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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. 2398/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
in persona del dott. CA AR, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di memorie tra le parti, avvenuto in ragione della sostituzione dell'udienza del giorno 18.7.2025 con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo al n. 2398/2023, promossa da:
, nata a [...] il giorno 7/9/1940 e residente in [...]
Venezia n. 16, c.f. , elettivamente domiciliata in Cagliari, via De CodiceFiscale_1
Gioannis n. 25, presso lo studio degli avvocati Giorgio Rodin, Teodoro Rodin e Fabrizio Rodin, i quali la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura prodotta a corredo del ricorso Parte attrice Contro
C. F. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefania Sotgia e Alessandro Doa, giusta procura generale alle liti prodotta con la comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari, Via P. Delitala n. 2 Parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.7.2023, ha instaurato il presente giudizio al fine di Parte_1 ottenere la condanna dell'ente convenuto al pagamento degli arretrati dell'indennità di accompagnamento oggetto della domanda amministrativa presentata il giorno 1.12.2020, in ragione del cui rigetto aveva proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., esitato nel decreto di omologa depositato il 2.12.2022 e notificato all'ente il 15.12.2022. Decreto cui aveva fatto seguito la liquidazione e il pagamento da parte dell' dell'indennità di accompagnamento CP_2 con decorrenza dal rateo del mese di maggio 2023, ma non anche degli arretrati fino a tale momento maturati e dei relativi interessi legali.
pagina 1 di 5 *** Costituitosi in giudizio, l' ha rappresentato di avere provveduto al pagamento delle CP_2 mensilità arretrate e degli interessi il giorno 2/11/2023 (data valuta): euro 14.663,76 per capitale ed euro 375,28 a titolo di interessi. In ordine al calcolo degli interessi, l' ha precisato che la relativa procedura di CP_2 liquidazione si basa necessariamente sulla data in cui la pratica può dirsi completa, coincidente, nel caso di specie, con la data di notifica del decreto di omologa, avvenuta il 15/12/2022, con conseguente decorrenza degli interessi dal 120° giorno successivo, ossia dal 15/4/2023. Per tale ragione, l'ente convenuto ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
*** Con le note depositate telematicamente nel corso della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, parte attrice ha confermato il pagamento degli arretrati, ma ha chiesto di condannare l' al CP_2 pagamento degli interessi con decorrenza dal 120° giorno successivo al 1.12.2020, quale data di presentazione dell'originaria domanda amministrativa. Parte attrice ha peraltro evidenziato che, anche se calcolati a decorrere dal giorno 15.4.2023, gli interessi maturati alla data del pagamento, avvenuto il 2.11.2023, avrebbero dovuto essere pari a euro 403,73, e non alla minor somma di euro 375,28.
*** E' pertanto cessata tra le parti la materia del contendere limitatamente alla domanda di pagamento degli arretrati, ma non degli interessi maturati. Sul punto è infondata la pretesa di parte attrice volta ad ottenere il pagamento di un maggior importo a titolo di interessi moratori, quale conseguenza della pretesa che gli stessi inizino a maturare una volta decorso il termine di 120 giorni dalla originaria domanda amministrativa. Al riguardo, occorre difatti osservare quanto segue. E' pacifico che in data 1.12.2020 l'odierna attrice aveva presentato all' apposita CP_2 domanda per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. La domanda non era stata accolta e, pertanto, l'attrice aveva instaurato il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. (iscritto nel RACL al n. 3140/2021), all'esito del quale, con decreto di omologa depositato in data 2.12.2022, era stata riconosciuta in suo favore la sussistenza del requisito sanitario per accedere al beneficio. Il decreto di omologa era stato notificato all' in data 15.12.2022 e il successivo CP_2
20.12.2022 era stato trasmesso all'ente il modello AP70. Come correttamente dedotto in ricorso, giusta la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell' del 21.12.2020, n. 111, è stato adottato dall'ente convenuto il CP_2 nuovo Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, in forza del quale per il pagamento delle prestazioni di invalidità civile è previsto il termine di 45 giorni dal ricevimento del modello AP70. Tuttavia, perché possa configurarsi la mora dell'istituto tale da giustificare l'iniziativa giudiziaria e il pagamento degli interessi moratori, occorre tenere presente quanto disposto dal quinto comma dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che il pagamento delle prestazioni avvenga entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, subordinatamente alla verifica di tutti gli pagina 2 di 5 altri requisiti previsti dalla normativa vigente. Nel caso di specie, pertanto, gli interessi moratori dovuti dall'ente sugli arretrati maturati hanno iniziato a decorrere dal 21.4.2023, considerato che il decreto di omologa è stato notificato all' il 15.12.2022, ma il relativo modello AP70 il 20.12.2022. CP_2
