TAR
Sentenza 2 marzo 2026
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00156/2021 REG.RIC.
Pubblicato il 02/03/2026
N. 00308 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00156/2021 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 156 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Egidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Questore pro tempore di Bergamo, il Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
per l'annullamento N. 00156/2021 REG.RIC.
- del decreto Cat. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, notificato il 10 marzo 2021, con cui il Questore della Provincia di Bergamo ha respinto l'istanza del ricorrente di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per “assistenza minori” in permesso di soggiorno “per lavoro subordinato”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Questore di Bergamo e del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 6 febbraio 2026 il pres. cons. Angelo
CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato:
- che secondo quanto esposto in ricorso «il Tribunale per i Minorenni di Brescia, con decreto n. -OMISSIS- del 13.11.2018 autorizzava il ricorrente a permanere sul T.N. a seguito del quale otteneva il rilascio del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- ed in data 20.06.2020 ne chiedeva il rinnovo per motivi di lavoro ai sensi dall'art. 1 co.1 lett.b) n. h D.L. 130/20;
- che la Questura di Bergamo, in data 15.02.2021, provvedeva alla notifica dell'avviso di avvio del procedimento volto al rigetto dell'istanza per la sussistenza di una segnalazione SIS da parte delle Autorità Spagnole;
- che per il tramite dello scrivente difensore il ricorrente si è prontamente attivato presso le competenti Autorità Spagnole per ottenere la revoca della segnalazione SIS
e parallelamente ha presentato memoria ex art. 10 L. 241/90 alla Questura di
Bergamo chiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno “valido solo sul Territorio N. 00156/2021 REG.RIC.
Nazionale “in attesa della definizione della procedura attivata presso le Autorità
Spagnole;
- che la Questura di Bergamo» con il decreto Cat. -OMISSIS- qui impugnato «ne disponeva il rigetto stante la sussistenza di un decreto di espulsione emesso dalle
Autorità Spagnole il 04.01.2018»; che il ricorso è stato assegnato al relatore per la decisione di merito il 27 ottobre 2025; che il difensore, con atto depositato il 30 ottobre 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo ottenuto il rilascio del titolo di soggiorno richiesto, e di ciò il Collegio deve prendere atto, disponendo la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 6 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo CI, Presidente, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Alessandro Fede, Referendario N. 00156/2021 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 02/03/2026
N. 00308 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00156/2021 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 156 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Egidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Questore pro tempore di Bergamo, il Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
per l'annullamento N. 00156/2021 REG.RIC.
- del decreto Cat. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, notificato il 10 marzo 2021, con cui il Questore della Provincia di Bergamo ha respinto l'istanza del ricorrente di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per “assistenza minori” in permesso di soggiorno “per lavoro subordinato”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Questore di Bergamo e del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 6 febbraio 2026 il pres. cons. Angelo
CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato:
- che secondo quanto esposto in ricorso «il Tribunale per i Minorenni di Brescia, con decreto n. -OMISSIS- del 13.11.2018 autorizzava il ricorrente a permanere sul T.N. a seguito del quale otteneva il rilascio del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- ed in data 20.06.2020 ne chiedeva il rinnovo per motivi di lavoro ai sensi dall'art. 1 co.1 lett.b) n. h D.L. 130/20;
- che la Questura di Bergamo, in data 15.02.2021, provvedeva alla notifica dell'avviso di avvio del procedimento volto al rigetto dell'istanza per la sussistenza di una segnalazione SIS da parte delle Autorità Spagnole;
- che per il tramite dello scrivente difensore il ricorrente si è prontamente attivato presso le competenti Autorità Spagnole per ottenere la revoca della segnalazione SIS
e parallelamente ha presentato memoria ex art. 10 L. 241/90 alla Questura di
Bergamo chiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno “valido solo sul Territorio N. 00156/2021 REG.RIC.
Nazionale “in attesa della definizione della procedura attivata presso le Autorità
Spagnole;
- che la Questura di Bergamo» con il decreto Cat. -OMISSIS- qui impugnato «ne disponeva il rigetto stante la sussistenza di un decreto di espulsione emesso dalle
Autorità Spagnole il 04.01.2018»; che il ricorso è stato assegnato al relatore per la decisione di merito il 27 ottobre 2025; che il difensore, con atto depositato il 30 ottobre 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo ottenuto il rilascio del titolo di soggiorno richiesto, e di ciò il Collegio deve prendere atto, disponendo la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 6 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo CI, Presidente, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Alessandro Fede, Referendario N. 00156/2021 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO