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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LASALVIA MA, Presidente SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Relatore TANFERNA MARIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 264/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00138 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Indirizzo_1 Indirizzo_2Regione Lazio - Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Rieti - Piazzale Martiri Delle Foibe 3 02010 Rieti RI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249001952091000 TASSA AUTO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249001952091000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249001952091000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249001952091000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249001952091000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249001952091000 IRAP 2002 proposto da
Ricorrente_1 numero tel_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620150003651843000 IRPEF-ALTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620150003651843000 IVA-ALTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620150003651843000 IRAP 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620180004724524000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 100/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente insiste nel mancato ricevimento delle comunicazioni, riportandosi per il resto ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.264 del 2024 R.G., depositato presso questa Corte il 03.10.2024, il Sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, ricorre avverso l'avviso di intimazione di pagamento n.
09620249001952091 000, notificato in data 06.06.2024, a mezzo raccomandata A.R. Con detto avviso è stato intimato al ricorrente di pagare entro 60 giorni la complessiva somma di
€. 49.689.19.
Nella stessa intimazione venivano comprese le seguenti cartelle di pagamento, e precisamente: 1)
– la n. 09620150003651843000, notificata in data 04.08.2015 per €. 49.503,81, afferente imposta IVA anno 2002, IRAP ed addizionali IRPEF (ai sensi del combinato disposto art. 26 ultimo comma D.P.R. 602/73 e 140 c.p.c.); 2) - la n. 09620180004724524000, notificata il 20.09.2019, per tassa automobilistica anno 2016, per €. 169,36. Il ricorrente deduceva la intempestività dell'intimazione di pagamento, in quanto l'iter notificatorio delle cartelle non lo ha garantito, essendo state consegnate a persona diversa del destinatario.
Chiede, pertanto, che sia dichiarata la nullità della pretesa tributaria ed in subordine che venga rilevata la prescrizione quinquennale delle sanzioni tributarie.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che insiste sulle regolarità delle notifiche e che in assenza di impugnazione le cartelle di pagamento sono divenute definitive. Conclude con il rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi a favore del difensore.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, si è costituita dando atto che le eccezioni contenute nel ricorso sono relative ad attività di competenza della riscossione.
Ritiene, comunque, destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. Si è altresì costituita la Regione Lazio, evidenziando l'inammissibilità del ricorso per l'incopetenza per territorio di questa Corte, atteso che il ricorso doveva essere proposto davanti alla Corte di
Giustizia tributaria di 1° grado Roma, nella cui circoscrizione ha sede legale la Regione Lazio.
Conclude con la richiesta di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ed in mancanza, il rigetto,con vittoria di spese di giudizio.
La causa giunge in discussone a seguito dell'ordinanza di sospensione n.52/2025, emessa da questa sezione alla camera di consiglio del 17.03.2025. All'esito dell'udienza del 17.11.2025, la seconda sezione di questa Corte ha deciso come da dispositivo.
Motivi della Decisione La Corte, esaminata la documentazione e le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene che il ricorso debba essere respinto.
Va superata l'eccezione della Regione Lazio sulla incompetenza per territorio di questa Corte a favore di quella di Roma, trattandosi solo di ricorso avverso l'intimazione di pagamento, emesso dall'Agente alla riscossione nei confronti del sig. Ricorrente_1, residente a
Luogo_1 e quindi, di competenza di questa Corte.
Nel Merito, va rilevato che entrambe le cartelle di pagamento in epigrafe e presupposte all'impugnata intimazione, sono state regolarmente notificate, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, ultimo comma, D.P.R. n. 602/1973, n.60 del D.P.R. n. 600/73 e 140 c.p.c.
Come da documentazione probatoria, depositata in atti, la cartella n. 09620150003651843000 è stata notificata il 04.08.2015, mentre quella n. 09620180004724524000 è stata notificata il 20.09.2019.
Sul punto la Cassazione ha precisato che “…, nei casi di irreperibilità c.d. relativa, del destinatario, va applicato l'art. 140 c.p.c. in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 26 del D.P.R. 600/1973, art. 60 comma 1, lett. e),…… (Cassazione civile sez. V, ordinanza n. 17097 del 15.06.2023)”.
Ebbene, pur notificate nei modi di legge, non essendo state impugnate, tali cartelle sono divenute definitive, e pertanto il credito vantato dall'Erario risulta esigibile (cfr. Cassazione, Ordinanza
n. 1901/2020).
Dalla mancata contestazione delle suddette cartelle, inoltre, discende l'inammissibilità di qualsiasi eccezione (come la mancata notifica degli accertamenti prodromici) afferente ai ruoli, che, di contro, avrebbe dovuto essere sollevata entro 60 giorni dalla loro regolare notifica.
E' opportuno evidenziare, che, il Ricorrente_1 è stato portato a conoscenza della pretesa tributaria, oltre che con le citate cartelle esattoriali, anche attraverso la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09620179002756773000, limitatamente ai crediti portati della cartella n.
09620150003651843000 e della intimazione di pagamento n. 09620219001025685000, rimaste anch'esse incontestate. Sul punto, la Cassazione ha chiarito che l'avviso di intimazione, emesso a seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, sicché, in base all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito ( ex plurimis, Ordinanza Cassazione 7 febbraio 2020 n. 3005).
Quanto esposto comporta il rigetto del ricorso del contribuente.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza e viene fatta nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite così ripartite: euro 300,00 a favore della Regione Lazio;
euro 1.000,00 a favore dell'Agenzia delle
Entrate-Direzione Provinciale Roma 1 ed euro 1.500,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre accessori di legge.
