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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/02/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3759/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3759/2024 riservata in decisione all'udienza del 11.02.2025 e vertente tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sansone Fabiana e Ferraro Elena, Parte_1 presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
nonché il presso il Tribunale di Santa Maria UA TE, Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: per la parte come da comparse conclusionali depositate all'udienza cartolare del
11.02.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che parte resistente non si è costituita nel presente giudizio, pertanto ne viene dichiarata la contumacia.
Le parti avevano chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, come stabilito in sentenza sullo status N. 1005/2020 emessa in data 28.04.2020 all'esito del procedimento RG N. 6142/2018, con attestazione del passaggio in giudicato avvenuto in data 14.11.2024; di seguito, il giudizio proseguiva per le statuizioni accessorie, e si concludeva con sentenza N. 1126/2022 emessa in data 31.03.2022, con cui si disponeva la corresponsione a carico del padre di un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia pari a euro 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Persona_1
Con ricorso, depositato in data 10.06.2024, parte ricorrente chiedeva disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia atteso il raggiungimento da parte della stessa della Persona_1 maggiore età e dell'autosufficienza economica, risultando impiegata con regolare contratto part-time presso la società cooperativa “Fuoriclasse”, come da documentazione versata in atti.
Chiedeva, inoltre, che il predetto obbligo venisse revocato a far data dal raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia, attestato a partire dal mese di aprile del 2019.
In data 11.02.2025 il Giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al
Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento sia fondata e meriti accoglimento.
Difatti, parte ricorrente ha offerto prova nel corso del giudizio del raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia atteso che alla luce della certificazione allegata dell'Agenzia delle Persona_1
Entrate, risulta che la stessa, dal 2019 percepisce regolarmente retribuzione da contratto di lavoro subordinato e pertanto sussistono i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento disposto da questo Tribunale a carico del ricorrente.
Per quanto invece attiene alla richiesta di revoca a far data dalla prima retribuzione della figlia maggiorenne, datata aprile 2019, ne va dichiarata invece l'inammissibilità.
Ed infatti, le somme percepite dalla resistente a titolo di contributo al mantenimento della figlia non possono essere considerate ripetibili in tale giudizio, in quanto l'azione ex art. 2033 c.c. è soggetta al rito ordinario ed è pertanto incompatibile con il presente giudizio.
Le spese di lite stante la contumacia di parte resistente ne si dichiara la irripetibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede: a) Dichiara la contumacia di parte resistente;
b) Revoca l'assegno di mantenimento a carico di parte ricorrente nei confronti della figlia maggiorenne
Persona_1
c) Dichiara inammissibile la richiesta formulata da parte ricorrente di restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento in favore della figlia maggiorenne versate prima della presentazione del ricorso.
d) Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria UA TE alla camera di consiglio del 13.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3759/2024 riservata in decisione all'udienza del 11.02.2025 e vertente tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sansone Fabiana e Ferraro Elena, Parte_1 presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
nonché il presso il Tribunale di Santa Maria UA TE, Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: per la parte come da comparse conclusionali depositate all'udienza cartolare del
11.02.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che parte resistente non si è costituita nel presente giudizio, pertanto ne viene dichiarata la contumacia.
Le parti avevano chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, come stabilito in sentenza sullo status N. 1005/2020 emessa in data 28.04.2020 all'esito del procedimento RG N. 6142/2018, con attestazione del passaggio in giudicato avvenuto in data 14.11.2024; di seguito, il giudizio proseguiva per le statuizioni accessorie, e si concludeva con sentenza N. 1126/2022 emessa in data 31.03.2022, con cui si disponeva la corresponsione a carico del padre di un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia pari a euro 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Persona_1
Con ricorso, depositato in data 10.06.2024, parte ricorrente chiedeva disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia atteso il raggiungimento da parte della stessa della Persona_1 maggiore età e dell'autosufficienza economica, risultando impiegata con regolare contratto part-time presso la società cooperativa “Fuoriclasse”, come da documentazione versata in atti.
Chiedeva, inoltre, che il predetto obbligo venisse revocato a far data dal raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia, attestato a partire dal mese di aprile del 2019.
In data 11.02.2025 il Giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al
Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento sia fondata e meriti accoglimento.
Difatti, parte ricorrente ha offerto prova nel corso del giudizio del raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia atteso che alla luce della certificazione allegata dell'Agenzia delle Persona_1
Entrate, risulta che la stessa, dal 2019 percepisce regolarmente retribuzione da contratto di lavoro subordinato e pertanto sussistono i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento disposto da questo Tribunale a carico del ricorrente.
Per quanto invece attiene alla richiesta di revoca a far data dalla prima retribuzione della figlia maggiorenne, datata aprile 2019, ne va dichiarata invece l'inammissibilità.
Ed infatti, le somme percepite dalla resistente a titolo di contributo al mantenimento della figlia non possono essere considerate ripetibili in tale giudizio, in quanto l'azione ex art. 2033 c.c. è soggetta al rito ordinario ed è pertanto incompatibile con il presente giudizio.
Le spese di lite stante la contumacia di parte resistente ne si dichiara la irripetibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede: a) Dichiara la contumacia di parte resistente;
b) Revoca l'assegno di mantenimento a carico di parte ricorrente nei confronti della figlia maggiorenne
Persona_1
c) Dichiara inammissibile la richiesta formulata da parte ricorrente di restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento in favore della figlia maggiorenne versate prima della presentazione del ricorso.
d) Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria UA TE alla camera di consiglio del 13.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio