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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/03/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2756/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2756 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2019, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgia La Russa, giusta procura in Parte_1
atti
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Scifoni, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15.05.2024
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 15.05.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 23.04.2019 adiva l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito,
[...]
, con il quale aveva contratto matrimonio in Taranto il 28.12.1994. CP_1
A sostegno della proposta domanda la ricorrente deduceva che:
Per_
- nell'anno 2008, in costanza di matrimonio, i coniugi avevano adottato la minore e che, successivamente, dall'unione della coppia era nata la figlia;
Per_2
- il rapporto di coniugio si protraeva in assoluta armonia e serenità fino a quando, nel mese di luglio 2018, il marito si allontanava improvvisamente dalla casa coniugale, senza farvi più ritorno, per via di una relazione intrapresa con un'altra donna, tale madre di Persona_3
Per_ una compagna di scuola della figlia;
- l'abbandono inaspettato del tetto coniugale e la repentina interruzione della relazione sentimentale arrecavano un profondo dispiacere nella moglie che per 24 anni aveva dedicato tutta la sua vita al marito e alle figlie, seguendo il primo anche nei vari trasferimenti lavorativi per l'Italia;
- dal mese di luglio 2018 il marito non aveva più provveduto ad alcun sostentamento morale, affettivo ed economico nei confronti della moglie, omettendo anche di provvedere al mantenimento delle figlie, che continuava a frequentare una volta a settimana e nei fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
- sotto il profilo economico, la ricorrente è impiegata presso la società Angel Sat Vigilanza
S.r.l. con contratto a tempo indeterminato e retribuzione pari a circa € 1.200,00 mensili;
- il resistente, di professione maresciallo dei Carabinieri, percepisce una retribuzione mensile pari a circa € 2.500,00;
- i coniugi sono comproprietari dell'immobile adibito a casa coniugale sito in Torvajanica
(RM), Via Gran Bretagna n. 66, presso il quale la ricorrente ha continuato a vivere con le figlie, di un garage acquistato mediante la stipulazione di un mutuo cointesto con una rata mensile pari a € 268,00 e di una villetta di nuova costruzione, ubicata in Martin Pescatore (RM), Via Augusta
n. 1, realizzata con somme anch'esse provenienti da un mutuo cointestato con una rata semestrale di circa € 3.000,00 e nella quale vive il resistente;
- il marito è altresì comproprietario di taluni beni immobili siti nella provincia di Taranto;
- la minore è affetta da una grave disabilità in ragione della quale percepisce una Per_2 pensione di invalidità pari a € 500,00 mensili.
Sulla base di dette allegazioni la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente. 2. Assegnare la casa coniugale sita in Pomezia (RM) località Torvajanica, via Gran
Bretagna, n. 66 alla Sig.ra la quale continuerà ad abitarvi Parte_1
Per_ Per_ unitamente alle figlie minori e , nonché con tutti i suoi beni, effetti personali e con tutto l'arredo ed il mobilio ad oggi ivi contenuto. Il Sig. si è già Controparte_1
trasferito in altra abitazione, in comproprietà al 50% tra i coniugi, ubicata in Pomezia (RM), località Martin Pescatore, via Augusta n. 1, disponendo che sia il marito a pagare le rate del relativo mutuo acceso con la Banca Monte dei Paschi di Siena dell'importo semestrale di €
3.000,00 circa a decorrere dal 01.07.2019. Per_ Per_ 3. Disporre l'affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori , con collocazione prevalente delle stesse presso la casa materna - in Pomezia (RM) località
Torvajanica, via Gran Bretagna, n. 66. Le decisioni di maggior interesse relative alla loro istruzione, educazione, e salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, mentre per quanto concerne le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente in ragione dell'affido quotidiano delle minori. Per_ Per_ 4. Facoltà per il padre di far visita a e , compatibilmente con i desideri ed esigenze di vita delle bambine: nei fine settimana alternati, prelevando le figlie dalla casa materna il sabato mattina alle ore 12.30 e riaccompagnandole presso il medesimo luogo la domenica sera, dopo cena, alle ore 21.00. Per_ Per_ Inoltre, nel fine settimana di spettanza, il padre potrà vedere e tenere con sé e anche un pomeriggio a settimana e precisamente il mercoledì, compatibilmente ai propri turni lavorativi, prelevando le figlie presso la casa materna alle ore 18.30 ( dopo la terapia della
Per_ piccola ) riaccompagnandole nel medesimo luogo la sera, dopo cena, alle ore 21.00.
Per_ Invece, nel fine settimana di spettanza della madre, il padre potrà vedere e tenere con sé Per_ e due pomeriggi a settimana e precisamente, il mercoledì ed il venerdì, sempre compatibilmente ai propri turni lavorativi, prelevando le figlie alle ore 18.30 presso la casa materna e riaccompagnandole nel medesimo luogo, dopo cena, alle ore 21.00.
5. Durante le festività Natalizie, le figlie trascorreranno, ad anni alterni, con il padre e con la madre, alternativamente , la Vigilia di Natale, il giorno di Natale ed il giorno di Santo Stefano, nonché il 31 Dicembre , il primo Gennaio ed il giorno dell'Epifania, salvo diversi accordi.
Per l'anno in corso le minori trascorreranno con il padre il giorno di Natale ( dalle ore 12.00 fino alla sera alle ore 21.00)
6. Durante le festività Pasquali, le minori trascorreranno, ad anni alterni, con il padre e con la madre, alternativamente il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi tra le parti. 7. Facoltà per il padre di tenere con sé le figlie anche durante le vacanze estive, per una settimana consecutiva, nel mese di agosto, da concordare preventivamente con la madre entro il
30 maggio di ogni anno, compatibilmente ai rispettivi periodi di ferie ed impegni reciproci.
8. Le parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni dei propri recapiti telefonici e, comunque, devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località fuori dalla provincia di Roma dell'altro genitore quando quest'ultimo ha con sé le minori.
9. Porre a carico del marito in favore della moglie, quale contributo per il mantenimento di quest'ultima un assegno mensile di € 300,00 nonché, quale contributo al mantenimento delle Per_ Per_ figlie minori e , un assegno mensile dell'importo di € 800,00 ( € 400,00 mensili per ciascuna figlia) o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche a seguito delle risultanze istruttorie che emergeranno in corso di causa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi il giorno 25 di ciascun mese mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente bancario della Sig.ra
[...]
Porre, altresì, a carico del Sig. il pagamento delle Parte_1 Controparte_1
spese straordinarie nella misura del 50%, preventivamente concordate e/o documentate, come da protocollo del Tribunale di Velletri.
10. Disporre che l'importo di cui alla pensione mensile d'invalidità - € 500,00 circa - che la Per_ figlia minore percepisce, essendo purtroppo affetta da grave disabilità, resti nella totale ed esclusiva disponibilità della Sig.ra al fine di fronteggiare tutte le Parte_1
spese necessarie per le terapie di riabilitazione cui la bambina deve sottoporsi quotidianamente.
