Articolo 11 della Legge 24 novembre 1999, n. 468
Articolo 10Articolo 12
Versione
30 dicembre 1999
Art. 11. (Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli
dell'ordine degli avvocati) 1. Dopo l' articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374 , introdotto dall'articolo 10 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 10-quater. _ (Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati). _ 1. Nelle ipotesi di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 e al comma 4 dell'articolo 9, i rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte di appello, iscritti all'albo professionale relativo al circondario in cui esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione del consiglio giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti supplenti iscritti all'albo professionale relativo ad un diverso circondario".
Entrata in vigore il 30 dicembre 1999
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