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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1847/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
FEBBRARO MARIA FLORA, Relatore
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13682/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TK3CR6600262 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11198/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., (C.F. P.IVA_1), con sede in Roma, Indirizzo_1 n. 57, in persona Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Nominativo_1 (C.F. CF_1) e dell'Amministratore delegato Sig. Nominativo_2 (C.F. CF_2), rappresentata e difesa, congiuntamente e distintamente, dall'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), PEC Email_1 , fax Telefono_2 e dal Dott. Difensore_2 Difensore_2 (C.F. CF_Difensore_2 ), PEC: Email_3 ,elettivamente domiciliata presso lo Studio dei predetti difensori in Roma, Indirizzo_2, giusta procura allegata in atti, ha impugnato l'atto n. TK3CR6600262 (All. 1) emesso ai sensi dell'art. 38 bis D.P.R. n. 600/1973 dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I Roma – Ufficio controlli, (C.F. P.IVA_3), con sede in Roma, Indirizzo_3, in persona del legale rappresentante , di recupero del credito di imposta utilizzato per l'anno 2020, notificato dall'Ader in data 29 maggio 2025.
A tal fine ha esposto e dedotto in fatto ed in diritto che:
- la Società nell'ambito delle procedure semplificate per le misure di aiuto destinate ai settori colpiti dalla pandemia covid 19, secondo il “quadro temporaneo” (temporary Framework) adottato dalla Commissione
Europea, aveva allocato nella sezione 3.12 gli aiuti fruiti – “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”;
- la Società aveva usufruito dell'esenzione dal versamento della prima rata di acconto IRAP (a.i 2020) ai sensi dell'art. 24 D.L. n. 34/2020 per Euro 20.248,00, indicando quale periodo ammissibile l'arco temporale
01.02.2021 - 30.06.2021, nel quale gli utili non avevano consentito la copertura dei costi fissi, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 25 novembre 2022, presentata ai sensi dell'art. 3, co. 1 DM del
11.12.2021 – protocollo n. 221128162424204840000010 (All. 2 – requisiti 3.1 e 3.12);
- con schema d'atto del 20.03.2025 (All. 3) l'Ufficio, rilevato che “Dai dati desunti dal bilancio depositato per il periodo di imposta 2021, rapportati al periodo ammissibile suindicato, si evince che la società non presenta costi fissi non coperti...”, riteneva recuperabile l'esenzione dal versamento della prima rata di acconto IRAP, con applicazione di sanzioni ed interessi;
- seguiva il contraddittorio ex art. 6 bis Legge n. 212/2000, la società tramite proprio delegato proponeva osservazioni con mail al funzionario referente il 26 marzo 2025 (All. 4), ribadite con PEC del 29 aprile 2025
e del 6 maggio 2025 (All. 5), alle quali era allegata una relazione con prospetto redatta e certificata da società di revisione (All. 6), attestante la mancata copertura dei costi fissi con gli utili nel periodo ammissibile
(01.02.2021 –30.06.2021);
- il contraddittorio terminava con la notifica dell'atto di recupero del 29 maggio 2025 col quale venivano richiesti alla società Euro 20.248,00 per tributo oltre sanzioni per Euro 6.074,40 ed interessi per Euro 4.067,35;
-tale atto sarebbe viziato da difetto di motivazione, in quanto l'Ufficio avrebbe proceduto ad un sintetico raffronto tra valore e costi della produzione, dati tratti dal bilancio al 31.12.2021, senza più puntuali specificazioni in ordine alla assenza di spese invariabili nonchè dell'esatto periodo di riferimento ammissibile, compreso tra il 1° febbraio ed il 30 giugno 2021, ai fini dell'esenzione IRAP ai sensi dell'art. 24 D.L. n. 34/2020
(vd. pag. 5 All.
2 - dichiarazione 25.11.2022);
-avverso lo schema di atto, in data 20 marzo 2025 (vd All. 3) la Società presentava osservazioni, tramite il proprio consulente, al funzionario responsabile (vd All. 4 – mail del 26.03.2025), allegando una relazione con prospetto di conto economico certificata da società di revisione (vd. All. 6), riferito al periodo 01.02.2021 –
30.06/2021 da cui emergeva, nel periodo ammissibile, la mancata copertura dei costi fissi: il valore della produzione ammonta ad Euro 1.594.208,00, mentre i costi della produzione (costi fissi) ammontano ad Euro
1.991.715,00, la perdita operativa accertata sulla base dei conti certificati ammonta ad Euro 397.507,00.
Nel prospetto era anche indicato il calo di fatturato nel medesimo periodo (01.0230.06) rispetto al 2019, nella misura del 69,91%, ciò ad ulteriore riprova della correttezza della condotta tenuta dalla ricorrente nel richiedere l'aiuto ai sensi dell'art. 24 D.L. n. 34/2020 - sezione 3.12.;
- il contraddittorio informato ed effettivo di fatto non veniva integrato e le osservazioni non venivano considerate dirimenti in violazione dell'art. 6 bis della Legge n. 212/2000. L'atto definitivo è stato notificato il 29 maggio 2025, dunque appena quindici giorni dopo la mail del funzionario (14.05.20525 vd. All. 16), o più precisamente dopo appena dieci giorni lavorativi;
si presume che nel tempo precedente la notifica (dieci giorni lavorativi);
-l'atto di recupero sarebbe errato anche per mancata indicazione del periodo ammissibile della sussistenza costi fissi non coperti (sez. 3.12) mentre la società avrebbe indicato il minor periodo 01.02/30.06 del 2021
i quali non sarebbe stato riscontrato mediante raffronto con i dati desumibili dal bilancio del 2021. L'Ufficio avrebbe quindi attivato un controllo in evidente violazione delle previsioni di cui alla sezione 3.12 del
Temporary Framework, avendo di fatto preso in considerazione un arco temporale differente (5 mesi teorici e non relativi al periodo indicato dalla società) da quello indicato dalla società quale “periodo ammissibile”;
il risultato della perdita di Euro 397.507 non avrebbe dovuto lasciavare dubbi in ordine alla presenza di una mancata copertura dei costi fissi.
Instaurato il contraddittorio si è costituito l'Agenzia delle Entrate contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso di chi ha invocato il rigetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame pur ammissibile e procedibile, nel merito va disatteso.
Dagli atti di causa - ritualmente acquisiti- la Corte ha verificato che l'atto di recupero impugnato sia stato preceduto dalla notifica, in data 20.03.2025, dello schema d'atto n. TK3CR6600129/2025, previsto dall'art.
6- bis della L. 27.07.2000 n. 212. Esso è inoltre motivato sulle ragioni per cui non sia stato considerato il prospetto del conto economico certificato dalla società di revisione da cui - secondo la prospettazione, sarebbe emersa, sulla base dei ricavi/costi rapportati al periodo ammissibile, una perdita operativa nel 2021.
La società non avrebbe in sede di osservazione - nè nella presente sede - documentato la data certa di redazione della relazione da parte dalla società di revisione;
inoltre in essa non sarebbero stati puntualmente ed analiticamente individuati i criteri di competenza economica seguiti per la redazione del prospetto di conto economico utilizzato per determinare la perdita operativa - come richiesti dall'Ufficio - e le ragioni per cui i costi/ricavi fossero stati imputati al periodo prescelto (es. percentuale di completamento, commessa completata, eventuali contratti).
L'atto appare adeguatamente motivato nel contenuto e non viziato giacchè i dati utilizzati dall'Agenzia delle
Entrate per la determinazione della perdita operativa sono stati estratti proprio dai bilanci depositati e certificati dalla società, che si presume siano stati redatti seguendo i principi contabili così come disciplinato dagli artt.
2423 bis e ss. del Codice Civile.
Correttamente appare, dunque, il recupero della esenzione dal versamento della prima rata dell'acconto dell'Irap relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 24
D.L. n. 34/2020 per euro 20.248, nell'esercizio dei poteri attribuiti all'Agenzia delle entrate dagli articoli 31
e seguenti del d.P.R. n. 600/1973, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e all'articolo 10 del D.M. 31 maggio 2017, n.115, dell'articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, degli articoli 3 e 4 del D.M. 11 dicembre 2021.
Anche le sanzioni appaiono puntualmente applicate ex art. 13 comma 5 del D.lgs. 471/1997. La peculiarità, complessità e novità della questione induce la Corte a disporre la compensazione delle spese e dei compensi di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22 Respinge il ricorso;
spese compensate.
