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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ANDREONI PIERPAOLO MARIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 367/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Chieti - Corso Marrucino 90 66100 Chieti CH
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Abruzzo - Via Leonardo Da Vinci 6 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0322024001402564900 BOLLO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03220249005071157000 BOLLO 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva ricorso il Signor Ricorrente_1 , avverso la cartella di pagamento nr.032202400140025649000, per l'importo complessivo di € 554,53, nonché l'intimazione di pagamento nr.03220249005071157/000, per € 810,91, notificate al contribuente al mezzo del servizio postale in data
18.04.2025. Rappresentava l'inesistenza giuridica della notifica degli atti presupposti con conseguente nullità degli atti prodromici, nonché la nullità degli atti impugnati per inesistenza giuridica degli atti presupposti, con conseguente decadenza dell'azione di riscossione per intervenuta prescrizione. Chiedeva la sospensione dell'atto impugnato. Si costituiva l'ADER resistente, ribadendo la correttezza del proprio operato e la regolarità della notificazione effettuata. Non veniva concessa con ordinanza 415/2025 la sospensiva dell'atto impugnato, stante la insussistenza del periculum in mora, ed alla udienza del 29.01.2026, a seguito di trattazione in Camera di Consiglio, il Giudice Monocratico esaminati i fatti e le questioni controversie, nonché le memorie illustrative depositate, deliberava ai sensi dell'art.35 comma 1 come modificato dall'art.1 comma
1, lettera P D.lgs. 220/2023, depositando rituale dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, in virtù di quanto indicato in motivazione. Non pare esservi prova in atti, della regolarità delle notifiche degli atti prodromici al gravame ed alla cartella di pagamento ed intimazione odierne impugnate. La documentazione prodotta da parte di ADER, peraltro non analiticamente descritta nel ricorso, nonché non indicata nell'indice atti e documenti, non consente di verificare con adeguata certezza la ritualità delle notifiche. Lo stesso Ente impositore Regione Abruzzo, deduce correttamente di poter produrre una unica attestazione CAD, determinando in ciò la oggettiva carenza sul punto di un elemento determinante ai fini del decidere. La dimostrata carenza nel rapporto di notificazione il cui onere contrario spetta in maniera esclusiva alle parti resistenti, determina l'inevitabilità stante la mancanza di prova certa, in ordine alla correttezza delle notifiche degli atti prodromici, dell'accogliemento del proposto gravame. Le ulteriori questioni ed eccezioni, possono ritenersi assorbite e pertanto, secondo il criterio della soccombenza, le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, ed in maniera forfettaria, stante la controvertibilità della controversia e la non univocità della giurisprudenza, sono poste a carico in via solidale alle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico Monocratico, accoglie il ricorso, condanna i resistenti, avvinti dal vincolo solidale, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessive euro 250,00. Chieti, 29.01.2026 Il Giudice
Monocratico Avv. Pierpaolo Andreoni
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ANDREONI PIERPAOLO MARIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 367/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Chieti - Corso Marrucino 90 66100 Chieti CH
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Abruzzo - Via Leonardo Da Vinci 6 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0322024001402564900 BOLLO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03220249005071157000 BOLLO 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva ricorso il Signor Ricorrente_1 , avverso la cartella di pagamento nr.032202400140025649000, per l'importo complessivo di € 554,53, nonché l'intimazione di pagamento nr.03220249005071157/000, per € 810,91, notificate al contribuente al mezzo del servizio postale in data
18.04.2025. Rappresentava l'inesistenza giuridica della notifica degli atti presupposti con conseguente nullità degli atti prodromici, nonché la nullità degli atti impugnati per inesistenza giuridica degli atti presupposti, con conseguente decadenza dell'azione di riscossione per intervenuta prescrizione. Chiedeva la sospensione dell'atto impugnato. Si costituiva l'ADER resistente, ribadendo la correttezza del proprio operato e la regolarità della notificazione effettuata. Non veniva concessa con ordinanza 415/2025 la sospensiva dell'atto impugnato, stante la insussistenza del periculum in mora, ed alla udienza del 29.01.2026, a seguito di trattazione in Camera di Consiglio, il Giudice Monocratico esaminati i fatti e le questioni controversie, nonché le memorie illustrative depositate, deliberava ai sensi dell'art.35 comma 1 come modificato dall'art.1 comma
1, lettera P D.lgs. 220/2023, depositando rituale dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, in virtù di quanto indicato in motivazione. Non pare esservi prova in atti, della regolarità delle notifiche degli atti prodromici al gravame ed alla cartella di pagamento ed intimazione odierne impugnate. La documentazione prodotta da parte di ADER, peraltro non analiticamente descritta nel ricorso, nonché non indicata nell'indice atti e documenti, non consente di verificare con adeguata certezza la ritualità delle notifiche. Lo stesso Ente impositore Regione Abruzzo, deduce correttamente di poter produrre una unica attestazione CAD, determinando in ciò la oggettiva carenza sul punto di un elemento determinante ai fini del decidere. La dimostrata carenza nel rapporto di notificazione il cui onere contrario spetta in maniera esclusiva alle parti resistenti, determina l'inevitabilità stante la mancanza di prova certa, in ordine alla correttezza delle notifiche degli atti prodromici, dell'accogliemento del proposto gravame. Le ulteriori questioni ed eccezioni, possono ritenersi assorbite e pertanto, secondo il criterio della soccombenza, le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, ed in maniera forfettaria, stante la controvertibilità della controversia e la non univocità della giurisprudenza, sono poste a carico in via solidale alle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico Monocratico, accoglie il ricorso, condanna i resistenti, avvinti dal vincolo solidale, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessive euro 250,00. Chieti, 29.01.2026 Il Giudice
Monocratico Avv. Pierpaolo Andreoni