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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Aosta, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Aosta |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AOSTA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PAOLA PAOLO, Presidente e Relatore PASQUETTAZ ENZO, Giudice SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 61/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Valle D'Aosta
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4A010100321-2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4A010100321-2025 IRPEF-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4A010100321-2025 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4A010100321-2025 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: richiama le proprie difese, contesta quelle avversarie ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso, con riconoscimento quantomeno parziale del compenso spettante all'architetto Nominativo_1 che maggiormente collabora con il ricorrente. Resistente/Appellato: richiama le proprie difese, contesta quelle avversarie ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate in sede di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio (notificato il giorno 10.10.2025 e depositato in pari Ricorrente_1data), l'attore ha impugnato l'avviso di accertamento n. T4A010100321/2025 (derivante da un processo verbale di verifica e accertamento redatto dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Aosta), con cui l'Agenzia delle Entrate aveva accertato un maggior reddito imponibile Irpef pari ad Euro 51.692,00 cui corrispondeva una maggiore imposta per Euro 22.228,00 ed una maggiore addizionale regionale dovuta pari ad Euro 635,00, ai fini Irap un maggior valore della produzione pari ad Euro 63.695,00 cui corrispondeva una maggiore imposta pari ad Euro 1.974,00 ed una maggiore Iva dovuta pari ad Euro 3.263,00.
Il ricorrente, nel formulare le proprie conclusioni, ha chiesto:
<
1- Il riconoscimento dei compensi corrisposti a terzi pari a euro 47.775,78 nella misura del 70% quindi con una deducibilità degli stessi per un importo di euro 33.443,00; 2- il riconoscimento dei compensi non dichiarati per euro 3.916,00>>.
In data 1.12.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Valle d'Aosta, che, nel contestare le domande avversarie sulla base di specifiche controdeduzioni, ha chiesto “il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
Non sono state depositate memorie ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 546/1992.
All'esito dell'udienza del 20.1.2026, rilevata la necessità di regolarizzazione del deposito del ricorso ai sensi dell'art. 16 bis comma 4 bis del D.Lgs. n. 546/1992 (art. 61 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2024) per violazione delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, è stato assegnato termine per la detta regolarizzazione;
il ricorrente ha provveduto all'incombente in data 21.1.2026.
La trattazione della vertenza è avvenuta alla successiva udienza del giorno 3.2.2026 (in modalità “da remoto”); all'esito, la causa è stata definita con lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1I. Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, l'attore ha innanzitutto rappresentato che l'accertamento derivava principalmente dai seguenti recuperi effettuati dall'ufficio:
1. Compensi corrisposti a terzi indebitamente dedotti € 47.775,78;
2. Compensi su fatture non emesse € 3.916,00.
A) In merito al punto 1., il ricorrente ha rappresentato che l'Ufficio contestava la deducibilità dei compensi corrisposti a lavoratori autonomi terzi in quanto “sostenuti sulla base di fatture passive generiche nella descrizione sulla natura, qualità e quantità dei servizi oggetto dell'operazione; sostenuti sulla base di fatture passive mancanti di documentazione a supporto in grado di spiegare le prestazioni stesse”.
Tanto premesso, nel ricorso introduttivo del presente giudizio è stato addotto che:
- il contribuente, per il periodo di imposta 2021, aveva realizzato un volume d'affari pari ad Euro 260.577,00 con un incremento di quasi il 60% rispetto al volume d'affari di Euro 152.796,00 realizzato nel periodo di imposta 2020;
- il contribuente aveva ricevuto nuovi incarichi per nuovi clienti e quindi nuovi cantieri che, considerati l'avvio delle fasi di progettazione e gli adempimenti burocratici ad essi connessi, non sarebbe stato in grado di espletare senza la collaborazione di altri professionisti autonomi;
- gli incarichi erano stati affidati a professionisti iscritti ad Albi professionali inerenti con la propria attività: sig. XXX (Geometra iscritto all'albo dei Geometri della Val XXX Nominativo_1d'Aosta al n. 1 ), Architetto (iscritta all'albo degli Architetti della Val d'Aosta al numero XXX) e Studio Tecnico del Geometra Nominativo_2 (geometra iscritto XXXall'albo dei Geometri della Val d'Aosta al numero ).
