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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/09/2025, n. 12130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12130 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3756/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice unico, dott. Stefano
Iannaccone, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3756 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2019, vertente tra
C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Borgognona n.47, presso lo studio degli avv.ti Gianluca Brancadoro e Salvatore Magliozzi, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
- attore
e
C.F. , e C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 in persona del l.r.p.t ed elettivamente domiciliate in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina
n. 55, presso lo studio dell'avv. Alessandro Izzo, che le rappresenta e difende in virtù di giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta
C.F. elettivamente domiciliato in Roma, Via Augusto Controparte_3 C.F._2
Aubry n. 5, presso lo studio dell'avv. Massimo Torre, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
- terzo chiamato in causa
Conclusioni delle parti
Per la parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Pag. 1 a 10 - accertare la responsabilità dei convenuti per inadempimento agli obblighi informativi normativamente previsti ed in forza dei motivi esposti in narrativa, e per l'effetto, condannare i convenuti, anche in solido tra loro, al risarcimento del danno economico subito dal Sig.
[...] quantificato in euro 205.882,08 o nella diversa somma maggiore o minore che dovesse Pt_1 risultare nel corso del giudizio, oltre al lucro cessante conseguente al mancato e diverso impiego della somma investita pari ad euro 4.000.000,00 in titoli adeguati al profilo di rischio dell'attore oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della sottoscrizione della polizza My Life al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Per la parte convenuta:
“Vorrà l'adito Tribunale così provvedere:
1) in via preliminare, dichiarare cessata la materia del contendere tra il sig. Parte_1
, da un lato, e e dall'altro, in virtù
[...] Controparte_1 Controparte_2 dell'accordo transattivo tra gli stessi concluso mediante scambio della proposta del 23.7.2019 e dell'accettazione del 3.9.2019, con integrale compensazione tra di essi delle spese di lite;
2) nel merito, sulla base del preliminare accertamento della responsabilità del sig. CP_3
in ordine alla discrepanza tra la Scheda Sintetica e la Proposta di polizza depositate dal
[...] sig. (e da questi prodotte come doc. 6 e doc. 7) rispetto alla Scheda Sintetica Parte_1 depositata in Consob ed alla Proposta di Polizza conservata agli atti della CO
(rispettivamente depositate dalle deducenti come doc. 6 e doc. 4), condannare il sig. CP_3
al risarcimento di tutti i danni subiti dalla e dalla CO, pari all'importo
[...] CP_1 complessivo di Euro 227.675,36, da riconoscersi – pertanto – alla ed alla CO in CP_1 via tra di loro solidale;
ovvero al diverso – anche maggiore – importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, con interessi e rivalutazione, decorrenti dalla data in cui sono stati effettuati dalla i pagamenti in favore del sig. e del costui legale;
CP_1 Parte_1
3) condannare il sig. al pagamento delle spese, anche generali, e competenze Controparte_3 del giudizio, con Iva e Cpa.”.
Per il terzo chiamato in causa:
“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
- dichiarare cessata la materia del contendere tra tutte le parti di questo giudizio;
- in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di prosecuzione del giudizio tra due o
Pag. 2 a 10 più parti dello stesso, rigettare le domande tutte proposte e/o proponende dalle convenute
e ovvero dall'attore, nei confronti del Sig. Controparte_1 Controparte_2 in quanto infondate in fatto ed in diritto, non provate o come meglio ovvero Controparte_3 perché nuove e, quindi, irrituali e/o inammissibili;
- in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle avverse domande, diminuire l'eventuale condanna in manleva secondo la gravità delle rispettive colpe e
l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
Comunque, con vittoria di spese ed onorari del giudizio, gravati da accessori previdenziali e fiscali di legge”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
(di seguito breviter anche la “ ) e (di Controparte_1 CP_1 Controparte_2 seguito breviter anche la “ ) deducendo che: CP_4
- nel 2014 si sarebbe rivolto alla Banca per un investimento sicuro e privo di rischio, con garanzia di rendimento;
- quest'ultima avrebbe proposto la stipula di una polizza vita Unit Linked, descrittagli come a capitale garantito e rendimento costante;
- in data 28/02/2014 sarebbero stati raccolti i dati anagrafici e il questionario di profilazione cliente;
- il 24/03/2015 il avrebbe sottoscritto la polizza Mediolanum My Life con Parte_1 premio unico di € 2.500.000;
- il 15/04/2015 avrebbe effettuato un versamento aggiuntivo di € 1.500.000, portando l'investimento totale a € 4.000.000;
- contrariamente alle rassicurazioni fornite dalla Banca, l'investimento sottoscritto, in circa otto mesi, avrebbe subito perdite per € 197.472,96;
- una volta venuto a conoscenza delle perdite, il avrebbe richiesto in data Parte_1
03/12/2015 il riscatto totale della polizza;
- in data 13/12/2015, in ragione dell'avvenuto riscatto, la CO avrebbe accreditato sul conto cliente € 3.677.451,23, previa decurtazione delle perdite e delle commissioni dal capitale investito;
- il 17/01/2017 sarebbe stato esperito, senza esito positivo, il procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010.
A sostegno domanda, tesa ad ottenere il risarcimento del danno patito a causa della
Pag. 3 a 10 sottoscrizione della predetta polizza, l'attore deduceva:
- che le polizze Unit Linked costituirebbero strumenti finanziari il cui collocamento sarebbe regolamentato dal TUF e dl Regolamento Consob n. 16190/2007; Cont
- che la Banca avrebbe violato gli obblighi informativi ex art. 21 lett. a) fornendo alla parte attrice una “Scheda Sintetica” che avrebbe contenuto informazioni fuorvianti e non rispondenti alla natura e ai rischi dell'investimento;
- che il prodotto finanziario offerto sarebbe stato incompatibile con le finalità e con il profilo di rischio del essendo caratterizzato da elevata rischiosità e Parte_1 volatilità, come ex post dimostrato dalla perdita di € 197.472,96 subita in circa otto mesi;
- che la non avrebbe fornito all'attore adeguate informazioni, tali da renderlo CP_1 edotto in ordine al rischio sotteso all'investimento, ed anzi avrebbe falsamente rappresentato che il prodotto finanziario in questione fosse a basso rischio e a capitale interamente garantito;
- che la avrebbe altresì violato gli artt. 28, 29 e 39 del Regolamento Consob n. CP_1
16190/2007 in quanto non avrebbe esposto in modo corretto, chiaro e preciso i rischi sottesi all'investimento sottoscritto da parte attrice;
avrebbe qualificato come adeguata un'operazione di investimento inadeguata al profilo di rischio dell'attore; avrebbe profilato in modo erroneo e contraddittorio l'odierno attore, essendo l'investimento inadeguato al profilo di rischio e finanziario dello stesso;
- che alla violazione da parte della degli obblighi comportamentali ed informativi CP_1 previsti agli art. 21 TUF e 28, 29 e 39 del Reg. Consob, conseguirebbe l'obbligo di risarcimento del danno subito dall'odierno attore;
- che il danno subito dal andrebbe quantificato in complessivi € 205.882,08, Parte_1 di cui € 197.472,96 pari alla perdita netta registrata dall'investimento, e € 8.409,12 per commissioni e spese trattenute dalla Banca;
- che il lucro cessante andrebbe invece liquidato in via equitativa.
e costituitesi in giudizio, contestavano la Controparte_1 Controparte_2 fondatezza delle domande di parte attrice, eccependo:
- in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della in quanto la proposta CP_1 di polizza di assicurazione sulla vita sarebbe stata sottoscritta con Controparte_2
e non con
[...] Controparte_1
- nel merito, l'infondatezza della domanda di parte attrice;
Pag. 4 a 10 Inoltre, la Banca e la CO, evidenziando che nella Proposta di Polizza depositata dall'attore la dicitura “100% capitale a scadenza”, non presente nel documento conservato negli archivi dell'istituto di credito, risulterebbe aggiunta a penna, chiedevano di essere autorizzate a chiamare in causa il promotore finanziario al fine di chiarire Controparte_3 tale circostanza e nel caso di essere manlevate.
, costituitosi in giudizio, contestava integralmente la domanda di chiamata Persona_1 in garanzia proposta nei suoi confronti eccependo:
- che il documento denominato “Scheda Sintetica” depositato in copia nel fascicolo di parte attrice sarebbe difforme da consegnato allo stesso in occasione della Parte_1 sottoscrizione del contratto assicurativo per cui è giudizio;
- che egli avrebbe assolto agli obblighi informativi nei confronti dell'investitore in modo chiaro ed esauriente, fornendo al tutte le informazioni e la Parte_1 documentazione originale necessaria per la valutazione dell'investimento;
- che l'odierno attore sarebbe stato perfettamente consapevole ed a conoscenza che il premio versato sarebbe stato investito in strumenti obbligazionari e azionari;
- che pertanto non sussisterebbe alcuna responsabilità da parte propria in relazione al danno lamentato dall'attore.
Pendente il giudizio, le convenute davano atto dell'avvenuto perfezionamento di un accordo transattivo stipulato con l'attore, in forza del quale chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente ai rapporti interni alle predette parti.
Al contempo, le predette convenute dichiaravano di voler coltivare il giudizio nei confronti del terzo chiamato al fine di vedere accolta la domanda di manleva proposta nei confronti di quest'ultimo, la quale, a seguito dell'adempimento spontaneo, veniva mutata in domanda di condanna del terzo.
Il eccepiva l'inammissibilità di tale mutamento delle conclusioni (dapprima CP_3 formulate dalla convenuta in termini di mera domanda di manleva subordinata all'accoglimento della domanda dell'attore e successivamente precisata in termini di domanda di condanna al risarcimento del danno scaturito dall'esecuzione dell'accordo transattivo sopravvenuto), rilevando che, in ogni caso, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra l'attore e le convenute, pacificamente dichiarata da queste ultime, dovrebbe necessariamente estendere i propri effetti anche alla domanda di manleva.
Pag. 5 a 10 In ogni caso, nel merito, il ribadiva l'infondatezza delle domande proposte dalle CP_3 convenute, atteso che nelle more l'IVASS avrebbe archiviato il procedimento disciplinare aperto a suo carico in merito alle vicende per cui è causa.
La causa veniva istruita mediante CTU grafologica tesa ad appurare l'ascrivibilità al CP_3 della dicitura “100% capitale a scadenza”, apposta a penna sulla copia del contratto in possesso dell'attore.
Seguiva la fissazione dell'udienza del 16/12/2024 (sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.), in occasione della quale le convenute ed il terzo chiamato precisavano le rispettive conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 26/02/2025, a mezzo della quale veniva anche concessi i termini ex art. 190 c.p.c..
^^^^^
Nel merito, va rilevato che nel corso del presente giudizio l'attore ha definito la controversia con le convenute mediante la stipula di un accordo transattivo, formalizzato tra le parti e regolarmente versato in atti.
Risulta per tabulas che in esecuzione di detto accordo la abbia corrisposto all'attore la CP_1 somma di € 214.562,97 a titolo di risarcimento dei danni (quale differenza tra il capitale investito e l'importo restituitogli all'esito del disinvestimento) nonché l'ulteriore importo di €
13.112,39 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dal per un complessivo Parte_1 importo di € 227.675,36.
In tale contesto, l'attore ha altresì dichiarato di surrogare la e la CO in tutti i CP_1 diritti da lui vantati nei confronti del promotore finanziario sig. CP_3
Pertanto, alla luce di tale fatto sopravvenuto, deve dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere nei rapporti tra l'attore e le convenute.
Detta pronuncia non osta all'esame nel merito delle domande rivolte da queste ultime nei confronti del terzo chiamato, avendo le prime inizialmente richiesto di essere manlevate dal salvo poi precisare la domanda, all'esito del pagamento spontaneo, in termini di CP_3 condanna del terzo al risarcimento del danno cagionato alle stesse convenute mediante la propria condotta inadempiente.
A tal proposito va precisato che l'accordo transattivo intervenuto tra il sig. e le Parte_1 convenute ha effetto solo nei loro confronti, ma non incide sui rapporti controversi tra le convenute e il terzo chiamato.
Pag. 6 a 10 Quanto alle contestazioni circa l'ammissibilità di siffatto mutamento della domanda originaria, si osserva che le domande formulate dalle convenute con la prima memoria istruttoria costituiscono una fisiologica e necessaria prosecuzione del tema dedotto in origine, coerente con la natura della chiamata in garanzia e con la fase evolutiva del giudizio.
Non si configura dunque un'ipotesi di inammissibile mutatio libelli in violazione delle preclusioni allegatorie, bensì un mero adeguamento dell'originaria domanda, reso necessario dal sopravvenuto spontaneo pagamento di quanto richiesto dall'attore alle convenute.
Venendo al merito, va in primo luogo rigettata la domanda proposta dalla CO nei confronti del atteso che la prima non risulta aver corrisposto alcunché al secondo CP_3 in esecuzione dell'accordo transattivo (cfr. doc. 22 prodotto dalle convenute).
Di contro, va accolta la domanda proposta dall'ulteriore convenuta, la quale ha dato prova di aver corrisposto all'attore l'intero importo pattuito con l'accordo transattivo, pari ad €
227.675,36.
Detta domanda è finalizzata a far valere il risarcimento del danno da comportamento illecito del quale promotore finanziario, il quale, stando alle allegazioni dell'attore – poi CP_3 condivise in corso di causa anche dalle convenute – avrebbe di propria iniziativa inserito la dicitura “100% capitale a scadenza” sulla proposta di investimento unilateralmente predisposta dalla banca, in tal modo inducendo il in errore circa l'effettivo Parte_1 margine di rischio del prodotto collocato.
La discrepanza tra il documento originariamente predisposto dalla Banca (all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta) e quello che il a dedotto essergli stato consegnato (all. Parte_1
7 alla citazione) risulta per tabulas, comparendo soltanto nella versione prodotta dal
[...] la dicitura “100% capitale a scadenza”, scritta a penna nel campo deputato Pt_1 all'inserimento dell'IBAN su cui accreditare le somme eventualmente dovute all'investitore.
Il difendendosi sul punto, ha negato di aver compilato di proprio pugno detto CP_3 campo ed ha quindi ipotizzato che il riempimento sarebbe avvenuto abusivmente ad opera dello stesso – o di un terzo non identificato – in un momento successivo alla Parte_1 consegna del modulo all'investitore.
Al fine di appurare l'ascrivibilità al di tale sottoscrizione è stata esperita una CTU CP_3 grafologica, disposta con ordinanza del 10/08/2023, nel corso della quale il consulente ha esaminato le scritture contestate (due originali della polizza, entrambi recanti la dicitura
Pag. 7 a 10 “100% capitale a scadenza”, già prodotte in copia dal come all. 6 e 7) Parte_1 raffrontandole con il saggio grafico eseguito nel contraddittorio tra le parti.
Ebbene, il CTU, dopo aver dettagliatamente descritto la morfologia delle scritture in esame e di quelle comparative, ha proceduto al confronto dei rispettivi tratti distintivi evidenziando numerose corrispondenze per stile e livello grafico.
