Art. 7.
Per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge si provvede mediante l'impiego di un'aliquota dei presidi e professori di scuole secondarie di primo e secondo grado, degli ispettori scolastici, dei direttori didattici, degli insegnanti elementari e delle insegnanti di scuola materna dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, messi a disposizione del Ministero degli affari esteri nei limiti e secondo le modalita' previste dal testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 , dalla legge 6 ottobre 1962, n. 1546 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 , di attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891 .
Al personale suddetto si applicano le stesse norme sullo stato giuridico ed economico vigenti per il personale di ruolo assegnato dal Ministero degli affari esteri alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero in base ai provvedimenti legislativi sopracitati.
Per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge si provvede mediante l'impiego di un'aliquota dei presidi e professori di scuole secondarie di primo e secondo grado, degli ispettori scolastici, dei direttori didattici, degli insegnanti elementari e delle insegnanti di scuola materna dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, messi a disposizione del Ministero degli affari esteri nei limiti e secondo le modalita' previste dal testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 , dalla legge 6 ottobre 1962, n. 1546 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 , di attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891 .
Al personale suddetto si applicano le stesse norme sullo stato giuridico ed economico vigenti per il personale di ruolo assegnato dal Ministero degli affari esteri alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero in base ai provvedimenti legislativi sopracitati.