Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00815/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01963/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1963 del 2025, proposto da
AR AR CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppemenotti De Francesco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comunità Montana Terminio Cervialto, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza al Decreto ingiuntivo n. 27/2025 del Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro e Previdenza emesso nell’ambito del procedimento monitorio n. R. G. 279/2025 con il quale è stato ingiunto alla Comunità Montana Terminio Cervialto di pagare in favore del ricorrente la somma di euro 9.946,09, oltre interessi, come da domanda dalla maturazione al saldo, e le spese del procedimento liquidate in euro 400,00 per compensi ed euro 118,00 per spese generali, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
e per ottenere le penalità di mora (astreinte), ex art. 114, comma 4, lettera e), D.Lgs. 104/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. RL US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. Con l’odierno ricorso, notificato in data 1 dicembre 2025 e depositato il dì seguente, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso in data 07/02/2025 con cui il Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro e Previdenza ha ingiunto alla Comunità Montana Terminio Cervialto di pagare in favore del ricorrente la somma di euro 9.946,09, oltre interessi, dalla maturazione al saldo, e le spese del procedimento liquidate in euro 400,00 per compensi ed euro 118,00 per spese generali, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge. Il deducente ha esposto che il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo pec in data 10/02/2025 alla Comunità Montana Terminio Cervialto, non è stato opposto nei termini di legge ed è stato dichiarato definitivo con decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. del Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro e Previdenza, in data 09/04/2025; infine, il detto decreto ingiuntivo, in una al decreto di esecutorietà, con attestazione di copia conforme, è stato, in data 16/04/2025, notificato alla Comunità Montana Terminio Cervialto ma ad oggi, seppure sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni prescritto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, la Comunità Montana Terminio Cervialto non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto.
L’interessato ha pertanto proposto il presente ricorso per l’ottemperanza, con cui ha chiesto al T.A.R. di porre in essere l’attività sostitutiva a carico dell’Amministrazione inadempiente, con la nomina di un commissario ad acta. Ha chiesto, inoltre, le cosiddette penalità di mora (astreinte), ex art. 114, comma 4, lettera e), D.Lgs. 104/2010 (CPA) comminabili anche quando l'esecuzione del giudicato consista nel pagamento di una somma di denaro atteso che l'istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento.
2. L’intimata Amministrazione debitrice non si è costituita in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che il decreto de quo è stato ritualmente notificato alla Comunità Montana Terminio Cervialto, dichiarato esecutivo e così rinotificato, nei termini sopra descritti nella premessa in fatto.
Inoltre, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Ciò posto, il ricorso va accolto, atteso che le statuizioni contenute nel suddetto decreto risultano, allo stato, inadempiute in ragione della mancata prova da parte dell’Amministrazione dell’esecuzione del titolo azionato.
5. Alla luce di quanto sopra, deve ordinarsi alla Comunità Montana Terminio Cervialto di provvedere all’esecuzione del suindicato titolo entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Avellino, con facoltà di delega ad idoneo funzionario anche di altra Amministrazione, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il successivo termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Il compenso dovuto al commissario andrà posto a carico dell’Amministrazione inadempiente.
6. Con riguardo alla ulteriore richiesta di condanna dell'amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte ), come già fatto da questo Tribunale in precedenti pronunce, occorre evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell’istituto giuridico in esame nei confronti della P.A. inadempiente, ha tuttavia chiarito che “ l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative”, con la conseguenza che “spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 15/2014). Orbene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 23 agosto 2018, n. 9022; T.A.R. Lazio, sez. II, 20 marzo 2018, n. 3101; T.A.R. Campania, sez. VII, 8 giugno 2018, n. 3836).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione intimata e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sede staccata di Salerno - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna la Comunità Montana Terminio Cervialto al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1000,00 (mille) per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato ove effettivamente versato.
Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RL US, Presidente, Estensore
Laura Zoppo, Primo Referendario
Marcello Polimeno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RL US |
IL SEGRETARIO