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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/12/2025, n. 2893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2893 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 596/2024 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 596/2024 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Torre del Greco, al Corso Avezzana n. Parte_1
61, presso lo studio dell'avvocato Antonioluigi Iacomino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
, elettivamente domiciliata in Sorrento al viale Nizza n. 62, presso lo Controparte_1 studio dell'avvocato Antonino Maresca, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
NONCHÉ
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_2 domiciliato in Torre del Greco alla via Carlo Alberto dalla Chiesa, n. 1, - ex “Complesso “
[...]
” -presso l'Ufficio dell'Avvocatura Civica del Comune e rappresentato e difeso CP_3 dall'avvocato Alessandro Liuzzi, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CHIAMATO IN CAUSA
pag. 1 Oggetto: azione di risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 16-12-2025.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 5-2-2024, mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale, Parte_1 Controparte_1 per sentir dichiarare la sua responsabilità esclusiva in ordine al sinistro ivi descritto e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali per le lesioni personali causate dalla condotta di un cane randagio, verificatasi in data 21-3-2023, alle ore 10:15 circa, in Torre del Greco alla Via Nazionale.
A tal fine, premetteva che: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, era bordo e conduceva il motociclo Yamaha X Max targato EV 66518, procedendo con direzione Torre
Annunziata; giunto nei pressi della Clinica “Due Torri”, la marcia del motoveicolo veniva ostacolata da un cane randagio, costringendolo a sterzare sulla sinistra per evitare l'urto diretto con l'animale; il cane randagio si immetteva nella corsia di marcia percorsa dall'attore “sbucando” letteralmente dalle auto incolonnate nel senso di marcia opposto;
in conseguenza di ciò, l'attore rovinava al suolo riportando lesioni personali;
in seguito all'accaduto, veniva prontamente soccorso da alcuni passanti presenti sul luogo e trasportata al presidio ospedaliero dell'Ospedale Maresca di Torre del Greco ove i medici di turno diagnosticavano: “…altri disturbi delle articolazioni, gomito-trauma gomito sin, contusione cranica, escoriazione mano dx escoriazione cresta iliaca dx Prognosi 7 gg sc”: in data 7-6-2023 l'attore veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutare;
in data 23-8-2023 chiedeva alla convenuta il risarcimento dei danni mediante p.e.c. la quale declinava ogni responsabilità.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva che eccepiva la nullità Controparte_1 dell'atto introduttivo e contestava la domanda nel merito.
In particolare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, la insussistenza dei presupposti di una responsabilità ex art. 2043 c.c. e la necessità di integrare il contraddittorio anche nei confronti del . Controparte_2
Evidenziava che a seguito dell'introduzione della legge quadro n. 281/1991 e della legge regionale Campania n. 3/2019 e ss. modifiche, la prevenzione ed il contrasto del fenomeno pag. 2 del randagismo era stata demandata alle Regioni che, a loro volta, avevano delegato tali Con compiti ai Comuni, consentendogli di servirsi dell'aiuto del servizio veterinario delle
Entrambi i soggetti sono destinatari di obblighi specifici di prevenzione e controllo del randagismo: in particolare, ai sensi dell'art. 4 della l. r. n. 3/2019 così come modificata dalla l.r. n.12/2019, i Comuni hanno il compito di istituire l'anagrafe canina, costruire canili, controllare il territorio, adottare provvedimenti atti a scongiurare l'insorgere di tale fenomeno e soprattutto “ad attivare il controllo del territorio sulla esistenza dei cani randagi segnalandone la presenza tramite la polizia municipale, ai servizi veterinari delle Con e comunicando contestualmente la disponibilità delle strutture di ricovero per consentire la programmazione delle attività di cattura dei randagi richiedere l'intervento Cont Con dell' nelle zone in cui è segnalata la presenza di animali randagi”; alle invece, sono demandati i compiti di accalappiamento e cattura dei randagi ma, siffatte mansioni, come espressamente previsto all'art. 4, lettera e) della , sono strettamente Parte_2 subordinate ad apposite richieste di intervento e/o segnalazioni, non avendo compiti di controllo e pattugliamento delle strade.
Per cui, riteneva che l'attività preventiva di controllo del territorio fosse di competenza Con dell' mentre l' ha solo una funzione secondaria di prevenzione che non Parte_3 si estende al controllo e alla custodia del demanio stradale.
Inoltre, contestava la domanda anche nel merito e nel quantum.
Pertanto, chiedeva di ordinarsi ex art. 107 c.p.c. l'intervento del terzo Controparte_2
, integrare il contraddittorio o autorizzare la chiamata in causa del terzo ex art.
[...]
106 c.p.c., di dichiarare le nullità dell'atto di citazione e di rigettare nel merito la domanda, con vittoria di spese.
Autorizzata la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c., con atto notificato il 19-9-2024 mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994, veniva evocato in giudizio il Controparte_2
che, costituitosi, eccepiva la nullità dell'atto di citazione e la propria carenza di
[...] legittimazione passiva.
In particolare, deduceva che alcuna segnalazione era mai pervenuta in merito alla presenza di cani randagi sul territorio.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese.
2. Priva di pregio è l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c..
pag. 3 Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attrice, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti all'evento verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
3. In diritto, occorre evidenziare che la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi. L'attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pubblici del compito della cattura e della custodia degli animali vaganti o randagi (e cioè liberi e privi di proprietario) può infatti considerarsi il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali suddetti, anche sotto l'aspetto della responsabilità civile.
Non può invece ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, e a maggior ragione di semplici compiti di controllo delle nascite della popolazione canina e felina. Tali ultimi competenze, in particolare, non possono ritenersi direttamente riferibili alla prevenzione dello specifico rischio per l'incolumità della popolazione derivante dalla eventuale pericolosità degli animali randagi, e non possono quindi fondare una responsabilità civile per i danni da questi ultimi arrecati,
pag. 4 avendo ad oggetto il solo controllo “numerico” della popolazione canina, a fini di igiene e profilassi e, al più, una solo generica e indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo.
Poiché la legge quadro statale n. 281/1991 non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la normativa regionale, caso per caso (cfr. Cass. civ., n. 12495 del 2017 che richiama Cass. civ., n. 17528 del 23-8-
2011, e Cass. civ., n. 10190 del 28-4-2010).
Ciò posto, ai fini che qui interessano, la normativa di riferimento è rinvenibile nella legge n. 3 del 2019 della regione - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Pt_2
Con regione il 15 aprile del 2019 - secondo cui spetta alle l'obbligo attivare il Pt_2 servizio di accalappiamento dei cani vaganti e di trasferire quest'ultimi presso i canili Con pubblici (art. 5 in materia di competenze .
I comuni, singoli o associati, provvedono, invece, alla costruzione dei canili e ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il Con controllo sanitario dei servizi veterinari delle ad assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani nei canili, ad attivare il controllo del territorio sull'esistenza dei cani Con randagi, segnalandone la presenza tramite la polizia municipale ai servizi veterinari dell
Occorre poi ricordare, come precisato dalla S.C., che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi, diversa per quella prevista per la fauna selvatica protetta, pur essendo disciplinata dalla regola generale di cui all'art. 2043 c.c. trova fondamento, prima ancora che nell'accertamento della colpa dell'ente preposto, in quello, preliminare, dell'esistenza in capo ad esso di un obbligo giuridico avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività vincolata in base alla legge (la cattura dell'animale randagio).
Non possono trovare applicazione le regole di cui all'art. 2052 c.c., in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 28 giugno 2018, n. 17060; Cass. Sez. 3, ord. 31 luglio 2017; n. 18954, nello stesso senso si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 11 dicembre 2018, n. 31957).
Ma non basta che la normativa regionale individui nel Comune il soggetto (o meglio: uno dei soggetti) avente(i) il compito di controllo e di gestione del fenomeno del pag. 5 randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi (cfr. Cass. civ. 17060/2018, 11591/2018, 18954/2017), occorrendo che chi si assume danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva.
L'applicazione dell'art. 2043 c.c., in luogo di quella di cui all'art. 2052 c.c., quest'ultimo ritenuto invocabile nelle ipotesi in cui ricorre non tanto la proprietà (tant'è che in essa incorre anche il semplice utente) quanto il potere/dovere di custodia, ossia la concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento degli animali (Cass. civ., n. 24895 del
25-11-2005), impone, infatti, che la responsabilità dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, genericamente o specificamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell'evento dannoso.
Entro questo perimetro va verificato il tipo di comportamento esigibile volta per volta e in concreto dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo, sì da dedurne la eventuale responsabilità sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest'ultima individuata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo.
Premessa la prevedibilità della presenza in strada o del suo attraversamento da parte di un animale randagio, essendo esso un evento puramente naturale, la esistenza di un obbligo in capo all'ente comunale di impedirne il verificarsi deve essere valutata secondo criteri di ragionevole esigibilità, tenendo conto che, per imputare a titolo di colpa un evento dannoso, non basta che esso sia prevedibile, ma occorre anche che esso sia evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'agente.
Non basta, invero, che un evento sia prevedibile per imputarne il verificarsi a titolo di colpa a chi ha un obbligo di controllo, occorrendo anche che esso sia evitabile, in considerazione delle circostanze soggettive e oggettive del caso concreto.
Ne deriva che è onere di colui che agisca facendo valere la responsabilità omissiva altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di una colpa non solo specifica –
pag. 6 violazione del precetto - ma anche generica, in quanto postulante l'indagine circa le modalità concrete della condotta attraverso i criteri di prevedibilità ed evitabilità.
Ed invero, la S.C. ha ritenuto che per affermare la responsabilità dell'ente preposto sia necessaria la prova dell'esigibilità di uno specifico comportamento attivo idoneo, ove opportunamente adottato, ad evitare l'evento.
Si è detto, esemplificando, che il danneggiato avrebbe dovuto provare che era stata segnalata al comune la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell'incidente, lontano dalle vie cittadine, ma rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, ovvero che vi fossero state nella zona richieste d'intervento dei servizi di cattura e di Con ricovero, demandati alla e al rimaste inevase. CP_2
E tanto nell'ottica che, se bastasse, per invocarne la responsabilità, l'individuazione dell'ente preposto alla cattura dei randagi ed alta custodia degli stessi, la fattispecie cesserebbe di essere regolata dall'art. 2043 c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa, rendendo la responsabilità dell'ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.
Pertanto, alla pubblica amministrazione viene infatti imputata una responsabilità di tipo omissivo, per violazione di uno specifico obbligo giuridico, nella cui esistenza trova fondamento il carattere antigiuridico della condotta omissiva dell'ente, nel senso che l'efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione della lesione in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, in conformità al disposto dell'art. 40, secondo comma, c.p. (così, in particolare,
Cass. n. 17060/2018).
Ne deriva – secondo l'insegnamento della S.C. - che in tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi (Cass. civ., n. 32884/2021;
Cass. civ., n. 9621/2022; Cass. civ., 3737/2023).
pag. 7 Secondo questa tesi, una volta accertato che l'erogazione del servizio di recupero e cattura dei cani randagi spetti all'ente e in presenza di domanda risarcitoria fondata su un fatto che costituisce concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare,
“grava sull'ente l'onere di allegare e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa: solo ove questa prova venga fornita, spetterà al danneggiato allegare e dimostrare che, ad es., il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perché vi erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito (Cass. civ., 33470/22; Cass. civ., 9671/2020; Cass. civ., n.
32884/2021 cit.; Cass. civ., n. 9621/2022 cit.).
L'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi, quindi, rimane a valle dell'onere del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale (cfr. Cass. civ., sentenza n. 5339 del
28-2-2024; Cass. civ., ordinanza n. 9671 del 26-5-2020).
4. Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte, delle deduzioni delle parti e del contenuto della documentazione in atti, può ritenersi accertata la verificazione dell'evento lamentato.
In particolare, il teste ha confermato le circostanze poste a Testimone_1 fondamento della domanda avendo riferito di aver visto - mentre era sul marciapiedi, nel marzo del 2023, di mattina, verso le 10:00, a Torre del Greco in via Nazionale, nei pressi della clinica Due Torri – improvvisamente, dalla colonna di auto presente sull'altro senso di marcia di via Nazionale, venir fuori un cane di media grandezza di colore nero che tagliava la strada ad un motorino X-Max di colore grigio, condotto da un ragazzo, senza alcun trasportato, che procedeva in direzione Torre Annunziata provenendo da Torre del Greco.
Il teste riferiva, inoltre, che il ragazzo era riuscito ad evitare il cane, facendo una manovra sul lato sinistro, ma a causa di questa manovra era caduto sul lato sinistro insieme al motorino rimanendo per terra;
il teste e altre persone si avvicinarono e il ragazzo rispose che era cosciente ma che aveva dolori al braccio sinistro;
il ragazzo si alzò
e dopo arrivarono i vigili urbani;
prima di andar via, il teste aveva comunicato i propri estremi al padre del ragazzo che era sopraggiunto.
pag. 8 Conferma e riscontro dell'evento è emersa, poi, dalla documentazione medica prodotta e dal certificato di pronto soccorso dell'Ospedale di Torre del Greco n. 2023011321 del 21-
03-2023 ore 11:01 da cui risulta, nella amnesi: “in p.s. per riferito incidente stradale in data odierna in torre del greco. Trauma cranico non commotivo. Nega traumi toraco addominali. Trauma contusivo gomito sinistro e polso sinistro. escoriazioni multiple” e dal contenuto della costituzione in mora mediante p.e.c. 23-8-2023.
5. Sulla scorta di quanto acquisito, non è revocabile in dubbio che la responsabilità Con dell'evento sia ascrivibile in capo alla convenuta nonché in capo al Comune chiamato in causa, quali soggetti responsabili, rispettivamente, del servizio di accalappiamento dei cani vaganti (art. 5, comma 1, lett. c), legge Regione Campania n. 3 dell'11-4-2019) e di quello relativo al controllo del territorio sulla esistenza dei cani randagi segnalandone la presenza Con tramite la polizia municipale, ai servizi veterinari delle (art. 4, comma 1, lett. e), legge
Regione Campania n. 3 dell'11-4-2019).
Dalle dichiarazioni testimoniali raccolte è emerso che il danneggiato, percorreva la via
Nazionale in Torre del Greco a bordo del motociclo Yamaha X Max targato EV 66518 in direzione Torre Annunziata e che giunto all'altezza della clinica “Due Torri”, la sua marcia veniva ostacolata da un cane randagio che si immetteva sulla Via, sbucando improvvisamente dalle auto incolonnate sul senso di marcia opposto, provocandone la caduta al suolo e le conseguenti lesioni personali;
gli enti convenuti, per contro, non hanno allegato, nè dimostrato, di essersi attivati rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale, limitandosi a dedurre che alcuna segnalazione della presenza di randagi era stata fatta prima dell'evento.
Alla stregua dei principi sopra enunziati, quindi, risulta, da un lato, che il danneggiato ha provato che l'evento verificatosi rientra nell'ipotesi prima descritta e regolata dall'art. Con 2043 c.c. e, dall'altro che l' e il non hanno provato di avere predisposto il CP_2 servizio di accalappiamento e di espletare l'attività di controllo sul territorio.
In particolare, il non ha provato di aver espletato l'attività di controllo del CP_2 territorio, limitandosi ad asserire che non era pervenuta alcuna segnalazione sulla presenza del cane.
Il cioè, non ha provato di aver predisposto adeguate misure organizzative CP_2 dirette alla prevenzione e controllo dei cani vaganti, né ha provato di aver effettuato controlli periodici del territorio – mediante deposito di annotazioni di servizio o report pag. 9 periodici - finalizzati ad accertare la presenza di cani randagi da segnalare ai servizi Con veterinari dell'
Conseguentemente, la domanda proposta nei confronti dell' , ed estesa al CP_4
a seguito della chiamata in causa effettuata dalla convenuta, che lo aveva CP_2 indicato come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore – cfr. Cass. civ., sentenza n. 516 del 15-1-2020 –, deve essere accolta ed entrambi devono essere condannati solidalmente, ai sensi dell'art. 2055 c.c., a risarcire i danni alla danneggiata.
