CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 04/02/2026, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 975/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AZ IN AN RI, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
PATERNO' RADDUSA BENEDETTO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8018/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130019005623 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140038826633000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160018629928000 IRES-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160067616361000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170017033846000 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170039055135000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170039055135000 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Resistente insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN MO E …… s.r.l. ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249029224187, notificata l'11.09.2024, relativa a una pluralità di cartelle di pagamento concernenti IRPEF, IRES, IRAP e addizionali per gli anni d'imposta 2009–2014, per un importo complessivo richiesto pari a € 404.015,30.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo e l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione, deducendo che l'atto impugnato sarebbe nullo poiché fondato su atti presupposti mai portati a conoscenza della società.
Con un secondo motivo, la ricorrente ha eccepito (e reiterato) nullità delle cartelle per omessa notifica.
Con un terzo motivo ed un quarto motivo, la ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari, assumendo che, per le imposte dirette e per gli accessori, sarebbe decorso il termine prescrizionale quinquennale (o comunque decennale), non essendo intervenuti atti interruttivi idonei.
§§§§§
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania si è costituita in giudizio in data 15.11.2024 ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che il ricorso contro l'intimazione sarebbe inammissibile, poiché il contribuente avrebbe dovuto impugnare le cartelle nei sessanta giorni dalla loro notifica. Ha aggiunto che le cartelle risultano regolarmente notificate, come sarebbe stato documentato dall'Agente della riscossione, e che l'intimazione avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri, non per contestare atti ormai definitivi.
Con riferimento al secondo motivo, la resistente ha eccepito l'inammissibilità anche delle doglianze relative alla decadenza, poiché tali eccezioni avrebbero dovuto essere sollevate con tempestiva impugnazione delle cartelle. Ha richiamato l'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992, ribadendo che solo la mancata notifica degli atti presupposti consente l'impugnazione congiunta.
Quanto al terzo motivo, l'Agenzia ha contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo che i crediti erariali sono soggetti a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., come affermato dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. nn. 24322/2014, 25716/2020, 16232/2020, 32308/2019). Ha inoltre affermato che anche sanzioni e interessi seguono il medesimo termine decennale, in virtù dell'unitarietà dell'obbligazione tributaria. Ha infine evidenziato che il termine prescrizionale è stato sospeso per effetto della normativa emergenziale Covid-19 sino al 31.08.2021, con conseguente insussistenza della prescrizione.
L'Ufficio ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
Con note del 16.09.2024 AGENZIA delle ENTRATE ha depositato documentazione relativa alla notifica delle sei cartelle sottostanti alla intimazione.
§§§§§
Nonostante la ritualità della notifica (a mezzo pec in data 16.09.2024), AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE non ha ritenuto di doversi costituire in giudizio.
§§§§§
All'udienza del 30 gennaio 2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Nel merito, va in primo luogo evidenziato che la società ha proposto ricorso eccependo vizi fondati sulla sostenuta mancata notifica delle sei cartelle sopraindicate sottostanti (unitamente ad altre per pretese estranee al presente giudizio).
Con le note depositate in data 26.11.2024 la resistente Agenzia, che con l'atto di costituzione in giudizio del precedente 15.11.2024, aveva sostenuto la rituale notifica delle sei cartelle ed aveva rinviato alla documentazione che sarebbe stata versata in atti dal Concessionario, ha prodotto essa stessa la documentazione in questione.
Dall'esame della documentazione risulta che:
1) la cartella n. 29320130019005623 (IRPEF – anno 2009) è stata notificata ex art.140 c.p.c. (notifica perfezionata in data 09.08.2013);
2) la cartella n. 29320140038826633 (IRPEF ed IRAP – anno 2011) è stata notificata ex art.140 c.p.c. (notifica perfezionata 17.05.2015).
Con riferimento alle altre cartelle, tutte notificate a mezzo pec, risulta che
3) la pec relativa alla notifica della cartella n. 29320160018629928 (IRES – anno 2012), inviata in data
23.11.2016 all'indirizzo paneamoresrl;
, è stata rifiutata dal sistema in quanto era stato rilevato errore di
'indirizzo non valido';
4) la pec relativa alla notifica della cartella n. 29320160067616361 (IRPEF/IRAP – anno 2013) inviata in data 30.11.2016 all'indirizzo paneamoresrl;
, è stata rifiutata dal sistema in quanto era stato rilevato errore di 'indirizzo non valido';
invece
5) la pec relativa alla notifica della cartella n. 29320170017033846 (IRES – anno 2013) inviata in data
05.04.2017, è stata regolarmente consegnata all'indirizzo paneamoreesrl;
6) la pec relativa alla notifica della cartella n. 29320170039055135 (IRPEF/IRAP – anno 2014) inviata in data 20.12.2017, è stata rifiutata dal sistema in quanto era stato rilevato errore di 'indirizzo non valido'; , è stata regolarmente consegnata all'indirizzo paneamoreesrl
§§§§§
Dall'esame della documentazione risulta, quindi, che quattro delle sei cartelle oggetto del giudizio erano state ritualmente notificate;
la terza e la quarta cartella sopra indicate, invece, erano state inviate a indirizzo pec errato (indirizzo paneamoresrl anziché paneamoreesrl, con due 'e', prima di 'srl').