Segnatamente, gli elementi che accomunano le scritture in esame con quella comparativa sono:
- l'inclinazione degli assi laterali;
- la presenza di curve ed angoli;
- la variabilità d'ideazione e rappresentazione della lettera “e” che presenta il tratto verticale concavo a destra, in alto presenta un tratto verso il basso a destra e il tratto centrale viene aggiunto in un secondo momento o presenta il tratto verticale di ridotte dimensioni leggermente concavo verso l'alto e tocca il secondo tratto orizzontale della lettera, mentre il tratto superiore che presenta a sinistra un piccolo tratto verso il basso, non tocca il tratto verticale, oppure il tratto superiore orizzontale oltrepassa verso sinistra quello orizzontale;
- la modalità d'ideazione e rappresentazione della lettera “p”, la quale presenta in tutte le scritture l'ovale appuntito ed un tratto discendente che oltrepassa verso sinistra l'asta della lettera;
- la modalità d'ideazione e rappresentazione della lettera “i”, la quale si presenta in tutte le scritture leggermente concava a destra;
il relativo puntino, tracciato a coda di rondine, si presenta sopra la lettera precedente;
- la modalità d'ideazione e rappresentazione della lettera “t”, la quale presenta il tratto verticale di dimensioni ridotte rispetto alle lettere restanti;
inoltre, il tratto orizzontale della lettera non tocca il tratto verticale, presenta a sinistra un piccolo tratto verso il basso solo in V1 (firma in calce al doc. 6) e tocca a destra la lettera successiva in entrambe le verificande;
- la modalità d'ideazione e rappresentazione della lettera “l”, la quale si presenta concava a destra;
- la modalità d'ideazione e rappresentazione della lettera “d” che si presenta sia appuntita verso destra, che leggermente curva;
- la modalità d'ideazione e rappresentazione della lettera “n” la quale presenta l'asta ascendente concava a sinistra, il tratto di collegamento leggermente curvo e finisce con un'asola;
Pag. 8 a 10 - la modalità d'ideazione e rappresentazione della lettera “z” sempre realizzata mediante un gesto preparatorio dal quale nasce un tratto da sinistra a destra, seguito da un tratto leggermente curvo, per poi scendere da sinistra a destra formando infine un tratto in basso di ridotte dimensioni.
Alla luce di tale accertamento, deve ritenersi provata l'apposizione da parte del CP_3 della dicitura “100% capitale a scadenza” sul documento informativo consegnato al
[...]
n occasione della sottoscrizione della polizza. Pt_1
Pertanto, ai fini che qui interessano, deve ritenersi provato che il nello svolgimento CP_3 della propria attività di intermediazione mobiliare, svolta in nome e per conto della Banca e della CO, avesse di propria iniziativa compilato il modulo poi sottoscritto dal
[...] rappresentando falsamente a quest'ultimo che il capitale investito fosse garantito al Pt_1
100% alla scadenza del titolo, in tal modo inducendolo in errore su un aspetto tutt'altro che marginale ai fini della formazione della propria volontà contrattuale.
Difatti, è pacifico che detto prodotto, lungi dal garantire al 100% la conservazione integrale del capitale investito, esponeva il sottoscrittore ad un rischio di erosione di detto capitale, anche in misura consistente, come d'altronde provato ex post dalla perdita di € 197.472,96 su un capitale investito di € 4.000.000 in soli otto mesi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va accertata incidentalmente la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dal nei confronti della CO e della Banca e Parte_1 da quest'ultima già tacitata mediante un accordo transattivo, nonché, di riflesso, la fondatezza della domanda di manleva – poi mutata in domanda di condanna – proposta dall'istituto di credito nei confronti del CP_3
Venendo alla quantificazione del danno patito dalla banca, causalmente riconducibile in via diretta alla condotta del lo stesso va determinato in misura pari ad € 227.675,36 CP_3 quale importo versato al a tacitazione della domanda giudiziale (correttamente Parte_1 introdotta da quest'ultimo per la somma di € 214.562,97) e del relativo diritto alla refusione delle spese di lite, anch'esse determinate in misura congrua in sede di accordo transattivo nella misura di € 13.112,39.
Essendo la domanda espressamente finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno patito, deve attribuirsi al debito del a natura di debito di valore. CP_3
Pertanto, sull'indicata somma di € 227.675,36 deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, sulla base degli indici Istat, con decorrenza dalla data del 10/09/2019 (data di
Pag. 9 a 10 esecuzione dell'accordo transattivo). Non spettano, al contrario, all'attrice gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima.
Dalla data di emissione della sentenza, con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata e rivalutata all'attualità, gli interessi al saggio legale (cfr. in tal senso, Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre
1999, n. 13463 e Cassazione civile, sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione del D.M. 55/2014.
Nei rapporti tra la ed il terzo chiamato, si ritiene rispondente a Controparte_6 giustizia disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, attesa l'originaria fondatezza della domanda di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. Stefano Iannaccone, così provvede:
I. dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda proposta dall'attore nei confronti delle convenute;
II. condanna al pagamento in favore di della Controparte_3 Controparte_1 somma di € 227.675,36, oltre rivalutazione e interessi nei termini indicati in parte motiva;
III. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_6 CP_3
[...]
IV. condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_3 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 14.103,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
V. compensa le spese di lite nei rapporti tra e Controparte_3 Controparte_6
[...]