6. Per quanto concerne il profilo del quantum debeatur, e quindi passando alla liquidazione del danno patito da questo Tribunale aderisce all'indirizzo Parte_1 statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, n. 26972), la quale ha ribadito la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale
(art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). Con riferimento, al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, “identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt.
138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione.
6.1. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema
Corte (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 7513/2018 e Cass. Civ. sentenza n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972 – 26973 – 26974 -
26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dal tribunale: 1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale;
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una pag. 10 categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria;
3) “categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.); 4) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
5) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;
6) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale); 7) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
8) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); 9) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-
pag. 11 legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”); 10) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria".
Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale – per i postumi diversi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o da responsabilità sanitaria, ex art. 139 cod. ass. nonché ex art. 3, comma 3, d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012 e ex art. 7 comma 4 l. 24/2017 -, va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza, n. 12408 del 7-6-2011; conf. Cass. civ., sez. III,
pag. 12 sentenza n. 28290 del 22-12-2011 e Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11754 del 15-5-2018; cfr. anche Cass. civ., sentenza n. 8532 del 6-5-2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para- normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226
c.c.”).
Alla luce di tanto, si procederà alla valutazione dei danni per cui è causa secondo le
Tabelle di Milano elaborate per l'anno 2024.
6.2. Nel caso di specie, dalla espletata consulenza medico-legale di cui all'elaborato depositato il 3-7-2025 a firma del dott. è risultato che Persona_1 Parte_1
, che all'epoca dei fatti (21-3-2023) aveva 24 anni, ha riportato in conseguenza
[...] dell'evento lesioni personali consistenti in “Postumi di trauma contusivo gomito sinistro e polso sinistro, escoriazioni multiple;
al gomito sinistro: lieve ipotrofia muscolare, con dolore alla digitopressione in corrispondenza del condilo omerale, del collaterale ulnare e del tendine congiunto dei flessori, limitazione funzionale ai gradi estremi con dolore alla mobilità residua…; al polso sinistro lievemente edematoso, ipotrofia muscolare, con dolore alla digitopressione in corrispondenza dello scafoide carpale, limitazione funzionale ai gradi estremi con dolore alla mobilità residua, deficit della pinza pollice indice…”.
L'ausiliario ha accertato che gli esiti del trauma possono considerarsi permanenti e stabilizzati.
Il c.t.u. ha precisato che sussiste nesso causale tra le lesioni riportate dal danneggiato e la dinamica dell'accaduto e che in conseguenza di esso:
A) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 7 al valore medio del 75%;
B) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 15 al valore medio del 50%;
C) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 15 al valore medio del 25%;
D) residuano postumi permanenti valutabili nella misura complessiva del 5 % della totale invalidità.
Le conclusioni dell'ausiliario e le articolate argomentazioni da questi effettuate nel proprio elaborato a conforto delle proprie conclusioni sono condivise dal tribunale, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e da vizi.
pag. 13 Il c.d. danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), può dunque essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024, riconoscendo al danneggiato la somma di euro 9.734,00 (così composta: euro 7.837,00 a titolo di invalidità permanente riconosciuta nella misura del 5% per un soggetto leso dell'età di anni 21 anni;
euro
1.897,50 per danno biologico temporaneo, di cui euro 603,75 per l'inabilità temporanea parziale al 75%, euro 862,50 per l'inabilità temporanea parziale al 50% ed euro 431,25 per l'inabilità temporanea parziale al 25%).
6.3. Per quanto concerne il cd. “danno morale” – come prima esposto - la Suprema
Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione).
Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).
Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa,
e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-
2023).
pag. 14 Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.
In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.
Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali,
l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023).
Ciò evidenziato, in assenza di specifiche e analitiche allegazioni di sofferenze interiori ulteriori e diverse rispetto a quelle connaturate al tipo di lesioni subite dalla danneggiata, alcuna somma a titolo di danno morale può essere accordata.
pag. 15 6.4. Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-
2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del
4-3-2021). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova,
e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del
18-11-2014).
Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo la predetta allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
6.5. In ordine al danno patrimoniale, a titolo di danno emergente, deve essere riconosciuta la somma di euro 80,00 a titolo di spese mediche documentate (sub 8), rivalutata in attuali euro 81,92.
6.6. Oltre a tali somme (complessivi euro 9.815,92), al danneggiato va attribuita la somma di euro 821,03 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale
(cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del pag. 16 sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
6.7. Per tutto quanto sopra, , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
e il , in persona del p.t., devono essere condannati, in Controparte_2 CP_5 solido, al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 10.636,95, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo.
7. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di e del Controparte_1
, in solido. Controparte_2
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , in persona del legale rappresentante p.t., nonché
[...] Controparte_1 sulla domanda proposta da quest'ultima nei confronti del , in Controparte_2 persona del p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: CP_5
A) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. e il , in persona del p.t., in Controparte_2 CP_5 solido, al pagamento, in favore di 10.636,95, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo della complessiva somma di euro
10.636,95, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo;
B) condanna , in persona del legale rappresentante p.t. e il Controparte_1 [...]
, in persona del p.t., in solido, al pagamento delle spese Controparte_2 CP_5 processuali in favore 10.636,95, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1
c.c. dalla data odierna sino al saldo che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro
5.077,00, per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.,
pag. 17 se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Antonioluigi Iacomino, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
C) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., e del , in persona del Controparte_2 CP_5
p.t., in solido.
