli anni
2010-2011 oltre interessi e sanzioni, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità dell' atto e per prescrizione del credito.
Si costitutiva l' Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n° 1002024 90027971 02\000 relativa al mancato pagamento del bollo auto per gli anni 2010-2011 , deducendo l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del diritto al recupero delle somme per decorso del termine di cui all'art. 5 del d.L. 30-12-1982 n. 953, a norma del quale l'azione di recupero della tassa di possesso delle autovetture si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
In tema di bollo auto, “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”
(art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
In estrema sintesi quindi il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione.
Con riferimento a quest'ultimo punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo di accertamento seppur comporti l'interruzione dei termini di prescrizione – i quali comunque ricominciano dal giorno successivo – non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'art.2953 cc.( si veda in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione n.12263 del 25/05/2007).
Secondo la Suprema Corte,infatti, la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il precedente termine triennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo;
in pratica, dopo la notifica di un accertamento ricomincia un nuovo termine triennale.
Nella fattispecie l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata il 15.4.2025 , oltre la scadenza del temine triennale di prescrizione del credito per tassa automobilistica del 2010 e del 2011 ed in assenza della prova di tempestivi atti interruttivi della prescrizione .
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con attribuzione.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PATSCOT OB, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12500/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Delle Calabrie 242 84122 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020249002797102 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'intimazione di pagamento n° 10020249002797102000 relativa al mancato pagamento del bollo auto per gli anni
2010-2011 oltre interessi e sanzioni, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità dell' atto e per prescrizione del credito.
Si costitutiva l' Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n° 1002024 90027971 02\000 relativa al mancato pagamento del bollo auto per gli anni 2010-2011 , deducendo l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del diritto al recupero delle somme per decorso del termine di cui all'art. 5 del d.L. 30-12-1982 n. 953, a norma del quale l'azione di recupero della tassa di possesso delle autovetture si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
In tema di bollo auto, “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”
(art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
In estrema sintesi quindi il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione.
Con riferimento a quest'ultimo punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo di accertamento seppur comporti l'interruzione dei termini di prescrizione – i quali comunque ricominciano dal giorno successivo – non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'art.2953 cc.( si veda in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione n.12263 del 25/05/2007).
Secondo la Suprema Corte,infatti, la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il precedente termine triennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo;
in pratica, dopo la notifica di un accertamento ricomincia un nuovo termine triennale.
Nella fattispecie l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata il 15.4.2025 , oltre la scadenza del temine triennale di prescrizione del credito per tassa automobilistica del 2010 e del 2011 ed in assenza della prova di tempestivi atti interruttivi della prescrizione .
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con attribuzione.