TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15844 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 42632/2021 pervenuta all'udienza del 16 giugno 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nata a [...] il [...] e nata a Roma l'[...] , in [...] e Persona_1 Persona_2
quali eredi di deceduta il 9 luglio 2017 , difese giusta delega in atti dall'Avv. Persona_3
DO TI
ATTRICI
E
del Ordine di (da Controparte_1 Controparte_2 CP_3 P.IVA_1
ora in avanti per brevità ACISMOM o la Struttura) , difesa giusta delega in atti dall'Avv.
EG SO
CONVENUTA
Nonché
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Fernanda Controparte_4 P.IVA_2
NI
TERZO CHIAMATO su istanza della convenuta
OGGETTO: responsabilità medica- infezione correlata all'assistenza - decesso – azione risarcitoria iure proprio e iure successionis
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 16 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta e del terzo chiamato , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
e , figlie di , deceduta il 9 luglio 2017 , hanno convenuto in Persona_1 Persona_2 Persona_4
giudizio onde conseguire, iure proprio e iure successionis, il ristoro dei danni non CP_5
patrimoniali – segnatamente danno morale da perdita del rapporto parentale e danno biologico terminale – derivanti dal decesso della di loro madre , a sua volta cagionato dall'aver contratto – durante il periodo di ricovero presso la Struttura odierna convenuta - una infezione correlata alla assistenza da RI IL (da ora in avanti per brevità CD) ,che aveva condotto allo shock settico e all'exitus .
Hanno dedotto le attrici a fondamento della domanda risarcitoria che : in data 18 giugno 2017, accompagnata dalla figlia accedeva presso il Pronto Soccorso del Policlinico Per_1 Persona_4
Tor Vergata dove, dopo valutazione clinica, le veniva diagnosticato un ictus ischemico;
il 20 giugno
2017 la paziente veniva trasferita presso l'Unità Operativa di Neurologia del Policlinico Tor
Vergata, ove rimaneva ricoverata fino al 27 giugno 2017; durante il ricovero presso il TV le condizioni cliniche della paziente miglioravano nettamente, tant'è che il 27 giugno 2017 i sanitari ne disponevano il trasferimento presso la struttura di riabilitazione Ospedale Giovanni TA;
la paziente, dunque, accedeva presso l'ospedale San Giovanni TA con uno stato fisico ampiamente recuperato, tant'è che i sanitari della Struttura in fase di accesso annotavano sulla cartella clinica le seguenti osservazioni: "27 giugno 2017-esame obiettivo: condizioni generali discrete. Cosciente, lievemente disorientata maggiormente nel tempo. Linguaggio disartrico.
Rallentamento ideomotorio. Emisindrome motoria emilato destro prevalentemente al lato superiore. Mantiene equilibrio tronco… Addome trattabile, non dolente alla palpazione superficiale e profonda. Peristalsi presente e valida"; la dopo i primi giorni di progressivo Per_4
miglioramento delle proprie condizioni di salute (tant'è che al diario clinico del 5 luglio 2017 ancora si rilevavano “condizioni cliniche stabili”) iniziava a presentare in maniera sempre più acuta episodi febbrili e di diarrea (che solo dopo il trasferimento presso l'Ospedale San LL si scopriva essere stati causati da infezione da RI IF ); dal 6 luglio 2017 il quadro clinico peggiorava in maniera drastica, tant'è che il successivo 8 luglio 2017, senza alcun preavviso, la signora veniva trasferita d'urgenza dall'Ospedale San Giovanni TA al Pronto Per_4
Soccorso dell'Azienda Ospedaliera San LL Forlanini ove vi accedeva con la seguente anamnesi: "paziente in condizioni gravi, paziente scarsamente collaborante ma vigile, addome teso, morboso, marezzato, con intenso meteorismo dolente adorabile diffusamente, peristalsi non valutabile, lingua asciutta. Consulenza chirurgica: paziente proveniente da altra struttura per dolori addominali. Condizioni generali scadute. Mucose asciutte. Presenza di catetere vescicale. La paziente ha evacuato feci di colore verdastro. Addome disteso, dolorabilità e reazione di difesa diffuse.… Si richiede TAC addome"; dagli esami strumentali effettuati per la prima volta solo presso l San LL si appurava l'esistenza di una recente e grave infezione nosocomiale, che CP_6
poi si appurava essere una forma di RI IF (vedi cartella clinica in atti); i Sanitari dell'Azienda Ospedaliera San LL Forlanini, stante l'ormai avanzato stato della pregressa infezione nosocomiale, nonostante le meticolose cure poste in atto, non potevano evitare un drammatico tracollo delle condizioni di salute della signora tant'è che nel diario clinico del Per_4
9 luglio 2017 era annotato: "osservazioni ore 16:15 : ulteriore peggioramento delle condizioni generali;
ipotensione refrattaria alla infusione di colloidi"; dopo poche ore seguiva il decesso della paziente con la seguente diagnosi: “fibrillazione atriale;
recente ictus;
pancolite da RI;
sepsi; shock settico”; che in diritto era configurabile la responsabilità dell Controparte_7
per non aver tempestivamente diagnosticato un'infezione correlata all'assistenza insorta
[...]
presso il suddetto e per non aver adottato in concreto le metodiche di profilassi Parte_1
antinfettiva; che era stata esperita mediazione con esito negativo (vedi verbale di mediazione del 22 marzo 2021 in atti); che era interesse di esse attrici conseguire il ristoro dei danni iure proprio e iure successionis , come sopra specificati , per il decesso della madre , previo accertamento della responsabilità della convenuta .
Si è tempestivamente costituita in giudizio la Struttura la quale ,in via preliminare, ha chiesto autorizzarsi la chiamata in causa di onde essere da questa Controparte_4
manlevata in caso di accoglimento della domanda risarcitoria;
nel merito , ha contestato la domanda risarcitoria sia nell'an che nel quantum, instando per il rigetto della medesima.
Parte convenuta, in particolare, ha dedotto che la paziente al momento del trasferimento presso l'Ospedale San Giovanni TA per effettuare la terapia riabilitativa veniva da una settimana di stato febbrile, come annotato nella cartella clinica del TV, e che era altamente probabile che l'infezione nosocomiale fosse stata contratta durante il ricovero presso il TV, anche alla luce del fatto che era lo stesso consulente di parte attrice a dichiarare testualmente nella propria perizia di parte allegata in atti che "vista la variabilità individuale dell'incubazione, non è possibile identificare con assoluta certezza dove la paziente si è infettata…"; che, inoltre, era stato eseguito esame delle feci allorquando la paziente si era aggravata ed il relativo test, pur inviato, non era stato effettuato per una imprecisata inidoneità del campione;
che infine la paziente ,di anni 86 all'epoca dei fatti, presentava vari fattori di comorbidità (esiti di recente ictus ischemico, fibrillazione atriale trattata con anticoagulanti, ipertensione arteriosa ) nonché fattori di rischio per la contrazione di CA , segnatamente l'assunzione di antibiotici nel periodo precedente al ricovero presso l'Ospedale San Giovanni TA, antibiotici che avevano determinato una significativa alterazione del microbioma intestinale facilitando l'insorgenza della infezione da CD.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la quale Controparte_4
in relazione alla domanda risarcitoria proposta ha aderito alle difese della Struttura assicurata;
in relazione al rapporto di garanzia ha poi dedotto che l'odierna convenuta aveva stipulato con essa
Compagnia più polizze successive tra loro di cui la prima con effetto dal 31 dicembre 2006; che la prima richiesta di risarcimento delle attrici era stata ricevuta da in data 26 febbraio CP_5
2020 in pendenza della polizza denominata "Polizza Responsabilità Civile Rischi Diversi", con decorrenza dal 31 gennaio 2017 e tuttora in vigore;
che il comportamento colposo addebitato alla
Struttura era datato 27 giugno 2017 - 8 luglio 2017 e pertanto si era verificato in pendenza della precedente polizza;
ha poi richiamato le condizioni generali di polizza con particolare riferimento al massimale e all'applicazione della franchigia fissa, che ammonta ad euro 150.000,00; ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea e ,in subordine, perché il risarcimento fosse contenuto nel limite del massimale di polizza con applicazione di una franchigia fissa di euro 150.000,00 a carico dell'assicurata.
Assegnati i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., in sede di memoria di precisazione della domanda parte attrice stigmatizzava la omessa diagnosi da infezione nosocomiale da CD ad opera della convenuta ,e chiedeva che fosse accertato anche il suddetto profilo di responsabilità CP_8
in capo alla convenuta. Ammessa ed espletata CTU medico- legale, la causa veniva quindi assunta in decisione all'udienza indicata in epigrafe con assegnazione dei termini ex articolo 190 c.p.c..
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere, ferma la procedibilità della domanda tenuto conto del verbale di mediazione con esito negativo in atti , venendo ora al merito della domanda risarcitoria , occorre scindere la domanda risarcitoria da perdita del rapporto parentale, domanda azionata iure proprio dai congiunti del paziente deceduto, dalla domanda avente ad oggetto il ristoro del danno non patrimoniale patito da , a cagione delle sofferenze Persona_4
fisiche e morali subite, posta risarcitoria che dal paziente deceduto si trasferisce iure successionis agli eredi (danno biologico iure successionis) .
In relazione al danno da perdita del rapporto parentale (morte quale conseguenza dell'errore medico) ,ritiene il Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica allorquando a richiedere il risarcimento del danno da asserita malpractice sia non il paziente asseritamente danneggiato dal negligente ed imperito operato del personale sanitario, bensì il congiunto o i congiunti del paziente deceduto in conseguenza di dedotti errori ed omissioni del personale medico.
Nella ipotesi , infatti, in cui la prospettata malpractice sanitaria abbia condotto al decesso del paziente , i congiunti di quest'ultimo, che agiscano per il risarcimento del danno, non possono invocare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura ,ma devono agire ai sensi dell'art. 2043 c.c. a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova .
La giurisprudenza di legittimità, con condivisibile orientamento, ha chiarito che il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia ultra partes allorché costituisca fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione;
viene in considerazione, in particolare, il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza oppure l'accertamento,
e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima (Cass. 14615/2020; 16754/2012; 11503/1993).
L'inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori, infatti, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre perché la tutela contro l'inadempimento deve necessariamente essere estesa a tali soggetti, i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati.
Al di fuori di questa specifica ipotesi, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (articolo 1372 comma 2 c.c.); pertanto, per un verso non è predicabile un effetto protettivo del contratto nei confronti dei terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto". Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subito in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria, non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi.
Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che stipula il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova (Cass.
Civ. 11320/2022) .