Pertanto, deve darsi atto della rituale notifica delle cartelle - n. 29320130019005623 (IRPEF – anno 2009 – notifica 09.08.2013)
- n. 29320140038826633 (IRPEF – anno 2011 – notifica 17.05.2015)
- n. 29320170017033846 (IRES – anno 2013 – notifica 05.04.2017)
- n. 29320170039055135 (IRPEF/IRAP – anno 2014 – notifica 20.12.2017)
con la conseguenza che la eccezione di tardiva iscrizione a ruolo è inammissibile (avrebbe dovuto essere proposta impugnando nei termini le singole cartelle) ed è infondata la eccezione di omessa notifica.
§§§§§
Quanto alla prescrizione dei crediti tributari, avuto riguardo all'epoca di notifica delle quattro predette cartelle e tenuto conto del termine decennale, la eccezione risulta infondata trattandosi di pretese per annualità comprese fra il 2009 ed il 2014 con cartelle notificate dal 2013 al 2017 nei termini sopra meglio specificati
(cartella n. 29320130019005623 per IRPEF anno 2009 notificata il 09.08.2013, n. 29320140038826633 per
IRPEF, anno 2011, notifica 17.05.2015, n. 29320170017033846 per IRES, anno 2013, notifica 05.04.2017
e n. 29320170039055135 per IRPEF/IRAP, anno 2014, notifica 20.12.2017).
Va evidenziato come parte ricorrente non abbia formulato, nemmeno in via subordinata, eccezione di cd. prescrizione su prescrizione (cfr. pag.4: 'Si rileva, infatti, che le somme richieste dalle cartelle di pagamento come indicate in premessa sono prescritte per essere decorso il termine di prescrizione decennale a cui sono soggetti i tributi oggetto del ricorso, senza che l'Ente impositore o riscossore abbiano posto in essere atti interruttivi') con la conseguenza che, riscontrata la notifica delle cartelle in epoca antecedente al decorso del decennio, non deve procedersi ad ulteriori verifiche.
I crediti tributari portati dalle due cartelle la cui notifica era stata inviata a indirizzo non valido (errato, segnatamente quello con le due 'e' prima di srl), per i quali non risulta alcun altro atto interruttivo notificato in epoca antecedente alla intimazione impugnata, sono prescritti in quanto, alla data dell'11.09.2024, è interamente decorso il termine decennale (cartella n. 29320160018629928 per IRES, anno 2012 e cartella n. 29320160067616361 per IRPEF/IRAP – anno 2013).
§§§§§
Quanto al quarto motivo ed alla eccezione di prescrizione dei crediti per sanzioni ed interessi, evidenziato preliminarmente che il termine è quinquennale come sostenuto dalla ricorrente, deve richiamarsi quanto già sopra esposto circa il fatto che parte ricorrente NON ABBIA formulato, nemmeno in via subordinata, eccezione di cd. prescrizione su prescrizione con la conseguenza che, riscontrata la notifica delle quattro cartelle, tutte prima del decorso del quinquennio, la eccezione è infondata.
Per le due cartelle per le quali non è stata documentata rituale notifica, invece, la eccezione di prescrizione va accolta anche con riguardo alle sanzioni ed agli interessi.
§§§§§
In conclusione, il ricorso può trovare solo parziale accoglimento nei termini sopra specificati.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio;
per gli stessi motivi e tenuto conto della contumacia del Concessionario, le spese vanno dichiarate irripetibili nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Settima Sezione, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione impugnata limitatamente ai crediti tributari ed accessori oggetto delle cartelle n. 29320160018629928 e n. 29320160067616361; rigetta per il resto;
spese compensate fra le parti costituite ed irripetibili nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione.
Catania, 30 gennaio 2026.
