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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/12/2025, n. 5936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5936 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
dott. ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3500/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: divorzio, promossa congiuntamente
da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio SIRACUSA, presso il C.F._1
cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna MESSINA, presso il cui C.F._2
studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha apposto il proprio visto, esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10/11/2025, con cui i procuratori delle parti hanno insistito nella domanda congiunta di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 28/07/2025, i coniugi Parte_1
e premessa la sentenza n. 471 depositata in data 02/05/2024 Parte_2
e passata in giudicato, con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva pronunciato la loro separazione personale, senza che da allora si fossero riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio [rectius: scioglimento del matrimonio, atteso che i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio in atti] da loro contratto a GE (CL) il 13/04/2004, alle condizioni indicate in seno al ricorso, precisando che dalla loro unione erano nate le figlie
(a GE, il 20/07/2004) e (a Piazza Armerina, il 24/11/2005), oggi entrambe Per_1 Per_2
maggiorenni, studentesse e non ancora autosufficienti dal punto di vista economico.
Tanto premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 471/2024, pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il
02/05/2024 e pubblicata il 06/05/2024 nel procedimento recante n. 105/2024 R.G., e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti,
inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce gli odierni ricorrenti.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno stabilito che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato a GE
in data 13.04.2004, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GE, a mezzo
rituale comunicazione, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sui pubblici
registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Confermare le condizioni stabilite con sentenza nella separazione giudiziale, nel
seguente modo:
4) Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Parte_1 Pt_2
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno, a titolo di contributo per il mantenimento delle
figlie, dell'importo di € 700,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie
preventivamente concordate e oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT.
5) Dichiarare il diritto di a percepire per intero l' Parte_2
eventuale assegno unico.
6) Compensare le spese legali.”.
Poiché l'accordo, come sopra riportato, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, va pertanto statuito come da domanda.
Diversamente da quanto concordato dalle parti, essendo il ricorso congiunto e non
3 essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a GE (CL) il 13/04/2004,
tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di GE al n. 20, parte 1, anno 2004, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GE (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21.11.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Venera Condorelli
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