Al riguardo, occorre osservare che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della L. n. 412/1991, “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenze del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente
o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda (…)”. Ai sensi dell'art. 445-bis, quinto comma, secondo periodo, c.p.c., “Il decreto [di omologa], non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”. La disposizione da ultimo sopra citata, secondo l'orientamento che qui si condivide, deve essere interpretata nel senso che la decorrenza del termine di 120 giorni previsto per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' per l'eventuale ritardo nell'erogazione CP_2 della prestazione (v. Cass. civ., Sez. Lavoro, sentenza 2 agosto 2021, n. 22089, secondo cui:
“nell'interlocuzione, in sede amministrativa, fra l'assistibile e l' la verifica della CP_2 maturazione del diritto e dell'inadempimento colpevole dell postula, dopo la CP_2 comunicazione, da parte della Cancelleria, del deposito del provvedimento accertativo del requisito sanitario, l'esigibile collaborazione dell'assistibile, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale gestore, nelle forme da quest'ultimo previste (modello autocertificativo conforme alla disciplina del d.P.R. n.445 del 2000), delle indicazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta”). Ed invero, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445-bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanza n. 17787 del 26.8.2020). Ed infatti, la liquidazione della prestazione oggetto di causa è in concreto subordinata alla previa verifica da parte dell' anche dei requisiti diversi da quello sanitario, mediante la CP_1 pagina 3 di 5 ricezione dell'autocertificazione di cui al c.d. modello AP70, in assenza della quale non è possibile procedere alla quantificazione degli importi dovuti e al successivo accredito degli stessi. Pertanto, si ritiene ragionevole individuare la decorrenza del termine di 120 giorni per procedere al pagamento, anche in un'ottica di leale collaborazione tra parte privata e parte pubblica, a partire dall'invio del citato modello AP70, in assenza del quale non è possibile individuare l'importo da liquidare. La soluzione interpretativa qui seguita, si precisa, è frutto di un consolidato orientamento del Tribunale in materia, recentemente confortato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la giurisprudenza della Suprema Corte sopra indicata). Da tale soluzione interpretativa, e quindi dal combinato disposto dell'art. 16, comma 6, L. n 412/1991 e dell'art. 445 bis c.p.c., consegue che il dies a quo per individuare la decorrenza degli interessi coincide con il 121° giorno successivo alla ricezione del modello AP70. E' ovviamente irrilevante la erronea convinzione dell' che gli interessi dovessero CP_2 iniziare a decorre dal 15.4.2023. In applicazione dei principi appena esposti, alla data del pagamento degli arretrati, pari a euro 14.663,76, avvenuto il 2.11.2023, gli interessi maturati sugli arretrati stessi erano pari a euro 393,71 a fronte di interessi pagati per euro 375,28. La differenza di appena euro 18,43 risiede nell'evidente fatto che tra la liquidazione e il concreto pagamento intercorre un termine che è ragionevole pretendere venga tollerato dal creditore, giusti i principi di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. e di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., di cui il principio di buona fede costituisce espressione. Nel caso di specie, da un rapido calcolo matematico si evince che i 375,28 euro pagati il 2.11.2023 sono stati il frutto di una liquidazione avvenuta il 26.10.2023 circa, ossia appena una settimana prima. La pretesa di esatta coincidenza tra quanto pagato e quanto maturato determinerebbe, d'altronde, il ricorso ad oltranza ad iniziative giudiziarie anche per pochi euro, che, alla luce dei principi sopra esposti e del principio del giusto processo ex art. 101 Cost., non sarebbero affatto causalmente giustificate, in quanto concretizzanti in realtà il più classico dei casi di abuso del diritto e di abuso del processo. Nel caso di specie, la differenza può essere riconosciuta in quanto, seppure non coincidente con la ben più alta pretesa avanzata al riguardo da parte attrice ed essendo pari a un importo causalmente dipeso dal ragionevole e tollerabile termine di attesa tra liquidazione e pagamento, la relativa domanda è stata svolta in una causa già in essere, causalmente dipesa e ragionevolmente azionata per il pagamento di arretrati e interessi che non era all'epoca ancora avvenuto. Discorso differente avrebbe dovuto essere condotto qualora si fosse trattato di pretesa autonoma, siccome concretizzante una fattispecie di abuso del processo.