All'uopo disporre, pertanto, che il Sig. rilasci, entro 10 giorni Controparte_1 dall'emissione dell'Ordinanza Presidenziale, l'autocertificazione di rinuncia e/o compia tutte le attività burocratiche necessarie al fine di cui sopra , consentendo alla moglie di poter accreditare direttamente sul suo conto corrente la suindicata pensione oggi invece accreditata sul conto corrente cointestato tra i coniugi.
11. In considerazione del fatto che è sempre la Sig.ra ad Parte_1
occuparsi quotidianamente del trasporto delle figlie per ogni loro esigenza, disporre che il marito rilasci un'autocertificazione di rinuncia per l'agevolazione dell'esenzione del bollo auto ex L. n. 104 di cui attualmente lo stesso usufruisce, a beneficio della moglie stessa.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.11.2019 si costituiva in giudizio
, il quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, rappresentava Controparte_1
che: - diversamente da quanto descritto dalla controparte, nel mese di luglio 2018, a seguito dell'ennesima discussione, era stato “messo alla porta” dalla moglie, che era solita ingenerare litigi causati dalla sua incontrollata gelosia e possessività;
- invero, la vita familiare non era mai stata così serena ed armoniosa e che il matrimonio si era protratto negli anni sono in ragione della profonda dedizione del marito, che si era da sempre impegnato al fine di garantire l'unione familiare;
- difatti, sin dai primi anni di matrimonio, la moglie aveva manifestato uno stato “ansioso depressivo” che l'aveva condotta ad assumere atteggiamenti iracondi, possessivi e impositori nei confronti del marito, il quale veniva accusato di non dedicarle abbastanza tempo e al quale aveva inibito anche di intrattenere rapporti con la propria famiglia di origine;
- il resistente era stato costantemente offeso e dinigrato, anche dinanzi a terzi, aggredito verbalmente e fisicamente, oltre che accusato di non soddisfare abbastanza la moglie dal punto di vista sessuale;
- in verità, a causa delle difficoltà incontrate dalla coppia nell'avere figli, il marito si era sottoposto negli anni a numerosi interventi medici invasivi che, seppure risolutivi, avevano comportato l'insorgere di complicazioni tali da incidere anche sul desiderio sessuale;
- nonostante ciò, la moglie aveva continuato ad offendere il marito anche nella propria virilità, determinando così una grave lesione dell'onore e del decoro dello stesso;
- la moglie aveva in più occasioni assunto atteggiamenti violenti nei confronti del resistente al punto di allontanarlo dalla casa familiare nel mese di luglio 2018 e facendogli persino recapitare, in quell'occasione, bustoni dell'immondizia pieni dei suoi vestiti;
- pertanto, doveva essere la moglie considerata l'unica responsabile del fallimento dell'unione coniugale e, dunque, dell'intollerabilità della convivenza;
- in ordine alle condizioni patrimoniali dei coniugi, è il resistente a provvedere in via integrale al pagamento delle rate del mutuo cointestato relativo alla villetta di nuova costruzione per un importo pari a € 850,00 mensili.
Sulla base di dette allegazioni il predetto formulava le seguenti conclusioni:
“ • Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo alla moglie;
• Assegnare la casa coniugale sita in Torvajanica, Via Gran Bretagna 66 terzo piano, alla ricorrente;
• Affidare le figlie minori in forma condivisa ad entrambe i genitori;
• Prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé le bambinesecondo il seguente calendario: Per_
- due giorni infrasettimanali, il martedi e il giovedi con prelievo per all'uscita di scuola Per_ per il solo anno in corso e per presso la casa materna alle ore 16,30 e riaccompagno a scuola ( ovvero presso l'abitazione materna nei periodi non scolastici) il giorno successivo Per_
- a fine settimana alternati, dal venerdi con prelievo per all'uscita di scuola per il solo Per_ anno in corso e per presso la casa materna alle ore 16,30 al lunedi mattina con riaccompagno a scuola ovvero presso la casa materna nel periodo non scolastico.
Per_
• Prevedere che durante la permanenza della minore presso il padre, le terapie cui la stessa deve essere sottoposta vegano effettuate presso la abitazione del padre;
• Il padre terrà inoltre le figlie secondo il seguente calendario:
- 7 giorni a Natale,
- 3 giorni a Pasqua alternando con la madre il periodo che va dal venerdi prima di Pasqua alla domenica di Pasqua ( fino alle ore 22.30) e dal lunedi dell'Angelo al mercoledidopo
Pasqua ( fino alle ore 21,00)
- 15 giorni nel periodo estivo ( anche in due periodi da 7 giorni ciascuno) da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
• Prevedere che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie mediante il versamento mensile della somma complessiva di € 260,00 da versarsi entro il 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione Istat come per legge.
• Prevedere che il padre contribuisca alle spese straordinarie occorrende per le figlie nella misura del 50% come da Protocollo Vigente presso l'intestato Tribunale
• Nulla in favore della moglie essendo la stessa economicamente indipendente.”.
All'esito dell'udienza presidenziale celebratasi in data 25.11.2019, il Presidente f.f. emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore, assegnando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Con le rispettive memorie integrative le parti si riportavano alle conclusioni già formulate negli atti introduttivi del giudizio.
Con sentenza parziale n. 574/2021 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per il prosieguo in ordine alle ulteriori domande.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Nelle more del giudizio, il resistente depositava presso l'intestato Tribunale ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, incardinando il giudizio recante R.G. n. 1731/2023, nell'ambito del quale, in data 9.04.2024, veniva emessa sentenza non definitiva sullo status. Con ordinanza del 9.11.2022, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.05.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
2.1 Sulla potestas iudicandi del giudice della separazione
Per effetto dell'emissione della sentenza parziale n. 574/2021 dichiarativa della separazione personale tra le parti in causa e dell'introduzione del giudizio DI pendente dinanzi all'intestato Tribunale, questo Collegio risulta investito della decisione sulle sole domande di addebito e di mantenimento della prole e del coniuge riguardanti il periodo compreso tra il deposito del ricorso per la separazione personale e la data di deposito del ricorso DI.
Invero, è stato dedotto e documentato che tra le parti in causa è pendente giudizio DI dinanzi all'intestato Tribunale recante R.G. n. 1731/2023, nel quale sono già stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Il dato assume indubbia rilevanza in ordine alle domande in disamina.
Difatti, in via generale, dal momento del deposito del ricorso DI, il Tribunale in composizione collegiale, quale giudice della separazione, non risulta più munito della potestas iudicandi sulle questioni attinenti all'affidamento, al collocamento e alla frequentazione della prole, che, in quanto volte a regolare per il futuro i rapporti tra i genitori e i figli, sono attratte alla competenza del giudice DI, sul quale si è concentrata in via esclusiva la sopravvenuta potestas decidendi.
Parimenti, le questioni a carattere economico per le quali il giudice della separazione risulta ancora munito del potere decisorio sono solo quelle riguardanti il periodo compreso tra il deposito del ricorso per la separazione personale e la data di deposito del ricorso DI (e ciò in quanto la pronuncia, in sede di divorzio, non potrà retroagire a data antecedente rispetto all'instaurazione del predetto giudizio), essendo rimessa al giudice del divorzio ogni valutazione in ordine al periodo successivo di pendenza del giudizio relativo alla cessazione/scioglimento del vincolo coniugale.