IL GIUDICE est IL PRESIDENTE
IO OL IN A.M. AT
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AZ IN AN RI, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
PATERNO' RADDUSA BENEDETTO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8018/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130019005623 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140038826633000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160018629928000 IRES-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160067616361000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170017033846000 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170039055135000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170039055135000 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Resistente insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN MO E …… s.r.l. ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249029224187, notificata l'11.09.2024, relativa a una pluralità di cartelle di pagamento concernenti IRPEF, IRES, IRAP e addizionali per gli anni d'imposta 2009–2014, per un importo complessivo richiesto pari a € 404.015,30.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo e l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione, deducendo che l'atto impugnato sarebbe nullo poiché fondato su atti presupposti mai portati a conoscenza della società.
Con un secondo motivo, la ricorrente ha eccepito (e reiterato) nullità delle cartelle per omessa notifica.
Con un terzo motivo ed un quarto motivo, la ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari, assumendo che, per le imposte dirette e per gli accessori, sarebbe decorso il termine prescrizionale quinquennale (o comunque decennale), non essendo intervenuti atti interruttivi idonei.
§§§§§
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania si è costituita in giudizio in data 15.11.2024 ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che il ricorso contro l'intimazione sarebbe inammissibile, poiché il contribuente avrebbe dovuto impugnare le cartelle nei sessanta giorni dalla loro notifica. Ha aggiunto che le cartelle risultano regolarmente notificate, come sarebbe stato documentato dall'Agente della riscossione, e che l'intimazione avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri, non per contestare atti ormai definitivi.
Con riferimento al secondo motivo, la resistente ha eccepito l'inammissibilità anche delle doglianze relative alla decadenza, poiché tali eccezioni avrebbero dovuto essere sollevate con tempestiva impugnazione delle cartelle. Ha richiamato l'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992, ribadendo che solo la mancata notifica degli atti presupposti consente l'impugnazione congiunta.
Quanto al terzo motivo, l'Agenzia ha contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo che i crediti erariali sono soggetti a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., come affermato dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. nn. 24322/2014, 25716/2020, 16232/2020, 32308/2019). Ha inoltre affermato che anche sanzioni e interessi seguono il medesimo termine decennale, in virtù dell'unitarietà dell'obbligazione tributaria. Ha infine evidenziato che il termine prescrizionale è stato sospeso per effetto della normativa emergenziale Covid-19 sino al 31.08.2021, con conseguente insussistenza della prescrizione.
L'Ufficio ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
Con note del 16.09.2024 AGENZIA delle ENTRATE ha depositato documentazione relativa alla notifica delle sei cartelle sottostanti alla intimazione.
§§§§§
Nonostante la ritualità della notifica (a mezzo pec in data 16.09.2024), AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE non ha ritenuto di doversi costituire in giudizio.
§§§§§
All'udienza del 30 gennaio 2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Nel merito, va in primo luogo evidenziato che la società ha proposto ricorso eccependo vizi fondati sulla sostenuta mancata notifica delle sei cartelle sopraindicate sottostanti (unitamente ad altre per pretese estranee al presente giudizio).
Con le note depositate in data 26.11.2024 la resistente Agenzia, che con l'atto di costituzione in giudizio del precedente 15.11.2024, aveva sostenuto la rituale notifica delle sei cartelle ed aveva rinviato alla documentazione che sarebbe stata versata in atti dal Concessionario, ha prodotto essa stessa la documentazione in questione.
Dall'esame della documentazione risulta che:
1) la cartella n. 29320130019005623 (IRPEF – anno 2009) è stata notificata ex art.140 c.p.c. (notifica perfezionata in data 09.08.2013);
2) la cartella n. 29320140038826633 (IRPEF ed IRAP – anno 2011) è stata notificata ex art.140 c.p.c. (notifica perfezionata 17.05.2015).
Con riferimento alle altre cartelle, tutte notificate a mezzo pec, risulta che
3) la pec relativa alla notifica della cartella n. 29320160018629928 (IRES – anno 2012), inviata in data
23.11.2016 all'indirizzo paneamoresrl;
, è stata rifiutata dal sistema in quanto era stato rilevato errore di
'indirizzo non valido';
4) la pec relativa alla notifica della cartella n. 29320160067616361 (IRPEF/IRAP – anno 2013) inviata in data 30.11.2016 all'indirizzo paneamoresrl;
, è stata rifiutata dal sistema in quanto era stato rilevato errore di 'indirizzo non valido';
invece
5) la pec relativa alla notifica della cartella n. 29320170017033846 (IRES – anno 2013) inviata in data
05.04.2017, è stata regolarmente consegnata all'indirizzo paneamoreesrl;
6) la pec relativa alla notifica della cartella n. 29320170039055135 (IRPEF/IRAP – anno 2014) inviata in data 20.12.2017, è stata rifiutata dal sistema in quanto era stato rilevato errore di 'indirizzo non valido'; , è stata regolarmente consegnata all'indirizzo paneamoreesrl
§§§§§
Dall'esame della documentazione risulta, quindi, che quattro delle sei cartelle oggetto del giudizio erano state ritualmente notificate;
la terza e la quarta cartella sopra indicate, invece, erano state inviate a indirizzo pec errato (indirizzo paneamoresrl anziché paneamoreesrl, con due 'e', prima di 'srl').
