Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 17/02/2026, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01171/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00741/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 741 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in proprio e in qualità di rappresentante legale della -OMISSIS- Snc, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alife, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Mastroianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza comunale n. 8 del 6.2.2025, notificata in data 8.2.2025, con la quale veniva contestato il montaggio di alcuni manufatti pertinenziali (in plastica e ferro) posti all’esterno della Stazione di servizio carburanti ed annesso bar (“-OMISSIS-’”) ed, al contempo, intimato il ripristino delle aree; unitamente ad ogni altro atto, preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque, lesivo, ivi compreso – ove e per quanto occorrer possa- il verbale di sopralluogo della Polizia municipale prot. n. 1897 del 5.2.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Alife;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa PA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente (che agisce in proprio e nella qualità di rappresentante legale della -OMISSIS- s.n.c.) ha impugnato l’ordinanza con la quale il Comune di Alife gli ha ingiunto di demolire alcuni manufatti realizzati (in area sottoposta a vincolo paesaggistico) all’esterno della stazione di servizio carburanti ed annesso bar (“-OMISSIS-”) ubicati alla SP ex via -OMISSIS- snc distinto in catasto al foglio -OMISSIS-.
Segnatamente, la contestazione riguarda il posizionamento di:
- <<n. 4 gazebi con pedana aventi dimensioni mt. 6x5, ognuno, altezza libera interna h=2.55 m, posizionati nella parte adiacente l’attività di somministrazione di cibi e bevande, in virtù della Cil prot. 8618 del 5 luglio 2024, non ancorati al suolo ma solamente appoggiati, che andavano rimossi entro 180 giorni dalla data di inizio lavori dell’1 giugno 2024, tutt’ora presenti>>;
- un <<container metallico e struttura di collegamento all’attività di somministrazione di cibi e bevande, utilizzato per la manipolazione, preparazione e somministrazione di prodotti da forno, avente dimensioni 5.60 x 2.55 x 3.10 con annesso collegamento alla struttura principale avente dimensioni 2.05x3.00x3.70 (h media), tale realizzazione risultava priva di titolo abilitativo>>.
Premette il ricorrente di essere titolare di una stazione di servizio per la distribuzione di carburanti sita nel tenimento del Comune di Alife e, che:
- con CIL del 5 luglio 2024 comunicava al Comune l’intento di adagiare temporaneamente sull’area antistante i locali (bar) n.4 tende avvolgenti completamente aperte ai quattro lati (ovvero, manufatti con teli plastificati, fissati al telaio in alluminio con il sistema degli occhielli e chiavetta), con l’intento di evitare (per ragioni igienico-sanitarie e maggior controllo degli avventori) assembramenti negli ambienti interni (bar) da parte degli utenti e consentire loro una sosta più dignitosa;
- l’amministrazione, a seguito del sopralluogo del 5 febbraio 2025 (prot. n. 1897), riscontrava la presenza (sull’area esterna ai locali) di tali strutture amovibili non ancorate al suolo, ovvero, soltanto appoggiate ed in più anche di un box metallico con all’interno un forno mobile per cuocere le pizze;
- con l’impugnata ordinanza n.8 del 6 febbraio 2025, il dirigente comunale gli ingiungeva la rimozione dei manufatti ritenendo i tendaggi sprovvisti di titolo edilizio (in quanto non rimossi allo scadere del termine di 180 gg. richiamato nella predetta C.I.L.), al pari del box forno per le pizze, adagiato anch’esso sull’area di servizio.
A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
Si è costituito per resistere il Comune di Alife.
La domanda di tutela cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 487 del 7 marzo 2025.
Con memoria depositata in data 16 dicembre 2025 parte ricorrente ha evidenziato che il container metallico è stato successivamente rimosso per cui per questa parte non sussiste più interesse alla prosecuzione del giudizio; per quanto riguarda l’altra struttura ha rappresentato che la stessa è stata oggetto di dissequestro da parte della Procura di Santa Maria Capua Vetere che l’ha qualificata (a seguito di CTU) come appartenente all’attività di edilizia libera.
Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è, in parte fondato e, in parte improcedibile.
E’ improcedibile per la parte in cui riguarda il gazebo metallico che è stato rimosso e per il quale parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio.
Per la restante parte il ricorso, come detto, è fondato.
Con l’ordinanza impugnata il Comune di Alife ha ritenuto priva di titolo (anche paesaggistico) la struttura posta all’esterno della Stazione di servizio; si tratta, tuttavia, come dedotto dal ricorrente, di un pergolato con tende, aperto su tutti i lati, non infisso al suolo appartenente all’attività edilizia libera (del resto nessuna contestazione ha effettuato l’amministrazione allorquando il ricorrente ha presentato una CIL per la sua realizzazione); dal punto di vista paesaggistico va invece richiamata la voce A17 dell’Allegato A del D.P.R. n. 31/2017 che, nell’elencare gli interventi e le opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ha incluso le <<installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo>>.
Tale conclusione è stata, peraltro, condivisa dalla Procura che a seguito di CTU ha disposto il dissequesto della struttura (cfr. documentazione in atti).
Da tutto quanto precede il ricorso va per questa parte accolto con conseguente annullamento in parte qua dell’ordinanza impugnata.
L’esito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) lo dichiara in parte improcedibile, nei sensi di cui in motivazione;
b) lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato;
c) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO LO, Presidente
Luca Cestaro, Consigliere
PA AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA AR | LO LO |
IL SEGRETARIO