Articolo 7 della Legge 30 novembre 2000, n. 356
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19 dicembre 2000
Art. 7. Assunzione di personale di ruolo
nel Corpo di polizia penitenziaria 1. Le disposizioni contenute nell' articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579 , concernenti le assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da effettuare secondo le modalita' previste dall' articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, per la copertura dei posti disponibili, trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001. Ai fini di tali assunzioni i periodi di frequenza ed assenza dal corso, indicati negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , sono ridotti ad un quarto.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 1 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579 , recante: "Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalita' di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria".
"4. Fermo quanto previsto dal comma 2, fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 , come modificata dal comma 1, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.
5. Alla copertura dei posti disponibili a norma del comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei in precedenti concorsi e, se permangono vacanze, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia.".
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica":
"2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all' art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 .
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.".
- Si riportano i testi degli articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 :
"Art. 6 (Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria). - 1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.
2. Al termine del primo ciclo del corso gli allievi, che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneita' sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione.
3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teoricopratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneita' al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio, sono ammessi a ripetere non piu' di una volta il secondo semestre. Al termine di questo ultimo sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le modalita' determinate dalla commissione paritetica prevista dal comma 4 dell'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 . Se l'esito e' negativo sono dimessi dal corso.
5. Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi funzionali all'attivita' di formazione.".
"Art. 7 (Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria). - 1. Sono dimessi dal corso:
a) gli allievi che non superino il primo ciclo;
b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;
c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, o di novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso; qualora l'infermita' sia stata contratta a causa di esercitazioni pratiche, l'allievo o l'agente in prova e' ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneita' fisico-psichica;
e) gli agenti in prova di cui comma 4 dell'art. 6.
2. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.".
Entrata in vigore il 19 dicembre 2000
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