VI. compensa le spese di lite tra l'attore e le convenute;
VII. pone le spese di CTU, limitatamente ai rapporti interni tra le parti, a carico esclusivo di
. Controparte_3
Così deciso in Roma, il 02/09/2025.
il Giudice dott. Stefano Iannaccone
Pag. 10 a 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice unico, dott. Stefano
Iannaccone, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3756 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2019, vertente tra
C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Borgognona n.47, presso lo studio degli avv.ti Gianluca Brancadoro e Salvatore Magliozzi, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
- attore
e
C.F. , e C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 in persona del l.r.p.t ed elettivamente domiciliate in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina
n. 55, presso lo studio dell'avv. Alessandro Izzo, che le rappresenta e difende in virtù di giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta
C.F. elettivamente domiciliato in Roma, Via Augusto Controparte_3 C.F._2
Aubry n. 5, presso lo studio dell'avv. Massimo Torre, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
- terzo chiamato in causa
Conclusioni delle parti
Per la parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Pag. 1 a 10 - accertare la responsabilità dei convenuti per inadempimento agli obblighi informativi normativamente previsti ed in forza dei motivi esposti in narrativa, e per l'effetto, condannare i convenuti, anche in solido tra loro, al risarcimento del danno economico subito dal Sig.
[...] quantificato in euro 205.882,08 o nella diversa somma maggiore o minore che dovesse Pt_1 risultare nel corso del giudizio, oltre al lucro cessante conseguente al mancato e diverso impiego della somma investita pari ad euro 4.000.000,00 in titoli adeguati al profilo di rischio dell'attore oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della sottoscrizione della polizza My Life al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Per la parte convenuta:
“Vorrà l'adito Tribunale così provvedere:
1) in via preliminare, dichiarare cessata la materia del contendere tra il sig. Parte_1
, da un lato, e e dall'altro, in virtù
[...] Controparte_1 Controparte_2 dell'accordo transattivo tra gli stessi concluso mediante scambio della proposta del 23.7.2019 e dell'accettazione del 3.9.2019, con integrale compensazione tra di essi delle spese di lite;
2) nel merito, sulla base del preliminare accertamento della responsabilità del sig. CP_3
in ordine alla discrepanza tra la Scheda Sintetica e la Proposta di polizza depositate dal
[...] sig. (e da questi prodotte come doc. 6 e doc. 7) rispetto alla Scheda Sintetica Parte_1 depositata in Consob ed alla Proposta di Polizza conservata agli atti della CO
(rispettivamente depositate dalle deducenti come doc. 6 e doc. 4), condannare il sig. CP_3
al risarcimento di tutti i danni subiti dalla e dalla CO, pari all'importo
[...] CP_1 complessivo di Euro 227.675,36, da riconoscersi – pertanto – alla ed alla CO in CP_1 via tra di loro solidale;
ovvero al diverso – anche maggiore – importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, con interessi e rivalutazione, decorrenti dalla data in cui sono stati effettuati dalla i pagamenti in favore del sig. e del costui legale;
CP_1 Parte_1
3) condannare il sig. al pagamento delle spese, anche generali, e competenze Controparte_3 del giudizio, con Iva e Cpa.”.
Per il terzo chiamato in causa:
“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
- dichiarare cessata la materia del contendere tra tutte le parti di questo giudizio;
- in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di prosecuzione del giudizio tra due o
Pag. 2 a 10 più parti dello stesso, rigettare le domande tutte proposte e/o proponende dalle convenute
e ovvero dall'attore, nei confronti del Sig. Controparte_1 Controparte_2 in quanto infondate in fatto ed in diritto, non provate o come meglio ovvero Controparte_3 perché nuove e, quindi, irrituali e/o inammissibili;
- in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle avverse domande, diminuire l'eventuale condanna in manleva secondo la gravità delle rispettive colpe e
l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
Comunque, con vittoria di spese ed onorari del giudizio, gravati da accessori previdenziali e fiscali di legge”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
(di seguito breviter anche la “ ) e (di Controparte_1 CP_1 Controparte_2 seguito breviter anche la “ ) deducendo che: CP_4
- nel 2014 si sarebbe rivolto alla Banca per un investimento sicuro e privo di rischio, con garanzia di rendimento;
- quest'ultima avrebbe proposto la stipula di una polizza vita Unit Linked, descrittagli come a capitale garantito e rendimento costante;
- in data 28/02/2014 sarebbero stati raccolti i dati anagrafici e il questionario di profilazione cliente;
- il 24/03/2015 il avrebbe sottoscritto la polizza Mediolanum My Life con Parte_1 premio unico di € 2.500.000;
- il 15/04/2015 avrebbe effettuato un versamento aggiuntivo di € 1.500.000, portando l'investimento totale a € 4.000.000;
- contrariamente alle rassicurazioni fornite dalla Banca, l'investimento sottoscritto, in circa otto mesi, avrebbe subito perdite per € 197.472,96;
- una volta venuto a conoscenza delle perdite, il avrebbe richiesto in data Parte_1
03/12/2015 il riscatto totale della polizza;
- in data 13/12/2015, in ragione dell'avvenuto riscatto, la CO avrebbe accreditato sul conto cliente € 3.677.451,23, previa decurtazione delle perdite e delle commissioni dal capitale investito;
- il 17/01/2017 sarebbe stato esperito, senza esito positivo, il procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010.
A sostegno domanda, tesa ad ottenere il risarcimento del danno patito a causa della
Pag. 3 a 10 sottoscrizione della predetta polizza, l'attore deduceva:
- che le polizze Unit Linked costituirebbero strumenti finanziari il cui collocamento sarebbe regolamentato dal TUF e dl Regolamento Consob n. 16190/2007; Cont
- che la Banca avrebbe violato gli obblighi informativi ex art. 21 lett. a) fornendo alla parte attrice una “Scheda Sintetica” che avrebbe contenuto informazioni fuorvianti e non rispondenti alla natura e ai rischi dell'investimento;
- che il prodotto finanziario offerto sarebbe stato incompatibile con le finalità e con il profilo di rischio del essendo caratterizzato da elevata rischiosità e Parte_1 volatilità, come ex post dimostrato dalla perdita di € 197.472,96 subita in circa otto mesi;
- che la non avrebbe fornito all'attore adeguate informazioni, tali da renderlo CP_1 edotto in ordine al rischio sotteso all'investimento, ed anzi avrebbe falsamente rappresentato che il prodotto finanziario in questione fosse a basso rischio e a capitale interamente garantito;
- che la avrebbe altresì violato gli artt. 28, 29 e 39 del Regolamento Consob n. CP_1
16190/2007 in quanto non avrebbe esposto in modo corretto, chiaro e preciso i rischi sottesi all'investimento sottoscritto da parte attrice;
avrebbe qualificato come adeguata un'operazione di investimento inadeguata al profilo di rischio dell'attore; avrebbe profilato in modo erroneo e contraddittorio l'odierno attore, essendo l'investimento inadeguato al profilo di rischio e finanziario dello stesso;
- che alla violazione da parte della degli obblighi comportamentali ed informativi CP_1 previsti agli art. 21 TUF e 28, 29 e 39 del Reg. Consob, conseguirebbe l'obbligo di risarcimento del danno subito dall'odierno attore;
- che il danno subito dal andrebbe quantificato in complessivi € 205.882,08, Parte_1 di cui € 197.472,96 pari alla perdita netta registrata dall'investimento, e € 8.409,12 per commissioni e spese trattenute dalla Banca;
- che il lucro cessante andrebbe invece liquidato in via equitativa.
e costituitesi in giudizio, contestavano la Controparte_1 Controparte_2 fondatezza delle domande di parte attrice, eccependo:
- in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della in quanto la proposta CP_1 di polizza di assicurazione sulla vita sarebbe stata sottoscritta con Controparte_2
e non con
[...] Controparte_1
- nel merito, l'infondatezza della domanda di parte attrice;
Pag. 4 a 10 Inoltre, la Banca e la CO, evidenziando che nella Proposta di Polizza depositata dall'attore la dicitura “100% capitale a scadenza”, non presente nel documento conservato negli archivi dell'istituto di credito, risulterebbe aggiunta a penna, chiedevano di essere autorizzate a chiamare in causa il promotore finanziario al fine di chiarire Controparte_3 tale circostanza e nel caso di essere manlevate.
, costituitosi in giudizio, contestava integralmente la domanda di chiamata Persona_1 in garanzia proposta nei suoi confronti eccependo:
- che il documento denominato “Scheda Sintetica” depositato in copia nel fascicolo di parte attrice sarebbe difforme da consegnato allo stesso in occasione della Parte_1 sottoscrizione del contratto assicurativo per cui è giudizio;
- che egli avrebbe assolto agli obblighi informativi nei confronti dell'investitore in modo chiaro ed esauriente, fornendo al tutte le informazioni e la Parte_1 documentazione originale necessaria per la valutazione dell'investimento;
- che l'odierno attore sarebbe stato perfettamente consapevole ed a conoscenza che il premio versato sarebbe stato investito in strumenti obbligazionari e azionari;
- che pertanto non sussisterebbe alcuna responsabilità da parte propria in relazione al danno lamentato dall'attore.
Pendente il giudizio, le convenute davano atto dell'avvenuto perfezionamento di un accordo transattivo stipulato con l'attore, in forza del quale chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente ai rapporti interni alle predette parti.
Al contempo, le predette convenute dichiaravano di voler coltivare il giudizio nei confronti del terzo chiamato al fine di vedere accolta la domanda di manleva proposta nei confronti di quest'ultimo, la quale, a seguito dell'adempimento spontaneo, veniva mutata in domanda di condanna del terzo.
Il eccepiva l'inammissibilità di tale mutamento delle conclusioni (dapprima CP_3 formulate dalla convenuta in termini di mera domanda di manleva subordinata all'accoglimento della domanda dell'attore e successivamente precisata in termini di domanda di condanna al risarcimento del danno scaturito dall'esecuzione dell'accordo transattivo sopravvenuto), rilevando che, in ogni caso, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra l'attore e le convenute, pacificamente dichiarata da queste ultime, dovrebbe necessariamente estendere i propri effetti anche alla domanda di manleva.
Pag. 5 a 10 In ogni caso, nel merito, il ribadiva l'infondatezza delle domande proposte dalle CP_3 convenute, atteso che nelle more l'IVASS avrebbe archiviato il procedimento disciplinare aperto a suo carico in merito alle vicende per cui è causa.
La causa veniva istruita mediante CTU grafologica tesa ad appurare l'ascrivibilità al CP_3 della dicitura “100% capitale a scadenza”, apposta a penna sulla copia del contratto in possesso dell'attore.
Seguiva la fissazione dell'udienza del 16/12/2024 (sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.), in occasione della quale le convenute ed il terzo chiamato precisavano le rispettive conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 26/02/2025, a mezzo della quale veniva anche concessi i termini ex art. 190 c.p.c..
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Nel merito, va rilevato che nel corso del presente giudizio l'attore ha definito la controversia con le convenute mediante la stipula di un accordo transattivo, formalizzato tra le parti e regolarmente versato in atti.
Risulta per tabulas che in esecuzione di detto accordo la abbia corrisposto all'attore la CP_1 somma di € 214.562,97 a titolo di risarcimento dei danni (quale differenza tra il capitale investito e l'importo restituitogli all'esito del disinvestimento) nonché l'ulteriore importo di €
13.112,39 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dal per un complessivo Parte_1 importo di € 227.675,36.
In tale contesto, l'attore ha altresì dichiarato di surrogare la e la CO in tutti i CP_1 diritti da lui vantati nei confronti del promotore finanziario sig. CP_3
Pertanto, alla luce di tale fatto sopravvenuto, deve dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere nei rapporti tra l'attore e le convenute.
Detta pronuncia non osta all'esame nel merito delle domande rivolte da queste ultime nei confronti del terzo chiamato, avendo le prime inizialmente richiesto di essere manlevate dal salvo poi precisare la domanda, all'esito del pagamento spontaneo, in termini di CP_3 condanna del terzo al risarcimento del danno cagionato alle stesse convenute mediante la propria condotta inadempiente.
A tal proposito va precisato che l'accordo transattivo intervenuto tra il sig. e le Parte_1 convenute ha effetto solo nei loro confronti, ma non incide sui rapporti controversi tra le convenute e il terzo chiamato.
Pag. 6 a 10 Quanto alle contestazioni circa l'ammissibilità di siffatto mutamento della domanda originaria, si osserva che le domande formulate dalle convenute con la prima memoria istruttoria costituiscono una fisiologica e necessaria prosecuzione del tema dedotto in origine, coerente con la natura della chiamata in garanzia e con la fase evolutiva del giudizio.
Non si configura dunque un'ipotesi di inammissibile mutatio libelli in violazione delle preclusioni allegatorie, bensì un mero adeguamento dell'originaria domanda, reso necessario dal sopravvenuto spontaneo pagamento di quanto richiesto dall'attore alle convenute.
Venendo al merito, va in primo luogo rigettata la domanda proposta dalla CO nei confronti del atteso che la prima non risulta aver corrisposto alcunché al secondo CP_3 in esecuzione dell'accordo transattivo (cfr. doc. 22 prodotto dalle convenute).
Di contro, va accolta la domanda proposta dall'ulteriore convenuta, la quale ha dato prova di aver corrisposto all'attore l'intero importo pattuito con l'accordo transattivo, pari ad €
227.675,36.
Detta domanda è finalizzata a far valere il risarcimento del danno da comportamento illecito del quale promotore finanziario, il quale, stando alle allegazioni dell'attore – poi CP_3 condivise in corso di causa anche dalle convenute – avrebbe di propria iniziativa inserito la dicitura “100% capitale a scadenza” sulla proposta di investimento unilateralmente predisposta dalla banca, in tal modo inducendo il in errore circa l'effettivo Parte_1 margine di rischio del prodotto collocato.
La discrepanza tra il documento originariamente predisposto dalla Banca (all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta) e quello che il a dedotto essergli stato consegnato (all. Parte_1
7 alla citazione) risulta per tabulas, comparendo soltanto nella versione prodotta dal
[...] la dicitura “100% capitale a scadenza”, scritta a penna nel campo deputato Pt_1 all'inserimento dell'IBAN su cui accreditare le somme eventualmente dovute all'investitore.
Il difendendosi sul punto, ha negato di aver compilato di proprio pugno detto CP_3 campo ed ha quindi ipotizzato che il riempimento sarebbe avvenuto abusivmente ad opera dello stesso – o di un terzo non identificato – in un momento successivo alla Parte_1 consegna del modulo all'investitore.
Al fine di appurare l'ascrivibilità al di tale sottoscrizione è stata esperita una CTU CP_3 grafologica, disposta con ordinanza del 10/08/2023, nel corso della quale il consulente ha esaminato le scritture contestate (due originali della polizza, entrambi recanti la dicitura
Pag. 7 a 10 “100% capitale a scadenza”, già prodotte in copia dal come all. 6 e 7) Parte_1 raffrontandole con il saggio grafico eseguito nel contraddittorio tra le parti.
Ebbene, il CTU, dopo aver dettagliatamente descritto la morfologia delle scritture in esame e di quelle comparative, ha proceduto al confronto dei rispettivi tratti distintivi evidenziando numerose corrispondenze per stile e livello grafico.