Torre Annunziata, 20 dicembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 18
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 596/2024 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Torre del Greco, al Corso Avezzana n. Parte_1
61, presso lo studio dell'avvocato Antonioluigi Iacomino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
, elettivamente domiciliata in Sorrento al viale Nizza n. 62, presso lo Controparte_1 studio dell'avvocato Antonino Maresca, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
NONCHÉ
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_2 domiciliato in Torre del Greco alla via Carlo Alberto dalla Chiesa, n. 1, - ex “Complesso “
[...]
” -presso l'Ufficio dell'Avvocatura Civica del Comune e rappresentato e difeso CP_3 dall'avvocato Alessandro Liuzzi, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CHIAMATO IN CAUSA
pag. 1 Oggetto: azione di risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 16-12-2025.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 5-2-2024, mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale, Parte_1 Controparte_1 per sentir dichiarare la sua responsabilità esclusiva in ordine al sinistro ivi descritto e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali per le lesioni personali causate dalla condotta di un cane randagio, verificatasi in data 21-3-2023, alle ore 10:15 circa, in Torre del Greco alla Via Nazionale.
A tal fine, premetteva che: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, era bordo e conduceva il motociclo Yamaha X Max targato EV 66518, procedendo con direzione Torre
Annunziata; giunto nei pressi della Clinica “Due Torri”, la marcia del motoveicolo veniva ostacolata da un cane randagio, costringendolo a sterzare sulla sinistra per evitare l'urto diretto con l'animale; il cane randagio si immetteva nella corsia di marcia percorsa dall'attore “sbucando” letteralmente dalle auto incolonnate nel senso di marcia opposto;
in conseguenza di ciò, l'attore rovinava al suolo riportando lesioni personali;
in seguito all'accaduto, veniva prontamente soccorso da alcuni passanti presenti sul luogo e trasportata al presidio ospedaliero dell'Ospedale Maresca di Torre del Greco ove i medici di turno diagnosticavano: “…altri disturbi delle articolazioni, gomito-trauma gomito sin, contusione cranica, escoriazione mano dx escoriazione cresta iliaca dx Prognosi 7 gg sc”: in data 7-6-2023 l'attore veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutare;
in data 23-8-2023 chiedeva alla convenuta il risarcimento dei danni mediante p.e.c. la quale declinava ogni responsabilità.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva che eccepiva la nullità Controparte_1 dell'atto introduttivo e contestava la domanda nel merito.
In particolare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, la insussistenza dei presupposti di una responsabilità ex art. 2043 c.c. e la necessità di integrare il contraddittorio anche nei confronti del . Controparte_2
Evidenziava che a seguito dell'introduzione della legge quadro n. 281/1991 e della legge regionale Campania n. 3/2019 e ss. modifiche, la prevenzione ed il contrasto del fenomeno pag. 2 del randagismo era stata demandata alle Regioni che, a loro volta, avevano delegato tali Con compiti ai Comuni, consentendogli di servirsi dell'aiuto del servizio veterinario delle
Entrambi i soggetti sono destinatari di obblighi specifici di prevenzione e controllo del randagismo: in particolare, ai sensi dell'art. 4 della l. r. n. 3/2019 così come modificata dalla l.r. n.12/2019, i Comuni hanno il compito di istituire l'anagrafe canina, costruire canili, controllare il territorio, adottare provvedimenti atti a scongiurare l'insorgere di tale fenomeno e soprattutto “ad attivare il controllo del territorio sulla esistenza dei cani randagi segnalandone la presenza tramite la polizia municipale, ai servizi veterinari delle Con e comunicando contestualmente la disponibilità delle strutture di ricovero per consentire la programmazione delle attività di cattura dei randagi richiedere l'intervento Cont Con dell' nelle zone in cui è segnalata la presenza di animali randagi”; alle invece, sono demandati i compiti di accalappiamento e cattura dei randagi ma, siffatte mansioni, come espressamente previsto all'art. 4, lettera e) della , sono strettamente Parte_2 subordinate ad apposite richieste di intervento e/o segnalazioni, non avendo compiti di controllo e pattugliamento delle strade.
Per cui, riteneva che l'attività preventiva di controllo del territorio fosse di competenza Con dell' mentre l' ha solo una funzione secondaria di prevenzione che non Parte_3 si estende al controllo e alla custodia del demanio stradale.
Inoltre, contestava la domanda anche nel merito e nel quantum.
Pertanto, chiedeva di ordinarsi ex art. 107 c.p.c. l'intervento del terzo Controparte_2
, integrare il contraddittorio o autorizzare la chiamata in causa del terzo ex art.
[...]
106 c.p.c., di dichiarare le nullità dell'atto di citazione e di rigettare nel merito la domanda, con vittoria di spese.
Autorizzata la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c., con atto notificato il 19-9-2024 mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994, veniva evocato in giudizio il Controparte_2
che, costituitosi, eccepiva la nullità dell'atto di citazione e la propria carenza di
[...] legittimazione passiva.
In particolare, deduceva che alcuna segnalazione era mai pervenuta in merito alla presenza di cani randagi sul territorio.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese.
2. Priva di pregio è l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c..
pag. 3 Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attrice, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti all'evento verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
3. In diritto, occorre evidenziare che la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi. L'attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pubblici del compito della cattura e della custodia degli animali vaganti o randagi (e cioè liberi e privi di proprietario) può infatti considerarsi il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali suddetti, anche sotto l'aspetto della responsabilità civile.
