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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/11/2025, n. 5040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5040 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17733/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. AN EL,
nel procedimento iscritto al n.r.g. 17733/2024, promosso da:
nato in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...]; Controparte_1
nato in [...] il [...]; in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità Parte_2 genitoriale sulla figlia minore , nata in [...] il [...]; Persona_1
, nato in Brasile il [...], in [...] e nella qualità di esercente la CP_2 responsabilità genitoriale sulle figlie minori , nata in [...] il Persona_2
12.11.2014 e , nata in [...] il [...]; Persona_3
, nato in [...] l'[...]; Persona_4
, nato in Brasile il [...], in [...] e nella qualità di esercente la Controparte_3 responsabilità genitoriale sulle figlie minori , nata in [...] il [...] e Persona_5 Per_6
, nata in [...] l'[...];
[...]
, nata in [...] il [...]; Parte_3
, nata in [...] il [...]; Parte_4
, nata in [...] il [...]; Parte_5
nata in Brasile il [...], in [...] e nella qualità di esercente la Controparte_4 responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata in [...] il Persona_7
28.3.2009;
nata in [...] l'[...]; Parte_6 tutti con il patrocinio degli avv.ti. Valeria Beggin e Ana Caroline Azevedo Michelon
RICORRENTI
contro
, contumace Controparte_5
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
1 In esito all'udienza del 20.11.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 28.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/2017 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n.
206/2022 a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/2011
(«Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] ed espongono che: Persona_8
i) il Sig. nasceva a San Bendetto Po (MN) il 17.7.1867 (doc. 1) e, una volta Persona_8 emigrato in Brasile, contraeva matrimonio con la Sig.ra in data 5.5.1888 Controparte_6
(doc. 1);
ii) dall'unione coniugale tra il Sig. e la Sig.ra Persona_8 Controparte_6 nasceva il Sig. in data 26.6.1892 (doc. 3); Persona_9
iii) il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra il 29.3.1913 (doc. 3) e Persona_9 Per_10 dall'unione matrimoniale nasceva il Sig. in data 28.8.1913 (doc. 4); Persona_11 iv) il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra il 13.1.1947 (doc. Persona_11 Persona_12
4); dalla loro relazione era nato in data [...] il Sig. noto anche come “ CP_7 Per_13
(doc. 5);
[...]
v) il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra in data Controparte_8 Persona_14
5.12.1955 (doc. 5) e dall'unione coniugale nascevano il Sig. la Sig.ra Controparte_9 [...] in data 5.2.1961 (doc. 9), la Sig.ra odierna ricorrente, in data Parte_7 Controparte_4
27.5.1964 (doc. 16), nonché il Sig. e la Sig.ra Parte_8 Persona_15 vi) il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra in Controparte_9 Persona_16 data 1.2.1988 (doc. 6) e dall'unione coniugale nascevano gli odierni ricorrenti,
[...] il 20.9.1985 (doc. 7) e il 5.7.1993 (doc. 8); Controparte_1 Parte_1 vii) la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Controparte_1 [...]
in data 24.8.2018 e, in data 20.3.2024, divorziava come indicato nell'annotazione Parte_9 marginale del certificato di matrimonio (doc. 7);
2 viii) la sopra indicata Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Parte_7 Parte_11 il 12.5.1979 (doc. 9) e dall'unione matrimoniale nascevano gli odierni ricorrenti Controparte_3
il 9.3.1981 (doc. 10) e il 5.7.1993 (doc. 14);
[...] Parte_4 ix) il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra in Controparte_3 Persona_17 data 19.8.2005 e dall'unione coniugale nascevano le figlie minori, odierne ricorrenti,
[...] il 23.12.2005 (doc. 11), il 9.1.2009 (doc. 12) e Parte_3 Persona_5 Persona_6
l'8.3.2011 (doc. 13);
x) dalla relazione tra la Sig.ra e il Sig. nasceva la Parte_4 Controparte_10 figlia minore, odierna ricorrente, il 28.5.2012 (doc. 15); Parte_5 xi) dalla relazione tra la Sig.ra e il Sig. nascevano gli Controparte_4 Persona_18 odierni ricorrenti in data 1.3.1996 (doc.17) e la minore Persona_4 [...] in data 28.3.2009 (doc. 18); Persona_7 xii) il Sig. in Brasile, contraeva matrimonio con la Sig.ra Parte_8 Persona_19 il 16.2.2001 (doc. 19) e dall' unione coniugale nasceva l'odierna ricorrente Parte_6 in data 11.12.2001 (doc. 20);
[...] xiii) la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. in data 18.6.1988 Persona_15 Persona_20
(doc. 21) e dall'unione coniugale nascevano gli odierni ricorrenti il 30.8.1988 (doc. CP_2
22) e il 9.6.1996 (doc. 25); Parte_2 xiv) il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra in data CP_2 Parte_12
17.3.2018 (doc. 22) e dall'unione coniugale nascevano le figlie minori, odierne ricorrenti,
[...]