Segnatamente, gli elementi che accomunano le scritture in esame con quella comparativa sono:
- l'inclinazione degli assi laterali;
- la presenza di curve ed angoli;
- la variabilità d'ideazione e rappresentazione della lettera “e” che presenta il tratto verticale concavo a destra, in alto presenta un tratto verso il basso a destra e il tratto centrale viene aggiunto in un secondo momento o presenta il tratto verticale di ridotte dimensioni leggermente concavo verso l'alto e tocca il secondo tratto orizzontale della lettera, mentre il tratto superiore che presenta a sinistra un piccolo tratto verso il basso, non tocca il tratto verticale, oppure il tratto superiore orizzontale oltrepassa verso sinistra quello orizzontale;
- la modalità d'ideazione e rappresentazione della lettera “p”, la quale presenta in tutte le scritture l'ovale appuntito ed un tratto discendente che oltrepassa verso sinistra l'asta della lettera;
- la modalità d'ideazione e rappresentazione della lettera “i”, la quale si presenta in tutte le scritture leggermente concava a destra;
il relativo puntino, tracciato a coda di rondine, si presenta sopra la lettera precedente;
- la modalità d'ideazione e rappresentazione della lettera “t”, la quale presenta il tratto verticale di dimensioni ridotte rispetto alle lettere restanti;
inoltre, il tratto orizzontale della lettera non tocca il tratto verticale, presenta a sinistra un piccolo tratto verso il basso solo in V1 (firma in calce al doc. 6) e tocca a destra la lettera successiva in entrambe le verificande;
- la modalità d'ideazione e rappresentazione della lettera “l”, la quale si presenta concava a destra;
- la modalità d'ideazione e rappresentazione della lettera “d” che si presenta sia appuntita verso destra, che leggermente curva;
- la modalità d'ideazione e rappresentazione della lettera “n” la quale presenta l'asta ascendente concava a sinistra, il tratto di collegamento leggermente curvo e finisce con un'asola;
Pag. 8 a 10 - la modalità d'ideazione e rappresentazione della lettera “z” sempre realizzata mediante un gesto preparatorio dal quale nasce un tratto da sinistra a destra, seguito da un tratto leggermente curvo, per poi scendere da sinistra a destra formando infine un tratto in basso di ridotte dimensioni.
Alla luce di tale accertamento, deve ritenersi provata l'apposizione da parte del CP_3 della dicitura “100% capitale a scadenza” sul documento informativo consegnato al
[...]
n occasione della sottoscrizione della polizza. Pt_1
Pertanto, ai fini che qui interessano, deve ritenersi provato che il nello svolgimento CP_3 della propria attività di intermediazione mobiliare, svolta in nome e per conto della Banca e della CO, avesse di propria iniziativa compilato il modulo poi sottoscritto dal
[...] rappresentando falsamente a quest'ultimo che il capitale investito fosse garantito al Pt_1
100% alla scadenza del titolo, in tal modo inducendolo in errore su un aspetto tutt'altro che marginale ai fini della formazione della propria volontà contrattuale.
Difatti, è pacifico che detto prodotto, lungi dal garantire al 100% la conservazione integrale del capitale investito, esponeva il sottoscrittore ad un rischio di erosione di detto capitale, anche in misura consistente, come d'altronde provato ex post dalla perdita di € 197.472,96 su un capitale investito di € 4.000.000 in soli otto mesi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va accertata incidentalmente la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dal nei confronti della CO e della Banca e Parte_1 da quest'ultima già tacitata mediante un accordo transattivo, nonché, di riflesso, la fondatezza della domanda di manleva – poi mutata in domanda di condanna – proposta dall'istituto di credito nei confronti del CP_3
Venendo alla quantificazione del danno patito dalla banca, causalmente riconducibile in via diretta alla condotta del lo stesso va determinato in misura pari ad € 227.675,36 CP_3 quale importo versato al a tacitazione della domanda giudiziale (correttamente Parte_1 introdotta da quest'ultimo per la somma di € 214.562,97) e del relativo diritto alla refusione delle spese di lite, anch'esse determinate in misura congrua in sede di accordo transattivo nella misura di € 13.112,39.
Essendo la domanda espressamente finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno patito, deve attribuirsi al debito del a natura di debito di valore. CP_3
Pertanto, sull'indicata somma di € 227.675,36 deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, sulla base degli indici Istat, con decorrenza dalla data del 10/09/2019 (data di
Pag. 9 a 10 esecuzione dell'accordo transattivo). Non spettano, al contrario, all'attrice gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima.
Dalla data di emissione della sentenza, con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata e rivalutata all'attualità, gli interessi al saggio legale (cfr. in tal senso, Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre
1999, n. 13463 e Cassazione civile, sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione del D.M. 55/2014.
Nei rapporti tra la ed il terzo chiamato, si ritiene rispondente a Controparte_6 giustizia disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, attesa l'originaria fondatezza della domanda di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. Stefano Iannaccone, così provvede:
I. dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda proposta dall'attore nei confronti delle convenute;
II. condanna al pagamento in favore di della Controparte_3 Controparte_1 somma di € 227.675,36, oltre rivalutazione e interessi nei termini indicati in parte motiva;
III. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_6 CP_3
[...]
IV. condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_3 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 14.103,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
V. compensa le spese di lite nei rapporti tra e Controparte_3 Controparte_6
[...]
VI. compensa le spese di lite tra l'attore e le convenute;
VII. pone le spese di CTU, limitatamente ai rapporti interni tra le parti, a carico esclusivo di
. Controparte_3
Così deciso in Roma, il 02/09/2025.
il Giudice dott. Stefano Iannaccone
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