Roma 11.11.2025 Il Presidente Massimo Zanetti
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
FEBBRARO MARIA FLORA, Relatore
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13682/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TK3CR6600262 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11198/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., (C.F. P.IVA_1), con sede in Roma, Indirizzo_1 n. 57, in persona Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Nominativo_1 (C.F. CF_1) e dell'Amministratore delegato Sig. Nominativo_2 (C.F. CF_2), rappresentata e difesa, congiuntamente e distintamente, dall'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), PEC Email_1 , fax Telefono_2 e dal Dott. Difensore_2 Difensore_2 (C.F. CF_Difensore_2 ), PEC: Email_3 ,elettivamente domiciliata presso lo Studio dei predetti difensori in Roma, Indirizzo_2, giusta procura allegata in atti, ha impugnato l'atto n. TK3CR6600262 (All. 1) emesso ai sensi dell'art. 38 bis D.P.R. n. 600/1973 dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I Roma – Ufficio controlli, (C.F. P.IVA_3), con sede in Roma, Indirizzo_3, in persona del legale rappresentante , di recupero del credito di imposta utilizzato per l'anno 2020, notificato dall'Ader in data 29 maggio 2025.
A tal fine ha esposto e dedotto in fatto ed in diritto che:
- la Società nell'ambito delle procedure semplificate per le misure di aiuto destinate ai settori colpiti dalla pandemia covid 19, secondo il “quadro temporaneo” (temporary Framework) adottato dalla Commissione
Europea, aveva allocato nella sezione 3.12 gli aiuti fruiti – “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”;
- la Società aveva usufruito dell'esenzione dal versamento della prima rata di acconto IRAP (a.i 2020) ai sensi dell'art. 24 D.L. n. 34/2020 per Euro 20.248,00, indicando quale periodo ammissibile l'arco temporale
01.02.2021 - 30.06.2021, nel quale gli utili non avevano consentito la copertura dei costi fissi, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 25 novembre 2022, presentata ai sensi dell'art. 3, co. 1 DM del
11.12.2021 – protocollo n. 221128162424204840000010 (All. 2 – requisiti 3.1 e 3.12);
- con schema d'atto del 20.03.2025 (All. 3) l'Ufficio, rilevato che “Dai dati desunti dal bilancio depositato per il periodo di imposta 2021, rapportati al periodo ammissibile suindicato, si evince che la società non presenta costi fissi non coperti...”, riteneva recuperabile l'esenzione dal versamento della prima rata di acconto IRAP, con applicazione di sanzioni ed interessi;
- seguiva il contraddittorio ex art. 6 bis Legge n. 212/2000, la società tramite proprio delegato proponeva osservazioni con mail al funzionario referente il 26 marzo 2025 (All. 4), ribadite con PEC del 29 aprile 2025
e del 6 maggio 2025 (All. 5), alle quali era allegata una relazione con prospetto redatta e certificata da società di revisione (All. 6), attestante la mancata copertura dei costi fissi con gli utili nel periodo ammissibile
(01.02.2021 –30.06.2021);
- il contraddittorio terminava con la notifica dell'atto di recupero del 29 maggio 2025 col quale venivano richiesti alla società Euro 20.248,00 per tributo oltre sanzioni per Euro 6.074,40 ed interessi per Euro 4.067,35;
-tale atto sarebbe viziato da difetto di motivazione, in quanto l'Ufficio avrebbe proceduto ad un sintetico raffronto tra valore e costi della produzione, dati tratti dal bilancio al 31.12.2021, senza più puntuali specificazioni in ordine alla assenza di spese invariabili nonchè dell'esatto periodo di riferimento ammissibile, compreso tra il 1° febbraio ed il 30 giugno 2021, ai fini dell'esenzione IRAP ai sensi dell'art. 24 D.L. n. 34/2020
(vd. pag. 5 All.
2 - dichiarazione 25.11.2022);
-avverso lo schema di atto, in data 20 marzo 2025 (vd All. 3) la Società presentava osservazioni, tramite il proprio consulente, al funzionario responsabile (vd All. 4 – mail del 26.03.2025), allegando una relazione con prospetto di conto economico certificata da società di revisione (vd. All. 6), riferito al periodo 01.02.2021 –
30.06/2021 da cui emergeva, nel periodo ammissibile, la mancata copertura dei costi fissi: il valore della produzione ammonta ad Euro 1.594.208,00, mentre i costi della produzione (costi fissi) ammontano ad Euro
1.991.715,00, la perdita operativa accertata sulla base dei conti certificati ammonta ad Euro 397.507,00.
Nel prospetto era anche indicato il calo di fatturato nel medesimo periodo (01.0230.06) rispetto al 2019, nella misura del 69,91%, ciò ad ulteriore riprova della correttezza della condotta tenuta dalla ricorrente nel richiedere l'aiuto ai sensi dell'art. 24 D.L. n. 34/2020 - sezione 3.12.;
- il contraddittorio informato ed effettivo di fatto non veniva integrato e le osservazioni non venivano considerate dirimenti in violazione dell'art. 6 bis della Legge n. 212/2000. L'atto definitivo è stato notificato il 29 maggio 2025, dunque appena quindici giorni dopo la mail del funzionario (14.05.20525 vd. All. 16), o più precisamente dopo appena dieci giorni lavorativi;
si presume che nel tempo precedente la notifica (dieci giorni lavorativi);
-l'atto di recupero sarebbe errato anche per mancata indicazione del periodo ammissibile della sussistenza costi fissi non coperti (sez. 3.12) mentre la società avrebbe indicato il minor periodo 01.02/30.06 del 2021
i quali non sarebbe stato riscontrato mediante raffronto con i dati desumibili dal bilancio del 2021. L'Ufficio avrebbe quindi attivato un controllo in evidente violazione delle previsioni di cui alla sezione 3.12 del
Temporary Framework, avendo di fatto preso in considerazione un arco temporale differente (5 mesi teorici e non relativi al periodo indicato dalla società) da quello indicato dalla società quale “periodo ammissibile”;
il risultato della perdita di Euro 397.507 non avrebbe dovuto lasciavare dubbi in ordine alla presenza di una mancata copertura dei costi fissi.
Instaurato il contraddittorio si è costituito l'Agenzia delle Entrate contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso di chi ha invocato il rigetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame pur ammissibile e procedibile, nel merito va disatteso.
Dagli atti di causa - ritualmente acquisiti- la Corte ha verificato che l'atto di recupero impugnato sia stato preceduto dalla notifica, in data 20.03.2025, dello schema d'atto n. TK3CR6600129/2025, previsto dall'art.
6- bis della L. 27.07.2000 n. 212. Esso è inoltre motivato sulle ragioni per cui non sia stato considerato il prospetto del conto economico certificato dalla società di revisione da cui - secondo la prospettazione, sarebbe emersa, sulla base dei ricavi/costi rapportati al periodo ammissibile, una perdita operativa nel 2021.
La società non avrebbe in sede di osservazione - nè nella presente sede - documentato la data certa di redazione della relazione da parte dalla società di revisione;
inoltre in essa non sarebbero stati puntualmente ed analiticamente individuati i criteri di competenza economica seguiti per la redazione del prospetto di conto economico utilizzato per determinare la perdita operativa - come richiesti dall'Ufficio - e le ragioni per cui i costi/ricavi fossero stati imputati al periodo prescelto (es. percentuale di completamento, commessa completata, eventuali contratti).
L'atto appare adeguatamente motivato nel contenuto e non viziato giacchè i dati utilizzati dall'Agenzia delle
Entrate per la determinazione della perdita operativa sono stati estratti proprio dai bilanci depositati e certificati dalla società, che si presume siano stati redatti seguendo i principi contabili così come disciplinato dagli artt.
2423 bis e ss. del Codice Civile.
Correttamente appare, dunque, il recupero della esenzione dal versamento della prima rata dell'acconto dell'Irap relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 24
D.L. n. 34/2020 per euro 20.248, nell'esercizio dei poteri attribuiti all'Agenzia delle entrate dagli articoli 31
e seguenti del d.P.R. n. 600/1973, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e all'articolo 10 del D.M. 31 maggio 2017, n.115, dell'articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, degli articoli 3 e 4 del D.M. 11 dicembre 2021.
Anche le sanzioni appaiono puntualmente applicate ex art. 13 comma 5 del D.lgs. 471/1997. La peculiarità, complessità e novità della questione induce la Corte a disporre la compensazione delle spese e dei compensi di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22 Respinge il ricorso;
spese compensate.
Roma 11.11.2025 Il Presidente Massimo Zanetti