Ferma l'elaborazione giurisprudenziale di cui sopra, acclarato che l'azione di responsabilità per conseguire il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale in questa sede esperita va collocata nell'alveo della responsabilità extracontrattuale , con tutto ciò che ne consegue non solo in tema di assolvimento dell' onere di allegazione e prova e di ripartizione, dunque, dei rispettivi oneri assertivi e probatori, ma anche in termini di individuazione del termine prescrizionale , devesi ora inquadrare, a livello normativo e giurisprudenziale, il danno biologico iure successionis richiesto dalle odierne attrici.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ. 18392/2017; 975/2009 ;
17143/2012; 21177/2015).
Più specificamente, nel campo della responsabilità sanitaria, quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, occorre far riferimento a quanto indicato dalla giurisprudenza di cui a Cass. SSUU 577/2008 , rilevante per dirimere il caso concreto: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante". L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (così chiosa Cass. SSUU
577/2008) .
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018;
5128/2020).
Premesso in diritto quanto sopra, la CTU ,a firma della Prof.ssa medico-legale, Persona_5
e del Prof. , specialista in malattie infettive , redatta con professionalità, con adeguata Per_6
conoscenza della letteratura scientifica e delle linee guida vigenti in materia, nonché immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da potere essere integralmente condivisa dal decidente anche in relazione alle risposta alle osservazioni critiche formulate dai ccttpp di parte convenuta e del terzo chiamato (in merito alla individuazione del momento di insorgenza della infezione) di cui si dirà infra , dopo aver fornito ampia e dettagliata premessa scientifica sul RI IF, sulla sepsi e sullo shock settico cui si rinvia (pagg. 44-50 della CTU) , ha ripercorso la storia clinica di attraverso accurata disamina della cartelle cliniche in atti . Persona_4
Il collegio peritale a tal riguardo ha evidenziato che “la paziente venne ricoverata dal 20 al 27 giugno 2017 presso la UOC di Neurologia presso il TV per ictus ischemico. Venne quindi dimessa per effettuare riabilitazione presso l'Ospedale San Giovanni TA di Roma con la diagnosi di "ictus ischemico talamico sinistro e fronto - parietale destro in paziente con fibrillazione atriale parossistica, ipertensione arteriosa. Infezione delle vie urinarie in risoluzione".
Tale complesso morboso avrebbe potuto ridurre l'aspettativa di vita ex se ipsum, ma il decesso avvenne anticipatamente rispetto alla attendibile possibilità di sopravvivenza della paziente e fu causato da shock settico da pancolite infettiva da RI IL. Nei primi giorni successivi all'ingresso nell'Ospedale le condizioni della paziente si stabilizzarono. I primi Controparte_7
controlli ematochimici e strumentali eseguiti esclusero la presenza di complicazioni cardiorespiratorie, confermando il buon andamento clinico nell'ambito dell'orientamento diagnostico relativo ai postumi dell'ictus cerebrale. Dalla valutazione specialistica complessiva redatta dal fisiatra, infatti, emerge lo stato di disabilità della paziente, ma non lo stato di dipendenza assoluta… Si rammenta che all'ingresso presso il San Giovanni TA fu confermata la terapia e la scelta degli antibiotici indicati alla dimissione dal TV con la seguente terapia
CI 500 mg + IA 2 g (da sospendere il 29 giugno 2017). Dopo questi antibiotici, per riferita stranguria in data 1 luglio 2017 fu somministrato l'antibiotico IC per due giorni. Il 5 luglio 2017 nel diario clinico le condizioni cliniche erano definite "stabili" dal medico di turno, e nel diario infermieristico del mattino venne effettuata la prima segnalazione di abbondante evacuazione, riferita al giorno precedente, senz'altra specificazione: "… Ha evacuato
+++… “ . Fu quindi il 5 luglio 2017 il giorno in cui, per la prima volta, gli infermieri del turno di mattina segnalarono abbondante emissione di feci (+++) avvenuta il giorno prima, ma senza specificarne le caratteristiche. Il giorno 6 luglio 2017 la paziente venne descritta come soporosa, risvegliabile, febbrile (temperatura 37,7), responsiva a richiamo verbale ma con tendenza a riaddormentarsi. L'esame TAC cranio urgente, posto a confronto con il precedente controllo del 30 giugno 2017, apparve sostanzialmente invariato… La paziente iniziò una nuova terapia antibiotica con Levofloxacina EV 500 mg. L' emocoltura e l'urinocoltura risultarono negative per crescita batterica. La paziente era ancora febbrile (alle ore 20:00 temperatura 37,5) e dal diario infermieristico risulta la segnalazione di anuria: "… Non ha urinato…". Durante la giornata del 7 luglio 2017 la signora ebbe ancora febbre (alle ore 6:00 temperatura 37,8), tanto che alle Per_4
ore 17:00 (temperatura 37,9) il medico di guardia fece somministrare paracetamolo un grammo
EV . Nel turno infermieristico del pomeriggio fu segnalato alvo diarroico. La temperatura venne descritta febbrile anche durante il turno di notte degli infermieri, ma senza altro dettaglio. Alle ore
9:00 gli infermieri scrissero che la paziente lamentava dolore addominale. Durante tutta la mattina del giorno 8 luglio 2017 gli infermieri descrissero la paziente come fortemente diarroica (+++), e ancora fortemente diarroica (+++) il pomeriggio. Il medico del turno di mattina scrisse: "stanotte alvo diarroico". Alle ore 10:30 chiese esame di controllo di INR (8,54) più esame feci per ricerca
RI. L'esame della documentazione della cartella clinica del S. Giovanni TA agli atti non permette di evidenziare alcun referto microbiologico correlato a quella richiesta di esame per
RI FF nelle feci, comunque riferito come prelevato nel diario infermieristico su campione non altrimenti specificato il pomeriggio del giorno 8 luglio 2017. … L'esame obiettivo dell'addome trascritto alle ore 13:00 mostrò "addome globoso, teso, dolente alla palpazione profonda in modo diffuso, peristalsi ipovalida". La terapia antibiotica dal 6 luglio (Levofloxacina
500 mg EV) non risulta modificata in atti. Per il persistere della obiettività dolorosa addominale, alle ore 21:00 venne deciso il trasferimento presso l'Ospedale San LL Forlanini con la seguente motivazione del trasferimento sottoscritta nel diario clinico "paziente con dolore addominale". Dall'anamnesi eseguita all'ingresso presso l'Ospedale San LL Forlanini, dai risultati degli accertamenti effettuati e dalla obiettività clinica ivi rilevata, risulta che presso il San
Giovanni TA la presenza della sindrome diarroica febbrile addominale non fu gestita opportunamente e non fu valutata in pieno per la gravità e per la sua possibile origine. Infatti al
San LL la paziente arrivò senza preavviso e solo per "dolore addominale", disturbo presente insieme ad un coacervo di altri problemi che avrebbero dovuto allertare già dai giorni precedenti i medici dell' indirizzandoli verso l'ipotesi più Controparte_7
ragionevole della presenza di una sindrome infettiva addominale, collegata ad una diarrea da
RI FF. Al contrario nei documenti di chiusura della cartella clinica dell'
[...]
non emerge mai il significativo sospetto della presenza di una diarrea da Controparte_7 causa infettiva… Nemmeno furono presi tempestivi provvedimenti diagnostici terapeutici, trattandosi di una paziente fragile e con evidenti fattori di rischio per la colite da RI FF: sesso femminile, ospedalizzazione, assunzione di antibiotici: Chinolonici in corso e in precedenza, assunzione in corso di gastroprotettori inibitori di pompa protonica. Al Pronto
Soccorso del San LL nello stato di urgenza in atto i medici rilevarono che la paziente era in trattamento riabilitativo presso l' San Giovanni TA per ictus ischemico… Era inoltre CP_6
in trattamento con anticoagulanti orali per fibrillazione atriale parossistica e presentava in ultimo
INR francamente patologico, dovendo sia essere sospeso il trattamento anticoagulante e richiedendosi il trasferimento per stato di addome acuto. L'addome era teso, globoso, marezzato, meteorico e diffusamente dolente. Il chirurgo intervenuto a consulenza alle ore 23:53 evidenziò che la paziente aveva evacuato feci di colore verdastro, presentando un addome disteso, con reazione di difesa diffusa. Venne quindi richiesta una TAC addome urgente in relazione alla quale, insieme ai risultati delle prime analisi e della visita medica, il chirurgo stesso avanzò il fondato sospetto dell'infezione in atto e indicò il trattamento, terapia che venne tempestivamente effettuata presso il
DEA. Fu quindi solo nella serata (ore 21:00 del giorno 8 luglio 2017), a causa della comparsa di intenso dolore addominale, associato allo scompenso multimetabolico tipico dello stato settico in corso (stato settico che i medici curanti del San Giovanni TA non seppero per individuare tempestivamente), che la paziente venne trasferita e quindi tardivamente poté essere sottoposta a
TAC addominale. I medici di turno al Pronto Soccorso del San LL associarono invece, rapidamente e correttamente, il quadro clinico alla presenza di una infezione da RI FF, consigliando terapia con OM e ME (confronta l'esito positivo dell'esame feci). Si conferma che il germe mostrò fin dall'inizio delle manifestazioni cliniche avvenute presso l'Ospedale San Giovanni TA la sua virulenza, motivo del quadro di pancolite esitata in shock settico mortale. Questo avrebbe potuto essere evitato con un più pronto e tempestivo trattamento della paziente dai parte dei medici curanti del S. Giovanni TA. Per quanto riguarda la responsabilità di , ciò che appare rilevante sotto l'aspetto CP_8
infettivologico ed igienico-sanitario è la verifica dell'organizzazione istituzionale per la valutazione dell'effettiva attuazione di regole di profilassi delle malattie infettive nel caso di paziente affetta da colite da RI FF. La applicazione di tali regole generali, infatti, deve comunque essere prontamente disponibile tout court da parte dell'Autorità sanitaria interna alla Struttura, non solo in rapporto alla gravità della situazione ambientale, cosa che non risulta riscontrabile dai protocolli documentati negli atti. A tale proposito si segnala che i documenti allegati in atti dal convenuto e citati come "documenti di interesse igienico sanitario Controparte_7
