Art. 1.
Alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti viene affidato il servizio di presa in carico, ricostituzione e gestione, secondo le norme ordinarie vigenti e quelle particolari contenute nella presente legge, dei depositi definitivi, gia' costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara.
Alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti viene affidato il servizio di presa in carico, ricostituzione e gestione, secondo le norme ordinarie vigenti e quelle particolari contenute nella presente legge, dei depositi definitivi, gia' costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara.