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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6299/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
31/10/2024 da:
Parte_1
con l'avv. SEGAT ALESSANDRA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. SEGAT ALESSANDRA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
1 Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
10/12/2024 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] Parte_1
LIVENZA (TV) il 16/02/1976 e nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio contratto il 19/09/2003 e trascritto al n. 51, Parte II, Serie A, Anno 2003 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ODERZO, alle seguenti condizioni del ricorso:
1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove lo vorrà, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa familiare sita in Ponte di Piave (TV), via Ronche n. 4, di proprietà esclusiva della signora viene alla stessa assegnata con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, affinchè ci viva Parte_1
con i figli.
3. La signora continuerà a pagare le rate del mutuo ipotecario gravante sull'immobile Parte_1
de quo, senza nulla pretendere e/o richiedere al marito.
Per Per_ 4. I figli minori e vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre nell'abitazione familiare, mentre nulla viene disposto riguardo
Per_ alle due figlie maggiori e essendo ambedue maggiorenni. I genitori sono entrambi Per_4
egualmente e congiuntamente responsabili dell'educazione dei due figli minori ed entrambi sono
2 impegnati a perseguire il loro benessere e la loro felicità, sicché le decisioni a loro relative verranno assunte di comune accordo, mentre limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. Parimenti, i genitori sono ugualmente e congiuntamente responsabili del mantenimento dei figli, anche di quelli maggiorenni non economicamente indipendenti.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando lo vorrà, previo congruo avviso telefonico e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici degli stessi e lavorativi del padre.
Ciascun genitore si occuperà inoltre, nel proprio turno di frequentazione, degli impegni e delle attività quotidiane dei figli scolastiche, extrascolastiche, ricreative ed eventualmente sportive.
6. Quanto alle festività natalizie, pasquali, estive, alle festività religiose e civili di un giorno e ai ponti festivi, i genitori stabiliscono di accordarsi di volta in volta, fermo restando che, in ogni caso, i predetti si alterneranno di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno e il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
Per_ 7. Il padre si obbliga a concorrere al mantenimento ordinario dei figli , maggiorenne ma non economicamente indipendente, anch'ella maggiorenne ma non economicamente Per_4
Per Per_ indipendente, e questi ultimi entrambi minorenni, mediante corresponsione alla madre, in forma tracciabile, di un assegno mensile di € 800,00 (ottocento/00) rivalutabili annualmente su base
Istat, da versare entro il giorno 10 di ogni mese.
8. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli verranno ripartite al 50% tra i genitori, rinviando per la relativa disciplina al vigente Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale beneficiando in pari misura delle detrazioni fiscali, ove applicabili.
9. L'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente dalla madre.
10. La signora è intestataria esclusiva di un conto corrente acceso presso Intesa San Paolo Pt_1
S.p.a. sul quale confluisce il proprio stipendio mensile ed è onerato della rata mensile del mutuo, in relazione al quale tratterrà il relativo saldo;
inoltre è cointestataria con il marito di altro conto corrente
3 acceso presso Intesa San Paolo, n. 45518/1000/00090107, in merito al quale i coniugi dispongono di mantenerlo aperto per il tempo necessario (circa un anno dal deposito del ricorso) al fine di gestire il trasferimento delle utenze e di tutti i pagamenti ad esso collegati.
11. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, conseguentemente nulla si debbono reciprocamente per il loro mantenimento ordinario.
12. Ciascun genitore presta sin da ora l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche per i figli minori.
13. Le spese e i compensi legali per l'attività stragiudiziale e per il presente procedimento sono a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/12/2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6299/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
31/10/2024 da:
Parte_1
con l'avv. SEGAT ALESSANDRA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. SEGAT ALESSANDRA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
1 Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
10/12/2024 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] Parte_1
LIVENZA (TV) il 16/02/1976 e nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio contratto il 19/09/2003 e trascritto al n. 51, Parte II, Serie A, Anno 2003 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ODERZO, alle seguenti condizioni del ricorso:
1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove lo vorrà, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa familiare sita in Ponte di Piave (TV), via Ronche n. 4, di proprietà esclusiva della signora viene alla stessa assegnata con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, affinchè ci viva Parte_1
con i figli.
3. La signora continuerà a pagare le rate del mutuo ipotecario gravante sull'immobile Parte_1
de quo, senza nulla pretendere e/o richiedere al marito.
Per Per_ 4. I figli minori e vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre nell'abitazione familiare, mentre nulla viene disposto riguardo
Per_ alle due figlie maggiori e essendo ambedue maggiorenni. I genitori sono entrambi Per_4
egualmente e congiuntamente responsabili dell'educazione dei due figli minori ed entrambi sono
2 impegnati a perseguire il loro benessere e la loro felicità, sicché le decisioni a loro relative verranno assunte di comune accordo, mentre limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. Parimenti, i genitori sono ugualmente e congiuntamente responsabili del mantenimento dei figli, anche di quelli maggiorenni non economicamente indipendenti.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando lo vorrà, previo congruo avviso telefonico e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici degli stessi e lavorativi del padre.
Ciascun genitore si occuperà inoltre, nel proprio turno di frequentazione, degli impegni e delle attività quotidiane dei figli scolastiche, extrascolastiche, ricreative ed eventualmente sportive.
6. Quanto alle festività natalizie, pasquali, estive, alle festività religiose e civili di un giorno e ai ponti festivi, i genitori stabiliscono di accordarsi di volta in volta, fermo restando che, in ogni caso, i predetti si alterneranno di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno e il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
Per_ 7. Il padre si obbliga a concorrere al mantenimento ordinario dei figli , maggiorenne ma non economicamente indipendente, anch'ella maggiorenne ma non economicamente Per_4
Per Per_ indipendente, e questi ultimi entrambi minorenni, mediante corresponsione alla madre, in forma tracciabile, di un assegno mensile di € 800,00 (ottocento/00) rivalutabili annualmente su base
Istat, da versare entro il giorno 10 di ogni mese.
8. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli verranno ripartite al 50% tra i genitori, rinviando per la relativa disciplina al vigente Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale beneficiando in pari misura delle detrazioni fiscali, ove applicabili.
9. L'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente dalla madre.
10. La signora è intestataria esclusiva di un conto corrente acceso presso Intesa San Paolo Pt_1
S.p.a. sul quale confluisce il proprio stipendio mensile ed è onerato della rata mensile del mutuo, in relazione al quale tratterrà il relativo saldo;
inoltre è cointestataria con il marito di altro conto corrente
3 acceso presso Intesa San Paolo, n. 45518/1000/00090107, in merito al quale i coniugi dispongono di mantenerlo aperto per il tempo necessario (circa un anno dal deposito del ricorso) al fine di gestire il trasferimento delle utenze e di tutti i pagamenti ad esso collegati.
11. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, conseguentemente nulla si debbono reciprocamente per il loro mantenimento ordinario.
12. Ciascun genitore presta sin da ora l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche per i figli minori.
13. Le spese e i compensi legali per l'attività stragiudiziale e per il presente procedimento sono a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/12/2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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