inseriti da nel fascicolo telematico" dal n. 1 al n. 15 sono espressione di CP_5
raccomandazioni e protocolli esclusivamente teorici o documentazioni di tipo amministrativo dai quali non è possibile rilevare l'effettiva e costante applicazione delle dette procedure… Sono protocolli teorici che non provano l'effettiva e costante applicazione delle procedure e sono applicabili temporalmente in epoca successiva ai fatti discussi nella Relazione … Pertanto l'esame di questi documenti non rende possibile rilevare alcuna effettiva e costante applicazione delle suddette procedure… Si sottolinea che la terapia antibiotica iniziata presso l' Controparte_9
con CI più IA , trattamento proseguito e poi concluso presso l'Ospedale San
Giovanni TA il 29 giugno 2017 deve essere considerata un atto medico di prudenza da parte dei Sanitari nell'ovviare al rischio di contrarre infezioni correlate alla assistenza (leggasi il sospetto di polmonite formulato dal cardiologo e quello di infezione delle vie urinarie, con successiva evidenza del miglioramento degli indici di flogosi). Se è scientificamente documentato che il trattamento antibiotico, anche con ciprofloxacina, si può associare a manifestazioni colitiche correlate ad infezione da RI FF, favorendo la modificazione del microbioma enterico a favore delle forme germinative di RI FF, è però maggiormente vero che successivamente (dal giorno 6 luglio 2017) fu somministrato alla paziente ulteriore trattamento antibiotico con farmaco Chinolonico che molto probabilmente contribuì in maniera decisiva a scompensare la rappresentazione microbiologica naturale delle forme batteriche intestinali, concorrendo in maniera efficiente e determinante alla crescita patologica di forme vegetative di
RI . Ancora di più si deve dare atto di una maggiore compatibilità scientifica, eziologica ed epidemiologica, tra il ricovero presso l'Ospedale San Giovanni TA e l'infezione da
RI FF. Si guardi ad esempio l'esordio della sintomatologia clinica in relazione al periodo di incubazione di RI FF, non solo se, come probabile, si fissasse l'inizio del disturbo diarroico stricto sensu nella notte tra il 4 e il 5 luglio 2017, ma, ancor di più, in via controfattuale, se si volesse far risalire l'inizio della sintomatologia effettiva ad una data successiva. In risposta al preciso quesito giudiziario, si ricorda inoltre che presso San Giovanni TA lo screening d'ingresso non fu eseguito. Questo aspetto preventivo è un importante elemento di ausilio nella prevenzione delle infezioni ospedaliere. Infatti secondo la circolare del
Ministero della Salute DGPRE 004968-P- 26/2/2013 con oggetto "Sorveglianza e controllo delle infezioni da batteri produttori di carbapenemasi” già al momento del ricovero occorre effettuare esami colturali in sorveglianza attiva su categorie di pazienti ad alto rischio, per impostare con adeguatezza sistemi di idoneo isolamento. I regolamenti hanno infatti la funzione di fissare ben precise procedure, individuando, attraverso le raccomandazioni, la distribuzione dei compiti e delle responsabilità organizzative. In ogni struttura sanitaria devono quindi essere previsti regolamenti di attuazione dei principi di prevenzione del rischio ambientale dovuto alla trasmissione dell'infezione, seguiti dalla loro fattiva attuazione. Le carenze di documentazione organizzativa e gestionale in merito alla prevenzione dell'infezione nosocomiale da RI FF evidenziata nella convenuta Struttura sanitaria per il periodo di cui trattiamo, rendono molto probabile l'ipotesi, specificamente in merito a questa particolare infezione, della emersione di evento infettivo correlato all'assistenza (CA) e non di una malattia determinata fondamentalmente da fattori endogeni della stessa paziente. Elemento importante per il ragionamento del c.t.u. infettivologo è l'allegazione della lettera del 30 luglio 2013 avente per oggetto "infezioni ospedaliere da RI FF" a firma del Direttore dell'Area
Epidemiologica e stato di salute della popolazione dal seguente contenuto… (pag. 64 CTU) . È evidente che il contenuto conferma l'impostazione del sottoscritto c.t.u. Essa contiene raccomandazioni riguardanti elementi che dovevano essere già in precedenza patrimonio scientifico della Struttura sanitaria convenuta, come l'applicazione di un protocollo operativo sulle misure di prevenzione e controllo di infezione/outbreak da RI FF, fatto che non emerge con chiarezza dalla cartella clinica. Da questa infezione derivò la morte della paziente nella fase di sepsi severa e shock settico terminale. In conclusione presso l'
[...]
insorse l'infezione batterica dovuta a: pancolite da RI FF. Controparte_10
La malattia infettiva non fu diagnosticata al S. Giovanni TA ma fu accertata presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale San LL Forlanini con esame microbiologico da campione fecale prelevato in data 9 luglio 2017. La diagnosi eziologica di questa malattia richiese ai medici del San LL di porre almeno il sospetto ragionevole e rapido della infezione in corso, cosa che invece non avviene presso il San Giovanni TA, Ospedale dal quale la paziente fu trasferita tardivamente e con la generica diagnosi di “dolore addominale”. Presso il Pronto Soccorso del
San LL la malattia ebbe manifestazioni cliniche drammatiche, tanto che, pur inizialmente curata con i necessari antibiotici OM più ME, la paziente non rispose al trattamento medico a causa della gravità dello stato settico, che ebbe una rapida evoluzione verso lo shock. Il convenuto non è stato in grado di dimostrare l'efficienza Controparte_7
e tantomeno l'efficacia dei provvedimenti di prevenzione specificamente mirati ad evitare, o quantomeno ridurre in maniera valida, tale particolare evento infettivo. Poiché da questa infezione derivò il decesso della signora si ritiene di addebitare alla per Persona_4 CP_8
responsabilità sanitaria l'exitus. Dal punto di vista infettivologico si afferma che l'infezione da
RI FF ebbe caratteri di un evento nosocomiale (CA) e si conferma che non ha rilevanza di colpevolezza professionale la precedente somministrazione di antibiotici iniziata durante la degenza presso il TV. Come già ampiamente indicato nel capitolo scientifico di questa relazione è ben documentato ed acclarato che l'assunzione di molti antibiotici, anche somministrati correttamente, si può associare statisticamente alla colite da RI FF per gli effetti del dismicrobismo enterico. Certamente però il trattamento successivo presso il San Giovanni TA con , pur non eziologicamente collegato alla diretta causa di malattia, poté Parte_2
amplificare lo sviluppo del germe RI a spese della flora naturale. La deduzione della responsabilità di in campo infettivologico e in campo igienico - sanitario Controparte_11
avviene con i criteri multipli: della mancata dimostrazione di valide azioni preventive da parte dell'Azienda Ospedaliera convenuta, della carenza di altrettanto valide disposizioni attuative nello specifico settore della malattia da RI FF, della mancata dimostrazione della conoscenza dell'andamento epidemiologico del fenomeno all'interno della stessa Struttura convenuta per i necessari provvedimenti. Si ritiene quindi che la malattia pancolite da
RI FF esitata in shock settico terminale abbia causato la morte della paziente, avendo inciso sulla possibilità di vita residua della de cuius, allora ottantaseienne, già affetta da postumi di ictus ischemico talamico sx e fronto- parietale destro, fibrillazione atriale parossistica, ipertensione arteriosa. Pertanto si ritiene che l'infezione da RI FF manifestatasi come pancolite, complicata in stato di sepsi ed esitata in shock settico, debba ritenersi causalmente ricollegabile al ricovero ospedaliero della signora dal 27 giugno all'8 Persona_4
luglio 2017 presso l'Ospedale San Giovanni TA di Roma" (pagine 51-66 della CTU).
Il collegio peritale ha dunque ravvisato molteplici elementi di responsabilità in capo alla CP_8
convenuta sia sotto il profilo strettamente infettivologico che in relazione al profilo diagnostico della infezione correlata all'assistenza .
In relazione a tale ultimo profilo , che precede logicamente e scientificamente quello infettivologico, sussiste la responsabilità della convenuta per non aver diagnosticato , CP_8
rectius, minimamente colto il sospetto della insorgenza di una infezione da C.D. : venne invero prelevato un campione di feci per il relativo esame microbiologico , campione che tuttavia non risultò adeguato per il relativo esame;
ebbene detto esame , pur fondamentale , tenuto conto della obiettività clinica della paziente come annotata quotidianamente nel diario clinico (costante rialzo febbrile e abbondante e diarroica evacuazione), non venne ripetuto con il prelievo di un campione adeguato .
A riprova della negligente e superficiale sottovalutazione dei sintomi presentati dalla paziente , rivelatori di una infezione da CD in atto, va evidenziato che al momento del trasferimento della stessa al San LL venne annotato in cartella “paziente con dolore addominale”, diagnosi aspecifica e meramente descrittiva dei sintomi , priva di alcuna formulazione di sospetto diagnostico.
A quanto sinora esposto si aggiunga la non trascurabile circostanza che la somministrazione di terapia antibiotica durante il periodo di permanenza presso il San Giovanni TA contribuì ad alterare l'equilibrio della flora intestinale (il microbiota intestinale come indicato dal collegio peritale) favorendo l'insorgenza della infezione .
Sotto il profilo infettivologico vanno poi evidenziati : la mancanza di uno screening di ingresso della paziente, soggetto fragile affetto da comorbidità ; la mancata dimostrazione della applicazione in concreto dei protocolli di prevenzione e profilassi delle infezioni ospedaliere;
la derivazione nosocomiale della infezione da C.D. , infezione che è stato accertato dal collegio peritale venne contratta presso la convenuta e che evolvette rapidamente e drammaticamente nello shock CP_8 settico e nell'exitus .
A tale ultimo proposito il ctp di parte convenuta nelle osservazioni critiche alla CTU ha formulato precise note con le quali in buona sostanza ha evidenziato che l'infezione nosocomiale sarebbe stata contratta durante il ricovero della paziente presso il TV .
A tali osservazioni critiche il collegio peritale ha risposto : “ La paziente, trasportata al DEA del
Policlinico Tor Vergata il 18 giugno 2017, fu ivi ricoverata fino al 27 giugno 2017 e dimessa per riabilitazione presso struttura sanitaria con diagnosi di ictus ischemico… in paziente CP_5
con fibrillazione atriale parossistica, ipertensione arteriosa. Infezione delle vie urinarie". La TAC cranio mostrò in sede talamica sinistra sfumata area ipodensa sede della lesione ischemica già evidenziata all'esame risonanza magnetica encefalo. Nella lettera di trasferimento verso la
Struttura di riabilitazione dell' venne segnalata l'impostazione della Controparte_7
terapia antibiotica e il programma della sospensione: fino al 28 giugno + Ciproxin fino al Pt_3
29 giugno. La paziente fu ricoverata dal 27 giugno all' 8 luglio 2017 presso UOC Cipro dell'Ospedale di Roma con diagnosi di accettazione: ictus ischemico trombo- Controparte_7
embolico. All'ingresso presso il San Giovanni TA fu confermata la scelta degli antibiotici proposti alla dimissione dal TV con la seguente terapia : CI 500 mg più IA
2 g (da sospendere il 29 giugno 2017). In data 1 luglio 2017: somministrazione di fosfomicina antibiotico per disuria dolorosa, e in data 5 luglio 2017 dal diario infermieristico risulta: "ha evacuato +++", prima segnalazione agli atti. Si tratta quindi di una sintomatologia diarroica, mai indicata prima, che veniva posta all'attenzione dei medici curanti per le loro decisioni, dopo sei giorni dalla sospensione di , dopo tre giorni da quella di fosfomicina e Parte_4
dopo otto giorni di degenza presso l' San Giovanni TA. Il giorno 6 luglio 2017 in CP_6
corso di febbre la paziente iniziò nuovamente una terapia antibiotica (Levofloxacina 500 mg). Da emocoltura e urinocoltura: assenza di crescita batterica. Il giorno successivo la febbre e la diarrea continuarono e in data 8 luglio 2017 peggiorò . Riguardo ad una riferita notizia della raccolta di campione fecale non risulta alcun esito della cartella clinica. Nel corso delle ore i disturbi gastroenterici non migliorarono affatto e della richiesta di esame feci per ricerca RI non vi è esito. Orbene la tempistica dell'esordio di questa sintomatologia gastroenterica, avvenuta dopo ben otto giorni di ricovero presso l'Ospedale San Giovanni TA, così come descritta in atti, difficilmente si associa epidemiologicamente e clinicamente ad un criterio di attribuzione della fonte eziopatogenetica infettiva di RI FF al precedente Nosocomio di ricovero, laddove la de cuius non ebbe alcun problema intestinale, ma si attaglia con maggior appropriatezza ad un'origine intranosocomiale presso lo stesso Ospedale San Giovanni TA. Ad aggravare la responsabilità della gestione sanitaria di si rammenta che, per la CP_5
persistenza dei sintomi addominali, venne deciso il trasferimento tramite 118 al DEA dell' CP_6
San LL Forlanini con lettera dalla quale nulla si evince sul RI FF. Al San
LL laddove la paziente morì il giorno 9 luglio 2017, il quadro clinico riscontrato subito era gravissimo, giacché la paziente era affetta da un'irreversibile sindrome da insufficienza multiorgano, correlata allo shock settico, causato dalla infezione da RI FF (ivi correttamente diagnosticata…)… All'ingresso presso il San Giovanni TA fu confermata la terapia antibiotica prescritta dall'ospedale TV e la sua durata… Dopo questi antibiotici ,in data 1 luglio 2017 fu somministrato l'antibiotico IC per due giorni . Fu il 5 luglio 2017 il giorno in cui per la prima volta nella cartella clinica venne effettuata la prima segnalazione di abbondante evacuazione, senz'altra specificazione: "ha evacuato +++". Ma il giorno 6 luglio 2017 la paziente venne descritta come soporosa e febbrile, sicché i medici curanti disposero che si iniziasse una nuova terapia antibiotica con . Ma nè la diarrea né la sintomatologia febbrile si Parte_2
risolsero e nella cartella esaminata non risulta alcun risultato dell'esame delle feci. In ogni caso la terapia antibiotica con Levofloxacina non risulta più modificata in atti. Il trasferimento presso l'Ospedale San LL Forlanini, peraltro, fu richiesto per una paziente già in condizioni molto gravi e senza formulare alcun sospetto sulla causa infettiva. A tale fine si ritiene che l'infezione non fu gestita opportunamente presso per la sua gravità e per la sua sintomatologia CP_5 addominale collegata ad una diarrea da RI FF. Infatti, i medici curanti sottovalutarono gli evidenti fattori di rischio per la colite infettiva rappresentati da: sesso femminile;
ospedalizzazione; assunzione di antibiotici: chinolonici in corso e in precedenza;
assunzione in corso di gastroprotettori inibitori di pompa protonica. È vero che la terapia antibiotica con ciprofloxacina e ceftriaxone fu iniziata peraltro motivatamente presso l'Ospedale
TV, ma essa si concluse il 29 giugno 2017. È anche vero che dal giorno 6 luglio 2017 i medici del San Giovanni TA fecero somministrare alla paziente nuovamente un antibiotico chinolonico, il quale, con elevata probabilità, alterò definitivamente il microbioma intestinale, peggiorando la sintomatologia addominale già in corso, causata dalla stessa infezione contratta presso il San Giovanni TA. Questa infezione non fu diagnosticata dai medici curanti fino alla fine della degenza, conclusa con il trasferimento al San LL. Qui invece fu individuata tempestivamente. Da questa infezione derivò la morte della paziente nella fase di sepsi severa e shock settico terminale. Si conferma quindi che la de cuius abbia contratto l'infezione da
RI FF durante l'ospedalizzazione presso . La sintomatologia tipica CP_5
dell'infezione fu documentata dopo otto giorni dall'ingresso, periodo di incubazione idoneo per lo sviluppo dell'infezione” (pagg. 78-83 CTU) .
Di poi in relazione alla mancata adozione di screening di ingresso il collegio peritale ha chiarito che lo screening va riferito non al C.D. ma alla “procedura regolamentata dal Ministero della Salute per i batteri produttori di carbapanemasi , non obbligatoria nel caso in questione , ma consigliata .
Si ricorda comunque che questo aspetto della profilassi igienico sanitaria è un importante elemento della prevenzione generale delle infezioni ospedaliere, che non riguarda specificamente l'infezione da RI FF, ma attiene alla buona qualità della Stewardship antimicrobica, di cui ogni
Struttura sanitaria accreditata è responsabile. Essa non era certamente una procedura sperimentale ed era suggerita, poiché la paziente proveniva da un ricovero da un'altra struttura sanitaria che si verificò entro tre mesi…" (pag. 85 CTU) .
In riferimento poi alle osservazioni critiche del consulente di parte del terzo chiamato, dottor secondo il quale “la terapia antibiotica preventiva impostata presso il TV, in assenza di CP_12
un reale focus infettivo appare inappropriata e quantomeno sovradimensionata, con grave nocumento del microbioma intestinale della paziente con possibili ripercussioni sulla infezione/ riattivazione di RI FF", il collegio peritale ha risposto evidenziando che “presso il
San Giovanni TA venne pienamente confermata la scelta degli antibiotici proposti alla dimissione dal TV con la seguente terapia : ciprofloxacina 500 mg più ceftriaxone 2 g (da sospendere il 29 giugno 2017), avallando quanto già descritto precedentemente all'atto del trasferimento dal TV “(pagina 93 dell'elaborato peritale). Le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale anche sulla scorta della risposta alle osservazioni fornite ai consulenti di parte si appalesano pienamente e integralmente condivisibili dal giudicante.
Va dunque affermata la responsabilità della Struttura sanitaria convenuta per il decesso di Per_4
occorso in data 9 luglio 2017.
[...]
Venendo ora alla quantificazione dei danni, ed esaminando la domanda risarcitoria afferente al danno biologico terminale , anche nella sua componente di danno da lucida agonia, si osserva in primo luogo che dal diario clinico in atti, afferente alla permanenza della paziente presso la
Struttura convenuta, la paziente medesima è descritta sempre come soporosa;
inoltre il peggioramento delle condizioni della stessa è avvenuto in modo repentino con il trasferimento presso l'Ospedale San LL di Roma in data 8 luglio 2017 a fronte dell'exitus del successivo 9 luglio 2017 , sicchè non può seriamente affermarsi la sussistenza di un apprezzabile lasso temporale tra l'insorgenza della malpractice e la morte ai fini della risarcibilità del danno biologico terminale trasmissibile agli eredi.
Anche con riferimento alla prospettata consapevolezza dell'approssimarsi della morte (danno c.d. da lucida agonia) la condizione di soporosità costantemente assunta dalla paziente a cagione del rialzo febbrile ,come documentato in cartella clinica, non autorizza a ritenere che la stessa possa aver avuto lucida consapevolezza dell'approssimarsi della morte a fronte della insorgenza di sintomi, quali febbre e diarrea , che, sebbene importanti nella loro consistenza oggettiva con particolare riferimento alle evacuazioni diarroiche , sono notoriamente sintomi comuni e aspecifici , che non rivelano l'imminente approssimarsi dell'exitus.
Nulla è quindi dovuto a titolo di ristoro del danno biologico iure successionis .
Va invece risarcito il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
Ritiene il decidente di fare applicazione delle Tabelle adottate dal Tribunale di Roma per l'anno
2025 , fondate sul valore del punto pari ad € 11.549,20 che va moltiplicato per n punti fondati a loro volta sulla relazione di parentela col de cuius, sull'età della vittima , sull'età del superstite .
A , figlia, vanno riconosciuti i seguenti punti: 18 punti per la relazione con la Persona_1
vittima ; 1 punto per l'età del de cuius (decesso avvenuto a 86 anni); 2,5 punti per l'età del congiunto (59 aa al momento dell'exitus); si perviene alla somma di € 248.307,8 espressa in valori monetari attuali (€ 11.549,20 per 21,5 punti); a vanno riconosciuti i seguenti Persona_2 punti: 18 punti per la relazione con la vittima;
1 punto per l'età del de cuius (decesso avvenuto a
86 anni); 2,5 punti per l'età del congiunto (55 aa al momento dell'exitus); si perviene alla somma di € 248.307,8 espressa in valori monetari attuali (€ 11.549,20 per 21,5 punti). Si impone dunque la condanna della parte convenuta al pagamento in favore delle attrici della complessiva somma di € 496.615,6 (ottenuta dalla sommatoria degli importi di cui sopra), oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato devalutato alla data del 9 luglio 2017 e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita dall'evento al saldo (SSUU
1712/1995).
La , che nel costituirsi in giudizio non ha sollevato eccezioni di Controparte_4 inoperatività della polizza, è tenuta a manlevare la parte convenuta di quanto quest'ultima deve corrispondere alle attrici, al netto della franchigia pari ad € 150.000,00 come da condizioni generali di polizza in atti .
Le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla CTU medico legale , seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. nel rapporto processuale attrici- convenuta , e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 260.001,00 ad € 520.000,00 , avuto riguardo alle quattro fasi del giudizio e alla somma liquidata a titolo di risarcimento, valori medi) , con distrazione in favore del procuratore di parte attrice;
quanto al rapporto parte convenuta – terzo chiamato il riconoscimento della vigenza ed operatività della polizza inter partes autorizza la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite .
Sentenza a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) condanna parte convenuta al pagamento in favore delle attrici della somma di €
496.615,6 , ripartita come in motivazione , oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato , devalutato alla data del 9 luglio 2017, e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, dal dì dell'evento al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
b) dichiara il terzo chiamato tenuto a manlevare la parte convenuta dell'importo sub a) che quest'ultima deve corrispondere alle attrici, detratta la franchigia di € 150.000,00 come da condizioni generali di polizza;
c) pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate con separato decreto;
d) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di causa in favore delle attrici , che si liquidano in € 22.457,00 per compenso , rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge , oltre rimborso del contributo unificato e delle spese di mediazione , spese da distrarsi in favore del procuratore delle attrici , dichiaratosi antistatario;
e) compensa in toto le spese di lite tra la parte convenuta e il terzo chiamato;
f) sentenza a debito.