Non può invece ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, e a maggior ragione di semplici compiti di controllo delle nascite della popolazione canina e felina. Tali ultimi competenze, in particolare, non possono ritenersi direttamente riferibili alla prevenzione dello specifico rischio per l'incolumità della popolazione derivante dalla eventuale pericolosità degli animali randagi, e non possono quindi fondare una responsabilità civile per i danni da questi ultimi arrecati,
pag. 4 avendo ad oggetto il solo controllo “numerico” della popolazione canina, a fini di igiene e profilassi e, al più, una solo generica e indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo.
Poiché la legge quadro statale n. 281/1991 non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la normativa regionale, caso per caso (cfr. Cass. civ., n. 12495 del 2017 che richiama Cass. civ., n. 17528 del 23-8-
2011, e Cass. civ., n. 10190 del 28-4-2010).
Ciò posto, ai fini che qui interessano, la normativa di riferimento è rinvenibile nella legge n. 3 del 2019 della regione - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Pt_2
Con regione il 15 aprile del 2019 - secondo cui spetta alle l'obbligo attivare il Pt_2 servizio di accalappiamento dei cani vaganti e di trasferire quest'ultimi presso i canili Con pubblici (art. 5 in materia di competenze .
I comuni, singoli o associati, provvedono, invece, alla costruzione dei canili e ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il Con controllo sanitario dei servizi veterinari delle ad assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani nei canili, ad attivare il controllo del territorio sull'esistenza dei cani Con randagi, segnalandone la presenza tramite la polizia municipale ai servizi veterinari dell
Occorre poi ricordare, come precisato dalla S.C., che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi, diversa per quella prevista per la fauna selvatica protetta, pur essendo disciplinata dalla regola generale di cui all'art. 2043 c.c. trova fondamento, prima ancora che nell'accertamento della colpa dell'ente preposto, in quello, preliminare, dell'esistenza in capo ad esso di un obbligo giuridico avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività vincolata in base alla legge (la cattura dell'animale randagio).
Non possono trovare applicazione le regole di cui all'art. 2052 c.c., in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 28 giugno 2018, n. 17060; Cass. Sez. 3, ord. 31 luglio 2017; n. 18954, nello stesso senso si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 11 dicembre 2018, n. 31957).
Ma non basta che la normativa regionale individui nel Comune il soggetto (o meglio: uno dei soggetti) avente(i) il compito di controllo e di gestione del fenomeno del pag. 5 randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi (cfr. Cass. civ. 17060/2018, 11591/2018, 18954/2017), occorrendo che chi si assume danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva.
L'applicazione dell'art. 2043 c.c., in luogo di quella di cui all'art. 2052 c.c., quest'ultimo ritenuto invocabile nelle ipotesi in cui ricorre non tanto la proprietà (tant'è che in essa incorre anche il semplice utente) quanto il potere/dovere di custodia, ossia la concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento degli animali (Cass. civ., n. 24895 del
25-11-2005), impone, infatti, che la responsabilità dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, genericamente o specificamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell'evento dannoso.
Entro questo perimetro va verificato il tipo di comportamento esigibile volta per volta e in concreto dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo, sì da dedurne la eventuale responsabilità sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest'ultima individuata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo.
Premessa la prevedibilità della presenza in strada o del suo attraversamento da parte di un animale randagio, essendo esso un evento puramente naturale, la esistenza di un obbligo in capo all'ente comunale di impedirne il verificarsi deve essere valutata secondo criteri di ragionevole esigibilità, tenendo conto che, per imputare a titolo di colpa un evento dannoso, non basta che esso sia prevedibile, ma occorre anche che esso sia evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'agente.
Non basta, invero, che un evento sia prevedibile per imputarne il verificarsi a titolo di colpa a chi ha un obbligo di controllo, occorrendo anche che esso sia evitabile, in considerazione delle circostanze soggettive e oggettive del caso concreto.
Ne deriva che è onere di colui che agisca facendo valere la responsabilità omissiva altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di una colpa non solo specifica –
pag. 6 violazione del precetto - ma anche generica, in quanto postulante l'indagine circa le modalità concrete della condotta attraverso i criteri di prevedibilità ed evitabilità.
Ed invero, la S.C. ha ritenuto che per affermare la responsabilità dell'ente preposto sia necessaria la prova dell'esigibilità di uno specifico comportamento attivo idoneo, ove opportunamente adottato, ad evitare l'evento.
Si è detto, esemplificando, che il danneggiato avrebbe dovuto provare che era stata segnalata al comune la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell'incidente, lontano dalle vie cittadine, ma rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, ovvero che vi fossero state nella zona richieste d'intervento dei servizi di cattura e di Con ricovero, demandati alla e al rimaste inevase. CP_2
E tanto nell'ottica che, se bastasse, per invocarne la responsabilità, l'individuazione dell'ente preposto alla cattura dei randagi ed alta custodia degli stessi, la fattispecie cesserebbe di essere regolata dall'art. 2043 c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa, rendendo la responsabilità dell'ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.
Pertanto, alla pubblica amministrazione viene infatti imputata una responsabilità di tipo omissivo, per violazione di uno specifico obbligo giuridico, nella cui esistenza trova fondamento il carattere antigiuridico della condotta omissiva dell'ente, nel senso che l'efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione della lesione in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, in conformità al disposto dell'art. 40, secondo comma, c.p. (così, in particolare,
Cass. n. 17060/2018).
Ne deriva – secondo l'insegnamento della S.C. - che in tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi (Cass. civ., n. 32884/2021;
Cass. civ., n. 9621/2022; Cass. civ., 3737/2023).
pag. 7 Secondo questa tesi, una volta accertato che l'erogazione del servizio di recupero e cattura dei cani randagi spetti all'ente e in presenza di domanda risarcitoria fondata su un fatto che costituisce concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare,
“grava sull'ente l'onere di allegare e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa: solo ove questa prova venga fornita, spetterà al danneggiato allegare e dimostrare che, ad es., il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perché vi erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito (Cass. civ., 33470/22; Cass. civ., 9671/2020; Cass. civ., n.
32884/2021 cit.; Cass. civ., n. 9621/2022 cit.).
L'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi, quindi, rimane a valle dell'onere del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale (cfr. Cass. civ., sentenza n. 5339 del
28-2-2024; Cass. civ., ordinanza n. 9671 del 26-5-2020).
4. Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte, delle deduzioni delle parti e del contenuto della documentazione in atti, può ritenersi accertata la verificazione dell'evento lamentato.
In particolare, il teste ha confermato le circostanze poste a Testimone_1 fondamento della domanda avendo riferito di aver visto - mentre era sul marciapiedi, nel marzo del 2023, di mattina, verso le 10:00, a Torre del Greco in via Nazionale, nei pressi della clinica Due Torri – improvvisamente, dalla colonna di auto presente sull'altro senso di marcia di via Nazionale, venir fuori un cane di media grandezza di colore nero che tagliava la strada ad un motorino X-Max di colore grigio, condotto da un ragazzo, senza alcun trasportato, che procedeva in direzione Torre Annunziata provenendo da Torre del Greco.
Il teste riferiva, inoltre, che il ragazzo era riuscito ad evitare il cane, facendo una manovra sul lato sinistro, ma a causa di questa manovra era caduto sul lato sinistro insieme al motorino rimanendo per terra;
il teste e altre persone si avvicinarono e il ragazzo rispose che era cosciente ma che aveva dolori al braccio sinistro;
il ragazzo si alzò
e dopo arrivarono i vigili urbani;
prima di andar via, il teste aveva comunicato i propri estremi al padre del ragazzo che era sopraggiunto.
pag. 8 Conferma e riscontro dell'evento è emersa, poi, dalla documentazione medica prodotta e dal certificato di pronto soccorso dell'Ospedale di Torre del Greco n. 2023011321 del 21-
03-2023 ore 11:01 da cui risulta, nella amnesi: “in p.s. per riferito incidente stradale in data odierna in torre del greco. Trauma cranico non commotivo. Nega traumi toraco addominali. Trauma contusivo gomito sinistro e polso sinistro. escoriazioni multiple” e dal contenuto della costituzione in mora mediante p.e.c. 23-8-2023.
5. Sulla scorta di quanto acquisito, non è revocabile in dubbio che la responsabilità Con dell'evento sia ascrivibile in capo alla convenuta nonché in capo al Comune chiamato in causa, quali soggetti responsabili, rispettivamente, del servizio di accalappiamento dei cani vaganti (art. 5, comma 1, lett. c), legge Regione Campania n. 3 dell'11-4-2019) e di quello relativo al controllo del territorio sulla esistenza dei cani randagi segnalandone la presenza Con tramite la polizia municipale, ai servizi veterinari delle (art. 4, comma 1, lett. e), legge
Regione Campania n. 3 dell'11-4-2019).
Dalle dichiarazioni testimoniali raccolte è emerso che il danneggiato, percorreva la via
Nazionale in Torre del Greco a bordo del motociclo Yamaha X Max targato EV 66518 in direzione Torre Annunziata e che giunto all'altezza della clinica “Due Torri”, la sua marcia veniva ostacolata da un cane randagio che si immetteva sulla Via, sbucando improvvisamente dalle auto incolonnate sul senso di marcia opposto, provocandone la caduta al suolo e le conseguenti lesioni personali;
gli enti convenuti, per contro, non hanno allegato, nè dimostrato, di essersi attivati rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale, limitandosi a dedurre che alcuna segnalazione della presenza di randagi era stata fatta prima dell'evento.
Alla stregua dei principi sopra enunziati, quindi, risulta, da un lato, che il danneggiato ha provato che l'evento verificatosi rientra nell'ipotesi prima descritta e regolata dall'art. Con 2043 c.c. e, dall'altro che l' e il non hanno provato di avere predisposto il CP_2 servizio di accalappiamento e di espletare l'attività di controllo sul territorio.
In particolare, il non ha provato di aver espletato l'attività di controllo del CP_2 territorio, limitandosi ad asserire che non era pervenuta alcuna segnalazione sulla presenza del cane.
Il cioè, non ha provato di aver predisposto adeguate misure organizzative CP_2 dirette alla prevenzione e controllo dei cani vaganti, né ha provato di aver effettuato controlli periodici del territorio – mediante deposito di annotazioni di servizio o report pag. 9 periodici - finalizzati ad accertare la presenza di cani randagi da segnalare ai servizi Con veterinari dell'
Conseguentemente, la domanda proposta nei confronti dell' , ed estesa al CP_4
a seguito della chiamata in causa effettuata dalla convenuta, che lo aveva CP_2 indicato come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore – cfr. Cass. civ., sentenza n. 516 del 15-1-2020 –, deve essere accolta ed entrambi devono essere condannati solidalmente, ai sensi dell'art. 2055 c.c., a risarcire i danni alla danneggiata.
6. Per quanto concerne il profilo del quantum debeatur, e quindi passando alla liquidazione del danno patito da questo Tribunale aderisce all'indirizzo Parte_1 statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, n. 26972), la quale ha ribadito la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale
(art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). Con riferimento, al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, “identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt.
138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione.
6.1. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema
Corte (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 7513/2018 e Cass. Civ. sentenza n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972 – 26973 – 26974 -
26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dal tribunale: 1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale;
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una pag. 10 categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria;
3) “categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.); 4) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
5) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;
6) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale); 7) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
8) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); 9) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-
pag. 11 legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”); 10) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria".
Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale – per i postumi diversi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o da responsabilità sanitaria, ex art. 139 cod. ass. nonché ex art. 3, comma 3, d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012 e ex art. 7 comma 4 l. 24/2017 -, va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza, n. 12408 del 7-6-2011; conf. Cass. civ., sez. III,
pag. 12 sentenza n. 28290 del 22-12-2011 e Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11754 del 15-5-2018; cfr. anche Cass. civ., sentenza n. 8532 del 6-5-2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para- normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226
c.c.”).
Alla luce di tanto, si procederà alla valutazione dei danni per cui è causa secondo le
Tabelle di Milano elaborate per l'anno 2024.
6.2. Nel caso di specie, dalla espletata consulenza medico-legale di cui all'elaborato depositato il 3-7-2025 a firma del dott. è risultato che Persona_1 Parte_1
, che all'epoca dei fatti (21-3-2023) aveva 24 anni, ha riportato in conseguenza
[...] dell'evento lesioni personali consistenti in “Postumi di trauma contusivo gomito sinistro e polso sinistro, escoriazioni multiple;
al gomito sinistro: lieve ipotrofia muscolare, con dolore alla digitopressione in corrispondenza del condilo omerale, del collaterale ulnare e del tendine congiunto dei flessori, limitazione funzionale ai gradi estremi con dolore alla mobilità residua…; al polso sinistro lievemente edematoso, ipotrofia muscolare, con dolore alla digitopressione in corrispondenza dello scafoide carpale, limitazione funzionale ai gradi estremi con dolore alla mobilità residua, deficit della pinza pollice indice…”.
L'ausiliario ha accertato che gli esiti del trauma possono considerarsi permanenti e stabilizzati.
Il c.t.u. ha precisato che sussiste nesso causale tra le lesioni riportate dal danneggiato e la dinamica dell'accaduto e che in conseguenza di esso:
A) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 7 al valore medio del 75%;
B) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 15 al valore medio del 50%;
C) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 15 al valore medio del 25%;
D) residuano postumi permanenti valutabili nella misura complessiva del 5 % della totale invalidità.
Le conclusioni dell'ausiliario e le articolate argomentazioni da questi effettuate nel proprio elaborato a conforto delle proprie conclusioni sono condivise dal tribunale, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e da vizi.
pag. 13 Il c.d. danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), può dunque essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024, riconoscendo al danneggiato la somma di euro 9.734,00 (così composta: euro 7.837,00 a titolo di invalidità permanente riconosciuta nella misura del 5% per un soggetto leso dell'età di anni 21 anni;
euro
1.897,50 per danno biologico temporaneo, di cui euro 603,75 per l'inabilità temporanea parziale al 75%, euro 862,50 per l'inabilità temporanea parziale al 50% ed euro 431,25 per l'inabilità temporanea parziale al 25%).
6.3. Per quanto concerne il cd. “danno morale” – come prima esposto - la Suprema
Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione).
Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).
Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa,
e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-
2023).
pag. 14 Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.
In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.
Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali,
l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023).
Ciò evidenziato, in assenza di specifiche e analitiche allegazioni di sofferenze interiori ulteriori e diverse rispetto a quelle connaturate al tipo di lesioni subite dalla danneggiata, alcuna somma a titolo di danno morale può essere accordata.
pag. 15 6.4. Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-
2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del
4-3-2021). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova,
e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del
18-11-2014).
Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo la predetta allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
6.5. In ordine al danno patrimoniale, a titolo di danno emergente, deve essere riconosciuta la somma di euro 80,00 a titolo di spese mediche documentate (sub 8), rivalutata in attuali euro 81,92.
6.6. Oltre a tali somme (complessivi euro 9.815,92), al danneggiato va attribuita la somma di euro 821,03 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale
(cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del pag. 16 sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
6.7. Per tutto quanto sopra, , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
e il , in persona del p.t., devono essere condannati, in Controparte_2 CP_5 solido, al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 10.636,95, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo.
7. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di e del Controparte_1
, in solido. Controparte_2
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , in persona del legale rappresentante p.t., nonché
[...] Controparte_1 sulla domanda proposta da quest'ultima nei confronti del , in Controparte_2 persona del p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: CP_5
A) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. e il , in persona del p.t., in Controparte_2 CP_5 solido, al pagamento, in favore di 10.636,95, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo della complessiva somma di euro
10.636,95, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo;
B) condanna , in persona del legale rappresentante p.t. e il Controparte_1 [...]
, in persona del p.t., in solido, al pagamento delle spese Controparte_2 CP_5 processuali in favore 10.636,95, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1
c.c. dalla data odierna sino al saldo che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro
5.077,00, per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.,
pag. 17 se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Antonioluigi Iacomino, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
C) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., e del , in persona del Controparte_2 CP_5
p.t., in solido.
Torre Annunziata, 20 dicembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 18