Articolo 9 della Legge 12 agosto 1962, n. 1391
Articolo 8Articolo 10
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12 ottobre 1962
Art. 9.
Ai sensi dell' art. 2 della legge 24 dicembre 1955, numero 1312 , e' stabilita in lire 560 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per l'esercizio 1962-63.
Entrata in vigore il 12 ottobre 1962