Così deciso in Roma il 12 novembre 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 42632/2021 pervenuta all'udienza del 16 giugno 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nata a [...] il [...] e nata a Roma l'[...] , in [...] e Persona_1 Persona_2
quali eredi di deceduta il 9 luglio 2017 , difese giusta delega in atti dall'Avv. Persona_3
DO TI
ATTRICI
E
del Ordine di (da Controparte_1 Controparte_2 CP_3 P.IVA_1
ora in avanti per brevità ACISMOM o la Struttura) , difesa giusta delega in atti dall'Avv.
EG SO
CONVENUTA
Nonché
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Fernanda Controparte_4 P.IVA_2
NI
TERZO CHIAMATO su istanza della convenuta
OGGETTO: responsabilità medica- infezione correlata all'assistenza - decesso – azione risarcitoria iure proprio e iure successionis
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 16 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta e del terzo chiamato , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
e , figlie di , deceduta il 9 luglio 2017 , hanno convenuto in Persona_1 Persona_2 Persona_4
giudizio onde conseguire, iure proprio e iure successionis, il ristoro dei danni non CP_5
patrimoniali – segnatamente danno morale da perdita del rapporto parentale e danno biologico terminale – derivanti dal decesso della di loro madre , a sua volta cagionato dall'aver contratto – durante il periodo di ricovero presso la Struttura odierna convenuta - una infezione correlata alla assistenza da RI IL (da ora in avanti per brevità CD) ,che aveva condotto allo shock settico e all'exitus .
Hanno dedotto le attrici a fondamento della domanda risarcitoria che : in data 18 giugno 2017, accompagnata dalla figlia accedeva presso il Pronto Soccorso del Policlinico Per_1 Persona_4
Tor Vergata dove, dopo valutazione clinica, le veniva diagnosticato un ictus ischemico;
il 20 giugno
2017 la paziente veniva trasferita presso l'Unità Operativa di Neurologia del Policlinico Tor
Vergata, ove rimaneva ricoverata fino al 27 giugno 2017; durante il ricovero presso il TV le condizioni cliniche della paziente miglioravano nettamente, tant'è che il 27 giugno 2017 i sanitari ne disponevano il trasferimento presso la struttura di riabilitazione Ospedale Giovanni TA;
la paziente, dunque, accedeva presso l'ospedale San Giovanni TA con uno stato fisico ampiamente recuperato, tant'è che i sanitari della Struttura in fase di accesso annotavano sulla cartella clinica le seguenti osservazioni: "27 giugno 2017-esame obiettivo: condizioni generali discrete. Cosciente, lievemente disorientata maggiormente nel tempo. Linguaggio disartrico.
Rallentamento ideomotorio. Emisindrome motoria emilato destro prevalentemente al lato superiore. Mantiene equilibrio tronco… Addome trattabile, non dolente alla palpazione superficiale e profonda. Peristalsi presente e valida"; la dopo i primi giorni di progressivo Per_4
miglioramento delle proprie condizioni di salute (tant'è che al diario clinico del 5 luglio 2017 ancora si rilevavano “condizioni cliniche stabili”) iniziava a presentare in maniera sempre più acuta episodi febbrili e di diarrea (che solo dopo il trasferimento presso l'Ospedale San LL si scopriva essere stati causati da infezione da RI IF ); dal 6 luglio 2017 il quadro clinico peggiorava in maniera drastica, tant'è che il successivo 8 luglio 2017, senza alcun preavviso, la signora veniva trasferita d'urgenza dall'Ospedale San Giovanni TA al Pronto Per_4
Soccorso dell'Azienda Ospedaliera San LL Forlanini ove vi accedeva con la seguente anamnesi: "paziente in condizioni gravi, paziente scarsamente collaborante ma vigile, addome teso, morboso, marezzato, con intenso meteorismo dolente adorabile diffusamente, peristalsi non valutabile, lingua asciutta. Consulenza chirurgica: paziente proveniente da altra struttura per dolori addominali. Condizioni generali scadute. Mucose asciutte. Presenza di catetere vescicale. La paziente ha evacuato feci di colore verdastro. Addome disteso, dolorabilità e reazione di difesa diffuse.… Si richiede TAC addome"; dagli esami strumentali effettuati per la prima volta solo presso l San LL si appurava l'esistenza di una recente e grave infezione nosocomiale, che CP_6
poi si appurava essere una forma di RI IF (vedi cartella clinica in atti); i Sanitari dell'Azienda Ospedaliera San LL Forlanini, stante l'ormai avanzato stato della pregressa infezione nosocomiale, nonostante le meticolose cure poste in atto, non potevano evitare un drammatico tracollo delle condizioni di salute della signora tant'è che nel diario clinico del Per_4
9 luglio 2017 era annotato: "osservazioni ore 16:15 : ulteriore peggioramento delle condizioni generali;
ipotensione refrattaria alla infusione di colloidi"; dopo poche ore seguiva il decesso della paziente con la seguente diagnosi: “fibrillazione atriale;
recente ictus;
pancolite da RI;
sepsi; shock settico”; che in diritto era configurabile la responsabilità dell Controparte_7
per non aver tempestivamente diagnosticato un'infezione correlata all'assistenza insorta
[...]
presso il suddetto e per non aver adottato in concreto le metodiche di profilassi Parte_1
antinfettiva; che era stata esperita mediazione con esito negativo (vedi verbale di mediazione del 22 marzo 2021 in atti); che era interesse di esse attrici conseguire il ristoro dei danni iure proprio e iure successionis , come sopra specificati , per il decesso della madre , previo accertamento della responsabilità della convenuta .
Si è tempestivamente costituita in giudizio la Struttura la quale ,in via preliminare, ha chiesto autorizzarsi la chiamata in causa di onde essere da questa Controparte_4
manlevata in caso di accoglimento della domanda risarcitoria;
nel merito , ha contestato la domanda risarcitoria sia nell'an che nel quantum, instando per il rigetto della medesima.
Parte convenuta, in particolare, ha dedotto che la paziente al momento del trasferimento presso l'Ospedale San Giovanni TA per effettuare la terapia riabilitativa veniva da una settimana di stato febbrile, come annotato nella cartella clinica del TV, e che era altamente probabile che l'infezione nosocomiale fosse stata contratta durante il ricovero presso il TV, anche alla luce del fatto che era lo stesso consulente di parte attrice a dichiarare testualmente nella propria perizia di parte allegata in atti che "vista la variabilità individuale dell'incubazione, non è possibile identificare con assoluta certezza dove la paziente si è infettata…"; che, inoltre, era stato eseguito esame delle feci allorquando la paziente si era aggravata ed il relativo test, pur inviato, non era stato effettuato per una imprecisata inidoneità del campione;
che infine la paziente ,di anni 86 all'epoca dei fatti, presentava vari fattori di comorbidità (esiti di recente ictus ischemico, fibrillazione atriale trattata con anticoagulanti, ipertensione arteriosa ) nonché fattori di rischio per la contrazione di CA , segnatamente l'assunzione di antibiotici nel periodo precedente al ricovero presso l'Ospedale San Giovanni TA, antibiotici che avevano determinato una significativa alterazione del microbioma intestinale facilitando l'insorgenza della infezione da CD.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la quale Controparte_4
in relazione alla domanda risarcitoria proposta ha aderito alle difese della Struttura assicurata;
in relazione al rapporto di garanzia ha poi dedotto che l'odierna convenuta aveva stipulato con essa
Compagnia più polizze successive tra loro di cui la prima con effetto dal 31 dicembre 2006; che la prima richiesta di risarcimento delle attrici era stata ricevuta da in data 26 febbraio CP_5
2020 in pendenza della polizza denominata "Polizza Responsabilità Civile Rischi Diversi", con decorrenza dal 31 gennaio 2017 e tuttora in vigore;
che il comportamento colposo addebitato alla
Struttura era datato 27 giugno 2017 - 8 luglio 2017 e pertanto si era verificato in pendenza della precedente polizza;
ha poi richiamato le condizioni generali di polizza con particolare riferimento al massimale e all'applicazione della franchigia fissa, che ammonta ad euro 150.000,00; ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea e ,in subordine, perché il risarcimento fosse contenuto nel limite del massimale di polizza con applicazione di una franchigia fissa di euro 150.000,00 a carico dell'assicurata.
Assegnati i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., in sede di memoria di precisazione della domanda parte attrice stigmatizzava la omessa diagnosi da infezione nosocomiale da CD ad opera della convenuta ,e chiedeva che fosse accertato anche il suddetto profilo di responsabilità CP_8
in capo alla convenuta. Ammessa ed espletata CTU medico- legale, la causa veniva quindi assunta in decisione all'udienza indicata in epigrafe con assegnazione dei termini ex articolo 190 c.p.c..
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere, ferma la procedibilità della domanda tenuto conto del verbale di mediazione con esito negativo in atti , venendo ora al merito della domanda risarcitoria , occorre scindere la domanda risarcitoria da perdita del rapporto parentale, domanda azionata iure proprio dai congiunti del paziente deceduto, dalla domanda avente ad oggetto il ristoro del danno non patrimoniale patito da , a cagione delle sofferenze Persona_4
fisiche e morali subite, posta risarcitoria che dal paziente deceduto si trasferisce iure successionis agli eredi (danno biologico iure successionis) .
In relazione al danno da perdita del rapporto parentale (morte quale conseguenza dell'errore medico) ,ritiene il Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica allorquando a richiedere il risarcimento del danno da asserita malpractice sia non il paziente asseritamente danneggiato dal negligente ed imperito operato del personale sanitario, bensì il congiunto o i congiunti del paziente deceduto in conseguenza di dedotti errori ed omissioni del personale medico.
Nella ipotesi , infatti, in cui la prospettata malpractice sanitaria abbia condotto al decesso del paziente , i congiunti di quest'ultimo, che agiscano per il risarcimento del danno, non possono invocare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura ,ma devono agire ai sensi dell'art. 2043 c.c. a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova .
La giurisprudenza di legittimità, con condivisibile orientamento, ha chiarito che il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia ultra partes allorché costituisca fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione;
viene in considerazione, in particolare, il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza oppure l'accertamento,
e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima (Cass. 14615/2020; 16754/2012; 11503/1993).
L'inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori, infatti, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre perché la tutela contro l'inadempimento deve necessariamente essere estesa a tali soggetti, i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati.
Al di fuori di questa specifica ipotesi, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (articolo 1372 comma 2 c.c.); pertanto, per un verso non è predicabile un effetto protettivo del contratto nei confronti dei terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto". Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subito in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria, non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi.
Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che stipula il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova (Cass.
Civ. 11320/2022) .