Pertanto, deve darsi atto della rituale notifica delle cartelle - n. 29320130019005623 (IRPEF – anno 2009 – notifica 09.08.2013)
- n. 29320140038826633 (IRPEF – anno 2011 – notifica 17.05.2015)
- n. 29320170017033846 (IRES – anno 2013 – notifica 05.04.2017)
- n. 29320170039055135 (IRPEF/IRAP – anno 2014 – notifica 20.12.2017)
con la conseguenza che la eccezione di tardiva iscrizione a ruolo è inammissibile (avrebbe dovuto essere proposta impugnando nei termini le singole cartelle) ed è infondata la eccezione di omessa notifica.
§§§§§
Quanto alla prescrizione dei crediti tributari, avuto riguardo all'epoca di notifica delle quattro predette cartelle e tenuto conto del termine decennale, la eccezione risulta infondata trattandosi di pretese per annualità comprese fra il 2009 ed il 2014 con cartelle notificate dal 2013 al 2017 nei termini sopra meglio specificati
(cartella n. 29320130019005623 per IRPEF anno 2009 notificata il 09.08.2013, n. 29320140038826633 per
IRPEF, anno 2011, notifica 17.05.2015, n. 29320170017033846 per IRES, anno 2013, notifica 05.04.2017
e n. 29320170039055135 per IRPEF/IRAP, anno 2014, notifica 20.12.2017).
Va evidenziato come parte ricorrente non abbia formulato, nemmeno in via subordinata, eccezione di cd. prescrizione su prescrizione (cfr. pag.4: 'Si rileva, infatti, che le somme richieste dalle cartelle di pagamento come indicate in premessa sono prescritte per essere decorso il termine di prescrizione decennale a cui sono soggetti i tributi oggetto del ricorso, senza che l'Ente impositore o riscossore abbiano posto in essere atti interruttivi') con la conseguenza che, riscontrata la notifica delle cartelle in epoca antecedente al decorso del decennio, non deve procedersi ad ulteriori verifiche.
I crediti tributari portati dalle due cartelle la cui notifica era stata inviata a indirizzo non valido (errato, segnatamente quello con le due 'e' prima di srl), per i quali non risulta alcun altro atto interruttivo notificato in epoca antecedente alla intimazione impugnata, sono prescritti in quanto, alla data dell'11.09.2024, è interamente decorso il termine decennale (cartella n. 29320160018629928 per IRES, anno 2012 e cartella n. 29320160067616361 per IRPEF/IRAP – anno 2013).
§§§§§
Quanto al quarto motivo ed alla eccezione di prescrizione dei crediti per sanzioni ed interessi, evidenziato preliminarmente che il termine è quinquennale come sostenuto dalla ricorrente, deve richiamarsi quanto già sopra esposto circa il fatto che parte ricorrente NON ABBIA formulato, nemmeno in via subordinata, eccezione di cd. prescrizione su prescrizione con la conseguenza che, riscontrata la notifica delle quattro cartelle, tutte prima del decorso del quinquennio, la eccezione è infondata.
Per le due cartelle per le quali non è stata documentata rituale notifica, invece, la eccezione di prescrizione va accolta anche con riguardo alle sanzioni ed agli interessi.
§§§§§
In conclusione, il ricorso può trovare solo parziale accoglimento nei termini sopra specificati.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio;
per gli stessi motivi e tenuto conto della contumacia del Concessionario, le spese vanno dichiarate irripetibili nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Settima Sezione, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione impugnata limitatamente ai crediti tributari ed accessori oggetto delle cartelle n. 29320160018629928 e n. 29320160067616361; rigetta per il resto;
spese compensate fra le parti costituite ed irripetibili nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione.
Catania, 30 gennaio 2026.
IL GIUDICE est IL PRESIDENTE
IO OL IN A.M. AT