il 12.11.2014 (doc. 23) e il 29.8.2016 (doc. 24); Persona_2 Persona_3 xv) il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra in data Parte_2 Persona_21
17.2.2018 (doc. 25) e dall'unione coniugale nasceva la figlia minore, odierna ricorrente,
[...]
il 18.12.2022 (doc. 26); Per_1
L'avo non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 2). Persona_8
3. Il , nonostante la regolare notificazione di ricorso-decreto, non si è Controparte_5 costituto ed è stato dichiarato contumace all'udienza odierna.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 24.3.2025 si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza - anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. - in data odierna, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 1.10.2025, i ricorrenti hanno tempestivamente depositato note scritte, con cui si sono riportati al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo
3 delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava Persona_22 una definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di TO NU II lo
Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del
Lazio; il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
4 - l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le
23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del
13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli
5 effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n.
25318/2022).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19-bis, comma 2-ter,
d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025,
n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n.
30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
Elementi di segno contrario non sono pervenuti dal convenuto, che non si è Controparte_5 costituito in giudizio.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021,
n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il
6 favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
In definitiva, le domande dei soggetti indicati nel dispositivo che hanno chiesto l'acquisito della cittadinanza iure sanguinis Parte_1 [...]
, , , Controparte_1 Parte_2 Persona_1 CP_2 [...]
, , , Persona_2 Persona_3 Persona_4
, , , , Controparte_3 Persona_5 Persona_6 Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5 Controparte_4 Persona_7
e meritano accoglimento.
[...] Parte_6
5. La giurisprudenza maggioritaria ritiene che, nonostante l'ordinamento preveda che i soggetti interessati debbano chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis all'autorità consolare presso il Paese di residenza, sia possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in ragione della situazione che affligge i vari Consolati italiani in Brasile (presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in circa dieci anni), notoria e peraltro allegata e documentata da parte ricorrente nel presente giudizio (v. doc. 27 del fascicolo di parte), tale da rendere i tempi di risposta irragionevoli e contrari al disposto dell'art. 3 d.P.R n. 362/1994, che fissa in settecentotrenta giorni il termine per definire il procedimento amministrativo.
6. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono Pt_13 giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite.
Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle loro domande,
- dichiara che:
Parte_1 Controparte_1
, , , , Parte_2 Persona_1 CP_2 Persona_2
, , Persona_3 Persona_4 Controparte_3
, , , ,
[...] Persona_5 Persona_6 Parte_3 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Controparte_4 Parte_14
[...]
[...] e meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini Per_4 Parte_6 italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_5 procedere agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità
Consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 20.11.2025
Il Giudice
AN EL
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel certificato di matrimonio generalizzato come “ . Parte_10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. AN EL,
nel procedimento iscritto al n.r.g. 17733/2024, promosso da:
nato in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...]; Controparte_1
nato in [...] il [...]; in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità Parte_2 genitoriale sulla figlia minore , nata in [...] il [...]; Persona_1
, nato in Brasile il [...], in [...] e nella qualità di esercente la CP_2 responsabilità genitoriale sulle figlie minori , nata in [...] il Persona_2
12.11.2014 e , nata in [...] il [...]; Persona_3
, nato in [...] l'[...]; Persona_4
, nato in Brasile il [...], in [...] e nella qualità di esercente la Controparte_3 responsabilità genitoriale sulle figlie minori , nata in [...] il [...] e Persona_5 Per_6
, nata in [...] l'[...];
[...]
, nata in [...] il [...]; Parte_3
, nata in [...] il [...]; Parte_4
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28.3.2009;
nata in [...] l'[...]; Parte_6 tutti con il patrocinio degli avv.ti. Valeria Beggin e Ana Caroline Azevedo Michelon
RICORRENTI
contro
, contumace Controparte_5
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
1 In esito all'udienza del 20.11.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
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RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 28.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/2017 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n.
206/2022 a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/2011
(«Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] ed espongono che: Persona_8
i) il Sig. nasceva a San Bendetto Po (MN) il 17.7.1867 (doc. 1) e, una volta Persona_8 emigrato in Brasile, contraeva matrimonio con la Sig.ra in data 5.5.1888 Controparte_6
(doc. 1);
ii) dall'unione coniugale tra il Sig. e la Sig.ra Persona_8 Controparte_6 nasceva il Sig. in data 26.6.1892 (doc. 3); Persona_9
iii) il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra il 29.3.1913 (doc. 3) e Persona_9 Per_10 dall'unione matrimoniale nasceva il Sig. in data 28.8.1913 (doc. 4); Persona_11 iv) il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra il 13.1.1947 (doc. Persona_11 Persona_12
4); dalla loro relazione era nato in data [...] il Sig. noto anche come “ CP_7 Per_13
(doc. 5);
[...]
v) il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra in data Controparte_8 Persona_14
5.12.1955 (doc. 5) e dall'unione coniugale nascevano il Sig. la Sig.ra Controparte_9 [...] in data 5.2.1961 (doc. 9), la Sig.ra odierna ricorrente, in data Parte_7 Controparte_4
27.5.1964 (doc. 16), nonché il Sig. e la Sig.ra Parte_8 Persona_15 vi) il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra in Controparte_9 Persona_16 data 1.2.1988 (doc. 6) e dall'unione coniugale nascevano gli odierni ricorrenti,
[...] il 20.9.1985 (doc. 7) e il 5.7.1993 (doc. 8); Controparte_1 Parte_1 vii) la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Controparte_1 [...]
in data 24.8.2018 e, in data 20.3.2024, divorziava come indicato nell'annotazione Parte_9 marginale del certificato di matrimonio (doc. 7);
2 viii) la sopra indicata Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Parte_7 Parte_11 il 12.5.1979 (doc. 9) e dall'unione matrimoniale nascevano gli odierni ricorrenti Controparte_3
il 9.3.1981 (doc. 10) e il 5.7.1993 (doc. 14);
[...] Parte_4 ix) il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra in Controparte_3 Persona_17 data 19.8.2005 e dall'unione coniugale nascevano le figlie minori, odierne ricorrenti,
[...] il 23.12.2005 (doc. 11), il 9.1.2009 (doc. 12) e Parte_3 Persona_5 Persona_6
l'8.3.2011 (doc. 13);
x) dalla relazione tra la Sig.ra e il Sig. nasceva la Parte_4 Controparte_10 figlia minore, odierna ricorrente, il 28.5.2012 (doc. 15); Parte_5 xi) dalla relazione tra la Sig.ra e il Sig. nascevano gli Controparte_4 Persona_18 odierni ricorrenti in data 1.3.1996 (doc.17) e la minore Persona_4 [...] in data 28.3.2009 (doc. 18); Persona_7 xii) il Sig. in Brasile, contraeva matrimonio con la Sig.ra Parte_8 Persona_19 il 16.2.2001 (doc. 19) e dall' unione coniugale nasceva l'odierna ricorrente Parte_6 in data 11.12.2001 (doc. 20);
[...] xiii) la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. in data 18.6.1988 Persona_15 Persona_20
(doc. 21) e dall'unione coniugale nascevano gli odierni ricorrenti il 30.8.1988 (doc. CP_2
22) e il 9.6.1996 (doc. 25); Parte_2 xiv) il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra in data CP_2 Parte_12
17.3.2018 (doc. 22) e dall'unione coniugale nascevano le figlie minori, odierne ricorrenti,
[...]
il 12.11.2014 (doc. 23) e il 29.8.2016 (doc. 24); Persona_2 Persona_3 xv) il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra in data Parte_2 Persona_21
17.2.2018 (doc. 25) e dall'unione coniugale nasceva la figlia minore, odierna ricorrente,
[...]
il 18.12.2022 (doc. 26); Per_1
L'avo non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 2). Persona_8
3. Il , nonostante la regolare notificazione di ricorso-decreto, non si è Controparte_5 costituto ed è stato dichiarato contumace all'udienza odierna.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 24.3.2025 si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza - anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. - in data odierna, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 1.10.2025, i ricorrenti hanno tempestivamente depositato note scritte, con cui si sono riportati al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo
3 delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava Persona_22 una definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di TO NU II lo
Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del
Lazio; il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
4 - l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le
23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del
13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli
5 effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n.
25318/2022).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19-bis, comma 2-ter,
d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025,
n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n.
30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
Elementi di segno contrario non sono pervenuti dal convenuto, che non si è Controparte_5 costituito in giudizio.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021,
n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il
6 favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
In definitiva, le domande dei soggetti indicati nel dispositivo che hanno chiesto l'acquisito della cittadinanza iure sanguinis Parte_1 [...]
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e meritano accoglimento.
[...] Parte_6
5. La giurisprudenza maggioritaria ritiene che, nonostante l'ordinamento preveda che i soggetti interessati debbano chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis all'autorità consolare presso il Paese di residenza, sia possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in ragione della situazione che affligge i vari Consolati italiani in Brasile (presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in circa dieci anni), notoria e peraltro allegata e documentata da parte ricorrente nel presente giudizio (v. doc. 27 del fascicolo di parte), tale da rendere i tempi di risposta irragionevoli e contrari al disposto dell'art. 3 d.P.R n. 362/1994, che fissa in settecentotrenta giorni il termine per definire il procedimento amministrativo.
6. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono Pt_13 giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite.
Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle loro domande,
- dichiara che:
Parte_1 Controparte_1
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[...]
[...] e meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini Per_4 Parte_6 italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_5 procedere agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità
Consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 20.11.2025
Il Giudice
AN EL
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel certificato di matrimonio generalizzato come “ . Parte_10