Ferma l'elaborazione giurisprudenziale di cui sopra, acclarato che l'azione di responsabilità per conseguire il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale in questa sede esperita va collocata nell'alveo della responsabilità extracontrattuale , con tutto ciò che ne consegue non solo in tema di assolvimento dell' onere di allegazione e prova e di ripartizione, dunque, dei rispettivi oneri assertivi e probatori, ma anche in termini di individuazione del termine prescrizionale , devesi ora inquadrare, a livello normativo e giurisprudenziale, il danno biologico iure successionis richiesto dalle odierne attrici.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ. 18392/2017; 975/2009 ;
17143/2012; 21177/2015).
Più specificamente, nel campo della responsabilità sanitaria, quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, occorre far riferimento a quanto indicato dalla giurisprudenza di cui a Cass. SSUU 577/2008 , rilevante per dirimere il caso concreto: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante". L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (così chiosa Cass. SSUU
577/2008) .
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018;
5128/2020).
Premesso in diritto quanto sopra, la CTU ,a firma della Prof.ssa medico-legale, Persona_5
e del Prof. , specialista in malattie infettive , redatta con professionalità, con adeguata Per_6
conoscenza della letteratura scientifica e delle linee guida vigenti in materia, nonché immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da potere essere integralmente condivisa dal decidente anche in relazione alle risposta alle osservazioni critiche formulate dai ccttpp di parte convenuta e del terzo chiamato (in merito alla individuazione del momento di insorgenza della infezione) di cui si dirà infra , dopo aver fornito ampia e dettagliata premessa scientifica sul RI IF, sulla sepsi e sullo shock settico cui si rinvia (pagg. 44-50 della CTU) , ha ripercorso la storia clinica di attraverso accurata disamina della cartelle cliniche in atti . Persona_4
Il collegio peritale a tal riguardo ha evidenziato che “la paziente venne ricoverata dal 20 al 27 giugno 2017 presso la UOC di Neurologia presso il TV per ictus ischemico. Venne quindi dimessa per effettuare riabilitazione presso l'Ospedale San Giovanni TA di Roma con la diagnosi di "ictus ischemico talamico sinistro e fronto - parietale destro in paziente con fibrillazione atriale parossistica, ipertensione arteriosa. Infezione delle vie urinarie in risoluzione".
Tale complesso morboso avrebbe potuto ridurre l'aspettativa di vita ex se ipsum, ma il decesso avvenne anticipatamente rispetto alla attendibile possibilità di sopravvivenza della paziente e fu causato da shock settico da pancolite infettiva da RI IL. Nei primi giorni successivi all'ingresso nell'Ospedale le condizioni della paziente si stabilizzarono. I primi Controparte_7
controlli ematochimici e strumentali eseguiti esclusero la presenza di complicazioni cardiorespiratorie, confermando il buon andamento clinico nell'ambito dell'orientamento diagnostico relativo ai postumi dell'ictus cerebrale. Dalla valutazione specialistica complessiva redatta dal fisiatra, infatti, emerge lo stato di disabilità della paziente, ma non lo stato di dipendenza assoluta… Si rammenta che all'ingresso presso il San Giovanni TA fu confermata la terapia e la scelta degli antibiotici indicati alla dimissione dal TV con la seguente terapia
CI 500 mg + IA 2 g (da sospendere il 29 giugno 2017). Dopo questi antibiotici, per riferita stranguria in data 1 luglio 2017 fu somministrato l'antibiotico IC per due giorni. Il 5 luglio 2017 nel diario clinico le condizioni cliniche erano definite "stabili" dal medico di turno, e nel diario infermieristico del mattino venne effettuata la prima segnalazione di abbondante evacuazione, riferita al giorno precedente, senz'altra specificazione: "… Ha evacuato
+++… “ . Fu quindi il 5 luglio 2017 il giorno in cui, per la prima volta, gli infermieri del turno di mattina segnalarono abbondante emissione di feci (+++) avvenuta il giorno prima, ma senza specificarne le caratteristiche. Il giorno 6 luglio 2017 la paziente venne descritta come soporosa, risvegliabile, febbrile (temperatura 37,7), responsiva a richiamo verbale ma con tendenza a riaddormentarsi. L'esame TAC cranio urgente, posto a confronto con il precedente controllo del 30 giugno 2017, apparve sostanzialmente invariato… La paziente iniziò una nuova terapia antibiotica con Levofloxacina EV 500 mg. L' emocoltura e l'urinocoltura risultarono negative per crescita batterica. La paziente era ancora febbrile (alle ore 20:00 temperatura 37,5) e dal diario infermieristico risulta la segnalazione di anuria: "… Non ha urinato…". Durante la giornata del 7 luglio 2017 la signora ebbe ancora febbre (alle ore 6:00 temperatura 37,8), tanto che alle Per_4
ore 17:00 (temperatura 37,9) il medico di guardia fece somministrare paracetamolo un grammo
EV . Nel turno infermieristico del pomeriggio fu segnalato alvo diarroico. La temperatura venne descritta febbrile anche durante il turno di notte degli infermieri, ma senza altro dettaglio. Alle ore
9:00 gli infermieri scrissero che la paziente lamentava dolore addominale. Durante tutta la mattina del giorno 8 luglio 2017 gli infermieri descrissero la paziente come fortemente diarroica (+++), e ancora fortemente diarroica (+++) il pomeriggio. Il medico del turno di mattina scrisse: "stanotte alvo diarroico". Alle ore 10:30 chiese esame di controllo di INR (8,54) più esame feci per ricerca
RI. L'esame della documentazione della cartella clinica del S. Giovanni TA agli atti non permette di evidenziare alcun referto microbiologico correlato a quella richiesta di esame per
RI FF nelle feci, comunque riferito come prelevato nel diario infermieristico su campione non altrimenti specificato il pomeriggio del giorno 8 luglio 2017. … L'esame obiettivo dell'addome trascritto alle ore 13:00 mostrò "addome globoso, teso, dolente alla palpazione profonda in modo diffuso, peristalsi ipovalida". La terapia antibiotica dal 6 luglio (Levofloxacina
500 mg EV) non risulta modificata in atti. Per il persistere della obiettività dolorosa addominale, alle ore 21:00 venne deciso il trasferimento presso l'Ospedale San LL Forlanini con la seguente motivazione del trasferimento sottoscritta nel diario clinico "paziente con dolore addominale". Dall'anamnesi eseguita all'ingresso presso l'Ospedale San LL Forlanini, dai risultati degli accertamenti effettuati e dalla obiettività clinica ivi rilevata, risulta che presso il San
Giovanni TA la presenza della sindrome diarroica febbrile addominale non fu gestita opportunamente e non fu valutata in pieno per la gravità e per la sua possibile origine. Infatti al
San LL la paziente arrivò senza preavviso e solo per "dolore addominale", disturbo presente insieme ad un coacervo di altri problemi che avrebbero dovuto allertare già dai giorni precedenti i medici dell' indirizzandoli verso l'ipotesi più Controparte_7
ragionevole della presenza di una sindrome infettiva addominale, collegata ad una diarrea da
RI FF. Al contrario nei documenti di chiusura della cartella clinica dell'
[...]
non emerge mai il significativo sospetto della presenza di una diarrea da Controparte_7 causa infettiva… Nemmeno furono presi tempestivi provvedimenti diagnostici terapeutici, trattandosi di una paziente fragile e con evidenti fattori di rischio per la colite da RI FF: sesso femminile, ospedalizzazione, assunzione di antibiotici: Chinolonici in corso e in precedenza, assunzione in corso di gastroprotettori inibitori di pompa protonica. Al Pronto
Soccorso del San LL nello stato di urgenza in atto i medici rilevarono che la paziente era in trattamento riabilitativo presso l' San Giovanni TA per ictus ischemico… Era inoltre CP_6
in trattamento con anticoagulanti orali per fibrillazione atriale parossistica e presentava in ultimo
INR francamente patologico, dovendo sia essere sospeso il trattamento anticoagulante e richiedendosi il trasferimento per stato di addome acuto. L'addome era teso, globoso, marezzato, meteorico e diffusamente dolente. Il chirurgo intervenuto a consulenza alle ore 23:53 evidenziò che la paziente aveva evacuato feci di colore verdastro, presentando un addome disteso, con reazione di difesa diffusa. Venne quindi richiesta una TAC addome urgente in relazione alla quale, insieme ai risultati delle prime analisi e della visita medica, il chirurgo stesso avanzò il fondato sospetto dell'infezione in atto e indicò il trattamento, terapia che venne tempestivamente effettuata presso il
DEA. Fu quindi solo nella serata (ore 21:00 del giorno 8 luglio 2017), a causa della comparsa di intenso dolore addominale, associato allo scompenso multimetabolico tipico dello stato settico in corso (stato settico che i medici curanti del San Giovanni TA non seppero per individuare tempestivamente), che la paziente venne trasferita e quindi tardivamente poté essere sottoposta a
TAC addominale. I medici di turno al Pronto Soccorso del San LL associarono invece, rapidamente e correttamente, il quadro clinico alla presenza di una infezione da RI FF, consigliando terapia con OM e ME (confronta l'esito positivo dell'esame feci). Si conferma che il germe mostrò fin dall'inizio delle manifestazioni cliniche avvenute presso l'Ospedale San Giovanni TA la sua virulenza, motivo del quadro di pancolite esitata in shock settico mortale. Questo avrebbe potuto essere evitato con un più pronto e tempestivo trattamento della paziente dai parte dei medici curanti del S. Giovanni TA. Per quanto riguarda la responsabilità di , ciò che appare rilevante sotto l'aspetto CP_8
infettivologico ed igienico-sanitario è la verifica dell'organizzazione istituzionale per la valutazione dell'effettiva attuazione di regole di profilassi delle malattie infettive nel caso di paziente affetta da colite da RI FF. La applicazione di tali regole generali, infatti, deve comunque essere prontamente disponibile tout court da parte dell'Autorità sanitaria interna alla Struttura, non solo in rapporto alla gravità della situazione ambientale, cosa che non risulta riscontrabile dai protocolli documentati negli atti. A tale proposito si segnala che i documenti allegati in atti dal convenuto e citati come "documenti di interesse igienico sanitario Controparte_7
inseriti da nel fascicolo telematico" dal n. 1 al n. 15 sono espressione di CP_5
raccomandazioni e protocolli esclusivamente teorici o documentazioni di tipo amministrativo dai quali non è possibile rilevare l'effettiva e costante applicazione delle dette procedure… Sono protocolli teorici che non provano l'effettiva e costante applicazione delle procedure e sono applicabili temporalmente in epoca successiva ai fatti discussi nella Relazione … Pertanto l'esame di questi documenti non rende possibile rilevare alcuna effettiva e costante applicazione delle suddette procedure… Si sottolinea che la terapia antibiotica iniziata presso l' Controparte_9
con CI più IA , trattamento proseguito e poi concluso presso l'Ospedale San
Giovanni TA il 29 giugno 2017 deve essere considerata un atto medico di prudenza da parte dei Sanitari nell'ovviare al rischio di contrarre infezioni correlate alla assistenza (leggasi il sospetto di polmonite formulato dal cardiologo e quello di infezione delle vie urinarie, con successiva evidenza del miglioramento degli indici di flogosi). Se è scientificamente documentato che il trattamento antibiotico, anche con ciprofloxacina, si può associare a manifestazioni colitiche correlate ad infezione da RI FF, favorendo la modificazione del microbioma enterico a favore delle forme germinative di RI FF, è però maggiormente vero che successivamente (dal giorno 6 luglio 2017) fu somministrato alla paziente ulteriore trattamento antibiotico con farmaco Chinolonico che molto probabilmente contribuì in maniera decisiva a scompensare la rappresentazione microbiologica naturale delle forme batteriche intestinali, concorrendo in maniera efficiente e determinante alla crescita patologica di forme vegetative di
RI . Ancora di più si deve dare atto di una maggiore compatibilità scientifica, eziologica ed epidemiologica, tra il ricovero presso l'Ospedale San Giovanni TA e l'infezione da
RI FF. Si guardi ad esempio l'esordio della sintomatologia clinica in relazione al periodo di incubazione di RI FF, non solo se, come probabile, si fissasse l'inizio del disturbo diarroico stricto sensu nella notte tra il 4 e il 5 luglio 2017, ma, ancor di più, in via controfattuale, se si volesse far risalire l'inizio della sintomatologia effettiva ad una data successiva. In risposta al preciso quesito giudiziario, si ricorda inoltre che presso San Giovanni TA lo screening d'ingresso non fu eseguito. Questo aspetto preventivo è un importante elemento di ausilio nella prevenzione delle infezioni ospedaliere. Infatti secondo la circolare del
Ministero della Salute DGPRE 004968-P- 26/2/2013 con oggetto "Sorveglianza e controllo delle infezioni da batteri produttori di carbapenemasi” già al momento del ricovero occorre effettuare esami colturali in sorveglianza attiva su categorie di pazienti ad alto rischio, per impostare con adeguatezza sistemi di idoneo isolamento. I regolamenti hanno infatti la funzione di fissare ben precise procedure, individuando, attraverso le raccomandazioni, la distribuzione dei compiti e delle responsabilità organizzative. In ogni struttura sanitaria devono quindi essere previsti regolamenti di attuazione dei principi di prevenzione del rischio ambientale dovuto alla trasmissione dell'infezione, seguiti dalla loro fattiva attuazione. Le carenze di documentazione organizzativa e gestionale in merito alla prevenzione dell'infezione nosocomiale da RI FF evidenziata nella convenuta Struttura sanitaria per il periodo di cui trattiamo, rendono molto probabile l'ipotesi, specificamente in merito a questa particolare infezione, della emersione di evento infettivo correlato all'assistenza (CA) e non di una malattia determinata fondamentalmente da fattori endogeni della stessa paziente. Elemento importante per il ragionamento del c.t.u. infettivologo è l'allegazione della lettera del 30 luglio 2013 avente per oggetto "infezioni ospedaliere da RI FF" a firma del Direttore dell'Area
Epidemiologica e stato di salute della popolazione dal seguente contenuto… (pag. 64 CTU) . È evidente che il contenuto conferma l'impostazione del sottoscritto c.t.u. Essa contiene raccomandazioni riguardanti elementi che dovevano essere già in precedenza patrimonio scientifico della Struttura sanitaria convenuta, come l'applicazione di un protocollo operativo sulle misure di prevenzione e controllo di infezione/outbreak da RI FF, fatto che non emerge con chiarezza dalla cartella clinica. Da questa infezione derivò la morte della paziente nella fase di sepsi severa e shock settico terminale. In conclusione presso l'
[...]
insorse l'infezione batterica dovuta a: pancolite da RI FF. Controparte_10
La malattia infettiva non fu diagnosticata al S. Giovanni TA ma fu accertata presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale San LL Forlanini con esame microbiologico da campione fecale prelevato in data 9 luglio 2017. La diagnosi eziologica di questa malattia richiese ai medici del San LL di porre almeno il sospetto ragionevole e rapido della infezione in corso, cosa che invece non avviene presso il San Giovanni TA, Ospedale dal quale la paziente fu trasferita tardivamente e con la generica diagnosi di “dolore addominale”. Presso il Pronto Soccorso del
San LL la malattia ebbe manifestazioni cliniche drammatiche, tanto che, pur inizialmente curata con i necessari antibiotici OM più ME, la paziente non rispose al trattamento medico a causa della gravità dello stato settico, che ebbe una rapida evoluzione verso lo shock. Il convenuto non è stato in grado di dimostrare l'efficienza Controparte_7
e tantomeno l'efficacia dei provvedimenti di prevenzione specificamente mirati ad evitare, o quantomeno ridurre in maniera valida, tale particolare evento infettivo. Poiché da questa infezione derivò il decesso della signora si ritiene di addebitare alla per Persona_4 CP_8
responsabilità sanitaria l'exitus. Dal punto di vista infettivologico si afferma che l'infezione da
RI FF ebbe caratteri di un evento nosocomiale (CA) e si conferma che non ha rilevanza di colpevolezza professionale la precedente somministrazione di antibiotici iniziata durante la degenza presso il TV. Come già ampiamente indicato nel capitolo scientifico di questa relazione è ben documentato ed acclarato che l'assunzione di molti antibiotici, anche somministrati correttamente, si può associare statisticamente alla colite da RI FF per gli effetti del dismicrobismo enterico. Certamente però il trattamento successivo presso il San Giovanni TA con , pur non eziologicamente collegato alla diretta causa di malattia, poté Parte_2
amplificare lo sviluppo del germe RI a spese della flora naturale. La deduzione della responsabilità di in campo infettivologico e in campo igienico - sanitario Controparte_11
avviene con i criteri multipli: della mancata dimostrazione di valide azioni preventive da parte dell'Azienda Ospedaliera convenuta, della carenza di altrettanto valide disposizioni attuative nello specifico settore della malattia da RI FF, della mancata dimostrazione della conoscenza dell'andamento epidemiologico del fenomeno all'interno della stessa Struttura convenuta per i necessari provvedimenti. Si ritiene quindi che la malattia pancolite da
RI FF esitata in shock settico terminale abbia causato la morte della paziente, avendo inciso sulla possibilità di vita residua della de cuius, allora ottantaseienne, già affetta da postumi di ictus ischemico talamico sx e fronto- parietale destro, fibrillazione atriale parossistica, ipertensione arteriosa. Pertanto si ritiene che l'infezione da RI FF manifestatasi come pancolite, complicata in stato di sepsi ed esitata in shock settico, debba ritenersi causalmente ricollegabile al ricovero ospedaliero della signora dal 27 giugno all'8 Persona_4
luglio 2017 presso l'Ospedale San Giovanni TA di Roma" (pagine 51-66 della CTU).
Il collegio peritale ha dunque ravvisato molteplici elementi di responsabilità in capo alla CP_8
convenuta sia sotto il profilo strettamente infettivologico che in relazione al profilo diagnostico della infezione correlata all'assistenza .
In relazione a tale ultimo profilo , che precede logicamente e scientificamente quello infettivologico, sussiste la responsabilità della convenuta per non aver diagnosticato , CP_8
rectius, minimamente colto il sospetto della insorgenza di una infezione da C.D. : venne invero prelevato un campione di feci per il relativo esame microbiologico , campione che tuttavia non risultò adeguato per il relativo esame;
ebbene detto esame , pur fondamentale , tenuto conto della obiettività clinica della paziente come annotata quotidianamente nel diario clinico (costante rialzo febbrile e abbondante e diarroica evacuazione), non venne ripetuto con il prelievo di un campione adeguato .
A riprova della negligente e superficiale sottovalutazione dei sintomi presentati dalla paziente , rivelatori di una infezione da CD in atto, va evidenziato che al momento del trasferimento della stessa al San LL venne annotato in cartella “paziente con dolore addominale”, diagnosi aspecifica e meramente descrittiva dei sintomi , priva di alcuna formulazione di sospetto diagnostico.
A quanto sinora esposto si aggiunga la non trascurabile circostanza che la somministrazione di terapia antibiotica durante il periodo di permanenza presso il San Giovanni TA contribuì ad alterare l'equilibrio della flora intestinale (il microbiota intestinale come indicato dal collegio peritale) favorendo l'insorgenza della infezione .
Sotto il profilo infettivologico vanno poi evidenziati : la mancanza di uno screening di ingresso della paziente, soggetto fragile affetto da comorbidità ; la mancata dimostrazione della applicazione in concreto dei protocolli di prevenzione e profilassi delle infezioni ospedaliere;
la derivazione nosocomiale della infezione da C.D. , infezione che è stato accertato dal collegio peritale venne contratta presso la convenuta e che evolvette rapidamente e drammaticamente nello shock CP_8 settico e nell'exitus .
A tale ultimo proposito il ctp di parte convenuta nelle osservazioni critiche alla CTU ha formulato precise note con le quali in buona sostanza ha evidenziato che l'infezione nosocomiale sarebbe stata contratta durante il ricovero della paziente presso il TV .