*** In ordine alle spese di lite, sussistono le ragioni per porre a carico di parte convenuta quelle delle prime due fasi, considerato che, effettivamente, come anticipato, la domanda proposta è stata causalmente giustificata dal mancato pagamento di arretrati e interessi che al momento dell'instaurazione del giudizio avrebbe dovuto essere già avvenuto. Le spese possono essere liquidate secondo i valori minimi di tabella in ragione dell'estrema pagina 4 di 5 semplicità delle questioni oggetto di causa, della loro serialità e del fatto che trattasi essenzialmente di un'appendice del giudizio di atp conclusosi con il decreto di omologa sopra citato. Quanto alla fase istruttoria, che in ordine al presente giudizio, si è effettivamente svolta, seppure in minima parte, e alla fase conclusionale, le relative spese possono essere compensate integralmente tra le parti, per i seguenti motivi. La materia del contendere, quanto al pagamento degli arretrati, è cessata nelle more della prima udienza, in particolare subito dopo la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza, così come rifissata a causa della nullità della prima notifica eseguita da parte attrice. Come si ha avuto modo di precisare, gli interessi pagati sono stati inferiori a quelli maturati alla data del pagamento di appena euro 18,43, a causa del lasso temporale intercorso tra la liquidazione e il concreto pagamento. Tutta l'attività difensiva di parte attrice che ha concretizzato la fase istruttoria e quella decisionale è stata tuttavia funzionale a pretendere, in maniera infondata, il pagamento di interessi decorrenti da una data di molto antecedente. Ciò che nel caso di specie non consentirebbe di porre a carico di parte attrice le spese di lite delle due fasi in esame è che, comunque, parte convenuta non ha svolto sul punto alcuna attività difensiva di concreto e rilevante rilievo e che la domanda di parte attrice può essere in minima parte accolta, ancorché per appena 18,43 euro (fermo restando che, ovviamente, nel caso di specie, in forza dell'art.152 disp. att. c.p.c., nessuna condanna a carico di parte attrice avrebbe potuto essere comunque disposta). Quanto al valore della causa, lo stesso deve essere determinato in ragione dell'effettivo oggetto della domanda di pagamento, pari, nel caso di specie, non tanto all'importo, esso sì, potenzialmente indeterminabile, dell'assegno di mantenimento che potrà spettare a parte attrice fino al termine della sua vita, bensì pari al valore delle prestazioni oggetto di effettiva contesa nel giudizio, ossia degli arretrati e dei relativi interessi. Come richiesto in ricorso, deve essere disposta la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
- Condanna l' a pagare a parte attrice la somma di euro 18,43; CP_2
- Compensa integralmente tra le parti le spese della terza e della quarta fase del giudizio e condanna l' a rifondere a parte attrice le spese delle prime due fasi del giudizio, che si CP_2 liquidano in euro 854,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa ed iva, dovute come per legge, disponendo che il pagamento avvenga direttamente in favore del difensore antistatario.