Rieti, li 17 novembre 2025
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LASALVIA MA, Presidente SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Relatore TANFERNA MARIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 264/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00138 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Indirizzo_1 Indirizzo_2Regione Lazio - Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Rieti - Piazzale Martiri Delle Foibe 3 02010 Rieti RI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249001952091000 TASSA AUTO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249001952091000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249001952091000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249001952091000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249001952091000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249001952091000 IRAP 2002 proposto da
Ricorrente_1 numero tel_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620150003651843000 IRPEF-ALTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620150003651843000 IVA-ALTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620150003651843000 IRAP 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620180004724524000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 100/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente insiste nel mancato ricevimento delle comunicazioni, riportandosi per il resto ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.264 del 2024 R.G., depositato presso questa Corte il 03.10.2024, il Sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, ricorre avverso l'avviso di intimazione di pagamento n.
09620249001952091 000, notificato in data 06.06.2024, a mezzo raccomandata A.R. Con detto avviso è stato intimato al ricorrente di pagare entro 60 giorni la complessiva somma di
€. 49.689.19.
Nella stessa intimazione venivano comprese le seguenti cartelle di pagamento, e precisamente: 1)
– la n. 09620150003651843000, notificata in data 04.08.2015 per €. 49.503,81, afferente imposta IVA anno 2002, IRAP ed addizionali IRPEF (ai sensi del combinato disposto art. 26 ultimo comma D.P.R. 602/73 e 140 c.p.c.); 2) - la n. 09620180004724524000, notificata il 20.09.2019, per tassa automobilistica anno 2016, per €. 169,36. Il ricorrente deduceva la intempestività dell'intimazione di pagamento, in quanto l'iter notificatorio delle cartelle non lo ha garantito, essendo state consegnate a persona diversa del destinatario.
Chiede, pertanto, che sia dichiarata la nullità della pretesa tributaria ed in subordine che venga rilevata la prescrizione quinquennale delle sanzioni tributarie.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che insiste sulle regolarità delle notifiche e che in assenza di impugnazione le cartelle di pagamento sono divenute definitive. Conclude con il rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi a favore del difensore.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, si è costituita dando atto che le eccezioni contenute nel ricorso sono relative ad attività di competenza della riscossione.
Ritiene, comunque, destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. Si è altresì costituita la Regione Lazio, evidenziando l'inammissibilità del ricorso per l'incopetenza per territorio di questa Corte, atteso che il ricorso doveva essere proposto davanti alla Corte di
Giustizia tributaria di 1° grado Roma, nella cui circoscrizione ha sede legale la Regione Lazio.
Conclude con la richiesta di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ed in mancanza, il rigetto,con vittoria di spese di giudizio.
La causa giunge in discussone a seguito dell'ordinanza di sospensione n.52/2025, emessa da questa sezione alla camera di consiglio del 17.03.2025. All'esito dell'udienza del 17.11.2025, la seconda sezione di questa Corte ha deciso come da dispositivo.
Motivi della Decisione La Corte, esaminata la documentazione e le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene che il ricorso debba essere respinto.
Va superata l'eccezione della Regione Lazio sulla incompetenza per territorio di questa Corte a favore di quella di Roma, trattandosi solo di ricorso avverso l'intimazione di pagamento, emesso dall'Agente alla riscossione nei confronti del sig. Ricorrente_1, residente a
Luogo_1 e quindi, di competenza di questa Corte.
Nel Merito, va rilevato che entrambe le cartelle di pagamento in epigrafe e presupposte all'impugnata intimazione, sono state regolarmente notificate, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, ultimo comma, D.P.R. n. 602/1973, n.60 del D.P.R. n. 600/73 e 140 c.p.c.
Come da documentazione probatoria, depositata in atti, la cartella n. 09620150003651843000 è stata notificata il 04.08.2015, mentre quella n. 09620180004724524000 è stata notificata il 20.09.2019.
Sul punto la Cassazione ha precisato che “…, nei casi di irreperibilità c.d. relativa, del destinatario, va applicato l'art. 140 c.p.c. in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 26 del D.P.R. 600/1973, art. 60 comma 1, lett. e),…… (Cassazione civile sez. V, ordinanza n. 17097 del 15.06.2023)”.
Ebbene, pur notificate nei modi di legge, non essendo state impugnate, tali cartelle sono divenute definitive, e pertanto il credito vantato dall'Erario risulta esigibile (cfr. Cassazione, Ordinanza
n. 1901/2020).
Dalla mancata contestazione delle suddette cartelle, inoltre, discende l'inammissibilità di qualsiasi eccezione (come la mancata notifica degli accertamenti prodromici) afferente ai ruoli, che, di contro, avrebbe dovuto essere sollevata entro 60 giorni dalla loro regolare notifica.
E' opportuno evidenziare, che, il Ricorrente_1 è stato portato a conoscenza della pretesa tributaria, oltre che con le citate cartelle esattoriali, anche attraverso la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09620179002756773000, limitatamente ai crediti portati della cartella n.
09620150003651843000 e della intimazione di pagamento n. 09620219001025685000, rimaste anch'esse incontestate. Sul punto, la Cassazione ha chiarito che l'avviso di intimazione, emesso a seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, sicché, in base all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito ( ex plurimis, Ordinanza Cassazione 7 febbraio 2020 n. 3005).
Quanto esposto comporta il rigetto del ricorso del contribuente.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza e viene fatta nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite così ripartite: euro 300,00 a favore della Regione Lazio;
euro 1.000,00 a favore dell'Agenzia delle
Entrate-Direzione Provinciale Roma 1 ed euro 1.500,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre accessori di legge.
Rieti, li 17 novembre 2025