Il ricorrente ha quindi fornito un dettagliato elenco degli incarichi per gli anni 2020 e 2021 che evidenziavano l'incremento di lavoro e la conseguente necessità di collaborazioni autonome esterne.
Il ricorrente ha poi addotto che:
- sebbene la fatturazione fosse erronea, i costi relativi ai professionisti erano assolutamente effettivi, inerenti e correlati con i ricavi prodotti, e, pertanto, mancava qualsiasi intento frodatorio nella deducibilità di tali costi;
- a conferma di ciò, il punteggio ISA conseguito nell'anno di imposta verificato era di 9,97, risultato che teneva conto di spese per “Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività” per euro 62.825,00: il mancato riconoscimento della totalità di tali costi solo per un'errata descrizione rappresentava una sanzione troppo grave per il contribuente.
B) Per quanto concerne il punto 2., il contribuente ha evidenziato che si trattava di due importi accreditati nell'esercizio 2021 non ricollegabili, secondo l'Ufficio, alla contabilità esibita:
- Incasso contestato per Euro 2.137,60 a nome “Nominativo_3”: il contribuente Nominativo_3aveva in realtà dimostrato come il pagamento fosse stato fatto dalla Sig.ra in sostituzione del debitore società Società_1 XXX come da fattura 9 del 10.02.2021 e contratto di comodato tra le parti (All. 1);
- Incasso contestato di Euro 1.778,40: non era altro che il pagamento, al netto della ritenuta di legge (su bonifico parlante per ristrutturazione), della fattura 14 del 24.02.2021 regolarmente emessa e contabilizzata.
Nel proprio atto costitutivo, l'Agenzia delle Entrate ha contestato in fatto e diritto tutti i motivi di ricorso.
II. Con riferimento alle doglianze attoree, le argomentazioni addotte dalla parte resistente sono, per la loro aderenza alla situazione di fatto riscontrabile, del tutto pertinenti;
dette argomentazioni risultano quindi pienamente condivisibili, con conseguente infondatezza dei motivi di ricorso proposti dal ricorrente.
In particolare, con riferimento al primo motivo di ricorso (Deducibilità/detraibilità dei costi in quanto gli stessi erano congrui rispetto agli aumentati ricavi, le fatture erano state emesse da professionisti iscritti in albi professionali “inerenti con la propria attività” ed il punteggio ISA conseguito grazie anche a quei costi era di 9,97, con la conseguenza che il “mancato riconoscimento della totalità di tali costi solo per un'errata descrizione, rappresenterebbe una sanzione troppo grave per il contribuente”), si osserva che risulta decisiva – per escludere la fondatezza delle censure formulate dal ricorrente – la circostanza (puntualmente evidenziata dalla parte resistente) che le fatture a sostegno dei costi dedotti/detratti erano del tutto generiche, come indicato dall'Agenzia delle Entrate senza che il ricorrente abbia addotto argomentazioni di senso contrario (lo stesso ricorrente, del resto, ha sostanzialmente riconosciuto la circostanza, laddove fa riferimento ad erroneità nella descrizione dei costi). In tale contesto, le deduzioni attoree circa l'inerenza dei costi non possono condurre all'accoglimento del ricorso, risolvendosi sostanzialmente in affermazioni non riscontrate. La difesa del SA, invero, afferma la deducibilità/detraibilità dei costi sulla base di presunzioni (congruità dei costi rispetto agli aumentati ricavi, emissione delle fatture da parte di professionisti iscritti in albi professionali, punteggio ISA pari a 9,97) o richiamandosi ad una generica eccessiva gravità della sanzione per il contribuente a fronte di un'erronea descrizione (senza tuttavia addurre specifici elementi oggettivi idonei a supportare un'effettiva sproporzione), in assenza peraltro di specifica documentazione a supporto. L'onere della prova circa la dimostrazione dei costi da portare in deduzione gravava sul contribuente/ricorrente, a fronte dell'assolvimento – da parte dell'Amministrazione finanziaria – dell'onere di provare il maggior reddito (con conseguente determinazione della maggiore imposta dovuta). L'onere probatorio gravante sul ricorrente non è stato assolto, dal momento che in presenza di fatture generiche è preclusa la possibilità di verificare la coerenza e la riferibilità dei costi, nel loro preciso ammontare, all'attività per la quale i costi medesimi venivano portati in deduzione/detrazione, così come risulta preclusa la possibilità di verificare l'inerenza, la coerenza e la correlazione con l'attività svolta, al di là del mero dato concernente i ricavi in sé (cfr. Cass. Civ. sez. 5 sentenza n. 2224/2021 e, in tema di i.v.a., Cass. Civ. sez. 5 sentenza n. 18904/2018). Sul punto, si richiama il condivisibile orientamento giurisprudenziale elaborato in materia e citato dalla parte resistente nell'ambito delle controdeduzioni, orientamento espresso da Cass. Civ. sez. 5 sentenza n. 3606/2025; si richiama altresì l'ordinanza n. 12081/2024 della Corte di Cassazione civ. sez. 5, pronuncia con cui è stata cassata la domanda del contribuente per la “mancata prova dell'inerenza per la genericità delle indicazioni attinenti alle prestazioni che hanno originato i costi”.
Anche il secondo motivo di ricorso (concernente la riferibilità del pagamento di €. 2.137,60 alla fattura Società_1 XXX Nominativo_3n. 9 del 10.02.2021 emessa nei confronti della ma pagata dalla sig.ra
) risulta inaccoglibile, per la decisiva ragione che, come già evidenziato in sede di Nominativo_4 Società_1 XXXaccertamento (cfr. pag. 4), la sig.ra non era mai stata socia della l e non aveva mai rivestito alcuna carica sociale al suo interno;
tali circostanze non sono state contestate dal ricorrente. Nel delineato contesto, del tutto irrilevante è la presenza di un contratto di comodato d'uso gratuito di Società_1 XXX Nominativo_3un immobile tra la società . e la proprietaria (doc. 1 allegato al ricorso): il rapporto di comodato, infatti, non giustifica il pagamento che si prospetta essere stato Nominativo_3 Società_1 XXXfatto dalla di una fattura emessa nei confronti della e, quindi, l'incasso conseguito non può ritenersi riferibile alla fattura emessa n. 9 del 10.02.2021.
Anche l'ultimo motivo di doglianza attorea (concernente la riferibilità del pagamento di €. 1.778,40 alla fattura n. 14 del 24.02.2021) è inaccoglibile, in quanto il SA non risulta aver prodotto alcunché a giustificazione e riscontro del proprio assunto, né in fase di verifica, né dopo la consegna del pvc, con conseguente rilevanza ai sensi dell'art. 39 (che richiama anche il precedente art. 32) del DPR n. 600/73 e dell'art. 52 del DPR n. 633/72 (norme espressamente poste all'attenzione del contribuente con il richiamo nel pvc a pag.
2 - cfr. doc. 2 di parte resistente). In ogni caso, il SA non ha prodotto documentazione a supporto del proprio assunto nemmeno nel presente giudizio contenzioso.
Nel delineato contesto, non si ravvisano nemmeno elementi per affermare una sproporzione della sanzione irrogata, peraltro in assenza di specifiche allegazioni al riguardo da parte del ricorrente;
l'assenza di intento frodatorio e l'erroneità della descrizione, infatti, non giustificano una diminuzione della sanzione in questione, di cui non è stata peraltro addotta la contrarietà alle previsioni normative in materia.
Il ricorso va dunque rigettato. L'esaustività dei rilievi svolti (aventi carattere assorbente) rende ultronea ogni altra valutazione.
III. In applicazione del generale principio della soccombenza, il ricorrente va condannato alla rifusione – in favore della parte resistente – delle spese processuali, spese che si liquidano come in dispositivo tenuto conto degli elementi di valutazione previsti dal regolamento vigente in materia, cioè il D.M. 55/2014 e successive modificazioni.
La tabella da applicare è la tabella n. 23 allegata al D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), trattandosi di giudizio innanzi all'organo di giustizia tributaria di primo grado.
Il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali è da determinare, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del citato D.M., “in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali”; occorre dunque tener conto di tutte le voci indicate nell'atto impugnato, con la conseguenza che si ritiene di far riferimento allo scaglione delle cause di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00 (lo scaglione cui ha fatto riferimento l'Agenzia delle Entrate nell'elaborare la nota spese allegata all'atto di costituzione).
Si ritiene di far riferimento, di base, agli importi riportati nella nota spese allegata alle controdeduzioni depositate dall'Agenzia delle Entrate (inferiori rispetto ai medi di tariffa), trattandosi di importi comunque congrui in relazione all'andamento dell'attività processuale svolta.
La liquidazione va operata, in assenza di attività autonomamente rilevante ai fini della fase istruttoria/di trattazione, solo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale: solo ad esse, infatti, è limitata la richiesta oggetto della nota spese prodotta dalla parte resistente.
L'Agenzia delle Entrate ha indicato, nella nota spese, un compenso di € 7.545,00 (di cui € 2.430,00 per la fase di studio, € 1.145,00 per la fase introduttiva e € 3.970,00 per la fase decisionale), con successiva riduzione del 20% (€ 1.509,00) ex art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992 a fronte della Società_2difesa dell' tramite propri funzionari, con maggiorazione dell'importo così determinato di € 6.036,00 (cioè € 7.545,00 – € 1.509,00) del 15% per spese generali (art. 2 comma 2 del citato D.M.) e, quindi, nella misura di € 905,40; l'importo finale richiesto è stato pertanto pari a € 6.941,40 (cioè € 6.036,00 + € 905,40).
Si ritiene di ridurre tale importo nella misura del 50% ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4 del citato D.M., in ragione dell'assenza di particolari elementi di complessità della vertenza a fronte anche del leale comportamento processuale della parte ricorrente (che non ha sostanzialmente contestato l'erroneità della descrizione delle fatture); l'importo da liquidare è dunque pari a € 3.470,70 (cioè € 6.941,40 : 2).
Non risultano infine esborsi da rifondere alla parte resistente.
P.Q.M.
1) RIGETTA il ricorso;
2) CONDANNA la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte resistente, delle spese processuali, spese che si liquidano in € 3.470,70 onnicomprensivi.
Aosta, li 03.02.2026 IL PRESIDENTE REL./EST. (Paolo De Paola)
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AOSTA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PAOLA PAOLO, Presidente e Relatore PASQUETTAZ ENZO, Giudice SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 61/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Valle D'Aosta
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4A010100321-2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4A010100321-2025 IRPEF-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4A010100321-2025 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4A010100321-2025 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: richiama le proprie difese, contesta quelle avversarie ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso, con riconoscimento quantomeno parziale del compenso spettante all'architetto Nominativo_1 che maggiormente collabora con il ricorrente. Resistente/Appellato: richiama le proprie difese, contesta quelle avversarie ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate in sede di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio (notificato il giorno 10.10.2025 e depositato in pari Ricorrente_1data), l'attore ha impugnato l'avviso di accertamento n. T4A010100321/2025 (derivante da un processo verbale di verifica e accertamento redatto dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Aosta), con cui l'Agenzia delle Entrate aveva accertato un maggior reddito imponibile Irpef pari ad Euro 51.692,00 cui corrispondeva una maggiore imposta per Euro 22.228,00 ed una maggiore addizionale regionale dovuta pari ad Euro 635,00, ai fini Irap un maggior valore della produzione pari ad Euro 63.695,00 cui corrispondeva una maggiore imposta pari ad Euro 1.974,00 ed una maggiore Iva dovuta pari ad Euro 3.263,00.
Il ricorrente, nel formulare le proprie conclusioni, ha chiesto:
<
1- Il riconoscimento dei compensi corrisposti a terzi pari a euro 47.775,78 nella misura del 70% quindi con una deducibilità degli stessi per un importo di euro 33.443,00; 2- il riconoscimento dei compensi non dichiarati per euro 3.916,00>>.
In data 1.12.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Valle d'Aosta, che, nel contestare le domande avversarie sulla base di specifiche controdeduzioni, ha chiesto “il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
Non sono state depositate memorie ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 546/1992.
All'esito dell'udienza del 20.1.2026, rilevata la necessità di regolarizzazione del deposito del ricorso ai sensi dell'art. 16 bis comma 4 bis del D.Lgs. n. 546/1992 (art. 61 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2024) per violazione delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, è stato assegnato termine per la detta regolarizzazione;
il ricorrente ha provveduto all'incombente in data 21.1.2026.
La trattazione della vertenza è avvenuta alla successiva udienza del giorno 3.2.2026 (in modalità “da remoto”); all'esito, la causa è stata definita con lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1I. Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, l'attore ha innanzitutto rappresentato che l'accertamento derivava principalmente dai seguenti recuperi effettuati dall'ufficio:
1. Compensi corrisposti a terzi indebitamente dedotti € 47.775,78;
2. Compensi su fatture non emesse € 3.916,00.
A) In merito al punto 1., il ricorrente ha rappresentato che l'Ufficio contestava la deducibilità dei compensi corrisposti a lavoratori autonomi terzi in quanto “sostenuti sulla base di fatture passive generiche nella descrizione sulla natura, qualità e quantità dei servizi oggetto dell'operazione; sostenuti sulla base di fatture passive mancanti di documentazione a supporto in grado di spiegare le prestazioni stesse”.
Tanto premesso, nel ricorso introduttivo del presente giudizio è stato addotto che:
- il contribuente, per il periodo di imposta 2021, aveva realizzato un volume d'affari pari ad Euro 260.577,00 con un incremento di quasi il 60% rispetto al volume d'affari di Euro 152.796,00 realizzato nel periodo di imposta 2020;
- il contribuente aveva ricevuto nuovi incarichi per nuovi clienti e quindi nuovi cantieri che, considerati l'avvio delle fasi di progettazione e gli adempimenti burocratici ad essi connessi, non sarebbe stato in grado di espletare senza la collaborazione di altri professionisti autonomi;
- gli incarichi erano stati affidati a professionisti iscritti ad Albi professionali inerenti con la propria attività: sig. XXX (Geometra iscritto all'albo dei Geometri della Val XXX Nominativo_1d'Aosta al n. 1 ), Architetto (iscritta all'albo degli Architetti della Val d'Aosta al numero XXX) e Studio Tecnico del Geometra Nominativo_2 (geometra iscritto XXXall'albo dei Geometri della Val d'Aosta al numero ).
Il ricorrente ha quindi fornito un dettagliato elenco degli incarichi per gli anni 2020 e 2021 che evidenziavano l'incremento di lavoro e la conseguente necessità di collaborazioni autonome esterne.
Il ricorrente ha poi addotto che:
- sebbene la fatturazione fosse erronea, i costi relativi ai professionisti erano assolutamente effettivi, inerenti e correlati con i ricavi prodotti, e, pertanto, mancava qualsiasi intento frodatorio nella deducibilità di tali costi;
- a conferma di ciò, il punteggio ISA conseguito nell'anno di imposta verificato era di 9,97, risultato che teneva conto di spese per “Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività” per euro 62.825,00: il mancato riconoscimento della totalità di tali costi solo per un'errata descrizione rappresentava una sanzione troppo grave per il contribuente.
B) Per quanto concerne il punto 2., il contribuente ha evidenziato che si trattava di due importi accreditati nell'esercizio 2021 non ricollegabili, secondo l'Ufficio, alla contabilità esibita:
- Incasso contestato per Euro 2.137,60 a nome “Nominativo_3”: il contribuente Nominativo_3aveva in realtà dimostrato come il pagamento fosse stato fatto dalla Sig.ra in sostituzione del debitore società Società_1 XXX come da fattura 9 del 10.02.2021 e contratto di comodato tra le parti (All. 1);
- Incasso contestato di Euro 1.778,40: non era altro che il pagamento, al netto della ritenuta di legge (su bonifico parlante per ristrutturazione), della fattura 14 del 24.02.2021 regolarmente emessa e contabilizzata.
Nel proprio atto costitutivo, l'Agenzia delle Entrate ha contestato in fatto e diritto tutti i motivi di ricorso.
II. Con riferimento alle doglianze attoree, le argomentazioni addotte dalla parte resistente sono, per la loro aderenza alla situazione di fatto riscontrabile, del tutto pertinenti;
dette argomentazioni risultano quindi pienamente condivisibili, con conseguente infondatezza dei motivi di ricorso proposti dal ricorrente.
In particolare, con riferimento al primo motivo di ricorso (Deducibilità/detraibilità dei costi in quanto gli stessi erano congrui rispetto agli aumentati ricavi, le fatture erano state emesse da professionisti iscritti in albi professionali “inerenti con la propria attività” ed il punteggio ISA conseguito grazie anche a quei costi era di 9,97, con la conseguenza che il “mancato riconoscimento della totalità di tali costi solo per un'errata descrizione, rappresenterebbe una sanzione troppo grave per il contribuente”), si osserva che risulta decisiva – per escludere la fondatezza delle censure formulate dal ricorrente – la circostanza (puntualmente evidenziata dalla parte resistente) che le fatture a sostegno dei costi dedotti/detratti erano del tutto generiche, come indicato dall'Agenzia delle Entrate senza che il ricorrente abbia addotto argomentazioni di senso contrario (lo stesso ricorrente, del resto, ha sostanzialmente riconosciuto la circostanza, laddove fa riferimento ad erroneità nella descrizione dei costi). In tale contesto, le deduzioni attoree circa l'inerenza dei costi non possono condurre all'accoglimento del ricorso, risolvendosi sostanzialmente in affermazioni non riscontrate. La difesa del SA, invero, afferma la deducibilità/detraibilità dei costi sulla base di presunzioni (congruità dei costi rispetto agli aumentati ricavi, emissione delle fatture da parte di professionisti iscritti in albi professionali, punteggio ISA pari a 9,97) o richiamandosi ad una generica eccessiva gravità della sanzione per il contribuente a fronte di un'erronea descrizione (senza tuttavia addurre specifici elementi oggettivi idonei a supportare un'effettiva sproporzione), in assenza peraltro di specifica documentazione a supporto. L'onere della prova circa la dimostrazione dei costi da portare in deduzione gravava sul contribuente/ricorrente, a fronte dell'assolvimento – da parte dell'Amministrazione finanziaria – dell'onere di provare il maggior reddito (con conseguente determinazione della maggiore imposta dovuta). L'onere probatorio gravante sul ricorrente non è stato assolto, dal momento che in presenza di fatture generiche è preclusa la possibilità di verificare la coerenza e la riferibilità dei costi, nel loro preciso ammontare, all'attività per la quale i costi medesimi venivano portati in deduzione/detrazione, così come risulta preclusa la possibilità di verificare l'inerenza, la coerenza e la correlazione con l'attività svolta, al di là del mero dato concernente i ricavi in sé (cfr. Cass. Civ. sez. 5 sentenza n. 2224/2021 e, in tema di i.v.a., Cass. Civ. sez. 5 sentenza n. 18904/2018). Sul punto, si richiama il condivisibile orientamento giurisprudenziale elaborato in materia e citato dalla parte resistente nell'ambito delle controdeduzioni, orientamento espresso da Cass. Civ. sez. 5 sentenza n. 3606/2025; si richiama altresì l'ordinanza n. 12081/2024 della Corte di Cassazione civ. sez. 5, pronuncia con cui è stata cassata la domanda del contribuente per la “mancata prova dell'inerenza per la genericità delle indicazioni attinenti alle prestazioni che hanno originato i costi”.
Anche il secondo motivo di ricorso (concernente la riferibilità del pagamento di €. 2.137,60 alla fattura Società_1 XXX Nominativo_3n. 9 del 10.02.2021 emessa nei confronti della ma pagata dalla sig.ra
) risulta inaccoglibile, per la decisiva ragione che, come già evidenziato in sede di Nominativo_4 Società_1 XXXaccertamento (cfr. pag. 4), la sig.ra non era mai stata socia della l e non aveva mai rivestito alcuna carica sociale al suo interno;
tali circostanze non sono state contestate dal ricorrente. Nel delineato contesto, del tutto irrilevante è la presenza di un contratto di comodato d'uso gratuito di Società_1 XXX Nominativo_3un immobile tra la società . e la proprietaria (doc. 1 allegato al ricorso): il rapporto di comodato, infatti, non giustifica il pagamento che si prospetta essere stato Nominativo_3 Società_1 XXXfatto dalla di una fattura emessa nei confronti della e, quindi, l'incasso conseguito non può ritenersi riferibile alla fattura emessa n. 9 del 10.02.2021.
Anche l'ultimo motivo di doglianza attorea (concernente la riferibilità del pagamento di €. 1.778,40 alla fattura n. 14 del 24.02.2021) è inaccoglibile, in quanto il SA non risulta aver prodotto alcunché a giustificazione e riscontro del proprio assunto, né in fase di verifica, né dopo la consegna del pvc, con conseguente rilevanza ai sensi dell'art. 39 (che richiama anche il precedente art. 32) del DPR n. 600/73 e dell'art. 52 del DPR n. 633/72 (norme espressamente poste all'attenzione del contribuente con il richiamo nel pvc a pag.
2 - cfr. doc. 2 di parte resistente). In ogni caso, il SA non ha prodotto documentazione a supporto del proprio assunto nemmeno nel presente giudizio contenzioso.
Nel delineato contesto, non si ravvisano nemmeno elementi per affermare una sproporzione della sanzione irrogata, peraltro in assenza di specifiche allegazioni al riguardo da parte del ricorrente;
l'assenza di intento frodatorio e l'erroneità della descrizione, infatti, non giustificano una diminuzione della sanzione in questione, di cui non è stata peraltro addotta la contrarietà alle previsioni normative in materia.
Il ricorso va dunque rigettato. L'esaustività dei rilievi svolti (aventi carattere assorbente) rende ultronea ogni altra valutazione.
III. In applicazione del generale principio della soccombenza, il ricorrente va condannato alla rifusione – in favore della parte resistente – delle spese processuali, spese che si liquidano come in dispositivo tenuto conto degli elementi di valutazione previsti dal regolamento vigente in materia, cioè il D.M. 55/2014 e successive modificazioni.
La tabella da applicare è la tabella n. 23 allegata al D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), trattandosi di giudizio innanzi all'organo di giustizia tributaria di primo grado.
Il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali è da determinare, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del citato D.M., “in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali”; occorre dunque tener conto di tutte le voci indicate nell'atto impugnato, con la conseguenza che si ritiene di far riferimento allo scaglione delle cause di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00 (lo scaglione cui ha fatto riferimento l'Agenzia delle Entrate nell'elaborare la nota spese allegata all'atto di costituzione).
Si ritiene di far riferimento, di base, agli importi riportati nella nota spese allegata alle controdeduzioni depositate dall'Agenzia delle Entrate (inferiori rispetto ai medi di tariffa), trattandosi di importi comunque congrui in relazione all'andamento dell'attività processuale svolta.
La liquidazione va operata, in assenza di attività autonomamente rilevante ai fini della fase istruttoria/di trattazione, solo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale: solo ad esse, infatti, è limitata la richiesta oggetto della nota spese prodotta dalla parte resistente.
L'Agenzia delle Entrate ha indicato, nella nota spese, un compenso di € 7.545,00 (di cui € 2.430,00 per la fase di studio, € 1.145,00 per la fase introduttiva e € 3.970,00 per la fase decisionale), con successiva riduzione del 20% (€ 1.509,00) ex art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992 a fronte della Società_2difesa dell' tramite propri funzionari, con maggiorazione dell'importo così determinato di € 6.036,00 (cioè € 7.545,00 – € 1.509,00) del 15% per spese generali (art. 2 comma 2 del citato D.M.) e, quindi, nella misura di € 905,40; l'importo finale richiesto è stato pertanto pari a € 6.941,40 (cioè € 6.036,00 + € 905,40).
Si ritiene di ridurre tale importo nella misura del 50% ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4 del citato D.M., in ragione dell'assenza di particolari elementi di complessità della vertenza a fronte anche del leale comportamento processuale della parte ricorrente (che non ha sostanzialmente contestato l'erroneità della descrizione delle fatture); l'importo da liquidare è dunque pari a € 3.470,70 (cioè € 6.941,40 : 2).
Non risultano infine esborsi da rifondere alla parte resistente.
P.Q.M.
1) RIGETTA il ricorso;
2) CONDANNA la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte resistente, delle spese processuali, spese che si liquidano in € 3.470,70 onnicomprensivi.
Aosta, li 03.02.2026 IL PRESIDENTE REL./EST. (Paolo De Paola)