Cagliari, 16.12.2025
Il giudice
CA AR
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
in persona del dott. CA AR, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di memorie tra le parti, avvenuto in ragione della sostituzione dell'udienza del giorno 18.7.2025 con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo al n. 2398/2023, promossa da:
, nata a [...] il giorno 7/9/1940 e residente in [...]
Venezia n. 16, c.f. , elettivamente domiciliata in Cagliari, via De CodiceFiscale_1
Gioannis n. 25, presso lo studio degli avvocati Giorgio Rodin, Teodoro Rodin e Fabrizio Rodin, i quali la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura prodotta a corredo del ricorso Parte attrice Contro
C. F. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefania Sotgia e Alessandro Doa, giusta procura generale alle liti prodotta con la comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari, Via P. Delitala n. 2 Parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.7.2023, ha instaurato il presente giudizio al fine di Parte_1 ottenere la condanna dell'ente convenuto al pagamento degli arretrati dell'indennità di accompagnamento oggetto della domanda amministrativa presentata il giorno 1.12.2020, in ragione del cui rigetto aveva proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., esitato nel decreto di omologa depositato il 2.12.2022 e notificato all'ente il 15.12.2022. Decreto cui aveva fatto seguito la liquidazione e il pagamento da parte dell' dell'indennità di accompagnamento CP_2 con decorrenza dal rateo del mese di maggio 2023, ma non anche degli arretrati fino a tale momento maturati e dei relativi interessi legali.
pagina 1 di 5 *** Costituitosi in giudizio, l' ha rappresentato di avere provveduto al pagamento delle CP_2 mensilità arretrate e degli interessi il giorno 2/11/2023 (data valuta): euro 14.663,76 per capitale ed euro 375,28 a titolo di interessi. In ordine al calcolo degli interessi, l' ha precisato che la relativa procedura di CP_2 liquidazione si basa necessariamente sulla data in cui la pratica può dirsi completa, coincidente, nel caso di specie, con la data di notifica del decreto di omologa, avvenuta il 15/12/2022, con conseguente decorrenza degli interessi dal 120° giorno successivo, ossia dal 15/4/2023. Per tale ragione, l'ente convenuto ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
*** Con le note depositate telematicamente nel corso della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, parte attrice ha confermato il pagamento degli arretrati, ma ha chiesto di condannare l' al CP_2 pagamento degli interessi con decorrenza dal 120° giorno successivo al 1.12.2020, quale data di presentazione dell'originaria domanda amministrativa. Parte attrice ha peraltro evidenziato che, anche se calcolati a decorrere dal giorno 15.4.2023, gli interessi maturati alla data del pagamento, avvenuto il 2.11.2023, avrebbero dovuto essere pari a euro 403,73, e non alla minor somma di euro 375,28.
*** E' pertanto cessata tra le parti la materia del contendere limitatamente alla domanda di pagamento degli arretrati, ma non degli interessi maturati. Sul punto è infondata la pretesa di parte attrice volta ad ottenere il pagamento di un maggior importo a titolo di interessi moratori, quale conseguenza della pretesa che gli stessi inizino a maturare una volta decorso il termine di 120 giorni dalla originaria domanda amministrativa. Al riguardo, occorre difatti osservare quanto segue. E' pacifico che in data 1.12.2020 l'odierna attrice aveva presentato all' apposita CP_2 domanda per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. La domanda non era stata accolta e, pertanto, l'attrice aveva instaurato il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. (iscritto nel RACL al n. 3140/2021), all'esito del quale, con decreto di omologa depositato in data 2.12.2022, era stata riconosciuta in suo favore la sussistenza del requisito sanitario per accedere al beneficio. Il decreto di omologa era stato notificato all' in data 15.12.2022 e il successivo CP_2
20.12.2022 era stato trasmesso all'ente il modello AP70. Come correttamente dedotto in ricorso, giusta la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell' del 21.12.2020, n. 111, è stato adottato dall'ente convenuto il CP_2 nuovo Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, in forza del quale per il pagamento delle prestazioni di invalidità civile è previsto il termine di 45 giorni dal ricevimento del modello AP70. Tuttavia, perché possa configurarsi la mora dell'istituto tale da giustificare l'iniziativa giudiziaria e il pagamento degli interessi moratori, occorre tenere presente quanto disposto dal quinto comma dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che il pagamento delle prestazioni avvenga entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, subordinatamente alla verifica di tutti gli pagina 2 di 5 altri requisiti previsti dalla normativa vigente. Nel caso di specie, pertanto, gli interessi moratori dovuti dall'ente sugli arretrati maturati hanno iniziato a decorrere dal 21.4.2023, considerato che il decreto di omologa è stato notificato all' il 15.12.2022, ma il relativo modello AP70 il 20.12.2022. CP_2
Al riguardo, occorre osservare che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della L. n. 412/1991, “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenze del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente
o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda (…)”. Ai sensi dell'art. 445-bis, quinto comma, secondo periodo, c.p.c., “Il decreto [di omologa], non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”. La disposizione da ultimo sopra citata, secondo l'orientamento che qui si condivide, deve essere interpretata nel senso che la decorrenza del termine di 120 giorni previsto per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' per l'eventuale ritardo nell'erogazione CP_2 della prestazione (v. Cass. civ., Sez. Lavoro, sentenza 2 agosto 2021, n. 22089, secondo cui:
“nell'interlocuzione, in sede amministrativa, fra l'assistibile e l' la verifica della CP_2 maturazione del diritto e dell'inadempimento colpevole dell postula, dopo la CP_2 comunicazione, da parte della Cancelleria, del deposito del provvedimento accertativo del requisito sanitario, l'esigibile collaborazione dell'assistibile, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale gestore, nelle forme da quest'ultimo previste (modello autocertificativo conforme alla disciplina del d.P.R. n.445 del 2000), delle indicazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta”). Ed invero, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445-bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanza n. 17787 del 26.8.2020). Ed infatti, la liquidazione della prestazione oggetto di causa è in concreto subordinata alla previa verifica da parte dell' anche dei requisiti diversi da quello sanitario, mediante la CP_1 pagina 3 di 5 ricezione dell'autocertificazione di cui al c.d. modello AP70, in assenza della quale non è possibile procedere alla quantificazione degli importi dovuti e al successivo accredito degli stessi. Pertanto, si ritiene ragionevole individuare la decorrenza del termine di 120 giorni per procedere al pagamento, anche in un'ottica di leale collaborazione tra parte privata e parte pubblica, a partire dall'invio del citato modello AP70, in assenza del quale non è possibile individuare l'importo da liquidare. La soluzione interpretativa qui seguita, si precisa, è frutto di un consolidato orientamento del Tribunale in materia, recentemente confortato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la giurisprudenza della Suprema Corte sopra indicata). Da tale soluzione interpretativa, e quindi dal combinato disposto dell'art. 16, comma 6, L. n 412/1991 e dell'art. 445 bis c.p.c., consegue che il dies a quo per individuare la decorrenza degli interessi coincide con il 121° giorno successivo alla ricezione del modello AP70. E' ovviamente irrilevante la erronea convinzione dell' che gli interessi dovessero CP_2 iniziare a decorre dal 15.4.2023. In applicazione dei principi appena esposti, alla data del pagamento degli arretrati, pari a euro 14.663,76, avvenuto il 2.11.2023, gli interessi maturati sugli arretrati stessi erano pari a euro 393,71 a fronte di interessi pagati per euro 375,28. La differenza di appena euro 18,43 risiede nell'evidente fatto che tra la liquidazione e il concreto pagamento intercorre un termine che è ragionevole pretendere venga tollerato dal creditore, giusti i principi di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. e di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., di cui il principio di buona fede costituisce espressione. Nel caso di specie, da un rapido calcolo matematico si evince che i 375,28 euro pagati il 2.11.2023 sono stati il frutto di una liquidazione avvenuta il 26.10.2023 circa, ossia appena una settimana prima. La pretesa di esatta coincidenza tra quanto pagato e quanto maturato determinerebbe, d'altronde, il ricorso ad oltranza ad iniziative giudiziarie anche per pochi euro, che, alla luce dei principi sopra esposti e del principio del giusto processo ex art. 101 Cost., non sarebbero affatto causalmente giustificate, in quanto concretizzanti in realtà il più classico dei casi di abuso del diritto e di abuso del processo. Nel caso di specie, la differenza può essere riconosciuta in quanto, seppure non coincidente con la ben più alta pretesa avanzata al riguardo da parte attrice ed essendo pari a un importo causalmente dipeso dal ragionevole e tollerabile termine di attesa tra liquidazione e pagamento, la relativa domanda è stata svolta in una causa già in essere, causalmente dipesa e ragionevolmente azionata per il pagamento di arretrati e interessi che non era all'epoca ancora avvenuto. Discorso differente avrebbe dovuto essere condotto qualora si fosse trattato di pretesa autonoma, siccome concretizzante una fattispecie di abuso del processo.
*** In ordine alle spese di lite, sussistono le ragioni per porre a carico di parte convenuta quelle delle prime due fasi, considerato che, effettivamente, come anticipato, la domanda proposta è stata causalmente giustificata dal mancato pagamento di arretrati e interessi che al momento dell'instaurazione del giudizio avrebbe dovuto essere già avvenuto. Le spese possono essere liquidate secondo i valori minimi di tabella in ragione dell'estrema pagina 4 di 5 semplicità delle questioni oggetto di causa, della loro serialità e del fatto che trattasi essenzialmente di un'appendice del giudizio di atp conclusosi con il decreto di omologa sopra citato. Quanto alla fase istruttoria, che in ordine al presente giudizio, si è effettivamente svolta, seppure in minima parte, e alla fase conclusionale, le relative spese possono essere compensate integralmente tra le parti, per i seguenti motivi. La materia del contendere, quanto al pagamento degli arretrati, è cessata nelle more della prima udienza, in particolare subito dopo la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza, così come rifissata a causa della nullità della prima notifica eseguita da parte attrice. Come si ha avuto modo di precisare, gli interessi pagati sono stati inferiori a quelli maturati alla data del pagamento di appena euro 18,43, a causa del lasso temporale intercorso tra la liquidazione e il concreto pagamento. Tutta l'attività difensiva di parte attrice che ha concretizzato la fase istruttoria e quella decisionale è stata tuttavia funzionale a pretendere, in maniera infondata, il pagamento di interessi decorrenti da una data di molto antecedente. Ciò che nel caso di specie non consentirebbe di porre a carico di parte attrice le spese di lite delle due fasi in esame è che, comunque, parte convenuta non ha svolto sul punto alcuna attività difensiva di concreto e rilevante rilievo e che la domanda di parte attrice può essere in minima parte accolta, ancorché per appena 18,43 euro (fermo restando che, ovviamente, nel caso di specie, in forza dell'art.152 disp. att. c.p.c., nessuna condanna a carico di parte attrice avrebbe potuto essere comunque disposta). Quanto al valore della causa, lo stesso deve essere determinato in ragione dell'effettivo oggetto della domanda di pagamento, pari, nel caso di specie, non tanto all'importo, esso sì, potenzialmente indeterminabile, dell'assegno di mantenimento che potrà spettare a parte attrice fino al termine della sua vita, bensì pari al valore delle prestazioni oggetto di effettiva contesa nel giudizio, ossia degli arretrati e dei relativi interessi. Come richiesto in ricorso, deve essere disposta la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
- Condanna l' a pagare a parte attrice la somma di euro 18,43; CP_2
- Compensa integralmente tra le parti le spese della terza e della quarta fase del giudizio e condanna l' a rifondere a parte attrice le spese delle prime due fasi del giudizio, che si CP_2 liquidano in euro 854,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa ed iva, dovute come per legge, disponendo che il pagamento avvenga direttamente in favore del difensore antistatario.
Cagliari, 16.12.2025
Il giudice
CA AR
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