Invero, diversamente opinando, si potrebbe verificare un contrasto tra i giudicati rebus sic stantibus, come emessi all'esito del presente giudizio e di quello DI (cfr. Cass. civ., sez. I,
10.12.2008, n. 28990).
Ulteriore conseguenza della pendenza del giudizio DI è che la modifica delle statuizioni, siccome richiesta in ordine al regime di affidamento, collocamento e frequentazione della prole, non potrà che essere oggetto delle valutazioni del giudice del divorzio. Le predette determinazioni, ove assunte in modifica rispetto a quelle vigenti, non potrebbero che avere effetto per un momento successivo a quello della decisione;
quindi, per il periodo in cui la procedura di divorzio risulta già pendente.
È pertanto palese, anche sotto tale profilo, la possibilità di contrasto tra giudicati rebus sic stantibus, effetto che deve evitarsi con l'unica razionale interpretazione dei rispettivi ambiti del giudizio di separazione, tuttora pendente, e del giudizio DI, che tenga conto degli spazi temporali sui quali i due giudici conservano la potestas decidendi.
Ciò posto, in questa sede, deve essere, pertanto, dichiarata, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso DI nel relativo giudizio pendente dinanzi all'intestato Tribunale recante R.G. n. 1731/2023, l'assenza di potestas decidendi in relazione alle domande di affidamento, collocamento e frequentazione della prole nonché alle domande di cui ai capi n. 10)
e 11) del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto strettamente connesse a quella di affidamento.
2.2 Sulle domande di addebito
In ordine alle contrapposte domande di addebito occorre premettere che:
- ai fini della pronuncia di addebito deve essere fornita la prova della sussistenza di comportamenti, imputabili ad uno dei coniugi o ad entrambi, volontariamente e consapevolmente contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, 18.11.2013, n.
25843);
- deve essere altresì raggiunta la prova del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale (cfr. Cass. civ., sez. I, 20.08.2014, n. 18074);
- grava, in conformità ai principi generali, sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 19.2.2018, ord. n. 647052);
- in relazione all'ipotesi di richiesta di addebito per violazione del dovere di fedeltà, va aggiunto che: “L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale.” (cfr. Cass. civ., sez. I, 29/04/2024, n. 11394; negli stessi termini: Cass. civ., sez. 6 – 1, ord. 14.8.2015, n. 16859; Cass. civ., sez. 6 - 1 ord.
23.6.2017, n. 15811);
- deve evidenziarsi, considerato che dalla violazione dell'obbligo di fedeltà deriva normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che dell'onere della prova in ordine alla circostanza di una preesistente crisi coniugale, già irrimediabilmente in atto, è gravata la parte che tale eccezione abbia formulato (cfr. Cass. civ., sez. I, 07/08/2024, n. 22291: “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo”; Cass. civ., sez. 6 – 1, ord. 19.2.2018, n. 3923: “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”);
- con riferimento, in via ulteriore, all'addebito della separazione per abbandono della casa familiare, è orientamento consolidato quello secondo cui “il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l'onere incombe a chi ha posto in essere
l'abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 23/06/2020, n. 12241; Cass. civ., sez. VI, ord. 15.1.2020, n. 648; Cass. civ., ord.
15.12.2016, n. 25966). Orbene, a sostegno della formulata domanda di addebito la ricorrente ha allegato, da un lato, la violazione dell'obbligo di fedeltà, assumendo che il marito abbia intrattenuto una relazione extraconiugale con altra donna di nome e, dall'altro lato, l'abbandono Persona_3
immotivato e volontario della casa coniugale.
Di contro, a sostegno della domanda riconvenzionale di addebito, il resistente ha dedotto che la moglie avrebbe adottato nei suoi riguardi condotte immotivamente svilenti, aggressive e denigratorie, accusandolo ossessivamente e ripetutamente di fantasiosi tradimenti ed offendendolo anche nella sua sfera più intima.
Ciò posto, quanto dedotto dalla ricorrente in ordine alla violazione del dovere di fedeltà, non ha trovato riscontro nell'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio. A fronte delle specifiche contestazioni mosse dal resistente, le dichiarazioni rese dai testi escussi non consentono di ritenere, infatti, provata la circostanza che il marito intrattenesse, all'epoca dell'allontamento dalla casa familiare (luglio 2018), una relazione extraconiugale.
In particolare, il testimone di parte ricorrente, , ex marito di Testimone_1 Per_3
ha negato che nel mese di settembre 2018 il rapporto matrimoniale con la moglie si
[...] fosse interrotto a causa dell'esistenza tra quest'ultima ed il resistente di una relazione sentimentale;
il teste ha altresì confermato l'esistenza, allo stato attuale, di una relazione affettiva tra i due, aggiungendo, tuttavia, di non sapere da quando sia iniziata detta relazione.
Il secondo teste di parte ricorrente, (zia della ricorrente) si è limitata, invece, Testimone_2
a riferire, di aver visto, nel mese di aprile 2018, in occasione dei festeggiamenti del compleanno
Per_ della minore presso il McDonald's di Pomezia, il resistente e in Persona_3
“atteggiamenti a mio parere affettuosi”, riferendo altresì che i due “parlavano molto vicino tra loro e lui le teneva la mano”, circostanze queste che per la loro genericità non consentono di per sé sole di ritenere provata, all'epoca dei fatti, l'esistenza della relazione extraconiugale, considerato anche il rapporto confidenziale esistente tra le due famiglie che erano solite trascorrere insieme intere giornate, occasioni ludiche e festività.
Quanto sostenuto dalla ricorrente risulta, poi, smentito dalla stessa la Persona_3
quale, escussa quale teste, ha affemato di intrattenere una relazione sentimentale con il resistente da novembre 2019 e di essere andata a convivere con quest'ultimo solo a marzo 2020.
Ne consegue, pertanto, che, non sussistendo sufficienti elementi probatori per ritenere l'esistenza della relazione extraconiugale all'epoca dell'allontamento da parte del marito dalla casa familiare la domanda di addebito deve essere, sotto detto profilo, respinta.
Parimenti infondata – in quanto carente di prova – è la domanda di addebito avanzata dal resistente. Non può, infatti, dirsi dimostrata la violazione da parte della moglie del dovere di assistenza morale ex art. 143 c.c., consistente nell'aver posto in essere nei confronti del marito comportamenti asseritamente irrispettosi ed ingiuriosi, lesivi della dignità del coniuge.
Le prove orali articolate sul punto dalla parte risultano, infatti, formulate in maniera estremamente generica sia sotto il profilo spazio-temporale sia in ordine alla descrizione dei fatti asseritamente attribuiti alla controparte (cfr., in particolare, capp. 14, 15 e 16 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. della parte resistente), sicchè deve essere confermata in questa sede l'inammissibilità dei capitoli all'uopo fomulati.
Può ritenersi, dunque, che le allegazioni poste dal resistente a fondamento della propria domanda di addebito siano rimaste alla stregua di mere asserzioni di parte, sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio, sicchè la domanda di addebito della separazione alla moglie deve essere respinta.
Merita, invece, accoglimento la domanda di addebito proposta dalla ricorrente e fondata sull'abbandono da parte del marito del tetto coniugale.
Sul punto, costituisce circostanza incontestata tra le parti che il resistente si sia definitivamente allontanato dalla casa familiare nel mese di luglio 2018, trasferendosi dapprima presso gli alloggi della caserma dei Carabinieri di appartenenza, poi presso un appartamento in locazione in Torvajanica, ed infine nella nuova costruzione di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Martin Pescatore, Via Augusta, n. 1, cambiando residenza.
Orbene, a fronte di dette allegazioni, il resistente ha dedotto di non aver mai abbandonato volontariamente il tetto coniugale ma di essere stato allontanato dalla moglie a seguito dell'ennesima lite familiare.
Di detta circostanza la parte non ha fornito, tuttavia, alcuna prova.
Del tutto superfluo deve ritersi, infatti, l'interrogatorio formale articolato sul punto dal resistente (cfr. cap. n. 1 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. parte resistente), stante l'avversa posizione assunta al riguardo dalla ricorrente, la quale ha sempre negato detta circostanza, ribadendo in tutti i propri scritti difensivi che il rapporto coniugale si era sempre svolto in maniera serena ed armoniosa sino al mese di luglio 2018.
Parimenti superfluo deve ritenersi, poi, l'unico capitolo di prova testimoniale articolato al riguardo dalla parte (cfr. cap. n. 22 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. parte resistente), trattandosi di dichiarazione “de relato actoris” di per sè sola inidonea a costituire piena prova di quanto dedotto al fine di paralizzare la domanda di addebito formulata dalla controparte.
Ne deriva, pertanto, che – non avendo il resistente, sul quale quale il relativo onere probatorio, dimostrato la preesistente intollerabilità della convivenza, ossia che l'allontanamento è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto – deve ritenersi fondata la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei riguardi del marito.
2.3 Sulla domanda di mantenimento in favore della prole
In ordine alla domanda relativa alla contribuzione da parte del resistente al mantenimento per Per_ le figlie minori e si ritiene che, per il lasso temporale per il quale quest'organo Per_2
giudicante quale giudice della separazione conserva il potere decisorio, debbano essere confermati gli importi così come determinati nell'ordinanza presidenziale del 25.11.2019.
Il padre dovrà, quindi, contribuire al mantenimento delle figlie nella misura di complessivi €
600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia), somma da corrispondersi, a decorrere dalla domanda, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Detto importo deve ritenersi congruo in ragione dell'età delle minori e delle loro presumibili esigenze di vita, tenuto conto della condizione economica e patrimoniale così come allegata e documentata da entrambi i genitori.
Per il medesimo lasso temporale deve essere altresì confermata la statuizione che impone ad entrambi i genitori di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per le figlie, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri.
2.4 Sulla domanda di mantenimento in favore del coniuge
Deve essere, infine, respinta la domanda della ricorrente volta ad ottenere un assegno di mantenimento in proprio favore.
Come è noto, l'art. 156, comma 1, c.c., dispone che “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge – cui non sia addebitabile la separazione – sono, da un lato, la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e, dall'altro lato, la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio (cfr., di recente, Cass. civ., sez. I, 29/04/2024, n. 11494). È stato ulteriormente precisato che il riconoscimento di un assegno di mantenimento deve avvenire considerando, piuttosto, la cessazione del godimento diretto di particolari beni, il generale tenore di vita goduto in costanza della convivenza, da identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, ord. 31/01/2023, n. 952; del 2023; Cass. civ., sez. I, 9/03/2006, n.
5061; Cass. civ., sez. I, 22/10/2004, n. 20638).
Orbene, applicando i su riportati principi al caso di specie, non può che concludersi per il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, non potendo ritenersi sussistente tra le parti – così come già sostenuto dalla Corte d'Appello in sede di reclamo dell'ordinanza presidenziale – una sperequazione economico-patrimoniale tale da giustificare una contribuzione del marito al mantenimento della moglie.
Dall'esame della documentazione depositata agli atti di causa risulta, infatti, che il resistente, maresciallo dei Carabinieri, percepisce un reddito netto pari, in media, esclusi eventuali conguagli, a € 2.500,00 / € 2.600,00 mensili (cfr. buste paga e 730/2017 - 730/2018 – 730/2019 da cui emerge un reddito annuo lordo pari a circa € 40.000,00); costituisce, inoltre, circostanza incontestata tra le parti che lo stesso provveda in via esclusiva al pagamento delle rate del mutuo relativo alla villetta in cui lo stesso attualmente vive, per un importo pari a circa € 7.400,00 annui
(cfr. piano di ammortamento del mutuo), oltre che al pagamento dela quota parte della rata del mutuo stipulato per l'acquisto di un garage, pari a € 130,00 mensili.
Dall'altro lato, la ricorrente, dipendente di una società, percepisce una retribuizione mensile pari a circa € 1.250,00, somma alla quale deve essere sottratta esclusivamente l'importo di €
130,00 dovuto a titolo di quota parte della rata del mutuo richiesto per l'acquisto del garage.
Entrambi i coniugi risultano, poi, comproprietari in pari misura della casa coniugale (ove attualmente vive la ricorrente unitamente alle figlie) nonché di un garage e del terreno sul quale è stata costruita la villetta nella quale vive il resistente.
Ne deriva, pertanto, che – sottratte al reddito del resistente le somme dallo stesso dovute a titolo di mutuo e di mantenimento delle figlie – le condizioni economiche dei coniugi possono ritenersi sostanzialmente equivalenti, con conseguente esclusione di qualsivoglia forma di contribuzione da parte del marito al mantenimento della moglie.
3. Le spese di lite devono essere compensate nella misura di ½, rimanendo la restante metà – in ragione dell'accoglimento della domanda di addebito – a carico della parte resistente, e devono essere liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014,
n. 55 (così come modificato dal D.M. 13.8.2022, n. 147), tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile – complessità bassa) e dei valori tariffari medi (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale).
Quanto alle spese di C.T.U. si ritiene che le stesse debbano essere poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro, così come liquidate con separato decreto del 23.03.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 2756/2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara, a decorre dall'introduzione dinanzi all'intestato Tribunale del giudizio DI recante R.G. n. 1731/2023, il sopravvenuto difetto di potestas decidendi in ordine alle domande di affidamento, collocamento e frequentazione della prole nonchè alle domanda individuate ai capi n. 10) e 11) del ricorso introduttivo del giudizio
b) accoglie la domanda di addebito formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, dichiara che la separazione personale è addebitata a;
Controparte_1
c) rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
d) dispone che, per il periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per la separazione personale e la data di deposito del ricorso DI, versi a Controparte_1 [...]
Per_
, a titolo di mantenimento delle figlie e , il complessivo importo di Parte_1 Per_2
€ 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia), somma da corrispondersi, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
e) rigetta la domanda formulata dalla ricorrente volta ad ottenere l'assegno di mantenimento;
f) condanna a rifondere, in favore di le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano per l'intero nella complessiva somma di € 7.724,07, di cui € 108,07 per esborsi (C.U. e spese di notifica) ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
g) compensa nella misura di ½ le spese di lite come sopra liquidate per l'intero;
h) pone le spese di C.T.U. a definitivo carico di entrambe le parti in solido tra loro, così come liquidate con separato decreto del 23.03.2022.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2756 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2019, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgia La Russa, giusta procura in Parte_1
atti
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Scifoni, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15.05.2024
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 15.05.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 23.04.2019 adiva l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito,
[...]
, con il quale aveva contratto matrimonio in Taranto il 28.12.1994. CP_1
A sostegno della proposta domanda la ricorrente deduceva che:
Per_
- nell'anno 2008, in costanza di matrimonio, i coniugi avevano adottato la minore e che, successivamente, dall'unione della coppia era nata la figlia;
Per_2
- il rapporto di coniugio si protraeva in assoluta armonia e serenità fino a quando, nel mese di luglio 2018, il marito si allontanava improvvisamente dalla casa coniugale, senza farvi più ritorno, per via di una relazione intrapresa con un'altra donna, tale madre di Persona_3
Per_ una compagna di scuola della figlia;
- l'abbandono inaspettato del tetto coniugale e la repentina interruzione della relazione sentimentale arrecavano un profondo dispiacere nella moglie che per 24 anni aveva dedicato tutta la sua vita al marito e alle figlie, seguendo il primo anche nei vari trasferimenti lavorativi per l'Italia;
- dal mese di luglio 2018 il marito non aveva più provveduto ad alcun sostentamento morale, affettivo ed economico nei confronti della moglie, omettendo anche di provvedere al mantenimento delle figlie, che continuava a frequentare una volta a settimana e nei fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
- sotto il profilo economico, la ricorrente è impiegata presso la società Angel Sat Vigilanza
S.r.l. con contratto a tempo indeterminato e retribuzione pari a circa € 1.200,00 mensili;
- il resistente, di professione maresciallo dei Carabinieri, percepisce una retribuzione mensile pari a circa € 2.500,00;
- i coniugi sono comproprietari dell'immobile adibito a casa coniugale sito in Torvajanica
(RM), Via Gran Bretagna n. 66, presso il quale la ricorrente ha continuato a vivere con le figlie, di un garage acquistato mediante la stipulazione di un mutuo cointesto con una rata mensile pari a € 268,00 e di una villetta di nuova costruzione, ubicata in Martin Pescatore (RM), Via Augusta
n. 1, realizzata con somme anch'esse provenienti da un mutuo cointestato con una rata semestrale di circa € 3.000,00 e nella quale vive il resistente;
- il marito è altresì comproprietario di taluni beni immobili siti nella provincia di Taranto;
- la minore è affetta da una grave disabilità in ragione della quale percepisce una Per_2 pensione di invalidità pari a € 500,00 mensili.
Sulla base di dette allegazioni la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente. 2. Assegnare la casa coniugale sita in Pomezia (RM) località Torvajanica, via Gran
Bretagna, n. 66 alla Sig.ra la quale continuerà ad abitarvi Parte_1
Per_ Per_ unitamente alle figlie minori e , nonché con tutti i suoi beni, effetti personali e con tutto l'arredo ed il mobilio ad oggi ivi contenuto. Il Sig. si è già Controparte_1
trasferito in altra abitazione, in comproprietà al 50% tra i coniugi, ubicata in Pomezia (RM), località Martin Pescatore, via Augusta n. 1, disponendo che sia il marito a pagare le rate del relativo mutuo acceso con la Banca Monte dei Paschi di Siena dell'importo semestrale di €
3.000,00 circa a decorrere dal 01.07.2019. Per_ Per_ 3. Disporre l'affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori , con collocazione prevalente delle stesse presso la casa materna - in Pomezia (RM) località
Torvajanica, via Gran Bretagna, n. 66. Le decisioni di maggior interesse relative alla loro istruzione, educazione, e salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, mentre per quanto concerne le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente in ragione dell'affido quotidiano delle minori. Per_ Per_ 4. Facoltà per il padre di far visita a e , compatibilmente con i desideri ed esigenze di vita delle bambine: nei fine settimana alternati, prelevando le figlie dalla casa materna il sabato mattina alle ore 12.30 e riaccompagnandole presso il medesimo luogo la domenica sera, dopo cena, alle ore 21.00. Per_ Per_ Inoltre, nel fine settimana di spettanza, il padre potrà vedere e tenere con sé e anche un pomeriggio a settimana e precisamente il mercoledì, compatibilmente ai propri turni lavorativi, prelevando le figlie presso la casa materna alle ore 18.30 ( dopo la terapia della
Per_ piccola ) riaccompagnandole nel medesimo luogo la sera, dopo cena, alle ore 21.00.
Per_ Invece, nel fine settimana di spettanza della madre, il padre potrà vedere e tenere con sé Per_ e due pomeriggi a settimana e precisamente, il mercoledì ed il venerdì, sempre compatibilmente ai propri turni lavorativi, prelevando le figlie alle ore 18.30 presso la casa materna e riaccompagnandole nel medesimo luogo, dopo cena, alle ore 21.00.
5. Durante le festività Natalizie, le figlie trascorreranno, ad anni alterni, con il padre e con la madre, alternativamente , la Vigilia di Natale, il giorno di Natale ed il giorno di Santo Stefano, nonché il 31 Dicembre , il primo Gennaio ed il giorno dell'Epifania, salvo diversi accordi.
Per l'anno in corso le minori trascorreranno con il padre il giorno di Natale ( dalle ore 12.00 fino alla sera alle ore 21.00)
6. Durante le festività Pasquali, le minori trascorreranno, ad anni alterni, con il padre e con la madre, alternativamente il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi tra le parti. 7. Facoltà per il padre di tenere con sé le figlie anche durante le vacanze estive, per una settimana consecutiva, nel mese di agosto, da concordare preventivamente con la madre entro il
30 maggio di ogni anno, compatibilmente ai rispettivi periodi di ferie ed impegni reciproci.
8. Le parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni dei propri recapiti telefonici e, comunque, devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località fuori dalla provincia di Roma dell'altro genitore quando quest'ultimo ha con sé le minori.
9. Porre a carico del marito in favore della moglie, quale contributo per il mantenimento di quest'ultima un assegno mensile di € 300,00 nonché, quale contributo al mantenimento delle Per_ Per_ figlie minori e , un assegno mensile dell'importo di € 800,00 ( € 400,00 mensili per ciascuna figlia) o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche a seguito delle risultanze istruttorie che emergeranno in corso di causa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi il giorno 25 di ciascun mese mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente bancario della Sig.ra
[...]
Porre, altresì, a carico del Sig. il pagamento delle Parte_1 Controparte_1
spese straordinarie nella misura del 50%, preventivamente concordate e/o documentate, come da protocollo del Tribunale di Velletri.
10. Disporre che l'importo di cui alla pensione mensile d'invalidità - € 500,00 circa - che la Per_ figlia minore percepisce, essendo purtroppo affetta da grave disabilità, resti nella totale ed esclusiva disponibilità della Sig.ra al fine di fronteggiare tutte le Parte_1
spese necessarie per le terapie di riabilitazione cui la bambina deve sottoporsi quotidianamente.
All'uopo disporre, pertanto, che il Sig. rilasci, entro 10 giorni Controparte_1 dall'emissione dell'Ordinanza Presidenziale, l'autocertificazione di rinuncia e/o compia tutte le attività burocratiche necessarie al fine di cui sopra , consentendo alla moglie di poter accreditare direttamente sul suo conto corrente la suindicata pensione oggi invece accreditata sul conto corrente cointestato tra i coniugi.
11. In considerazione del fatto che è sempre la Sig.ra ad Parte_1
occuparsi quotidianamente del trasporto delle figlie per ogni loro esigenza, disporre che il marito rilasci un'autocertificazione di rinuncia per l'agevolazione dell'esenzione del bollo auto ex L. n. 104 di cui attualmente lo stesso usufruisce, a beneficio della moglie stessa.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.11.2019 si costituiva in giudizio
, il quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, rappresentava Controparte_1
che: - diversamente da quanto descritto dalla controparte, nel mese di luglio 2018, a seguito dell'ennesima discussione, era stato “messo alla porta” dalla moglie, che era solita ingenerare litigi causati dalla sua incontrollata gelosia e possessività;
- invero, la vita familiare non era mai stata così serena ed armoniosa e che il matrimonio si era protratto negli anni sono in ragione della profonda dedizione del marito, che si era da sempre impegnato al fine di garantire l'unione familiare;
- difatti, sin dai primi anni di matrimonio, la moglie aveva manifestato uno stato “ansioso depressivo” che l'aveva condotta ad assumere atteggiamenti iracondi, possessivi e impositori nei confronti del marito, il quale veniva accusato di non dedicarle abbastanza tempo e al quale aveva inibito anche di intrattenere rapporti con la propria famiglia di origine;
- il resistente era stato costantemente offeso e dinigrato, anche dinanzi a terzi, aggredito verbalmente e fisicamente, oltre che accusato di non soddisfare abbastanza la moglie dal punto di vista sessuale;
- in verità, a causa delle difficoltà incontrate dalla coppia nell'avere figli, il marito si era sottoposto negli anni a numerosi interventi medici invasivi che, seppure risolutivi, avevano comportato l'insorgere di complicazioni tali da incidere anche sul desiderio sessuale;
- nonostante ciò, la moglie aveva continuato ad offendere il marito anche nella propria virilità, determinando così una grave lesione dell'onore e del decoro dello stesso;
- la moglie aveva in più occasioni assunto atteggiamenti violenti nei confronti del resistente al punto di allontanarlo dalla casa familiare nel mese di luglio 2018 e facendogli persino recapitare, in quell'occasione, bustoni dell'immondizia pieni dei suoi vestiti;
- pertanto, doveva essere la moglie considerata l'unica responsabile del fallimento dell'unione coniugale e, dunque, dell'intollerabilità della convivenza;
- in ordine alle condizioni patrimoniali dei coniugi, è il resistente a provvedere in via integrale al pagamento delle rate del mutuo cointestato relativo alla villetta di nuova costruzione per un importo pari a € 850,00 mensili.
Sulla base di dette allegazioni il predetto formulava le seguenti conclusioni:
“ • Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo alla moglie;
• Assegnare la casa coniugale sita in Torvajanica, Via Gran Bretagna 66 terzo piano, alla ricorrente;
• Affidare le figlie minori in forma condivisa ad entrambe i genitori;
• Prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé le bambinesecondo il seguente calendario: Per_
- due giorni infrasettimanali, il martedi e il giovedi con prelievo per all'uscita di scuola Per_ per il solo anno in corso e per presso la casa materna alle ore 16,30 e riaccompagno a scuola ( ovvero presso l'abitazione materna nei periodi non scolastici) il giorno successivo Per_
- a fine settimana alternati, dal venerdi con prelievo per all'uscita di scuola per il solo Per_ anno in corso e per presso la casa materna alle ore 16,30 al lunedi mattina con riaccompagno a scuola ovvero presso la casa materna nel periodo non scolastico.
Per_
• Prevedere che durante la permanenza della minore presso il padre, le terapie cui la stessa deve essere sottoposta vegano effettuate presso la abitazione del padre;
• Il padre terrà inoltre le figlie secondo il seguente calendario:
- 7 giorni a Natale,
- 3 giorni a Pasqua alternando con la madre il periodo che va dal venerdi prima di Pasqua alla domenica di Pasqua ( fino alle ore 22.30) e dal lunedi dell'Angelo al mercoledidopo
Pasqua ( fino alle ore 21,00)
- 15 giorni nel periodo estivo ( anche in due periodi da 7 giorni ciascuno) da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
• Prevedere che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie mediante il versamento mensile della somma complessiva di € 260,00 da versarsi entro il 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione Istat come per legge.
• Prevedere che il padre contribuisca alle spese straordinarie occorrende per le figlie nella misura del 50% come da Protocollo Vigente presso l'intestato Tribunale
• Nulla in favore della moglie essendo la stessa economicamente indipendente.”.
All'esito dell'udienza presidenziale celebratasi in data 25.11.2019, il Presidente f.f. emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore, assegnando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Con le rispettive memorie integrative le parti si riportavano alle conclusioni già formulate negli atti introduttivi del giudizio.
Con sentenza parziale n. 574/2021 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per il prosieguo in ordine alle ulteriori domande.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Nelle more del giudizio, il resistente depositava presso l'intestato Tribunale ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, incardinando il giudizio recante R.G. n. 1731/2023, nell'ambito del quale, in data 9.04.2024, veniva emessa sentenza non definitiva sullo status. Con ordinanza del 9.11.2022, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.05.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
2.1 Sulla potestas iudicandi del giudice della separazione
Per effetto dell'emissione della sentenza parziale n. 574/2021 dichiarativa della separazione personale tra le parti in causa e dell'introduzione del giudizio DI pendente dinanzi all'intestato Tribunale, questo Collegio risulta investito della decisione sulle sole domande di addebito e di mantenimento della prole e del coniuge riguardanti il periodo compreso tra il deposito del ricorso per la separazione personale e la data di deposito del ricorso DI.
Invero, è stato dedotto e documentato che tra le parti in causa è pendente giudizio DI dinanzi all'intestato Tribunale recante R.G. n. 1731/2023, nel quale sono già stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Il dato assume indubbia rilevanza in ordine alle domande in disamina.
Difatti, in via generale, dal momento del deposito del ricorso DI, il Tribunale in composizione collegiale, quale giudice della separazione, non risulta più munito della potestas iudicandi sulle questioni attinenti all'affidamento, al collocamento e alla frequentazione della prole, che, in quanto volte a regolare per il futuro i rapporti tra i genitori e i figli, sono attratte alla competenza del giudice DI, sul quale si è concentrata in via esclusiva la sopravvenuta potestas decidendi.
Parimenti, le questioni a carattere economico per le quali il giudice della separazione risulta ancora munito del potere decisorio sono solo quelle riguardanti il periodo compreso tra il deposito del ricorso per la separazione personale e la data di deposito del ricorso DI (e ciò in quanto la pronuncia, in sede di divorzio, non potrà retroagire a data antecedente rispetto all'instaurazione del predetto giudizio), essendo rimessa al giudice del divorzio ogni valutazione in ordine al periodo successivo di pendenza del giudizio relativo alla cessazione/scioglimento del vincolo coniugale.
Invero, diversamente opinando, si potrebbe verificare un contrasto tra i giudicati rebus sic stantibus, come emessi all'esito del presente giudizio e di quello DI (cfr. Cass. civ., sez. I,
10.12.2008, n. 28990).
Ulteriore conseguenza della pendenza del giudizio DI è che la modifica delle statuizioni, siccome richiesta in ordine al regime di affidamento, collocamento e frequentazione della prole, non potrà che essere oggetto delle valutazioni del giudice del divorzio. Le predette determinazioni, ove assunte in modifica rispetto a quelle vigenti, non potrebbero che avere effetto per un momento successivo a quello della decisione;
quindi, per il periodo in cui la procedura di divorzio risulta già pendente.
È pertanto palese, anche sotto tale profilo, la possibilità di contrasto tra giudicati rebus sic stantibus, effetto che deve evitarsi con l'unica razionale interpretazione dei rispettivi ambiti del giudizio di separazione, tuttora pendente, e del giudizio DI, che tenga conto degli spazi temporali sui quali i due giudici conservano la potestas decidendi.
Ciò posto, in questa sede, deve essere, pertanto, dichiarata, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso DI nel relativo giudizio pendente dinanzi all'intestato Tribunale recante R.G. n. 1731/2023, l'assenza di potestas decidendi in relazione alle domande di affidamento, collocamento e frequentazione della prole nonché alle domande di cui ai capi n. 10)
e 11) del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto strettamente connesse a quella di affidamento.
2.2 Sulle domande di addebito
In ordine alle contrapposte domande di addebito occorre premettere che:
- ai fini della pronuncia di addebito deve essere fornita la prova della sussistenza di comportamenti, imputabili ad uno dei coniugi o ad entrambi, volontariamente e consapevolmente contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, 18.11.2013, n.
25843);
- deve essere altresì raggiunta la prova del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale (cfr. Cass. civ., sez. I, 20.08.2014, n. 18074);
- grava, in conformità ai principi generali, sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 19.2.2018, ord. n. 647052);
- in relazione all'ipotesi di richiesta di addebito per violazione del dovere di fedeltà, va aggiunto che: “L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale.” (cfr. Cass. civ., sez. I, 29/04/2024, n. 11394; negli stessi termini: Cass. civ., sez. 6 – 1, ord. 14.8.2015, n. 16859; Cass. civ., sez. 6 - 1 ord.
23.6.2017, n. 15811);
- deve evidenziarsi, considerato che dalla violazione dell'obbligo di fedeltà deriva normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che dell'onere della prova in ordine alla circostanza di una preesistente crisi coniugale, già irrimediabilmente in atto, è gravata la parte che tale eccezione abbia formulato (cfr. Cass. civ., sez. I, 07/08/2024, n. 22291: “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo”; Cass. civ., sez. 6 – 1, ord. 19.2.2018, n. 3923: “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”);
- con riferimento, in via ulteriore, all'addebito della separazione per abbandono della casa familiare, è orientamento consolidato quello secondo cui “il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l'onere incombe a chi ha posto in essere
l'abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 23/06/2020, n. 12241; Cass. civ., sez. VI, ord. 15.1.2020, n. 648; Cass. civ., ord.
15.12.2016, n. 25966). Orbene, a sostegno della formulata domanda di addebito la ricorrente ha allegato, da un lato, la violazione dell'obbligo di fedeltà, assumendo che il marito abbia intrattenuto una relazione extraconiugale con altra donna di nome e, dall'altro lato, l'abbandono Persona_3
immotivato e volontario della casa coniugale.
Di contro, a sostegno della domanda riconvenzionale di addebito, il resistente ha dedotto che la moglie avrebbe adottato nei suoi riguardi condotte immotivamente svilenti, aggressive e denigratorie, accusandolo ossessivamente e ripetutamente di fantasiosi tradimenti ed offendendolo anche nella sua sfera più intima.
Ciò posto, quanto dedotto dalla ricorrente in ordine alla violazione del dovere di fedeltà, non ha trovato riscontro nell'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio. A fronte delle specifiche contestazioni mosse dal resistente, le dichiarazioni rese dai testi escussi non consentono di ritenere, infatti, provata la circostanza che il marito intrattenesse, all'epoca dell'allontamento dalla casa familiare (luglio 2018), una relazione extraconiugale.
In particolare, il testimone di parte ricorrente, , ex marito di Testimone_1 Per_3
ha negato che nel mese di settembre 2018 il rapporto matrimoniale con la moglie si
[...] fosse interrotto a causa dell'esistenza tra quest'ultima ed il resistente di una relazione sentimentale;
il teste ha altresì confermato l'esistenza, allo stato attuale, di una relazione affettiva tra i due, aggiungendo, tuttavia, di non sapere da quando sia iniziata detta relazione.
Il secondo teste di parte ricorrente, (zia della ricorrente) si è limitata, invece, Testimone_2
a riferire, di aver visto, nel mese di aprile 2018, in occasione dei festeggiamenti del compleanno
Per_ della minore presso il McDonald's di Pomezia, il resistente e in Persona_3
“atteggiamenti a mio parere affettuosi”, riferendo altresì che i due “parlavano molto vicino tra loro e lui le teneva la mano”, circostanze queste che per la loro genericità non consentono di per sé sole di ritenere provata, all'epoca dei fatti, l'esistenza della relazione extraconiugale, considerato anche il rapporto confidenziale esistente tra le due famiglie che erano solite trascorrere insieme intere giornate, occasioni ludiche e festività.
Quanto sostenuto dalla ricorrente risulta, poi, smentito dalla stessa la Persona_3
quale, escussa quale teste, ha affemato di intrattenere una relazione sentimentale con il resistente da novembre 2019 e di essere andata a convivere con quest'ultimo solo a marzo 2020.
Ne consegue, pertanto, che, non sussistendo sufficienti elementi probatori per ritenere l'esistenza della relazione extraconiugale all'epoca dell'allontamento da parte del marito dalla casa familiare la domanda di addebito deve essere, sotto detto profilo, respinta.
Parimenti infondata – in quanto carente di prova – è la domanda di addebito avanzata dal resistente. Non può, infatti, dirsi dimostrata la violazione da parte della moglie del dovere di assistenza morale ex art. 143 c.c., consistente nell'aver posto in essere nei confronti del marito comportamenti asseritamente irrispettosi ed ingiuriosi, lesivi della dignità del coniuge.
Le prove orali articolate sul punto dalla parte risultano, infatti, formulate in maniera estremamente generica sia sotto il profilo spazio-temporale sia in ordine alla descrizione dei fatti asseritamente attribuiti alla controparte (cfr., in particolare, capp. 14, 15 e 16 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. della parte resistente), sicchè deve essere confermata in questa sede l'inammissibilità dei capitoli all'uopo fomulati.
Può ritenersi, dunque, che le allegazioni poste dal resistente a fondamento della propria domanda di addebito siano rimaste alla stregua di mere asserzioni di parte, sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio, sicchè la domanda di addebito della separazione alla moglie deve essere respinta.
Merita, invece, accoglimento la domanda di addebito proposta dalla ricorrente e fondata sull'abbandono da parte del marito del tetto coniugale.
Sul punto, costituisce circostanza incontestata tra le parti che il resistente si sia definitivamente allontanato dalla casa familiare nel mese di luglio 2018, trasferendosi dapprima presso gli alloggi della caserma dei Carabinieri di appartenenza, poi presso un appartamento in locazione in Torvajanica, ed infine nella nuova costruzione di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Martin Pescatore, Via Augusta, n. 1, cambiando residenza.
Orbene, a fronte di dette allegazioni, il resistente ha dedotto di non aver mai abbandonato volontariamente il tetto coniugale ma di essere stato allontanato dalla moglie a seguito dell'ennesima lite familiare.
Di detta circostanza la parte non ha fornito, tuttavia, alcuna prova.
Del tutto superfluo deve ritersi, infatti, l'interrogatorio formale articolato sul punto dal resistente (cfr. cap. n. 1 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. parte resistente), stante l'avversa posizione assunta al riguardo dalla ricorrente, la quale ha sempre negato detta circostanza, ribadendo in tutti i propri scritti difensivi che il rapporto coniugale si era sempre svolto in maniera serena ed armoniosa sino al mese di luglio 2018.
Parimenti superfluo deve ritenersi, poi, l'unico capitolo di prova testimoniale articolato al riguardo dalla parte (cfr. cap. n. 22 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. parte resistente), trattandosi di dichiarazione “de relato actoris” di per sè sola inidonea a costituire piena prova di quanto dedotto al fine di paralizzare la domanda di addebito formulata dalla controparte.
Ne deriva, pertanto, che – non avendo il resistente, sul quale quale il relativo onere probatorio, dimostrato la preesistente intollerabilità della convivenza, ossia che l'allontanamento è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto – deve ritenersi fondata la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei riguardi del marito.
2.3 Sulla domanda di mantenimento in favore della prole
In ordine alla domanda relativa alla contribuzione da parte del resistente al mantenimento per Per_ le figlie minori e si ritiene che, per il lasso temporale per il quale quest'organo Per_2
giudicante quale giudice della separazione conserva il potere decisorio, debbano essere confermati gli importi così come determinati nell'ordinanza presidenziale del 25.11.2019.
Il padre dovrà, quindi, contribuire al mantenimento delle figlie nella misura di complessivi €
600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia), somma da corrispondersi, a decorrere dalla domanda, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Detto importo deve ritenersi congruo in ragione dell'età delle minori e delle loro presumibili esigenze di vita, tenuto conto della condizione economica e patrimoniale così come allegata e documentata da entrambi i genitori.
Per il medesimo lasso temporale deve essere altresì confermata la statuizione che impone ad entrambi i genitori di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per le figlie, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri.
2.4 Sulla domanda di mantenimento in favore del coniuge
Deve essere, infine, respinta la domanda della ricorrente volta ad ottenere un assegno di mantenimento in proprio favore.
Come è noto, l'art. 156, comma 1, c.c., dispone che “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge – cui non sia addebitabile la separazione – sono, da un lato, la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e, dall'altro lato, la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio (cfr., di recente, Cass. civ., sez. I, 29/04/2024, n. 11494). È stato ulteriormente precisato che il riconoscimento di un assegno di mantenimento deve avvenire considerando, piuttosto, la cessazione del godimento diretto di particolari beni, il generale tenore di vita goduto in costanza della convivenza, da identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, ord. 31/01/2023, n. 952; del 2023; Cass. civ., sez. I, 9/03/2006, n.
5061; Cass. civ., sez. I, 22/10/2004, n. 20638).
Orbene, applicando i su riportati principi al caso di specie, non può che concludersi per il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, non potendo ritenersi sussistente tra le parti – così come già sostenuto dalla Corte d'Appello in sede di reclamo dell'ordinanza presidenziale – una sperequazione economico-patrimoniale tale da giustificare una contribuzione del marito al mantenimento della moglie.
Dall'esame della documentazione depositata agli atti di causa risulta, infatti, che il resistente, maresciallo dei Carabinieri, percepisce un reddito netto pari, in media, esclusi eventuali conguagli, a € 2.500,00 / € 2.600,00 mensili (cfr. buste paga e 730/2017 - 730/2018 – 730/2019 da cui emerge un reddito annuo lordo pari a circa € 40.000,00); costituisce, inoltre, circostanza incontestata tra le parti che lo stesso provveda in via esclusiva al pagamento delle rate del mutuo relativo alla villetta in cui lo stesso attualmente vive, per un importo pari a circa € 7.400,00 annui
(cfr. piano di ammortamento del mutuo), oltre che al pagamento dela quota parte della rata del mutuo stipulato per l'acquisto di un garage, pari a € 130,00 mensili.
Dall'altro lato, la ricorrente, dipendente di una società, percepisce una retribuizione mensile pari a circa € 1.250,00, somma alla quale deve essere sottratta esclusivamente l'importo di €
130,00 dovuto a titolo di quota parte della rata del mutuo richiesto per l'acquisto del garage.
Entrambi i coniugi risultano, poi, comproprietari in pari misura della casa coniugale (ove attualmente vive la ricorrente unitamente alle figlie) nonché di un garage e del terreno sul quale è stata costruita la villetta nella quale vive il resistente.
Ne deriva, pertanto, che – sottratte al reddito del resistente le somme dallo stesso dovute a titolo di mutuo e di mantenimento delle figlie – le condizioni economiche dei coniugi possono ritenersi sostanzialmente equivalenti, con conseguente esclusione di qualsivoglia forma di contribuzione da parte del marito al mantenimento della moglie.
3. Le spese di lite devono essere compensate nella misura di ½, rimanendo la restante metà – in ragione dell'accoglimento della domanda di addebito – a carico della parte resistente, e devono essere liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014,
n. 55 (così come modificato dal D.M. 13.8.2022, n. 147), tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile – complessità bassa) e dei valori tariffari medi (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale).
Quanto alle spese di C.T.U. si ritiene che le stesse debbano essere poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro, così come liquidate con separato decreto del 23.03.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 2756/2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara, a decorre dall'introduzione dinanzi all'intestato Tribunale del giudizio DI recante R.G. n. 1731/2023, il sopravvenuto difetto di potestas decidendi in ordine alle domande di affidamento, collocamento e frequentazione della prole nonchè alle domanda individuate ai capi n. 10) e 11) del ricorso introduttivo del giudizio
b) accoglie la domanda di addebito formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, dichiara che la separazione personale è addebitata a;
Controparte_1
c) rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
d) dispone che, per il periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per la separazione personale e la data di deposito del ricorso DI, versi a Controparte_1 [...]
Per_
, a titolo di mantenimento delle figlie e , il complessivo importo di Parte_1 Per_2
€ 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia), somma da corrispondersi, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
e) rigetta la domanda formulata dalla ricorrente volta ad ottenere l'assegno di mantenimento;
f) condanna a rifondere, in favore di le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano per l'intero nella complessiva somma di € 7.724,07, di cui € 108,07 per esborsi (C.U. e spese di notifica) ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
g) compensa nella misura di ½ le spese di lite come sopra liquidate per l'intero;
h) pone le spese di C.T.U. a definitivo carico di entrambe le parti in solido tra loro, così come liquidate con separato decreto del 23.03.2022.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi