CASS
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - IO RA AN CO AL MA SENTENZA sui ricorsi di NO MA AR, nato a [...], il [...], AG AR, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 27/11/2024 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere AL MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli;
udito per gli imputati l'avv. Francesco Romano, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 27 novembre 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 12 maggio 2021 del G.u.p. di Torre Annunziata che aveva condannato MA AR NO e AR AG alle pene di legge per varie violazioni tributarie (art. 5, 10 e 11 d.lgs. n. 74 del 2000).
2. I ricorrenti presentano due separati ricorsi a firma dell’avv. Francesco Romano che articola un primo motivo comune a entrambi gli imputati per violazione di norma processuale, perché la causa era stata decisa con il rito cartolare, nonostante l’espressa richiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., e un secondo motivo differenziato per la violazione di norma processuale con riferimento alla notifica del rinvio, perché NO afferma che la notifica era stata mal eseguita al difensore ai sensi dell’art. 161 comma 4, cod. proc. pen. in assenza di elezione di domicilio e di Penale Sent. Sez. 3 Num. 959 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 18/11/2025 2 specifiche ricerche, e AG sostiene che la pec della notifica era stata inviata a un indirizzo sbagliato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.E’ fondato il primo motivo di ricorso comune a entrambi i ricorrenti, ciò che solleva la Corte dall’esame delle altre censure. Risulta agli atti che per l’udienza del 14 luglio 2023 l’avv. Silvia Palomba per NO ha chiesto la trattazione orale il 23 giugno 2023 e l’avv. IC RI per AG l’ha chiesta il 13 giugno 2023. Siccome l’udienza del 14 luglio 2023 ricadeva nel cosiddetto periodo cuscinetto, il Presidente del collegio ha rinviato il processo fuori udienza al 28 gennaio 2025 e ne ha poi anticipato la trattazione al 27 novembre 2024 quando la Corte ha deciso la causa con il rito cartolare, obliando le originarie richieste di trattazione scritta. Secondo la giurisprudenza, la richiesta di discussione orale, riferendosi alla decisione dell'appello e non alla singola udienza, non va reiterata in caso di rinvio o differimento d'ufficio dell'udienza, con la conseguenza che, se il processo venga nondimeno definito con rito camerale non partecipato, si radica una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 8588 del 12/01/2022, Rossello, Rv. 283002-01). S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Così deciso, il 18 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AL MA GA ZA
udita la relazione svolta dal consigliere AL MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli;
udito per gli imputati l'avv. Francesco Romano, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 27 novembre 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 12 maggio 2021 del G.u.p. di Torre Annunziata che aveva condannato MA AR NO e AR AG alle pene di legge per varie violazioni tributarie (art. 5, 10 e 11 d.lgs. n. 74 del 2000).
2. I ricorrenti presentano due separati ricorsi a firma dell’avv. Francesco Romano che articola un primo motivo comune a entrambi gli imputati per violazione di norma processuale, perché la causa era stata decisa con il rito cartolare, nonostante l’espressa richiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., e un secondo motivo differenziato per la violazione di norma processuale con riferimento alla notifica del rinvio, perché NO afferma che la notifica era stata mal eseguita al difensore ai sensi dell’art. 161 comma 4, cod. proc. pen. in assenza di elezione di domicilio e di Penale Sent. Sez. 3 Num. 959 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 18/11/2025 2 specifiche ricerche, e AG sostiene che la pec della notifica era stata inviata a un indirizzo sbagliato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.E’ fondato il primo motivo di ricorso comune a entrambi i ricorrenti, ciò che solleva la Corte dall’esame delle altre censure. Risulta agli atti che per l’udienza del 14 luglio 2023 l’avv. Silvia Palomba per NO ha chiesto la trattazione orale il 23 giugno 2023 e l’avv. IC RI per AG l’ha chiesta il 13 giugno 2023. Siccome l’udienza del 14 luglio 2023 ricadeva nel cosiddetto periodo cuscinetto, il Presidente del collegio ha rinviato il processo fuori udienza al 28 gennaio 2025 e ne ha poi anticipato la trattazione al 27 novembre 2024 quando la Corte ha deciso la causa con il rito cartolare, obliando le originarie richieste di trattazione scritta. Secondo la giurisprudenza, la richiesta di discussione orale, riferendosi alla decisione dell'appello e non alla singola udienza, non va reiterata in caso di rinvio o differimento d'ufficio dell'udienza, con la conseguenza che, se il processo venga nondimeno definito con rito camerale non partecipato, si radica una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 8588 del 12/01/2022, Rossello, Rv. 283002-01). S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Così deciso, il 18 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AL MA GA ZA