A tali osservazioni critiche il collegio peritale ha risposto : “ La paziente, trasportata al DEA del
Policlinico Tor Vergata il 18 giugno 2017, fu ivi ricoverata fino al 27 giugno 2017 e dimessa per riabilitazione presso struttura sanitaria con diagnosi di ictus ischemico… in paziente CP_5
con fibrillazione atriale parossistica, ipertensione arteriosa. Infezione delle vie urinarie". La TAC cranio mostrò in sede talamica sinistra sfumata area ipodensa sede della lesione ischemica già evidenziata all'esame risonanza magnetica encefalo. Nella lettera di trasferimento verso la
Struttura di riabilitazione dell' venne segnalata l'impostazione della Controparte_7
terapia antibiotica e il programma della sospensione: fino al 28 giugno + Ciproxin fino al Pt_3
29 giugno. La paziente fu ricoverata dal 27 giugno all' 8 luglio 2017 presso UOC Cipro dell'Ospedale di Roma con diagnosi di accettazione: ictus ischemico trombo- Controparte_7
embolico. All'ingresso presso il San Giovanni TA fu confermata la scelta degli antibiotici proposti alla dimissione dal TV con la seguente terapia : CI 500 mg più IA
2 g (da sospendere il 29 giugno 2017). In data 1 luglio 2017: somministrazione di fosfomicina antibiotico per disuria dolorosa, e in data 5 luglio 2017 dal diario infermieristico risulta: "ha evacuato +++", prima segnalazione agli atti. Si tratta quindi di una sintomatologia diarroica, mai indicata prima, che veniva posta all'attenzione dei medici curanti per le loro decisioni, dopo sei giorni dalla sospensione di , dopo tre giorni da quella di fosfomicina e Parte_4
dopo otto giorni di degenza presso l' San Giovanni TA. Il giorno 6 luglio 2017 in CP_6
corso di febbre la paziente iniziò nuovamente una terapia antibiotica (Levofloxacina 500 mg). Da emocoltura e urinocoltura: assenza di crescita batterica. Il giorno successivo la febbre e la diarrea continuarono e in data 8 luglio 2017 peggiorò . Riguardo ad una riferita notizia della raccolta di campione fecale non risulta alcun esito della cartella clinica. Nel corso delle ore i disturbi gastroenterici non migliorarono affatto e della richiesta di esame feci per ricerca RI non vi è esito. Orbene la tempistica dell'esordio di questa sintomatologia gastroenterica, avvenuta dopo ben otto giorni di ricovero presso l'Ospedale San Giovanni TA, così come descritta in atti, difficilmente si associa epidemiologicamente e clinicamente ad un criterio di attribuzione della fonte eziopatogenetica infettiva di RI FF al precedente Nosocomio di ricovero, laddove la de cuius non ebbe alcun problema intestinale, ma si attaglia con maggior appropriatezza ad un'origine intranosocomiale presso lo stesso Ospedale San Giovanni TA. Ad aggravare la responsabilità della gestione sanitaria di si rammenta che, per la CP_5
persistenza dei sintomi addominali, venne deciso il trasferimento tramite 118 al DEA dell' CP_6
San LL Forlanini con lettera dalla quale nulla si evince sul RI FF. Al San
LL laddove la paziente morì il giorno 9 luglio 2017, il quadro clinico riscontrato subito era gravissimo, giacché la paziente era affetta da un'irreversibile sindrome da insufficienza multiorgano, correlata allo shock settico, causato dalla infezione da RI FF (ivi correttamente diagnosticata…)… All'ingresso presso il San Giovanni TA fu confermata la terapia antibiotica prescritta dall'ospedale TV e la sua durata… Dopo questi antibiotici ,in data 1 luglio 2017 fu somministrato l'antibiotico IC per due giorni . Fu il 5 luglio 2017 il giorno in cui per la prima volta nella cartella clinica venne effettuata la prima segnalazione di abbondante evacuazione, senz'altra specificazione: "ha evacuato +++". Ma il giorno 6 luglio 2017 la paziente venne descritta come soporosa e febbrile, sicché i medici curanti disposero che si iniziasse una nuova terapia antibiotica con . Ma nè la diarrea né la sintomatologia febbrile si Parte_2
risolsero e nella cartella esaminata non risulta alcun risultato dell'esame delle feci. In ogni caso la terapia antibiotica con Levofloxacina non risulta più modificata in atti. Il trasferimento presso l'Ospedale San LL Forlanini, peraltro, fu richiesto per una paziente già in condizioni molto gravi e senza formulare alcun sospetto sulla causa infettiva. A tale fine si ritiene che l'infezione non fu gestita opportunamente presso per la sua gravità e per la sua sintomatologia CP_5 addominale collegata ad una diarrea da RI FF. Infatti, i medici curanti sottovalutarono gli evidenti fattori di rischio per la colite infettiva rappresentati da: sesso femminile;
ospedalizzazione; assunzione di antibiotici: chinolonici in corso e in precedenza;
assunzione in corso di gastroprotettori inibitori di pompa protonica. È vero che la terapia antibiotica con ciprofloxacina e ceftriaxone fu iniziata peraltro motivatamente presso l'Ospedale
TV, ma essa si concluse il 29 giugno 2017. È anche vero che dal giorno 6 luglio 2017 i medici del San Giovanni TA fecero somministrare alla paziente nuovamente un antibiotico chinolonico, il quale, con elevata probabilità, alterò definitivamente il microbioma intestinale, peggiorando la sintomatologia addominale già in corso, causata dalla stessa infezione contratta presso il San Giovanni TA. Questa infezione non fu diagnosticata dai medici curanti fino alla fine della degenza, conclusa con il trasferimento al San LL. Qui invece fu individuata tempestivamente. Da questa infezione derivò la morte della paziente nella fase di sepsi severa e shock settico terminale. Si conferma quindi che la de cuius abbia contratto l'infezione da
RI FF durante l'ospedalizzazione presso . La sintomatologia tipica CP_5
dell'infezione fu documentata dopo otto giorni dall'ingresso, periodo di incubazione idoneo per lo sviluppo dell'infezione” (pagg. 78-83 CTU) .
Di poi in relazione alla mancata adozione di screening di ingresso il collegio peritale ha chiarito che lo screening va riferito non al C.D. ma alla “procedura regolamentata dal Ministero della Salute per i batteri produttori di carbapanemasi , non obbligatoria nel caso in questione , ma consigliata .
Si ricorda comunque che questo aspetto della profilassi igienico sanitaria è un importante elemento della prevenzione generale delle infezioni ospedaliere, che non riguarda specificamente l'infezione da RI FF, ma attiene alla buona qualità della Stewardship antimicrobica, di cui ogni
Struttura sanitaria accreditata è responsabile. Essa non era certamente una procedura sperimentale ed era suggerita, poiché la paziente proveniva da un ricovero da un'altra struttura sanitaria che si verificò entro tre mesi…" (pag. 85 CTU) .
In riferimento poi alle osservazioni critiche del consulente di parte del terzo chiamato, dottor secondo il quale “la terapia antibiotica preventiva impostata presso il TV, in assenza di CP_12
un reale focus infettivo appare inappropriata e quantomeno sovradimensionata, con grave nocumento del microbioma intestinale della paziente con possibili ripercussioni sulla infezione/ riattivazione di RI FF", il collegio peritale ha risposto evidenziando che “presso il
San Giovanni TA venne pienamente confermata la scelta degli antibiotici proposti alla dimissione dal TV con la seguente terapia : ciprofloxacina 500 mg più ceftriaxone 2 g (da sospendere il 29 giugno 2017), avallando quanto già descritto precedentemente all'atto del trasferimento dal TV “(pagina 93 dell'elaborato peritale). Le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale anche sulla scorta della risposta alle osservazioni fornite ai consulenti di parte si appalesano pienamente e integralmente condivisibili dal giudicante.
Va dunque affermata la responsabilità della Struttura sanitaria convenuta per il decesso di Per_4
occorso in data 9 luglio 2017.
[...]
Venendo ora alla quantificazione dei danni, ed esaminando la domanda risarcitoria afferente al danno biologico terminale , anche nella sua componente di danno da lucida agonia, si osserva in primo luogo che dal diario clinico in atti, afferente alla permanenza della paziente presso la
Struttura convenuta, la paziente medesima è descritta sempre come soporosa;
inoltre il peggioramento delle condizioni della stessa è avvenuto in modo repentino con il trasferimento presso l'Ospedale San LL di Roma in data 8 luglio 2017 a fronte dell'exitus del successivo 9 luglio 2017 , sicchè non può seriamente affermarsi la sussistenza di un apprezzabile lasso temporale tra l'insorgenza della malpractice e la morte ai fini della risarcibilità del danno biologico terminale trasmissibile agli eredi.
Anche con riferimento alla prospettata consapevolezza dell'approssimarsi della morte (danno c.d. da lucida agonia) la condizione di soporosità costantemente assunta dalla paziente a cagione del rialzo febbrile ,come documentato in cartella clinica, non autorizza a ritenere che la stessa possa aver avuto lucida consapevolezza dell'approssimarsi della morte a fronte della insorgenza di sintomi, quali febbre e diarrea , che, sebbene importanti nella loro consistenza oggettiva con particolare riferimento alle evacuazioni diarroiche , sono notoriamente sintomi comuni e aspecifici , che non rivelano l'imminente approssimarsi dell'exitus.
Nulla è quindi dovuto a titolo di ristoro del danno biologico iure successionis .
Va invece risarcito il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
Ritiene il decidente di fare applicazione delle Tabelle adottate dal Tribunale di Roma per l'anno
2025 , fondate sul valore del punto pari ad € 11.549,20 che va moltiplicato per n punti fondati a loro volta sulla relazione di parentela col de cuius, sull'età della vittima , sull'età del superstite .
A , figlia, vanno riconosciuti i seguenti punti: 18 punti per la relazione con la Persona_1
vittima ; 1 punto per l'età del de cuius (decesso avvenuto a 86 anni); 2,5 punti per l'età del congiunto (59 aa al momento dell'exitus); si perviene alla somma di € 248.307,8 espressa in valori monetari attuali (€ 11.549,20 per 21,5 punti); a vanno riconosciuti i seguenti Persona_2 punti: 18 punti per la relazione con la vittima;
1 punto per l'età del de cuius (decesso avvenuto a
86 anni); 2,5 punti per l'età del congiunto (55 aa al momento dell'exitus); si perviene alla somma di € 248.307,8 espressa in valori monetari attuali (€ 11.549,20 per 21,5 punti). Si impone dunque la condanna della parte convenuta al pagamento in favore delle attrici della complessiva somma di € 496.615,6 (ottenuta dalla sommatoria degli importi di cui sopra), oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato devalutato alla data del 9 luglio 2017 e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita dall'evento al saldo (SSUU
1712/1995).
La , che nel costituirsi in giudizio non ha sollevato eccezioni di Controparte_4 inoperatività della polizza, è tenuta a manlevare la parte convenuta di quanto quest'ultima deve corrispondere alle attrici, al netto della franchigia pari ad € 150.000,00 come da condizioni generali di polizza in atti .
Le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla CTU medico legale , seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. nel rapporto processuale attrici- convenuta , e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 260.001,00 ad € 520.000,00 , avuto riguardo alle quattro fasi del giudizio e alla somma liquidata a titolo di risarcimento, valori medi) , con distrazione in favore del procuratore di parte attrice;
quanto al rapporto parte convenuta – terzo chiamato il riconoscimento della vigenza ed operatività della polizza inter partes autorizza la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite .
Sentenza a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) condanna parte convenuta al pagamento in favore delle attrici della somma di €
496.615,6 , ripartita come in motivazione , oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato , devalutato alla data del 9 luglio 2017, e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, dal dì dell'evento al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
b) dichiara il terzo chiamato tenuto a manlevare la parte convenuta dell'importo sub a) che quest'ultima deve corrispondere alle attrici, detratta la franchigia di € 150.000,00 come da condizioni generali di polizza;
c) pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate con separato decreto;
d) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di causa in favore delle attrici , che si liquidano in € 22.457,00 per compenso , rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge , oltre rimborso del contributo unificato e delle spese di mediazione , spese da distrarsi in favore del procuratore delle attrici , dichiaratosi antistatario;
e) compensa in toto le spese di lite tra la parte convenuta e il terzo chiamato;
f) sentenza a debito.
Così deciso in Roma il 12 novembre 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri