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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EO CA, nato a [...] il [...] avvero la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro il 20/02/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'accoglimento senza rinvio del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. EO CA ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro, in data 20 febbraio 2024, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Vibo Valentia in data 1 ottobre 2020. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2234 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 13/11/2024 2.11 ricorso, a firma dell'avv. Oliviero CA, è affidato ai motivi di seguito sintetizzati, nei limiti in cui risulta necessario ai fini della motivazione. 2.1. Inosservanza ed erronea applicazione di legge, in rapporto all'art. 344-bis cod. proc. pen. La Corte di Appello, investita della questione di improcedibilità per il superamento dei termini del giudizio di appello, ha argomentato che il termine di cui all'art. 344-bis, introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 - termine pari a tre anni per il giudizio di appello - non era decorso innanzi a sè, essendo stati trasmessi gli atti alla Corte di appello in data 20 dicembre 2021, ossia dopo l'entrata in vigore della detta legge (risalente al 19 ottobre 2021), sia considerando come dies a quo la data di entrata in vigore di essa che quello della trasmissione degli atti. Di contro, il comma 3 dell'art. 344-bis ha chiaramente stabilito che il termine in discorso decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza, come eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 154 disp. att. cod. proc. pen. L'unica eccezione prevista dalla normativa è quella stabilita dall'art. 2, n. 4, della legge, e cioè l'ipotesi in cui alla data di entrata in.vigore della medesima legge gli atti siano già pervenuti alla Corte, nel qual caso i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della legge (19 ottobre 2021), in tutti gli altri casi dovendo trovare applicazione il termine come innanzi indicato. Il termine per il giudizio di appello è, a regime, pari ad anni due e, nei casi di cui al comma 5 dell'art. 2, ossia quando l'impugnazione sia proposta entro la data del 31 dicembre 2024, pari ad anni tre. 2.2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 546, 187, 190, 192 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avendo ritenuto non attendibili le relazioni di consulenza prodotte dalla difesa. 3. In mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini di legge, il Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo ha depositato note conclusionali in cui ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Si è dedotto, con il primo motivo, il superamento dei termini di durata massima del giudizio d'appello in data anteriore alla decisione impugnata. La Corte d'appello, specificamente investita della questione, ha erroneamente individuato il dies a quo del termine indicato dall'art. 344-bis cod. proc. pen., nella data di trasmissione degli atti alla Corte d'appello (20 dicembre 2021), anziché secondo il criterio dettato dall'art. 344-bis, comma 3, cod. proc. pen., in forza del quale i termini in parola «decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza». Alla stregua del criterio legale, il dies a quo corrisponde alla data dell'8 febbraio 2021 (sentenza di primo grado del 10 ottobre 2020, con termine di deposito di giorni 40, scadente il 10 novembre 2020, al quale devono aggiungersi 90 giorni). Trattandosi di impugnazione proposta entro la data del 31 dicembre 2024, il termine in parola ha durata triennale e risulta decorso alla data dell'8 febbraio 2024. E' peraltro incontroverso che gli atti di cui all'art. 590 cod. proc. pen. furono trasmessi alla Corte d'appello di Catanzaro in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 134 del 2021, di talché non trova applicazione la previsione intertemporale dell'art. 2, comma 4, della legge, che fa decorrere i termini di improcedibilità dalla data di entrata in vigore della legge per i procedimenti i cui atti siano stati trasmessi al giudice dell'impugnazione prima di tale data. 3. Si impone, per conseguenza, l'annullamento della sentenza impugnata nonché di quella del Tribunale di Vibo Valentia del 1 ottobre 2020 per improcedibilità dell'azione penale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nonché quella del Tribunale di Vibo Valentia del 1 ottobre 2020 per improcedibilità dell'azione penale. Così deciso il 13/11/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'accoglimento senza rinvio del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. EO CA ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro, in data 20 febbraio 2024, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Vibo Valentia in data 1 ottobre 2020. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2234 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 13/11/2024 2.11 ricorso, a firma dell'avv. Oliviero CA, è affidato ai motivi di seguito sintetizzati, nei limiti in cui risulta necessario ai fini della motivazione. 2.1. Inosservanza ed erronea applicazione di legge, in rapporto all'art. 344-bis cod. proc. pen. La Corte di Appello, investita della questione di improcedibilità per il superamento dei termini del giudizio di appello, ha argomentato che il termine di cui all'art. 344-bis, introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 - termine pari a tre anni per il giudizio di appello - non era decorso innanzi a sè, essendo stati trasmessi gli atti alla Corte di appello in data 20 dicembre 2021, ossia dopo l'entrata in vigore della detta legge (risalente al 19 ottobre 2021), sia considerando come dies a quo la data di entrata in vigore di essa che quello della trasmissione degli atti. Di contro, il comma 3 dell'art. 344-bis ha chiaramente stabilito che il termine in discorso decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza, come eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 154 disp. att. cod. proc. pen. L'unica eccezione prevista dalla normativa è quella stabilita dall'art. 2, n. 4, della legge, e cioè l'ipotesi in cui alla data di entrata in.vigore della medesima legge gli atti siano già pervenuti alla Corte, nel qual caso i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della legge (19 ottobre 2021), in tutti gli altri casi dovendo trovare applicazione il termine come innanzi indicato. Il termine per il giudizio di appello è, a regime, pari ad anni due e, nei casi di cui al comma 5 dell'art. 2, ossia quando l'impugnazione sia proposta entro la data del 31 dicembre 2024, pari ad anni tre. 2.2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 546, 187, 190, 192 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avendo ritenuto non attendibili le relazioni di consulenza prodotte dalla difesa. 3. In mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini di legge, il Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo ha depositato note conclusionali in cui ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Si è dedotto, con il primo motivo, il superamento dei termini di durata massima del giudizio d'appello in data anteriore alla decisione impugnata. La Corte d'appello, specificamente investita della questione, ha erroneamente individuato il dies a quo del termine indicato dall'art. 344-bis cod. proc. pen., nella data di trasmissione degli atti alla Corte d'appello (20 dicembre 2021), anziché secondo il criterio dettato dall'art. 344-bis, comma 3, cod. proc. pen., in forza del quale i termini in parola «decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza». Alla stregua del criterio legale, il dies a quo corrisponde alla data dell'8 febbraio 2021 (sentenza di primo grado del 10 ottobre 2020, con termine di deposito di giorni 40, scadente il 10 novembre 2020, al quale devono aggiungersi 90 giorni). Trattandosi di impugnazione proposta entro la data del 31 dicembre 2024, il termine in parola ha durata triennale e risulta decorso alla data dell'8 febbraio 2024. E' peraltro incontroverso che gli atti di cui all'art. 590 cod. proc. pen. furono trasmessi alla Corte d'appello di Catanzaro in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 134 del 2021, di talché non trova applicazione la previsione intertemporale dell'art. 2, comma 4, della legge, che fa decorrere i termini di improcedibilità dalla data di entrata in vigore della legge per i procedimenti i cui atti siano stati trasmessi al giudice dell'impugnazione prima di tale data. 3. Si impone, per conseguenza, l'annullamento della sentenza impugnata nonché di quella del Tribunale di Vibo Valentia del 1 ottobre 2020 per improcedibilità dell'azione penale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nonché quella del Tribunale di Vibo Valentia del 1 ottobre 2020 per improcedibilità dell'azione penale. Così deciso il 13/11/2024