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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/11/2025, n. 3930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3930 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 4014/2025, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 22/10/2025 TRA
, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa da Avv. LACARRA MARCO
– PARTE RICORRENTE – CONTRO ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso da Avv. NICASTRI MASSIMILIANO
– PARTE RESISTENTE – NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * * All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della
1 decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso Parte_1 depositato in data 31/03/2025 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di parte resistente, Controparte_1 in forza di matrimonio celebrato in data 14/02/1987, precisando che dalla loro unione sono nati due figli, (31/10/1989) e Per_1 Per_2
(31/01/1996).
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente, che non si opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (comparsa di risposta depositata il 15/09/2025).
Proseguito il giudizio, all'udienza del 22/10/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in conformità alla proposta conciliativa ex art 185 c.p.c. formulata dal Presidente e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni ivi previste. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione, formulata congiuntamente dalle parti nel corso del giudizio, è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le stesse.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 14/02/1987 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 97, parte II, serie A, anno 1987).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto ai rapporti economici tra le parti, gli stessi saranno regolati in conformità all'ordinanza resa all'udienza del
2 22/10/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4014/2025 introdotto con ricorso del 31/03/2025 da nei confronti di Parte_1
con l'intervento del P.M., così Controparte_1 provvede:
1. DICHIARA la separazione tra i coniugi, che sarà regolata in conformità all'ordinanza resa all'udienza 22/10/2025;
2. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
3. RINVIA la causa per l'ulteriore corso come da separata ordinanza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 04/11/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
3
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 4014/2025, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 22/10/2025 TRA
, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa da Avv. LACARRA MARCO
– PARTE RICORRENTE – CONTRO ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso da Avv. NICASTRI MASSIMILIANO
– PARTE RESISTENTE – NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * * All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della
1 decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso Parte_1 depositato in data 31/03/2025 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di parte resistente, Controparte_1 in forza di matrimonio celebrato in data 14/02/1987, precisando che dalla loro unione sono nati due figli, (31/10/1989) e Per_1 Per_2
(31/01/1996).
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente, che non si opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (comparsa di risposta depositata il 15/09/2025).
Proseguito il giudizio, all'udienza del 22/10/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in conformità alla proposta conciliativa ex art 185 c.p.c. formulata dal Presidente e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni ivi previste. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione, formulata congiuntamente dalle parti nel corso del giudizio, è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le stesse.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 14/02/1987 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 97, parte II, serie A, anno 1987).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto ai rapporti economici tra le parti, gli stessi saranno regolati in conformità all'ordinanza resa all'udienza del
2 22/10/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4014/2025 introdotto con ricorso del 31/03/2025 da nei confronti di Parte_1
con l'intervento del P.M., così Controparte_1 provvede:
1. DICHIARA la separazione tra i coniugi, che sarà regolata in conformità all'ordinanza resa all'udienza 22/10/2025;
2. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
3. RINVIA la causa per l'ulteriore corso come da separata ordinanza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 04/11/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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